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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3135/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. MANCUSO Parte_1 P.IVA_1
MARGHERITA
contro rappresentato e difeso dall'AVV. BONGIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/01/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la e dedotta l'esistenza Parte_1 Controparte_1
di un rapporto contrattuale di fornitura e assistenza di un software gestionale con la Controparte_2
poi divenuta ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale della Controparte_1
pagina 1 di 6 convenuta per l'errata formattazione dell'hard-disk aziendale, operazione che avrebbe provocato la perdita integrale dei dati contabili della società, e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni valutati in Euro 24.408,93, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda la ha rappresentato di svolgere l'attività di Parte_1
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
che per la gestione della propria attività si era avvalsa,
sin dal 2003, dei servizi informatici di (già che forniva un Controparte_1 Controparte_2
software gestionale oltre che assistenza sullo stesso;
che dopo anni di ordinario rinnovo del contratto di assistenza, in data 12 settembre 2019 le parti avevano sottoscritto il preventivo n. 2433, che prevedeva la formattazione dell'hard-disk del pc aziendale per installare un nuovo sistema operativo ed un nuovo
software gestionale;
che, in data 18 ottobre 2019, aveva pertanto consegnato ai tecnici della convenuta l'hard-disk “Seagate Barracuda 7200 250 GB”, contenente l'intera contabilità aziendale degli anni
2017-2018-2019; che durante l'installazione del nuovo sistema operativo l'hard-disk fu formattato senza precauzioni, provocando la perdita integrale dei dati;
che, a dire dell'attrice, tale attività
comportava necessariamente la salvaguardia dei dati prima della formattazione del disco;
che, a sostegno di tale assunto, aveva richiamato la prassi professionale seguita in precedenti interventi, nei quali i tecnici avrebbero sempre curato il backup pur se non espressamente menzionato nel documento contrattuale;
che a seguito di quell'errato intervento era stata costretta a rivolgersi a un nuovo fornitore,
a riacquistare licenze software e a ricostruire le scritture contabili con l'ausilio di personale esterno e del proprio commercialista sostenendo notevoli costi e non pochi disagi.
Si è costituita in giudizio la contestando, tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepito e prodotto rappresentando che il preventivo n. 2433, datato 12 settembre 2019, aveva definito le proprie obbligazioni in termini di installazione del sistema operativo, configurazione di rete e reinstallazione dei gestionali, senza alcun incarico relativo al backup; che il servizio era ultroneo e da richiedere espressamente, come dimostrerebbero il contratto di assistenza stipulato il 20 settembre 2003
pagina 2 di 6 e il preventivo cliente n. 2421/2019, nei quali il salvataggio dei dati figurava tra i servizi opzionali;
che non era mai stata autorizzata al trattamento dei dati ai fini del backup, richiamando l'art. 32 GDPR, che pone in capo al titolare, e dunque a il dovere di predisporre e verificare Parte_1
procedure di sicurezza;
che, dando seguito al preventivo accettato n. 2433 del 12.09.2019, l'attrice le aveva consegnato oltre il disco fisso “Seagate Barracuda 7200 250 Gb”, due dischi esterni “Verbatim”
qualificandoli come copie complete, ma che tali supporti si erano rivelati contenere unicamente cartelle vuote;
che quanto al danneggiamento dell'hard-disk principale, la società sostiene che i tecnici si erano trovati di fronte a cluster fisicamente deteriorati, evento ascrivibile all'obsolescenza del supporto e imprevedibile secondo l'ordinaria perizia, e che, proprio per garantire la continuità operativa del cliente, avevano installato senza costi aggiuntivi un nuovo SSD GS e un disco esterno
[...]
, portando comunque a termine tutte le lavorazioni pattuite;
che la perdita dei dati era, CP_3
pertanto, riconducibile esclusivamente alla mancanza di un backup valido predisposto da
[...]
che, in ogni caso, nella vicenda in esame era configurabile il concorso colposo dell'attrice Parte_1
ex art. 1227 c.c., per la mancata verifica periodica delle copie e per l'assenza di un piano disaster-
recovery adeguato.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda attorea di declaratoria di inadempimento contrattuale della convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento del Controparte_1
danno, sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
La decisione della controversia ruota, anzitutto, sull'esatta delimitazione degli obblighi che le parti avevano assunto con il preventivo n. 2433 del 12 settembre 2019. Tale documento, accettato e sottoscritto da elenca con puntualità l'installazione del nuovo sistema Parte_1
pagina 3 di 6 operativo, la riconfigurazione della rete e la reinstallazione dei gestionali, ma tace del tutto sul tema della creazione o del controllo di copie di sicurezza. Proprio l'assenza di ogni riferimento al backup,
letta alla luce della pratica contrattuale pregressa fra gli stessi soggetti, ha un preciso significato:
quando l'azienda desiderava che il fornitore si facesse carico del salvataggio dati, lo indicava a parte e lo retribuiva separatamente, come era avvenuto in precedenti accordi (vedasi contratto di assistenza 20
settembre 2003 e preventivo cliente n. 2421 del 22 luglio 2019, allegati d) e g) di parte convenuta dove il backup compare fra i “servizi opzionali”). Tale documentazione evidenzia che Controparte_1
non aveva alcun dovere, né contrattuale né di fatto, di verificare la presenza di copie di riserva o
[...]
di eseguirle in autonomia.
Sul piano normativo, il Regolamento UE 679/2016 assegna al titolare dei dati, non al mero prestatore d'opera, la responsabilità di assicurare “la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e
l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico” (art. 32). Il legislatore europeo, cioè, fa della politica di backup una misura di sicurezza che deve essere progettata e sorvegliata internamente dall'organizzazione; il professionista esterno può farsene carico soltanto se riceve un incarico specifico e le correlate autorizzazioni al trattamento. Nella vicenda in esame tale incarico non risulta conferito, e la stessa convenuta ha eccepito fin dall'inizio l'assenza di autorizzazione a maneggiare archivi che contenevano dati sensibili dell'azienda.
Non meno rilevante è la condotta serbata da al momento dell'intervento Parte_1
tecnico. Essa consegnò due dischi esterni Verbatim contenenti copie del disco principale, inducendo così il prestatore a confidare nell'esistenza di un backup aggiornato;
la successiva verifica aveva rivelato che quei supporti erano privi di contenuto utile, giacché contenevano soltanto cartelle vuote. È
dunque la stessa attrice a riconoscere di non aver mai controllato l'integrità dei file che sosteneva di aver salvato.
pagina 4 di 6 Quanto all'evento che ha determinato la perdita delle informazioni, le risultanze di causa attestano che l'hard-disk originario, vecchio di diversi anni, presentava cluster fisicamente danneggiati. Il difetto materiale del supporto, manifestatosi durante la formattazione necessaria a installare il nuovo sistema operativo, costituisce un fatto tecnicamente imprevedibile alla luce dell'ordinaria diligenza e in larga misura ascrivibile all'obsolescenza della componente hardware. La convenuta, una volta riscontrato il guasto, ha provveduto a installare un hard-disk SSD nuovo e un disco esterno supplementare, senza addebitare tali sostituzioni alla cliente, portando comunque a termine ogni attività contemplata dal contratto.
Ciò premesso, l'art. 1218 c.c. pone al debitore il compito di dimostrare di aver adempiuto con la diligenza dovuta;
questa regola opera, tuttavia, solo quando esista un preciso obbligo contrattuale, che qui difetta. Competerebbe semmai all'attrice provare che la formattazione fu effettuata contra legem o in violazione delle regole d'arte. Nessun elaborato peritale o log di sistema è stato versato in atti;
l'allegazione resta, perciò, a livello di mera ipotesi.
In ogni caso, anche qualora si volesse ipotizzare una qualche corresponsabilità del prestatore, il comportamento della cliente, che per tre anni ha omesso di verificare la riuscita dei propri backup e ha consegnato come sicuro un materiale rivelatosi inutilizzabile, si colloca in un rapporto di causalità
diretta con il pregiudizio patito, integrando quel fatto colposo del creditore cui l'art. 1227 c.c.
attribuisce l'effetto di escludere (o almeno di ridurre in misura decisiva) il risarcimento dovuto.
L'insieme di questi elementi consente di affermare che la perdita dei dati non è dipesa da un inadempimento di ma dall'omessa organizzazione di adeguate procedure di Controparte_1
salvaguardia da parte di chi trattava quei dati come titolare. Difettano, pertanto, tanto il fondamento giuridico quanto il nesso causale necessario perché la domanda risarcitoria possa essere accolta;
al contrario, l'istruttoria mostra che il prestatore ha adempiuto, con diligenza qualificata, alle sole obbligazioni effettivamente assunte e che l'evento lesivo trae origine da scelte (o omissioni) imputabili pagina 5 di 6 esclusivamente all'attrice. Ne consegue, in applicazione dei principi esposti, il rigetto integrale delle domande proposte dalla Parte_1
La soccombenza integrale dell'attrice comporta la condanna alle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Condanna a rifondere a le spese di lite, spese Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 23 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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