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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 02/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12970/2020 promossa da:
(C.F. ), QUALE EREDE LEGITTIMA DI COMITINI Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SCANNAPIECO Persona_1 C.F._2
SALVATORE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
CLEMENTE RUIZ REBECA giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di intimazione ritualmente notificato, intimava sfratto per Parte_2
morosità a in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo del 29.9.2012 Controparte_1
regolarmente registrato, per la morosità dal mese di gennaio 2016 sino alla data dell'intimazione,
per complessivi euro 33.200,00. Chiedeva la convalida dello sfratto ed il rilascio dell'immobile.
Si costituiva il , opponendosi alla convalida ed eccependo l'improcedibilità della CP_1
presente azione, per essere stata dalla locatrice comunicata disdetta da contratto in data 6.3.2020;
la riduzione del canone di locazione a partire dal 2015 da euro 650,00 a euro 450,00 per accordo orale intervenuto tra le parti e l'erronea quantificazione della mora, atteso i pagamenti effettuati di cui depositava prova.
Concessa ordinanza provvisoria di rilascio, veniva disposto il mutamento del rito.
Con memoria integrativa ritualmente depositata, parte ricorrente contestava tutte le difese avverse, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ed introduceva domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio.
Anche il resistente depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva tutte le proprie difese.
§§§
Tutte le domande di parte locatrice sono fondate e meritano accoglimento. Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione secondo cui la presente azione sarebbe inammissibile in ragione della disdetta comunicata dalla locatrice in data 6.3.2020.
E' appena il caso di rilevare che con la disdetta la locatrice ha manifestato la sua volontà di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza indicata per il 30.9.2020.
Dal momento che l'atto di intimazione di sfratto per morosità è stato notificato al conduttore in pagina 2 di 5 data 11.3.2020, è evidente che il contratto era ancora in essere e, quindi, ben poteva essere proposta una diversa domanda di risoluzione per inadempimento.
§§§
L'eccezione difensiva secondo cui il canone di locazione sarebbe stato pattuito nel 2015 in misura ridotta rispetto a quanto contrattualmente previsto, è infondata.
La circostanza è stata fermamente contestata da parte ricorrente e, in assenza di accordo scritto,
non v'è alcuna prova dell'assunto.
Il resistente ha voluto sostenere che l'accordo si sarebbe concluso per facta concludentia, ovvero perché da un certo momento in poi egli ha pagato in misura ridotta e la locatrice ha accettato il pagamento in misura inferiore, sino a tutto il 2020, senza nulla osservare od opporre.
In realtà, alla unilaterale condotta di pagamento del canone in misura inferiore, in assenza di altri elementi, non può assegnarsi il valore di modifica concordata del canone, soprattutto perché
dallo stesso prospetto dei pagamenti depositato da parte ricorrente si evince che il canone non è
mai stato pagato nella misura pattuita, neppure prima del 2015.
§§§
Parte conduttrice non ha affatto offerto prova del corretto adempimento, posto che i bonifici dell'anno 2016 sono tutti imputati a canoni del 2015 e solo per il periodo luglio-dicembre; che i bonifici dell'anno 2017 si riferiscono solo a canoni del periodo gennaio-luglio, senza anno di riferimento;
i bonifici dell'anno 2018 si riferiscono in parte ai mesi di agosto-dicembre 2017 ed in parte a gennaio-marzo 2018; i pagamenti dell'anno 2019 si riferiscono ad aprile-settembre 2018 e ad altri mesi senza imputazione;
i pagamenti dell'anno 2020 si riferiscono a pagamenti senza pagina 3 di 5 imputazione.
Allo scopo di accertare le somme effettivamente versate e quelle ancora da versare è stata quindi disposta CTU.
Il consulente ha quindi potuto ricostruire i pagamenti ed accertare che nel periodo in contestazione fino al rilascio, la somma dovuta per canoni di locazione è pari ad euro 27.450,00
oltre interessi di mora calcolati sino alla data dell'accertamento peritale in euro 8.988,55.
Il metodo di lavoro appare corretto e logiche e condivisibili le conclusioni.
§§§
In conclusione, il contratto di locazione intercorso tra le parti deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore. Il conduttore va condannato a pagare a parte ricorrente la somma di euro 36.438,55, comprensiva degli interessi da ogni singola scadenza sino al soddisfo.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
Sulla domanda di rilascio va dichiarata cessata la materia del contendere.
§§§
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum,
per le fasi di studio, introduttiva e trattazione del procedimento di convalida e per le fasi introduttiva e di trattazione del procedimento di merito, secondo i valori minimi. Le spese di
CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento del conduttore
; Controparte_1
- Condanna a pagare a parte ricorrente a titolo di canoni di locazione la somma Controparte_1
di euro 36.438,55, comprensiva degli interessi da ogni singola scadenza sino al soddisfo. Su
detta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio;
- Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 286,00 per spese, euro 6.124,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Letta all'udienza del 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12970/2020 promossa da:
(C.F. ), QUALE EREDE LEGITTIMA DI COMITINI Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SCANNAPIECO Persona_1 C.F._2
SALVATORE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
CLEMENTE RUIZ REBECA giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di intimazione ritualmente notificato, intimava sfratto per Parte_2
morosità a in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo del 29.9.2012 Controparte_1
regolarmente registrato, per la morosità dal mese di gennaio 2016 sino alla data dell'intimazione,
per complessivi euro 33.200,00. Chiedeva la convalida dello sfratto ed il rilascio dell'immobile.
Si costituiva il , opponendosi alla convalida ed eccependo l'improcedibilità della CP_1
presente azione, per essere stata dalla locatrice comunicata disdetta da contratto in data 6.3.2020;
la riduzione del canone di locazione a partire dal 2015 da euro 650,00 a euro 450,00 per accordo orale intervenuto tra le parti e l'erronea quantificazione della mora, atteso i pagamenti effettuati di cui depositava prova.
Concessa ordinanza provvisoria di rilascio, veniva disposto il mutamento del rito.
Con memoria integrativa ritualmente depositata, parte ricorrente contestava tutte le difese avverse, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ed introduceva domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio.
Anche il resistente depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva tutte le proprie difese.
§§§
Tutte le domande di parte locatrice sono fondate e meritano accoglimento. Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione secondo cui la presente azione sarebbe inammissibile in ragione della disdetta comunicata dalla locatrice in data 6.3.2020.
E' appena il caso di rilevare che con la disdetta la locatrice ha manifestato la sua volontà di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza indicata per il 30.9.2020.
Dal momento che l'atto di intimazione di sfratto per morosità è stato notificato al conduttore in pagina 2 di 5 data 11.3.2020, è evidente che il contratto era ancora in essere e, quindi, ben poteva essere proposta una diversa domanda di risoluzione per inadempimento.
§§§
L'eccezione difensiva secondo cui il canone di locazione sarebbe stato pattuito nel 2015 in misura ridotta rispetto a quanto contrattualmente previsto, è infondata.
La circostanza è stata fermamente contestata da parte ricorrente e, in assenza di accordo scritto,
non v'è alcuna prova dell'assunto.
Il resistente ha voluto sostenere che l'accordo si sarebbe concluso per facta concludentia, ovvero perché da un certo momento in poi egli ha pagato in misura ridotta e la locatrice ha accettato il pagamento in misura inferiore, sino a tutto il 2020, senza nulla osservare od opporre.
In realtà, alla unilaterale condotta di pagamento del canone in misura inferiore, in assenza di altri elementi, non può assegnarsi il valore di modifica concordata del canone, soprattutto perché
dallo stesso prospetto dei pagamenti depositato da parte ricorrente si evince che il canone non è
mai stato pagato nella misura pattuita, neppure prima del 2015.
§§§
Parte conduttrice non ha affatto offerto prova del corretto adempimento, posto che i bonifici dell'anno 2016 sono tutti imputati a canoni del 2015 e solo per il periodo luglio-dicembre; che i bonifici dell'anno 2017 si riferiscono solo a canoni del periodo gennaio-luglio, senza anno di riferimento;
i bonifici dell'anno 2018 si riferiscono in parte ai mesi di agosto-dicembre 2017 ed in parte a gennaio-marzo 2018; i pagamenti dell'anno 2019 si riferiscono ad aprile-settembre 2018 e ad altri mesi senza imputazione;
i pagamenti dell'anno 2020 si riferiscono a pagamenti senza pagina 3 di 5 imputazione.
Allo scopo di accertare le somme effettivamente versate e quelle ancora da versare è stata quindi disposta CTU.
Il consulente ha quindi potuto ricostruire i pagamenti ed accertare che nel periodo in contestazione fino al rilascio, la somma dovuta per canoni di locazione è pari ad euro 27.450,00
oltre interessi di mora calcolati sino alla data dell'accertamento peritale in euro 8.988,55.
Il metodo di lavoro appare corretto e logiche e condivisibili le conclusioni.
§§§
In conclusione, il contratto di locazione intercorso tra le parti deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore. Il conduttore va condannato a pagare a parte ricorrente la somma di euro 36.438,55, comprensiva degli interessi da ogni singola scadenza sino al soddisfo.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
Sulla domanda di rilascio va dichiarata cessata la materia del contendere.
§§§
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum,
per le fasi di studio, introduttiva e trattazione del procedimento di convalida e per le fasi introduttiva e di trattazione del procedimento di merito, secondo i valori minimi. Le spese di
CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento del conduttore
; Controparte_1
- Condanna a pagare a parte ricorrente a titolo di canoni di locazione la somma Controparte_1
di euro 36.438,55, comprensiva degli interessi da ogni singola scadenza sino al soddisfo. Su
detta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio;
- Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 286,00 per spese, euro 6.124,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Letta all'udienza del 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5