Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6890/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.DE CESARE FRANCESCO Parte_1
giusta procura in atti Parte_2
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: aggravamento postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità quale CP_1 conseguenza di un infortunio sul lavoro. Affermava che si era opposto alla liquidazione iniziale, ma l' riconosciuto un aumento dei postumi pari CP_1 al 10%, ma sempre in misura insufficiente. Concludeva per il riconoscimento di postumi maggiori di quelli riconosciuti dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dott. ctu nominato all'udienza dell'1.10.2024, nell'elaborato Persona_1 peritale depositato, ha confermato l'esistenza della patologia sofferta dal
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000):
1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità pari al
13% tenuto conto degli esami strumentali svolti.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ritenuti i risultati peritali pienamente condivisibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' al pagamento di un indennizzo per una CP_1 percentuale pari al 13% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , CP_2 sono definitivamente a carico dell'istituto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daANTONELLI
FRANCESCO, nei confronti dellI. , così provvede: CP_3
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale nella percentuale del 13% di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.200,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto
Bari,25/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi