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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2024, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 3495/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 21.9.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3495/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciccarelli Filomena Carla, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Capurso, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 21.9.2023, proponeva domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di Barletta, atto n. 109, anno 2007, da cui era separato giusta decreto di omologa del 09.02.2018, emesso dal Tribunale di Trani, precisando che dalla unione sono nati due figli: nato in [...] il Per_1 Per 22.07.2009, ed , nata in [...] il [...].
La resistente si costituiva non opponendosi alla domanda principale, contestando per il resto l'avversa ricostruzione dei fatti.
Alla prima udienza, celebratasi il 25.1.2024, il Tribunale, dopo l'ascolto dei coniugi, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alle parti, le quali, dopo alcuni rinvii, depositavano in data 12.6.2024 istanza con allegata convenzione, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai difensori ed all'udienza fissata ex art 127 ter c.p.c. si sono riportati alla detta convenzione.
Tanto premesso: - rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa pubblicato il 9.2.2018 emesso dal Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al n. 6640/2017 R.G. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 12.6.2024, contenente l'accordo per la definizione del giudizio;
- rilevato che le parti hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che le due parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e con riferimento ai due figli della coppia
è stato previsto l'affido condiviso con loro collocamento presso la madre e l'obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento nella misura di € 300,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA
Trani, assegno unico attribuito integralmente alla sig.ra ; CP_1
- considerato inoltre che non v'è statuizione, come già detto, di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barletta, atto n. 109, anno Controparte_1
2007, Parte 2, Serie A, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 12.6.2024 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 22.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 21.9.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3495/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciccarelli Filomena Carla, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Capurso, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 21.9.2023, proponeva domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di Barletta, atto n. 109, anno 2007, da cui era separato giusta decreto di omologa del 09.02.2018, emesso dal Tribunale di Trani, precisando che dalla unione sono nati due figli: nato in [...] il Per_1 Per 22.07.2009, ed , nata in [...] il [...].
La resistente si costituiva non opponendosi alla domanda principale, contestando per il resto l'avversa ricostruzione dei fatti.
Alla prima udienza, celebratasi il 25.1.2024, il Tribunale, dopo l'ascolto dei coniugi, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alle parti, le quali, dopo alcuni rinvii, depositavano in data 12.6.2024 istanza con allegata convenzione, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai difensori ed all'udienza fissata ex art 127 ter c.p.c. si sono riportati alla detta convenzione.
Tanto premesso: - rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa pubblicato il 9.2.2018 emesso dal Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al n. 6640/2017 R.G. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 12.6.2024, contenente l'accordo per la definizione del giudizio;
- rilevato che le parti hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che le due parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e con riferimento ai due figli della coppia
è stato previsto l'affido condiviso con loro collocamento presso la madre e l'obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento nella misura di € 300,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA
Trani, assegno unico attribuito integralmente alla sig.ra ; CP_1
- considerato inoltre che non v'è statuizione, come già detto, di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barletta, atto n. 109, anno Controparte_1
2007, Parte 2, Serie A, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 12.6.2024 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 22.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana