Art. 8.
Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sara' pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208 .
E' data parimenti facolta' al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto Reale, che sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sara' pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208 .
E' data parimenti facolta' al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto Reale, che sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.