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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4694 /2024 R.G.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca – Presidente
Marina Righi – Giudice rel. ed est.
Giulia Civiero – Giudice
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4694 /2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FOLLADOR DEBORA giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' PAOLO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
Nel merito
1) ridursi il contributo mensile di € 800,00* dovuto a titolo di concorso per il mantenimento delle
figlie in misura non eccedente € 150,00* per ciascuna figlia, per complessivi € 300,00*, o nella
misura che sarà ritenuta di giustizia, con effetto a decorrere dalla data di deposito del presente
ricorso;
2) revocarsi l'assegno mensile di mantenimento di € 300,00* previsto per la SI Controparte_1
e posto a carico del ricorrente e ciò con effetto a decorrere dalla data di deposito del presente
ricorso; in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la richiesta di revoca del
predetto assegno, si insiste per la riduzione del contributo mensile dovuto in favore della medesima,
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con effetto a decorrere dalla data di deposito del presente
ricorso;
3) revocarsi l'ordine di pagamento ex art. 156 c.p.c. attesa l'intervenuta cessazione del rapporto di
lavoro con la - ferme restando tutte le altre condizioni. Parte_2
In via istruttoria
Si chiede fin d'ora che, nella denegata ipotesi di contestazione avversaria delle circostanze esposte
in parte narrativa, sia disposta la prova per testi sulle predette circostanze. Con ogni più ampia
riserva istruttoria e di integrazione documentale. In ogni caso: - con vittoria di spese, compensi ed
onorari di causa oltre al rimborso forfetario delle spese generali, cpa come per legge.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per le ragioni di cui in premessa, preliminarmente
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta quale genitore esercente la
potestà sulle minori e per difetto di vocatio in ius e difetto di notifica;
nel Per_1 Per_2
merito, respingere le domande dispiegate dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio
siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, Volendo il Tribunale Ill.mo valutare la
sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. con consequenziale provvedimento a carico del ricorrente, in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi al presente
giudizio”. In caso di contestazione sulle circostanze superiormente esposte, si chiede che l'Ill.mo Sig.
Giudice Delegato si compiaccia di ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli, salvo altri:
“vero che lei a far data dalla separazione dal coniuge SI. ha versato periodicamente Parte_1
somme di denaro a sua figlia poiché essa le manifestava una condizione di estremo Controparte_1
disagio economico per il mantenimento sia della stessa che delle proprie figlie e Parte_3
?” a testi e , residenti entrambi a Terme Vigliatore (ME), Per_2 Testimone_1 Testimone_2
genitori della comparente;
“vero che lei intrattiene una relazione affettiva con la SI.ra CP_1
?”; “vero che lei svolge attività lavorativa di operaio?”; “vero che lei deve contribuire
[...]
mensilmente al versamento di una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento del
suo figlio minore?”; “vero che lei è gravato da un mutuo fondiario trentennale con Unicredit Banca
S.p.A. che le impone un versamento mensile di una somma di denaro?” “vero che lei risiede e dimora
stabilmente a Quarto d'Altino Piazza Verdi n. 3 e non convive né ha mai convissuto con la SI.ra
?” a teste il SI. residente in [...]d'Altino (VE) Controparte_1 Testimone_3
Piazza Verdi n.
3. In caso di contestazione sulle circostanze superiormente citate, si chiede che il
Tribunale Voglia acquisire a Sé il fascicolo processuale n. 2556/2020 R.G. culminato con la sentenza
n. 1976/2021 emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Venezia;
il fascicolo processuale
n. 1032/2022 culminato con sentenza emessa dalla Sezione Seconda Penale della Corte d'Appello di
Venezia e del fascicolo processuale n. 8312/2021 R.G.N.R. a carico del ricorrente, pendente davanti
al Tribunale Penale di Treviso – Giudice Dott. Zulian - prossima udienza il 25.03.202
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente espone che, in data 22.04.2017, il SInor ha contratto con la SI Parte_1
, c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...] int. 4, matrimonio concordatario in
Terme Vigliatore (ME), dal quale sono nate le figlie (c.f. Parte_3 C.F._4
) nata a [...] il [...] e (c.f.
[...] Per_2 C.F._5
) nata a [...] il [...].
[...]
Entrambe le figlie sono residenti con la madre in Mogliano Veneto (TV) - Via Pietro Mascagni n. 14
int. 4.
Con sentenza n. 1195 del 29.06.2023, depositata il 06.07.2023 e pronunciata all'esito della causa recante n. 7143/2020 R.G., il Tribunale di Venezia ha dichiarato la separazione giudiziale tra il SInor
e la SI , prevedendo l'affidamento esclusivo delle figlie in capo Parte_1 Controparte_1
alla madre e ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00
ciascuna per complessivi € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, oltre ad un assegno, in favore di , di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, con obbligo di pagamento diretto del datore di lavoro.
Afferma il ricorrente di non poter più sostenere il peso di tale contribuzione.
Afferma infatti lo stesso di essere attualmente privo di occupazione lavorativa.
Il SI. si è infatti licenziato nel settembre 2023 per accudire l'anziana madre. Pt_1
Nel novembre del 2023 il SInor ha reperito altra occupazione, a tempo parziale, sempre per Pt_1
consentirgli di accudire la madre, venendo assunto dalla Oppurtunity Job S.c.a.r.l., come operaio,
percependo uno stipendio mensile di circa € 600,00/700,00, attività cessata il 30.6.24.
A luglio la madre del ricorrente è venuta a mancare e da allora egli sarebbe in cerca di lavoro.
Egli chiede quindi di poter ridurre a 150 euro per ciascuna il contributo in favore delle figlie e di revocare la previsione di assegno nei confronti della moglie. Si è costituita la resistente rappresentando che il SI. non ha mai pagato quanto dovuto, se non Pt_1
all'indomani di alcune udienze e che, successivamente alla previsione dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, egli si è licenziato.
Per tale motivo è pendete un procedimento penale in cui egli è imputato per il reato ex art. 570 c.p.
La SI.ra riferisce inoltre che il SI. è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di CP_1 Pt_1
reclusione, in via ormai definitiva, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, consumati alla presenza delle figlie (motivo, tra gli altri, per cui è stato disposto l'affidamento esclusivo della madre).
In sentenza è stata prevista la condanna al risarcimento del danno in favore della SI.ra , CP_1
rimettendo le parti dinanzi al giudice civile ed una provvisionale in favore di moglie e figlie (parte civile), di euro 3.000, mai pagata dal ricorrente nonostante egli all'epoca lavorasse.
La SI.ra , che attualmente svolge un tirocinio nell'ambito di un progetto individualizzante CP_1
organizzato dal Comune, con una retribuzione di 6.20 euro l'ora, per trecentoventi ore a quadrimestre,
ha depositato in udienza le ultime buste paga, di circa 400 euro mensili.
Ella espone di riuscire a sopravvivere grazie ad aiuti di persone vicine;
in passato la le ha CP_2
elargito la somma di 3.000 euro per far fronte alle spese condominiali e la madre della ricorrente ha dovuto accedere ad un finanziamento per poter cedere alla figlia la somma di circa 10.000 euro.
Il compagno non convivente della resistente la aiuta come può, dovendo a sua volta mantenere il proprio figlio, collocato presso la madre, a cui versa un contributo mensile.
Inoltre la resistente deve pagare il canone di locazione per 570 euro.
La resistente chiede quindi il rigetto delle domande.
***
Il ricorrente ha introdotto un giudizio revisionale, chiedendo la modifica della sentenza di separazione regolante i rapporti tra le parti ed allegando un fatto nuovo, sopravvenuto alla stessa, tale da giustificare, in astratto, la modifica della regolamentazione.
Egli rappresenta infatti di essere attualmente privo di occupazione lavorativa, contrariamente a quanto accertato nel giudizio di separazione, durante il quale egli era occupato con uno stipendio di circa 2.600 euro. Il SI. , infatti, dopo essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, era Pt_1
stato nuovamente assunto dalla stessa società.
In epoca immediatamente successiva alla pubblicazione della sentenza egli, tuttavia, si è licenziato
(la sentenza è del 29.6.23 e la cessazione del rapporto di lavoro del 29.9.23).
Le condizioni della resistente sono forse peggiorate, dal momento che ella, per sostenere il tirocinio offertole, al fine di poter trovare un lavoro migliore, sta percependo circa 400 euro al mese, mentre,
in sentenza, si precisa che da giugno ad ottobre 2022 la SI.ra IT aveva percepito circa 4.500
euro.
Per poter vivere la resistente deve quindi poter contare sull'aiuto delle persone a sé vicine.
Il SI. , invece, pur potendo contare sulla percezione di una buona retribuzione, ha scelto di Pt_1
licenziarsi, ritenendo che questo fosse l'unico modo per assistere l'anziana madre, anteponendo,
quindi, tale eSIenza a quelle delle figlie minori, che ha inteso privare del tutto del proprio contributo al mantenimento, lasciando la madre nella condizione di dover provvedere in autonomia alle stesse.
Egli, peraltro, non contribuisce neppure direttamente al loro mantenimento, dal momento che, come dallo stesso affermato, non vede le figlie da anni.
In ragione di tali omissioni pende, dinanzi al Tribunale penale, un procedimento ex art. 570 c.p.
L'obbligo di mantenimento della prole è costituzionalmente previsto e garantito ed allo stesso non si può rinunciare neppure in caso di temporanea assenza di occupazione lavorativa, dal momento che i figli hanno il diritto di essere mantenuti da entrambi i genitori.
L'elemento di novità allegato al presente ricorso, vale a dire il licenziamento del SI. , per Pt_1
quanto rappresenti una circostanza di fatto da valutare, ai fini della richiesta modifica, è tuttavia una condizione dallo stesso procurata.
Egli si è reso sempre inadempiente agli obblighi di mantenimento (circostanza incontestata) ed, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di pagamento diretto del datore di lavoro, ha scelto di licenziarsi, rinunciando ad un'ottima posizione lavorativa, per assistere la madre, deceduta dieci mesi dopo. Tale scelta ha chiaramente pregiudicato l'interesse delle figlie minori e della moglie che, per poterle mantenere è costretta a chiedere aiuti esterni.
Ritiene il Collegio che, per quanto la nuova condizione reddituale del ricorrente rappresenti un fatto nuovo e debba essere valutata, non può che prendersene atto, considerando che la stessa è stata frutto di una scelta autonoma del SI. , che ben avrebbe potuto, anche grazie al proprio stipendio, Pt_1
valutare alternative soluzioni di assistenza alla madre.
Tanto detto, considerate le eSIenze delle figlie minori e la situazione reddituale della SI.ra , CP_1
letta la sentenza di separazione, ritiene il Collegio che possa essere modificata l'entità degli assegni dovuti dal SI. nella misura di 350 euro per figlia e 200 euro per la moglie. Pt_1
Deve infatti considerarsi che, all'epoca della sentenza, il SI. godeva di una buona retribuzione, Pt_1
con la quale avrebbe potuto far fronte agli obblighi impostigli;
tuttavia, ad oggi, per scelta del ricorrente, tale retribuzione è venuta meno.
Il Collegio, quindi, prende atto di tale mutamento, ma non può accogliere le domande di cui al ricorso poiché verrebbe frustrato l'interesse delle minori e della resistente a fronte di una scelta autonomamente assunta dal SI. e non imposta. Pt_1
Deve infatti ricordarsi che l'obbligo di mantenimento della prole sussiste anche in caso di genitore disoccupato e che le figlie, nel caso di specie, sono a totale carico della madre, che si prende cura di loro senza alcun sostegno da parte del padre, che non le vede da anni.
L'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro deve intendersi già cessato al momento dell'avvenuto licenziamento.
Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente in ragione della parziale soccombenza e della circostanza per cui il processo revisionale è stato instaurato in ragione di un mutamento della situazione di fatto autonomamente determinato dal SI. ; differentemente, in assenza di Pt_1
licenziamento, non sarebbe stato necessario adire il Tribunale.
P.Q.M.
A parziale modifica della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1195 del 29.6.2023, Dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando la somma di 350 euro per ciascuna (700 euro totali) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia
con decorrenza dalla data della domanda;
Dispone che il SI. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della SI.ra , somma rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda;
Condanna il SI. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000 oltre accessori Pt_1
di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di conSIlio del 4.2.25
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi