TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 885/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
- con l'Avv. Michele Pagnotta – giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti -
ricorrente E
, nato a [...] il [...]; CP_1
resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.7.2023 la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio il 3.10.2013 con il resistente;
che dall'unione nasceva una figlia, Persona_1 tuttora minorenne (cl. 2013); di essere separata, giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 633-2020 – RGC 290/2018 pubbl. il 24.11.2020 – in atti - chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma delle statuizioni separative in punto di rapporti personali ed economici con la prole.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c - comunicata al PM - nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si costituiva il resistente, che pertanto veniva dichiarato contumace;
richieste e depositate integrazioni
Pag. 1 di 3 in punto di regolamentazione dei rapporti padre-figlia, all'udienza del 18.3.2025, la ricorrente veniva sentita personalmente e, sulla discussione orale della difesa, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 633-2020 – RGC 290/2018 pubbl. il 24.11.2020 – in atti - tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali con la figlia, - Persona_1 dodicenne, la ricorrente, in sede di comparizione personale ha chiesto la conferma di quanto concordato in sede separativa1, e segnatamente: - affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
libertà degli incontri tra padre e figlia, previo accordo tra i genitori, i quali stabiliscono in perfetta armonia le loro frequentazioni garantendo così la presenza del padre ritiene il Collegio di poter, dunque, confermare l'affido condiviso con Per_2 collocazione della minore presso la madre, mantenendo, previo accordo, libertà e ampiezza nel diritto di visita padre/figlia minore, similmente all'attuale, consolidato e pacifico stato di fatto descritto nel piano genitoriale allegato (pag 2) e aggiornato dalle sottoindicate dichiarazioni della ricorrente .
Per quanto attiene agli aspetti accessori e, segnatamente all'assegno di mantenimento per la figlia la madre ha chiesto confermarsi il mantenimento a carico del padre Per_1 nella misura fissata in sede separativa di € 300,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di contestazioni e contrarie emergenze fattuali, il Collegio ritiene di confermare la misura del mantenimento in favore della figlia n € 300,00 mensili, oltre Per_1 rivalutazione monetaria come per legge e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV. 1
La ricorrente dichiara: non ci sono margini di riconciliazione;
ribadisco che non vi è alcuna problematica in ordine alla gestione della ragazza oggi dodicenne, si organizzano anche autonomamente la segue nelle attività extrascolastiche e ricreative e si informa mio tramite dell'andamento scolastico e di salute;
il padre corrisponde regolarmente 300 euro mensili oltre il 50% spese straordinarie;
confermo la bontà del piano genitoriale e preciso che attualmente nostra figlia non pernotta mai dal padre perché da circa due anni lui non vive più da solo bensì con i genitori e fratelli e mia figlia non si sente a proprio , il padre comprende benissimo e ha sempre rispettato tale decisione, del resto si vedono quasi tutti i pomeriggi . Sono abbastanza liberi e si organizzano autonomamente anche perché il padre ha impegni e orari lavorativi non prestabiliti;
questo vale anche per le vacanze estiva, natalizie e pasquali che concordano e\o concordiamo anno per anno, pacificamente;
chiedo pertanto che venga mantenuto questo ottimale equilibrio prevedendo tale libertà ed autonomia nella esplicazione delle visite Pag. 2 di 3 In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
– smg – ; CP_1
B) Conferma l'affido condiviso della minore con collocamento presso Persona_1 la madre, e incontri liberi tra padre e figlia, previamente concordati con la madre;
C) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzoni per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) ( R.A.M. anno 2013, parte I, atto n 2); E) nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 28.3.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 di 3