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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1862/24
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Fabio Coppola (C.F. e Pierluigi Esempio (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo C.F._3
studio dei medesimi in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 156.
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, dom.to per la carica in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55;
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to Controparte_1
per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
pagina1 di 6 - che, in data 24/01/2022, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, inoltrava all' domanda di assegno unico, con numero di protocollo CP_1 CP_1
5175.24/01/2022.0003750;
- che, essendo già beneficiario di reddito di Cittadinanza, la suddetta domanda non veniva accolta ( ); CodiceFiscale_4
- che, nel mese di novembre 2022, l' revocava il reddito di cittadinanza;
CP_1
- che, attesa la revoca del reddito di cittadinanza, intendeva ripresentare domanda di assegno unico;
- che il sistema dell' malgrado la revoca del reddito di cittadinanza, non gli CP_1
consentiva di riproporre la richiesta, atteso che la domanda di assegno unico risultava ancora sospesa, per presenza del reddito di cittadinanza, ed ancora in fase di riesame, per la mensilità di dicembre;
- che, malgrado numerosi solleciti, inviati all' a mezzo pec, la domanda di assegno CP_1
unico continuava ad essere sospesa ed in fase di riesame per il mese di dicembre;
- che, solo in data 23/02/2023, l , a mezzo pec, forniva riscontro ai solleciti, CP_1 comunicando quanto segue: “la domanda AUU è decaduta per presenza INPS-RDC-2022-
6347203 sul quale per le mensilità di Ottobre e Novembre ha preso integrazione AU.
Come dovrebbe sapere, al momento della presentazione RdC, automaticamente decade il diritto alla percezione AU e nel caso in cui RdC cessi o decada deve essere ripresentata nuova domanda di AUU, per riprendere a beneficiare dello stesso. La domanda va in rielaborazione centralizzata ogni mese, ma ovviamente viene respinta perché per il mese di Ottobre e Novembre è presente RdC”;
- che, solo nel mese di marzo 2023, la situazione veniva sbloccata e l accoglieva la CP_1
domanda di Assegno Unico;
- che l sebbene i ritardi nel pagamento fossero dipesi esclusivamente da un CP_1 malfunzionamento del proprio sistema, erogava l'assegno unico solo a partire dal mese di marzo 2023, omettendo il versamento delle mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio 2023.
Concludeva: “1. In via principale dichiarare che il Sig. ha diritto al Parte_1 pagamento delle mensilità di Dicembre 2022, Gennaio 2023 e Febbraio 2023 dell'Assegno
Unico non erogatogli dall' 2. Condannare conseguentemente l al CP_1 CP_1 pagamento in favore dell'istante Sig. delle mensilità di Dicembre 2022, Parte_1
Gennaio 2023 e Febbraio 2023 dell'Assegno Unico non erogategli dall' oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. Condannare, in ogni caso, l'amministrazione
pagina2 di 6 convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione per spese generali e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
4. Esentare, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso de quo, l'istante dal pagamento delle spese di giudizio, poiché trovasi nelle condizioni socioeconomiche previste dagli artt. 76 e 77 del D.lgs. 115/02, come da dichiarazione di notorietà che si allega. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 6 del D.L. 98/11, il ricorrente dichiara, sotto la propria responsabilità penale, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002, ovvero che il reddito personale e familiare non supera il valore di €. 34.585,83, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega alla nota di iscrizione a ruolo. Si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 5.000,00”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l . CP_1
All'udienza del 20.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce.
Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non
è infatti una sanzione per il contumace.
Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito specificate.
pagina3 di 6 Parte ricorrente ha dedotto di non aver percepito l'assegno unico, per i mesi di dicembre
2022, gennaio 2023 e febbraio 2023, avendo ricevuto l'erogazione a partire da marzo
2023.
Specificamente, il ricorrente presentava domanda di assegno unico in data 24.1.2022, ma la stessa non veniva accolta dall' , posto che, all'epoca, egli era già beneficiario del CP_1 reddito di cittadinanza. Quest'ultima prestazione veniva revocata nel novembre 2022.
Ciononostante, l corrispondeva l'assegno unico soltanto a partire dal mese di marzo CP_1
2023, lasciando, quindi, scoperte le mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023, durante le quali il ricorrente né aveva percepito il reddito di cittadinanza, né aveva potuto validamente proporre nuova domanda di AUU. Ed invero, la precedente domanda continuava a risultare sospesa e in fase di riesame.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha allegato i numerosi solleciti, inviati all'Istituto
Previdenziale, a mezzo pec, a partire dal mese di novembre 2022.
A fronte di reiterate istanze, solo in data 23.2.2023 l comunicava al ricorrente la CP_1
necessità di presentazione di nuova domanda di assegno unico, in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza.
Sul punto, valga osservare che il ricorrente, secondo quanto dallo stesso addotto (ed evincibile anche dal contenuto della corrispondenza via pec, agli atti), non avrebbe comunque potuto inviare una nuova domanda di AUU, atteso che la stessa risultava sospesa e in fase di riesame, quantomeno fino al mese di febbraio 2023. D'altro canto, si osserva che l , con pec precedentemente inviate al ricorrente, il quale chiedeva CP_1
informazioni sullo stato di avanzamento della domanda di AUU, rispondeva testualmente
“a novembre il RdC era ancora in essere, l'AUU è sospeso vedremo a dicembre” (cfr. pec del 31.1.2023); “la domanda di AUU è in fase di riesame per il mese di dicembre Pt_2
(cfr. pec del 3.2.2023).
Pertanto, sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, può dirsi, da un lato, che il ricorrente, nel mese di novembre 2022 e certamente fino al mese di febbraio 2023, era impossibilitato ad inoltrare una nuova domanda di AUU, per causa a lui non imputabile
(difatti, il portale non gli consentiva di procedere in tal senso, come implicitamente CP_1 ammesso anche dall' resistente, nelle pec inviate al ricorrente). Dall'altro, che, ad CP_1
ogni modo, si ritiene sussistente la buona fede del ricorrente, atteso che costui - come emerge anche dall'esame delle pec, inviate da parte resistente - si era trovato in una situazione idonea a generare affidamento circa la regolarità della propria posizione e circa l'addebitabilità del ritardo dell'erogazione all'inerzia dell'amministrazione.
pagina4 di 6 Dall'esame della documentazione allegata, si evince che, al contrario, la condotta tenuta dal resistente, concretizzatasi in una disfunzione amministrativa, non può dirsi conforme al generale dovere di correttezza, che permea non solo i rapporti tra privati, ma anche (e ancor di più) i rapporti tra privato e amministrazione.
In tema, si ribadisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua composizione più autorevole, secondo cui: “Nel mutato quadro costituzionale, è affermazione largamente condivisa quella secondo cui il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell'articolo 2 della Costituzione
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Il generale dovere di solidarietà che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano “momenti relazionali” socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta (…)” (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 5/2018).
A fronte di quanto emerso dagli atti di causa, non sono stati addotti elementi idonei a scalfire la prospettazione della parte attrice, posto che l , rimasto Controparte_2 contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento della prestazione, né tantomeno l'insussistenza del diritto vantato dal ricorrente, in relazione alle mensilità dedotte in giudizio.
Tanto premesso, anche in ossequio al consolidato principio della tutela del legittimo affidamento del privato in buona fede, l deve essere condannato al pagamento CP_1 dell'assegno unico, in favore di parte ricorrente, per i mesi di dicembre 2022, gennaio
2023 e febbraio 2023, oltre interessi legali, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento dell'assegno unico, CP_1
in favore di parte ricorrente, per i mesi di dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023, oltre interessi legali, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
pagina5 di 6 - condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1 complessivi €.1100,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 20.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina6 di 6