TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.04.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 1.4.2025, 9.4.2025; SENTENZA nella causa n. 1370/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall all'avv. Magistrelli, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso lo loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni michele.
[...]
e Email_1 Email_2
TE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Beleffi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Bruni n. 2, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO – ONERE DELLA PROVA – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 13.6.2022 al 12.4.2024 e Controparte_1 di avere ricevuto due contestaz er avere venduto in diverse occasioni ad uno stesso cliente merce ad un prezzo inferiore al suo valore, ragione per cui veniva licenziato per giusta causa. Sostiene la presenza di un
1 comportamento ritorsivo per avere rifiutato una proposta di incentivo all'esodo volta ad allontanare il personale legato alla precedente gestione, l'insussistenza del fatto addebitato, la mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, la violazione dei principi di specificità e tempestività della contestazione disciplinare, la violazione della procedura stabilita nel contratto collettivo per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari. Chiede per tali motivi in via principale la tutela reintegratoria piena e in via subordinata la tutela indennitaria. Costituendosi in giudizio, la evidenzia che il Controparte_1 Pt_1 aveva ammesso di aver autorizzat 'addetta alla mac cedere la carne ad un prezzo inferiore al suo valore al titolare della rosticceria Sfizi e Delizie;
che, dal momento che il era il punto di riferimento di Pt_1 tale cliente, doveva ritenersi che fosse i a cedere a questi anche in passato merce ad un valore inferiore a quello effettivo, non essendo possibile che una rosticceria avesse bisogno di un quantitativo notevole di carcasse di pollo e frattaglie quali risultavano vendute nel periodo precedente;
che non vi era tardività nella contestazione, essendo stati necessari ulteriori approfondimenti per verificare i fatti verificatisi in precedenza;
che i termini previsti dal contratto collettivo per irrogare la sanzione erano stati rispettati dovendo considerarsi la data di spedizione della missiva;
che, essendo stato assunto il ricorrente nel gennaio 2017, trovava applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 23/2015. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Della sussistenza della condotta contestata. Occorre precisare che la condotta contestata al ricorrente non è stata adeguatamente provata nel corso del giudizio, anzi risulta chiaramente smentita anche dai testimoni addotti da parte resistente. Va a tale fine precisato che oggetto della contestazione è di avere ceduto al titolare della rosticceria Sfizi e Delizie sia in data 7.4.2024 che in precedenti occasioni merce per un prezzo inferiore al valore effettivo. Al contrario, tutti i testi escussi hanno riferito che la merce ceduta in data 7.4.2024 era costituita da carne macinata il giorno prima del fatto che non era idonea alla vendita. A tale proposito, la teste presente in negozio e Tes_1 che ha effettuato la vendita in data 7.4.2024, to che “ho proposto io al cliente la carne macinata del giorno prima che di regola avrei dovuto gettare” peraltro dietro autorizzazione del responsabile che “aveva detto di buttare tutto Per_1 dentro i sacchetti e di dargli tutta la merce recisando che “il come Pt_1 tutti vendeva ai prezzi corrispondenti al valore della merce…non ha mai ced e per un valore inferiore a quello della merce stessa…nei turni in cui ero presente io non si è mai verificato che il abbia venduto merce al valore inferiore a quello reale”. Il teste Pt_1
ha ri e “in quella occasione venne contestato che aveva venduto merce che Tes_2 vendibile”; circostanza confermata dal cliente teste che ha Tes_3 dichiarato che “il 7.4.2024 ho acquistato una carne che mi era stata data come carne da
2 eliminare e che io uso per la pesca…in genere non la chiedo io la carne, questa prassi non era solita nel punto Conad di Montefanese, ma era più frequente alle Fornaci…era proprio il che mi offriva in vendita carne che non poteva vendere, di solito erano Per_1 frattaglie”. La stessa teste caponegozio del punto vendita Tes_4
Montefanese di Osimo, ha rif “era merce ritirata perché il macinato e gli hamburger hanno vita 1 giorno e poi li buttiamo via ritirandoli dalla vendita…ho controllato la merce che erano hamburger e macinato confezionati il giorno prima del 7.4.2024”. È emerso, dunque, in modo inequivoco che la merce oggetto di vendita aveva un valore commerciale pressoché nullo, in quanto era merce non vendibile e destinata ad essere gettata via, sicché non vi è prova alcuna che sia stata ceduta merce per un prezzo inferiore al valore in data 7.4.2024 come contestato dalla datrice di lavoro. Quanto alla contestazione dei precedenti episodi, non vi è prova alcuna che le vendite precedenti riguardassero merce diversa da quella registrata né vi è prova che sia stato il ad effettuare tale vendita, fondandosi la Pt_1 ricostruzione su supposizi di adeguato riscontro che non integrano, dunque, una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., tanto più che in merito alle cessioni precedenti il 7.4.2024 la ricostruzione della datrice di lavoro viene espressamente smentita dal testi e , gli unici Tes_1 Tes_3 addotti sul punto. L'insussistenza del fatto contestato permette di ritenere assorbite le ulteriori doglianze di illegittimità sollevate nel ricorso relative a tardività della contestazione, violazioni procedurali e mancanza di proporzionalità, che, anche ove sussistenti, darebbero diritto ad una tutela pari o inferiore a quella che scaturisce dalla sussistenza del vizio riscontrato.
3. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene il ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo, avendo tentato la nuova proprietà di mandare via tutti i dipendenti vicini alla precedente gestione. Adduce a sostegno di tale assunto un asserito demansionamento con adibizione ad un unico punto vendita ed una proposta di incentivo all'esodo rifiutato dal ricorrente. Gli elementi addotti non sono sufficienti a fornire prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, atteso che non vi è prova alcuna della volontà della proprietà di estromettere il dal momento che l'incentivo Pt_1 all'esodo è una pratica legittima che, peraltro, è stata indirizzata come riferito dalla teste a tutti i dipendenti e non vi è prova che dal momento del Tes_1 rifiuto de l'atteggiamento della proprietà sia cambiato e si sia Pt_1 inasprito. n riguardo al trasferimento dal punto vendita Conad Vecchia Fornace a quello di Montefanese non vi è prova che esso abbia determinato un demansionamento, dal momento che è emerso che anche presso il punto vendita di Montefanese il aveva un ruolo di referente Pt_1 della macelleria, inteso come rappresentan ltri addetti alla macelleria in caso di riunioni, né risulta allegato specificamente e adeguatamente provato
3 che le mansioni a lui assegnate presso il punto vendita Montefanese non rientrassero in quelle proprie del profilo di appartenenza o che le mansioni assegnategli in precedenza fossero proprie di un profilo superiore. Pertanto, pur dovendo ritenersi che per le ragioni sopra esposte il motivo addotto a sostegno del recesso non sia sussistente, ciò nonostante non si ha prova di un intento ritorsivo e della pretestuosità delle ragioni poste a fondamento del recesso (dal momento che effettivamente risulta venduta merce che doveva essere ritirata, fatto emerso dalle prove e che avrebbe potuto avere un rilievo disciplinare, ma che risulta diverso da quello contestato), sicché deve ritenersi che il lavoratore sul punto non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: individuazione della normativa applicabile e sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale debole. Come già specificato, il ricorrente chiede in via principale la tutela reale e in subordine quella obbligatoria. Nel ricorso introduttivo si afferma che il ha lavorato per molti anni all'interno di vari supermercati nel territorio Parte_1 tendo la qualifica di esperto, sotto la direzione di varie società Per_2 succedutesi nel tempo tramite trasferim ne del ramo d'azienda (all. 9). Dal mese di gennaio 2017, il sig. ha svolto la propria attività lavorativa di macellaio alle Pt_1 dipendenze della società Palm snc e, in data 13.06.2022 per effetto dell'operazione di trasferimento di ramo d'azienda avente ad oggetto anche il punto vendita di Osimo Via della Vecchia Fornace 16 (cfr. all. 1), il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente è stato trasferito in capo alla società . Nelle stesse buste paga versate in CP_1 atti la data di assunzione risale al gennaio 2017. Nella memoria di costituzione e risposta il resistente ha osservato che, vista la costituzione del rapporto dopo il marzo 2015, era applicabile la disciplina contenuta nel d.lgs. 23/2015. Nella prima udienza di discussione tale affermazione non è stata in alcun modo contestata. Soltanto nella memoria autorizzata per la discussione il ricorrente (che nel ricorso introduttivo aveva richiamato la disciplina di cui al d.lgs. 23/2015 sia pure per la minore tutela di cui all'art. 4, cfr. pagina 11 del ricorso introduttivo) adduce che il rapporto di lavoro è sorto sin dal 2010 per poi essere trasferito a diverse altre società e ragioni sociali senza soluzione di continuità con conseguente diritto all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 18 legge 300/1970. Trattasi di allegazione tardiva che, peraltro, appare pressoché irrilevante in quanto sia l'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015 che l'art. 18 comma 4 legge 300/1970 come modificato dalla legge 92/2012 in caso di insussistenza del fatto contestato, vizio riscontrato nel caso di specie, prevedono la medesima tutela reale debole con reintegra e risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo dal recesso alla reintegra fino al limite massimo di 12 mensilità. Pertanto, visto l'art. 3 comma 2 d.lgs 23/2015, il ricorrente avrà diritto alla reintegra nel posto di lavoro e ad una indennità pari alle mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
4 recesso alla pronuncia, oltre regolarizzazione previdenziale e assicurativa dal recesso all'effettiva reintegra. Sul punto, va evidenziato che dal 12.4.2024 il ricorrente ha subito una sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione come risulta dalle buste paga di aprile e maggio 2024 sino all'irrogazione del licenziamento in data 7.6.2024 (trattandosi di atto recettizio il recesso ha effetto dalla comunicazione al lavoratore, doc. 7 fascicolo ricorrente) con effetto retroattivo alla data di inizio della sospensione. Pertanto, poiché la sospensione si è dimostrata illegittima in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento spetterà la retribuzione non erogata in tale periodo sino al 7.6.2024 per illegittimità della sospensione cautelare;
le retribuzioni maturate dal 7.6.2024 sino alla pronuncia sono al contrario tutte dovute a titolo di indennità come previsto dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, essendo intervenuta la pronuncia di reintegra entro l'anno dall'intimazione del recesso. Quanto alla sottrazione dell'aliunde perceptum si ricorda che la relativa prova grava ex art. 2697 c.c. sul datore di lavoro che del tutto tardivamente e senza alcun supporto probatorio allega in modo generico che il lavora Pt_1 già da tempo alle dipendenze della Palm s.n.c., sicché, n tando l'allegazione tempestiva, specifica e supportata da adeguate prove, di essa non potrà tenersi conto ai fini del decidere.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di in data Controparte_1 Parte_1
7.6.2024 e per l'effetto ordina a di reintegrare Controparte_1 Pt_1 nel posto di lavoro e di 'indennità ris
[...] urata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno della sospensione cautelare del 12.4.2024 fino alla data dell'odierna pronuncia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo, nonché regolarizzazione assicurativa e contributiva per il medesimo periodo;
2) Condanna la a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liqu ,00 per com nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5 Così deciso in Ancona, il 9.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.04.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 1.4.2025, 9.4.2025; SENTENZA nella causa n. 1370/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall all'avv. Magistrelli, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso lo loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni michele.
[...]
e Email_1 Email_2
TE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Beleffi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Bruni n. 2, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO – ONERE DELLA PROVA – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 13.6.2022 al 12.4.2024 e Controparte_1 di avere ricevuto due contestaz er avere venduto in diverse occasioni ad uno stesso cliente merce ad un prezzo inferiore al suo valore, ragione per cui veniva licenziato per giusta causa. Sostiene la presenza di un
1 comportamento ritorsivo per avere rifiutato una proposta di incentivo all'esodo volta ad allontanare il personale legato alla precedente gestione, l'insussistenza del fatto addebitato, la mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, la violazione dei principi di specificità e tempestività della contestazione disciplinare, la violazione della procedura stabilita nel contratto collettivo per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari. Chiede per tali motivi in via principale la tutela reintegratoria piena e in via subordinata la tutela indennitaria. Costituendosi in giudizio, la evidenzia che il Controparte_1 Pt_1 aveva ammesso di aver autorizzat 'addetta alla mac cedere la carne ad un prezzo inferiore al suo valore al titolare della rosticceria Sfizi e Delizie;
che, dal momento che il era il punto di riferimento di Pt_1 tale cliente, doveva ritenersi che fosse i a cedere a questi anche in passato merce ad un valore inferiore a quello effettivo, non essendo possibile che una rosticceria avesse bisogno di un quantitativo notevole di carcasse di pollo e frattaglie quali risultavano vendute nel periodo precedente;
che non vi era tardività nella contestazione, essendo stati necessari ulteriori approfondimenti per verificare i fatti verificatisi in precedenza;
che i termini previsti dal contratto collettivo per irrogare la sanzione erano stati rispettati dovendo considerarsi la data di spedizione della missiva;
che, essendo stato assunto il ricorrente nel gennaio 2017, trovava applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 23/2015. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Della sussistenza della condotta contestata. Occorre precisare che la condotta contestata al ricorrente non è stata adeguatamente provata nel corso del giudizio, anzi risulta chiaramente smentita anche dai testimoni addotti da parte resistente. Va a tale fine precisato che oggetto della contestazione è di avere ceduto al titolare della rosticceria Sfizi e Delizie sia in data 7.4.2024 che in precedenti occasioni merce per un prezzo inferiore al valore effettivo. Al contrario, tutti i testi escussi hanno riferito che la merce ceduta in data 7.4.2024 era costituita da carne macinata il giorno prima del fatto che non era idonea alla vendita. A tale proposito, la teste presente in negozio e Tes_1 che ha effettuato la vendita in data 7.4.2024, to che “ho proposto io al cliente la carne macinata del giorno prima che di regola avrei dovuto gettare” peraltro dietro autorizzazione del responsabile che “aveva detto di buttare tutto Per_1 dentro i sacchetti e di dargli tutta la merce recisando che “il come Pt_1 tutti vendeva ai prezzi corrispondenti al valore della merce…non ha mai ced e per un valore inferiore a quello della merce stessa…nei turni in cui ero presente io non si è mai verificato che il abbia venduto merce al valore inferiore a quello reale”. Il teste Pt_1
ha ri e “in quella occasione venne contestato che aveva venduto merce che Tes_2 vendibile”; circostanza confermata dal cliente teste che ha Tes_3 dichiarato che “il 7.4.2024 ho acquistato una carne che mi era stata data come carne da
2 eliminare e che io uso per la pesca…in genere non la chiedo io la carne, questa prassi non era solita nel punto Conad di Montefanese, ma era più frequente alle Fornaci…era proprio il che mi offriva in vendita carne che non poteva vendere, di solito erano Per_1 frattaglie”. La stessa teste caponegozio del punto vendita Tes_4
Montefanese di Osimo, ha rif “era merce ritirata perché il macinato e gli hamburger hanno vita 1 giorno e poi li buttiamo via ritirandoli dalla vendita…ho controllato la merce che erano hamburger e macinato confezionati il giorno prima del 7.4.2024”. È emerso, dunque, in modo inequivoco che la merce oggetto di vendita aveva un valore commerciale pressoché nullo, in quanto era merce non vendibile e destinata ad essere gettata via, sicché non vi è prova alcuna che sia stata ceduta merce per un prezzo inferiore al valore in data 7.4.2024 come contestato dalla datrice di lavoro. Quanto alla contestazione dei precedenti episodi, non vi è prova alcuna che le vendite precedenti riguardassero merce diversa da quella registrata né vi è prova che sia stato il ad effettuare tale vendita, fondandosi la Pt_1 ricostruzione su supposizi di adeguato riscontro che non integrano, dunque, una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., tanto più che in merito alle cessioni precedenti il 7.4.2024 la ricostruzione della datrice di lavoro viene espressamente smentita dal testi e , gli unici Tes_1 Tes_3 addotti sul punto. L'insussistenza del fatto contestato permette di ritenere assorbite le ulteriori doglianze di illegittimità sollevate nel ricorso relative a tardività della contestazione, violazioni procedurali e mancanza di proporzionalità, che, anche ove sussistenti, darebbero diritto ad una tutela pari o inferiore a quella che scaturisce dalla sussistenza del vizio riscontrato.
3. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene il ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo, avendo tentato la nuova proprietà di mandare via tutti i dipendenti vicini alla precedente gestione. Adduce a sostegno di tale assunto un asserito demansionamento con adibizione ad un unico punto vendita ed una proposta di incentivo all'esodo rifiutato dal ricorrente. Gli elementi addotti non sono sufficienti a fornire prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, atteso che non vi è prova alcuna della volontà della proprietà di estromettere il dal momento che l'incentivo Pt_1 all'esodo è una pratica legittima che, peraltro, è stata indirizzata come riferito dalla teste a tutti i dipendenti e non vi è prova che dal momento del Tes_1 rifiuto de l'atteggiamento della proprietà sia cambiato e si sia Pt_1 inasprito. n riguardo al trasferimento dal punto vendita Conad Vecchia Fornace a quello di Montefanese non vi è prova che esso abbia determinato un demansionamento, dal momento che è emerso che anche presso il punto vendita di Montefanese il aveva un ruolo di referente Pt_1 della macelleria, inteso come rappresentan ltri addetti alla macelleria in caso di riunioni, né risulta allegato specificamente e adeguatamente provato
3 che le mansioni a lui assegnate presso il punto vendita Montefanese non rientrassero in quelle proprie del profilo di appartenenza o che le mansioni assegnategli in precedenza fossero proprie di un profilo superiore. Pertanto, pur dovendo ritenersi che per le ragioni sopra esposte il motivo addotto a sostegno del recesso non sia sussistente, ciò nonostante non si ha prova di un intento ritorsivo e della pretestuosità delle ragioni poste a fondamento del recesso (dal momento che effettivamente risulta venduta merce che doveva essere ritirata, fatto emerso dalle prove e che avrebbe potuto avere un rilievo disciplinare, ma che risulta diverso da quello contestato), sicché deve ritenersi che il lavoratore sul punto non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: individuazione della normativa applicabile e sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale debole. Come già specificato, il ricorrente chiede in via principale la tutela reale e in subordine quella obbligatoria. Nel ricorso introduttivo si afferma che il ha lavorato per molti anni all'interno di vari supermercati nel territorio Parte_1 tendo la qualifica di esperto, sotto la direzione di varie società Per_2 succedutesi nel tempo tramite trasferim ne del ramo d'azienda (all. 9). Dal mese di gennaio 2017, il sig. ha svolto la propria attività lavorativa di macellaio alle Pt_1 dipendenze della società Palm snc e, in data 13.06.2022 per effetto dell'operazione di trasferimento di ramo d'azienda avente ad oggetto anche il punto vendita di Osimo Via della Vecchia Fornace 16 (cfr. all. 1), il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente è stato trasferito in capo alla società . Nelle stesse buste paga versate in CP_1 atti la data di assunzione risale al gennaio 2017. Nella memoria di costituzione e risposta il resistente ha osservato che, vista la costituzione del rapporto dopo il marzo 2015, era applicabile la disciplina contenuta nel d.lgs. 23/2015. Nella prima udienza di discussione tale affermazione non è stata in alcun modo contestata. Soltanto nella memoria autorizzata per la discussione il ricorrente (che nel ricorso introduttivo aveva richiamato la disciplina di cui al d.lgs. 23/2015 sia pure per la minore tutela di cui all'art. 4, cfr. pagina 11 del ricorso introduttivo) adduce che il rapporto di lavoro è sorto sin dal 2010 per poi essere trasferito a diverse altre società e ragioni sociali senza soluzione di continuità con conseguente diritto all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 18 legge 300/1970. Trattasi di allegazione tardiva che, peraltro, appare pressoché irrilevante in quanto sia l'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015 che l'art. 18 comma 4 legge 300/1970 come modificato dalla legge 92/2012 in caso di insussistenza del fatto contestato, vizio riscontrato nel caso di specie, prevedono la medesima tutela reale debole con reintegra e risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo dal recesso alla reintegra fino al limite massimo di 12 mensilità. Pertanto, visto l'art. 3 comma 2 d.lgs 23/2015, il ricorrente avrà diritto alla reintegra nel posto di lavoro e ad una indennità pari alle mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
4 recesso alla pronuncia, oltre regolarizzazione previdenziale e assicurativa dal recesso all'effettiva reintegra. Sul punto, va evidenziato che dal 12.4.2024 il ricorrente ha subito una sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione come risulta dalle buste paga di aprile e maggio 2024 sino all'irrogazione del licenziamento in data 7.6.2024 (trattandosi di atto recettizio il recesso ha effetto dalla comunicazione al lavoratore, doc. 7 fascicolo ricorrente) con effetto retroattivo alla data di inizio della sospensione. Pertanto, poiché la sospensione si è dimostrata illegittima in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento spetterà la retribuzione non erogata in tale periodo sino al 7.6.2024 per illegittimità della sospensione cautelare;
le retribuzioni maturate dal 7.6.2024 sino alla pronuncia sono al contrario tutte dovute a titolo di indennità come previsto dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, essendo intervenuta la pronuncia di reintegra entro l'anno dall'intimazione del recesso. Quanto alla sottrazione dell'aliunde perceptum si ricorda che la relativa prova grava ex art. 2697 c.c. sul datore di lavoro che del tutto tardivamente e senza alcun supporto probatorio allega in modo generico che il lavora Pt_1 già da tempo alle dipendenze della Palm s.n.c., sicché, n tando l'allegazione tempestiva, specifica e supportata da adeguate prove, di essa non potrà tenersi conto ai fini del decidere.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di in data Controparte_1 Parte_1
7.6.2024 e per l'effetto ordina a di reintegrare Controparte_1 Pt_1 nel posto di lavoro e di 'indennità ris
[...] urata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno della sospensione cautelare del 12.4.2024 fino alla data dell'odierna pronuncia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo, nonché regolarizzazione assicurativa e contributiva per il medesimo periodo;
2) Condanna la a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liqu ,00 per com nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5 Così deciso in Ancona, il 9.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6