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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1408/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5226/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA - pubblicata il 10/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249001387129000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00578 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6TEGM000364 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGTEGM000584 IRPEF-ALTRO
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820249001387129/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data
22.02.2024 e che richiamava più atti pregressi: 1) Avviso di accertamento TEGM00578 notificato il 31.10.2013 per IRPEF 2008 dell'importo di euro 5.378,47; 2) Avviso di accertamento TE6TEGM000364 notificato il 17.07.2014 per IRPEF ADD. COMUNALE 2009 dell'importo di euro 6.006,00; 3) Avviso di accertamento TEGTEGM00058, notificato il 22.10.2015 per IRPEF 2010 dell'importo di euro 5.938,20. Con il ricorso il contribuente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto. Si era costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che, prodotta documentazione, aveva concluso per il rigetto dell'impugnazione. La sentenza n. 104/2/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in data 9 dicembre 2024 e depositata il 10 gennaio 2025, in accoglimento parziale del ricorso aveva annullato l'atto d'intimazione n. 02820249001387129000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di accertamentoTEGM00578 e TEGTEGM000584 e agli interessi e le sanzioni relativi all'avviso di accertamento TE6TEGM000364.
I primi giudici – preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da AdER ritenendola infondata per aver ritenuto applicabile il termine fissato dall'art. 617 c.p.c., e non già quello previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 che fissa in giorni sessanta il termine per la notifica del ricorso – nel merito così avevano deciso il contenzioso: «Dall'esame degli atti di causa si rileva che: 1. l'Avviso di accertamento N. TEGM00578, emesso da Agenzia Entrate, Dir. Prov. di Caserta. uff. terr. di Aversa ai fini del recupero di Irpef 2008 per l'importo di euro 5.378,4, risulta regolarmente notificato in data 31.10.2013. La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Il diritto alla riscossione dei predetti crediti
è soggetto a successiva prescrizione, il cui termine dipende dal tipo di tributo richiesto (Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento attiene a tributo erariale soggetto al termine di prescrizione decennale. Ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, agli atti del giudizio, risultano alcune ricevute postali di consegna senza allegazione degli atti ad esse afferenti. Circostanza, questa, che non consente alla Corte di verificare l'effettiva interruzione del termine di prescrizione del credito intimato. In ragione di quanto precede, non essendo stata fornita la prova della regolare notifica di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, il diritto alla riscossione deve intendersi prescritto in data 31.10.2023; 2. l'Avviso di accertamento N.TE6TEGM000364, emesso, da Agenzia Entrate, Dir. Prov. di Caserta, ai fini del recupero
Irpef 2009 per l'importo di Euro 6.006,00, risulta regolarmente notificato il 17.07.2014. La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento attiene a tributo erariale soggetto al termine di prescrizione decennale. Alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (22/02/2024), non risulta decorso il decennio di prescrizione del credito erariale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (17.07.2014), risulta invece decorso il termine quinquennale di prescrizione relativo agli interessi e sanzioni, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornito la prova della notifica di atti successivi aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione;
3. per ciò che concerne l'Avviso di accertamento N. TEGTEGM000584, asseritamente notificato il 22.10.2015, il contribuente ne ha eccepito l'omessa notifica. Osserva la Corte: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. In conseguenza di quanto precede, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass . Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno dato dimostrazione, ai fini della correttezza procedimento di riscossione, della regolare notificazione del predetto atto, richiamato nell'atto di intimazione impugnato. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza». Al parziale accoglimento del ricorso seguiva la compensazione delle spese di lite.
Contro questa decisione AdER ha proposto appello e con il gravame ha sostenuto che le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici fossero erronee in quanto non era stata considerata la notifica dei «due atti interruttivi e più precisamente: AVI
028/2018/9006337162-000 notificata il 14/11/2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c; AVI 028/2018/9002309555-000 notificata il 17/09/2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La notifica di tali atti comporta che: PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TEGM00578, notificato il
31/10/2013 per IRPEF anno 2008 la prescrizione decennale è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 028/2018/9002309555 notificata il 17/09/2018; PER AVVISO DI ACCERTAMENTO
N. TE6TEGM000364, notificato il 17/07/2014 per IRPEF ADD. Comunale anno 2009 la prescrizione quinquennale relativa ai soli interessi e sanzioni è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 028/2018/9006337162 notificata il 14/11/2018; PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TEGTEGM000584, notificato il 22/10/2015 per IRPEF anno 2010 prescrizione decennale
è stata interrotta dalla notifica dell'AVI028/2018/9006337162 notificata il 14/11/2018; Infatti,
a seguito della notifica degli atti interruttivi ed in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale. La mancata tempestiva reazione giudiziale ai predetti atti interruttivi ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione». Inoltre, ha ancora sostenuto l'atto di appello, ai fini della prescrizione andava tenuto conto delle previsioni normative atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 che avevano disposto specifiche misure incidenti sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
Quindi, l'Ufficio appellante ha concluso chiedendo di accogliere il gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando il mancato decorso del termine prescrizionale decennale rispetto all'avviso di accertamento n. TEGM00578, e all' avviso di accertamento n. TEGTEGM000584, quinquennale rispetto all' avviso di accertamento n.
TE6TEGM000364, (solo per interessi e sanzioni) sottesi all'intimazione di pagamento
02820249001387129-000.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta presentato controdeduzioni che sostanzialmente ripercorrono le medesime argomentazioni formulate da AdER con l'atto di appello e ne ha chiesto l'accoglimento e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il contribuente non ha resistito all'impugnazione ed è rimasto intimato stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello avvenuta in data 8 luglio 2025. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi nello stesso formulati e che questa Corte ritiene di condividere e fare propri in quanto si presentano scevri da vizi logico-giuridici e, pertanto, ad essi si intende riallacciandosi laddove gli stessi richiamano atti interruttivi non valutati dai primi giudici, nonché l'incidenza nella fattispecie in narrativa dell'effetto sospensivo determinato dalla normativa emergenziale da Covid-19; argomentazioni che già di per sé portano a ritenere rituale e tempestivo l'intervento dell'atto opposto e alle quali vanno associate le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali di cui si dirà.
Dunque, come anticipato, vanno richiamate le motivazioni dell'appellante in quanto le stesse si caratterizzano per una articolata e convincente spiegazione del combinarsi cronologico delle modalità operative seguite dall'Ufficio per evitare di incorrere nella prescrizione delle debenze in narrativa e che consente di affermare, sotto il profilo logico-formale, la correttezza e tempestività dell'attività notificatoria;
quindi, le risultanze in atti, unitariamente lette, determinano conclusivamente di dover definire il contenzioso con la correlata formula terminativa dell'accoglimento dei motivi di censura. Pertanto, anche per ragioni di sintesi e per economia processuale vanno riconosciuti da questo Collegio d'appello i richiami agli atti interruttivi notificati il 14/11/201 e il 17/09/2018 e che non opposti nei termini di legge hanno comportato l'avvio da dette date del decorso di un nuovo termine di prescrizione;
invero, costituisce ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018), avendo addirittura le
Sezioni Unite della Suprema Corte statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
E, invero, deve ritenersi che, espresso in linea generale un giudizio di condivisione del complesso motivazionale, non vi è necessità nel particolare di ripetere tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n.
10937). Ma v'è di più.
Con l'atto introduttivo del giudizio il contribuente aveva affermato: “Orbene il ricorrente non ha mai precedentemente ricevuto in notifica alcun avviso di accertamento o cartella o altro atto avente valore interruttivo relativamente alla pretesa creditoria in oggetto” (pag. 2).
Dirimente risulta dunque il rilievo che già in primo grado le parti convenute avevano depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento n. 02820249001387129/000 opposta e che il contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio, come detto, aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed
i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria degli atti presupposti a quello opposto – era risultata da ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la parte convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere “supplita” neppure dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione (nella specie peraltro neppure avvenuta).
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito e non definito mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, tuttavia compensando le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella complessiva valutazione della vicenda che solo in parte è stata adeguatamente delineata nel giudizio di primo grado ove la compensazione delle spese è stata determinata dal parziale accoglimento del ricorso;
attesa la difficoltà di ricostruire compiutamente l'attività notificatoria degli Uffici, si ritiene pertanto di disporre anche nel presente grado di giudizio la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de UC
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5226/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA - pubblicata il 10/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249001387129000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00578 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6TEGM000364 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGTEGM000584 IRPEF-ALTRO
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820249001387129/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data
22.02.2024 e che richiamava più atti pregressi: 1) Avviso di accertamento TEGM00578 notificato il 31.10.2013 per IRPEF 2008 dell'importo di euro 5.378,47; 2) Avviso di accertamento TE6TEGM000364 notificato il 17.07.2014 per IRPEF ADD. COMUNALE 2009 dell'importo di euro 6.006,00; 3) Avviso di accertamento TEGTEGM00058, notificato il 22.10.2015 per IRPEF 2010 dell'importo di euro 5.938,20. Con il ricorso il contribuente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto. Si era costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che, prodotta documentazione, aveva concluso per il rigetto dell'impugnazione. La sentenza n. 104/2/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in data 9 dicembre 2024 e depositata il 10 gennaio 2025, in accoglimento parziale del ricorso aveva annullato l'atto d'intimazione n. 02820249001387129000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di accertamentoTEGM00578 e TEGTEGM000584 e agli interessi e le sanzioni relativi all'avviso di accertamento TE6TEGM000364.
I primi giudici – preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da AdER ritenendola infondata per aver ritenuto applicabile il termine fissato dall'art. 617 c.p.c., e non già quello previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 che fissa in giorni sessanta il termine per la notifica del ricorso – nel merito così avevano deciso il contenzioso: «Dall'esame degli atti di causa si rileva che: 1. l'Avviso di accertamento N. TEGM00578, emesso da Agenzia Entrate, Dir. Prov. di Caserta. uff. terr. di Aversa ai fini del recupero di Irpef 2008 per l'importo di euro 5.378,4, risulta regolarmente notificato in data 31.10.2013. La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Il diritto alla riscossione dei predetti crediti
è soggetto a successiva prescrizione, il cui termine dipende dal tipo di tributo richiesto (Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento attiene a tributo erariale soggetto al termine di prescrizione decennale. Ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, agli atti del giudizio, risultano alcune ricevute postali di consegna senza allegazione degli atti ad esse afferenti. Circostanza, questa, che non consente alla Corte di verificare l'effettiva interruzione del termine di prescrizione del credito intimato. In ragione di quanto precede, non essendo stata fornita la prova della regolare notifica di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, il diritto alla riscossione deve intendersi prescritto in data 31.10.2023; 2. l'Avviso di accertamento N.TE6TEGM000364, emesso, da Agenzia Entrate, Dir. Prov. di Caserta, ai fini del recupero
Irpef 2009 per l'importo di Euro 6.006,00, risulta regolarmente notificato il 17.07.2014. La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento attiene a tributo erariale soggetto al termine di prescrizione decennale. Alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (22/02/2024), non risulta decorso il decennio di prescrizione del credito erariale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (17.07.2014), risulta invece decorso il termine quinquennale di prescrizione relativo agli interessi e sanzioni, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornito la prova della notifica di atti successivi aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione;
3. per ciò che concerne l'Avviso di accertamento N. TEGTEGM000584, asseritamente notificato il 22.10.2015, il contribuente ne ha eccepito l'omessa notifica. Osserva la Corte: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. In conseguenza di quanto precede, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass . Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno dato dimostrazione, ai fini della correttezza procedimento di riscossione, della regolare notificazione del predetto atto, richiamato nell'atto di intimazione impugnato. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza». Al parziale accoglimento del ricorso seguiva la compensazione delle spese di lite.
Contro questa decisione AdER ha proposto appello e con il gravame ha sostenuto che le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici fossero erronee in quanto non era stata considerata la notifica dei «due atti interruttivi e più precisamente: AVI
028/2018/9006337162-000 notificata il 14/11/2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c; AVI 028/2018/9002309555-000 notificata il 17/09/2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La notifica di tali atti comporta che: PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TEGM00578, notificato il
31/10/2013 per IRPEF anno 2008 la prescrizione decennale è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 028/2018/9002309555 notificata il 17/09/2018; PER AVVISO DI ACCERTAMENTO
N. TE6TEGM000364, notificato il 17/07/2014 per IRPEF ADD. Comunale anno 2009 la prescrizione quinquennale relativa ai soli interessi e sanzioni è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 028/2018/9006337162 notificata il 14/11/2018; PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TEGTEGM000584, notificato il 22/10/2015 per IRPEF anno 2010 prescrizione decennale
è stata interrotta dalla notifica dell'AVI028/2018/9006337162 notificata il 14/11/2018; Infatti,
a seguito della notifica degli atti interruttivi ed in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale. La mancata tempestiva reazione giudiziale ai predetti atti interruttivi ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione». Inoltre, ha ancora sostenuto l'atto di appello, ai fini della prescrizione andava tenuto conto delle previsioni normative atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 che avevano disposto specifiche misure incidenti sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
Quindi, l'Ufficio appellante ha concluso chiedendo di accogliere il gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando il mancato decorso del termine prescrizionale decennale rispetto all'avviso di accertamento n. TEGM00578, e all' avviso di accertamento n. TEGTEGM000584, quinquennale rispetto all' avviso di accertamento n.
TE6TEGM000364, (solo per interessi e sanzioni) sottesi all'intimazione di pagamento
02820249001387129-000.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta presentato controdeduzioni che sostanzialmente ripercorrono le medesime argomentazioni formulate da AdER con l'atto di appello e ne ha chiesto l'accoglimento e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il contribuente non ha resistito all'impugnazione ed è rimasto intimato stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello avvenuta in data 8 luglio 2025. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi nello stesso formulati e che questa Corte ritiene di condividere e fare propri in quanto si presentano scevri da vizi logico-giuridici e, pertanto, ad essi si intende riallacciandosi laddove gli stessi richiamano atti interruttivi non valutati dai primi giudici, nonché l'incidenza nella fattispecie in narrativa dell'effetto sospensivo determinato dalla normativa emergenziale da Covid-19; argomentazioni che già di per sé portano a ritenere rituale e tempestivo l'intervento dell'atto opposto e alle quali vanno associate le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali di cui si dirà.
Dunque, come anticipato, vanno richiamate le motivazioni dell'appellante in quanto le stesse si caratterizzano per una articolata e convincente spiegazione del combinarsi cronologico delle modalità operative seguite dall'Ufficio per evitare di incorrere nella prescrizione delle debenze in narrativa e che consente di affermare, sotto il profilo logico-formale, la correttezza e tempestività dell'attività notificatoria;
quindi, le risultanze in atti, unitariamente lette, determinano conclusivamente di dover definire il contenzioso con la correlata formula terminativa dell'accoglimento dei motivi di censura. Pertanto, anche per ragioni di sintesi e per economia processuale vanno riconosciuti da questo Collegio d'appello i richiami agli atti interruttivi notificati il 14/11/201 e il 17/09/2018 e che non opposti nei termini di legge hanno comportato l'avvio da dette date del decorso di un nuovo termine di prescrizione;
invero, costituisce ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018), avendo addirittura le
Sezioni Unite della Suprema Corte statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
E, invero, deve ritenersi che, espresso in linea generale un giudizio di condivisione del complesso motivazionale, non vi è necessità nel particolare di ripetere tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n.
10937). Ma v'è di più.
Con l'atto introduttivo del giudizio il contribuente aveva affermato: “Orbene il ricorrente non ha mai precedentemente ricevuto in notifica alcun avviso di accertamento o cartella o altro atto avente valore interruttivo relativamente alla pretesa creditoria in oggetto” (pag. 2).
Dirimente risulta dunque il rilievo che già in primo grado le parti convenute avevano depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento n. 02820249001387129/000 opposta e che il contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio, come detto, aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed
i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria degli atti presupposti a quello opposto – era risultata da ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la parte convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere “supplita” neppure dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione (nella specie peraltro neppure avvenuta).
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito e non definito mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, tuttavia compensando le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella complessiva valutazione della vicenda che solo in parte è stata adeguatamente delineata nel giudizio di primo grado ove la compensazione delle spese è stata determinata dal parziale accoglimento del ricorso;
attesa la difficoltà di ricostruire compiutamente l'attività notificatoria degli Uffici, si ritiene pertanto di disporre anche nel presente grado di giudizio la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
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