Ordinanza collegiale 19 aprile 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01926/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2021, proposto da
Consorzio Giardini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Francesco Errico e Clara Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli relativo alla diffida con istanza di accesso agli atti, inoltrata in nome e per conto del Consorzio dall’Avv. Clara Fumarola, in data 8 febbraio 2021, con cui veniva chiesto di “ fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Giardini, già a far data dal 5.1.2018 ” nonché di “ voler fornire informazioni circa lo stato del procedimento relativo all’adeguamento del PRG al PPTR ”; istanza volta, quindi, a ottenere un provvedimento in relazione al piano di lottizzazione;
- dell’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente in ordine a detta istanza nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni
e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’A.C. intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine che vorrà assegnare Codesto Ecc.mo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista l’istanza congiunta con la quale i difensori delle parti, all’odierna udienza, rappresentavano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Giardini è stato costituito, con atto per TA RT Vinci, in data 18.01.2012, con il precipuo scopo, ex art. 2 dello statuto di attuare “ il piano di lottizzazione delle aree ricadenti nel ‘Primo P.P.A. del sub Comparto R1’ del Comune di Gallipoli, attraverso la realizzazione delle urbanizzazioni primarie previste dallo stesso e la cessione da parte dei singoli associati delle aree destinate a standards ed a viabilità (in proporzione alle rispettive loro proprietà) così come individuate nel ‘Primo P.P.A. al sub Comparto R1’, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 marzo 2011, immediatamente esecutiva ”.
Le proprietà ricadenti nel comparto sono ventiquattro, compresi il Comune di Gallipoli e il Demanio dello Stato. L’adesione al comparto è del 76,98%. La superficie è di 146.600,00 mq e il volume totale ammissibile ammonta a 172.640,00 mc.
In data 5 gennaio 2018, con nota prot. n. 682, è stato trasmesso al Comune di Gallipoli istanza per l’adozione di un piano di lottizzazione. In data 17.01.2018, con prot. n. 02509, è stata inoltrata integrazione documentale.
Con nota del 06.10.2018, il responsabile del procedimento ha inoltrato al Consorzio, odierno ricorrente, una relazione istruttoria con richiesta di chiarimenti e integrazioni.
In data 13 maggio 2019, pertanto, il Consorzio ha trasmesso all’Amministrazione Comunale le controdeduzioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la relazione istruttoria, nonché tutti gli elaborati aggiornati. Detta trasmissione acquisiva prot. n. 0025297.
In data 25.11.2020, stante il perdurante silenzio serbato dall’Amministrazione a più di un anno di distanza dalle integrazioni/controdeduzioni fornite, il Consorzio ha provveduto a trasmettere nuova documentazione in sostituzione di quella già depositata in data 13.05.2019.
Poiché nessuna comunicazione è seguita all’inoltro della nuova documentazione, il Consorzio ha formulato formale diffida, con inclusa istanza di accesso agli atti amministrativi, mediante pec del 08.02.2021.
In sostanza, il legale incaricato ha chiesto all’Amministrazione Comunale di voler fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Giardini già a far data dal 05.01.2018.
Alcun riscontro è pervenuto in ordine alla diffida dell’8 febbraio 2021, né è stato adottato alcun provvedimento relativo al procedimento del piano di lottizzazione convenzionata.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Gallipoli è insorto il ricorrente deducendo: Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 L. n. 241/1990, Violazione artt. 3 e 97 Cost. Inosservanza del termine di conclusione del procedimento e silenzio inadempimento dell’amministrazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione del principio di non aggravamento. Eccesso di potere.
In data 03.09.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità, la improcedibilità, la improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza collegiale n. 603 del 29.04.2022 questo Tribunale ha ritenuto “ opportuno fissare un termine di sessanta giorni al fine di costituire un tavolo tecnico di confronto tra le parti finalizzato a una sollecita definizione del procedimento de quo; il confronto dialettico tra le parti dovrà essere documentato a mezzo di apposito verbale che sarà oggetto di deposito presso la Segreteria di questo Tribunale ”.
In data 13.06.2022 il Comune di Gallipoli ha depositato il verbale del tavolo tecnico del 18.05.2022.
In data 17.11.2022 è stato depositato dal Comune di Gallipoli il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 377 del 25.10.2022 con cui è deliberata l’adozione del Piano di Lottizzazione Convenzionato - “Giardini” - Comparto R1 ex L.L. R.R. N° 56/80 e 20/2001 - presentato dai proprietari costituitisi in Consorzio “Giardini”.
Pertanto, tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO