TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6341 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15436/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15436/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Immacolata Ilardi, come in atti: attore
NONCHE'
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato Nicola Tripani, come in atti;
convenuto
E
1
le, rappresentata e difesa dagli avvocati Faustino Manfredonia e Claudio Man- fredonia, come in atti;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclu- sioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2022, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_3
(in prosieguo, solo ) per ottenerne la condanna al paga-
[...] CP_1
mento della somma complessiva di euro 28.073,67, a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'immobile di sua proprietà, sito al pianterreno dello stabile condominiale, a causa delle infiltrazioni verificatesi per la rottura della con- dutture fecale comune, a partire dalla fine del 2016.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva:
a) di aver constatato sul finire dell'anno 2016, all'interno della propria unità immobiliare e più precisamente in corrispondenza della zona d'ingresso, del bagno e della cameretta, infiltrazioni di acqua su parte del soffitto e lungo tutta l'estensione del muro perimetrale adiacente all'androne condominiale, di cui informava immediatamente il proprie- tario dell'appartamento sovrastante e l'amministratore condominiale in carica all'epoca dei fatti, con pec del 16 febbraio 2016;
b) che il fenomeno infiltrativo riscontrato, causato dalla rottura della co- lonna fecale e consistito nello stillicidio di acque maleo- CP_4
doranti tra l'appartamento sovrastante e il proprio nonché tra 2
quest'ultimo e il sottoposto locale deposito di proprietà aliena, aveva arrecato, nel tempo, danni complessivamente quantificati in euro
28.073,67, articolati in euro 12.000,00 per il ripristino dei paramenti murari e di parte dell'impianto elettrico, euro 8.000,00 a titolo di risto- C
per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione inerenti l'immobile de quo nonché euro 8.073,00 per la sostituzione del mobi- lio ammalorato;
c) che erano risultati vani i tentativi esperiti, da ultimo con lettera racco- mandata del 3 agosto 2021, di pervenire in via stragiudiziale all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo lamentato e al ri- sarcimento dei pregiudizi patiti;
d) che i lavori di riparazione eseguiti dal nel marzo 2023, in CP_1
corso di causa, avevano fatto registrare un esito solo parzialmente riso- lutivo delle infiltrazioni lamentate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 novembre 2022, si costituiva quindi il , il quale, in via prelimina- Controparte_6
re, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della pro- cedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, ovvero, comunque, della negoziazione assi- stita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014.
Nel merito, inoltre, parte convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree al- legando in particolare:
a) che nessuna comunicazione inerente il fenomeno infiltrativo per cui v'è causa era stata trasmessa al condominio prima del 5 novembre 2020, data in cui, peraltro, il Condominio si attivava immediatamente, av- viando le verifiche necessarie all'individuazione delle cause delle infil- trazioni lamentate e contestualmente inoltrando apposita denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice CP_2
3
b) che le infiltrazioni lamentate dovevano verosimilmente ricondursi agli interventi realizzati dallo stesso attore sulla condotta fecale in occasio- ne dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di sua proprietà, in epoca immediatamente successiva all'acquisto;
c) che, ad ogni modo, perseverando nel proprio intento di locare a terzi l'immobile e non rimuovendo dunque il mobilio in esso collocato no- nostante il fenomeno infiltrativo riscontrato, l'attore aveva omesso le cautele del caso e si era esposto volontariamente ai pregiudizi lamenta- ti, elidendo il nesso di causalità intercorrente fra questi e la rottura del- la conduttura fecale condominiale o, comunque, aggravando le conse- guenze dannose riconducibili a tale evento;
d) che, come attestato dall'art. 10 dei contratti di locazione versati in atti dall'attore, i conduttori di quest'ultimo avevano sempre preventiva- mente visionato l'immobile locato ritenendolo idoneo all'uso pattuito: circostanza, questa, ritenuta idonea a escludere l'esistenza delle lamen- tate infiltrazioni prima del novembre 2020 o comunque a comprovare la condotta negligente e in mala fede dell'attore, il quale, nel tentativo di locare l'immobile, avrebbe occultato le infiltrazioni esistenti, costi- tuendo così l'unico antecedente causale della successive risoluzioni contrattuali e del danno di conseguenza patito;
e) che, ad ogni modo, il danno azionato era sprovvisto di prova sia nell'an che nel quantum debeatur.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte conve- nuta domandava, comunque, di essere manlevata dalla Controparte_7
(in prosieguo, solo di ogni somma eventualmente
[...] CP_2
corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio nonché di essere in ogni caso rimborsata delle spese legali sostenute per resistere all'azione del dan- neggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c.; e ciò, in forza della polizza assicu-
4
rativa n. 7/3328/48/103073543, emessa in data 15 ottobre 2013 e rinnovatasi tacitamente di anno in anno, contenente apposita copertura assicurativa anche per i danni arrecati da acqua condotta.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per prov- vedere alla chiamata in causa della cennata compagnia assicuratrice.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 maggio
2023, si costituiva, infine, anche la società la quale, nel far pro- CP_2
pri gli argomenti difensivi proposti dal convenuto, contestava in- CP_1
nanzitutto la fondatezza della domanda attorea, eccependone, in aggiunta, an- che l'intervenuta prescrizione per il lasso di tempo – superiore al quinquennio
– intercorso tra la produzione del danno azionato, retrodatabile alla data della prima comunicazione trasmessa al condominio (indicata in quella del 16 feb- braio 2016), e la successiva richiesta di risarcimento trasmessa, a mezzo pec, solo in data 3 agosto 2021.
Ad ogni modo, la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti dal convenuto, eccependo: CP_1
a) ai sensi dell'art. 2952 c.c., l'intervenuta prescrizione breve anche del diritto dell'assicurato di azionare la polizza sottoscritta, essendo decor- so un lasso di tempo superiore al biennio tra la comunicazione dei dan- ni effettuata dall'attore al condomino nel 2016 e la denuncia del sinistro da questi trasmessa alla compagnia assicuratrice soltanto nel 2021;
b) la non riconducibilità dei fenomeni infiltrativi rappresentati all'attore ad alcuno degli eventi di rischio coperti dalla polizza assicurativa invoca- ta;
c) nonché, in via gradata, l'esistenza nella polizza azionata di una clausola di scoperto limitativa della responsabilità della compagnia assicuratrice
5
per una misura pari al 10% del risarcimento eventualmente dovuto dall'assicurato in favore del danneggiato.
4. Alla prima udienza del 9 giugno 2023, le parti precisavano di aver in- staurato, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, di cui, all'udienza del
26 gennaio 2024, attestavano poi l'esito negativo, depositando il relativo ver- bale conclusivo.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta, nei limiti della motiva- zione di seguito illustrata.
5.1. Dal compendio probatorio in atti, invero, è emerso che, nell'appartamento di parte attrice, ebbero effettivamente a prodursi infiltra- zioni, a causa della rottura della conduttura fecale condominiale, sino al marzo
2023, momento in cui cessarono definitivamente per effetto del completamen- to dell'intervento di riparazione commissionato dal convenuto al- CP_1
la ditta LM di Luigi Mallardo.
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Arch. , infatti, seb- Persona_1
bene eseguita in epoca successiva al completamento dell'intervento di ripara- zione sopra richiamato e dunque soltanto dopo l'intervenuta alterazione dello stato dei luoghi, è comunque pervenuta in maniera convincente – sulla scorta dei sopralluoghi e delle verifiche condotte in loco nonché sulla base dello stu- dio della documentazione tecnica versata in atti dalle parti (trattasi, più preci- samente, della video-ispezione eseguita dal geologo in data 22 novem- CP_8
bre 2022 e della relazione di regolare esecuzione dei lavori di riparazione indi- rizzata al dall'ing. il 14 aprile 2023) – all'individuazione CP_1 CP_9
della causa più probabile del fenomeno infiltrativo lamentato dall'attore, e dei danni strutturali tuttora visibili nell'immobile di quest'ultimo (consistenti in
“macchie di ammaloramento della pittura (…) distacco dell'intonachino, muffe”), nelle criticità di tenuta idraulica “del tratto fognario verticale a servi- 6
zio dell'appartamento e dell'appartamento e del tratto fo- Pt_2 Pt_1
gnario orizzontale allocato nelle reni della volta che sostiene la pavimenta- zione dell'androne condominiale, entrambi collegati da un tratto sub- orizzontale di attraverso del muro portante”.
Impianto fognario, questo, di cui può essere, peraltro, agevolmente desunta la proprietà condominiale, sia invocando il contenuto dispositivo del n. 3) dell'art. 1117 c.c., considerata l'accertata natura di opera posta al servizio di due distinte proprietà esclusive appartenenti al medesimo stabile condominiale
(quella e quella , che avvalendosi di presunzione semplice, Pt_2 Pt_1
potendosi ritenere, secondo lo id quod plerumque accidit, certamente comune l'opera sulla quale l'organizzazione condominiale decida di intervenire spon- taneamente in riparazione.
Orbene, la riconducibilità eziologica dei danni patiti da parte attrice allo stato di fatto della condotta fecale di proprietà condominiale fonda, dunque, la re- sponsabilità risarcitoria del nei confronti dell'attore ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., senza che alcuna rilevanza possa assumere l'assenza o me- no di colpa imputabile all'Amministrazione condominiale nella manutenzione della conduttura comune o per i tempi impiegati nell'accertamento dei fatti e nella esecuzione dell'intervento di riparazione del marzo 2023, attesa la natura oggettiva di tale forma di responsabilità.
Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla terza chiamata, è del tutto irrilevante la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio, in sede di integra- zione, abbia escluso la ricorrenza di “elementi tecnici concreti per poter di- stinguere, in termini percentuali, i danni arrecati per gli ammaloramenti mu- rari rilevati, da ciascun tratto fognario”, dal momento che, per quanto già chiarito sopra, sussistono elementi sufficienti per ritenere che il tratto di con- duttura analizzato – tanto nella sua porzione verticale, quanto in quella sub- orizzontale e orizzontale – sia integralmente di proprietà CP_4
7
A ciò si aggiunga, inoltre, che nessuna prova è stata articolata da parte conve- nuta a sostegno dell'eccezione secondo la quale le criticità di tenuta idraulica della conduttura fecale sarebbero in realtà ascrivibili agli interventi sulla stes- sa realizzati dall'attore in occasione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento;
e che, quantomeno limitatamente ai danni strutturali accertati all'esito della consulenza tecnica d'ufficio (ossia ammaloramento dei para- menti murari, macchie di umidità e muffa), nessuna cautela poteva essere astrattamente adottata dall'attore per escluderne o limitarne la produzione.
Sicché non può che essere disattesa la pretesa di parte convenuta di vedere esclusa o comunque ridotta la propria responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c.
5.2. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo all'eccezione di prescrizione del diritto di parte attrice al risarcimento del danno, sollevata tempestivamente dalla sola terza chiamata in causa nella pro- pria comparsa di costituzione e risposta.
Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale, in caso di illecito c.d. permanente, ossia di mantenimento protratto nel tempo di uno stato di fatto contra ius e sine iure, qual è appunto – nel caso di specie – l'omessa riparazione della condotta fecale condominiale protrattasi sino al marzo 2023, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto illecito non decorre dal momento in cui l'evento produttivo del danno si pro- duce per la prima volta, bensì de die in diem, ossia dal momento in cui ciascu- no pregiudizio progressivamente si verifica o cessa di riproporsi (ex multis
Cass. Civ., sez. II, ord. n. 25835 del 05/09/2023).
Orbene, potendo la domanda risarcitoria dell'attore essere accolta – come det- to – limitatamente ai soli costi occorrenti all'eliminazione dei danni strutturali residuati al progressivo asciugamento delle pareti dell'immobile, reso possibi-
8
le soltanto dall'intervento di riparazione effettuato dal nel marzo CP_1
2023, nessuna prescrizione può ragionevolmente ritenersi maturata rispetto a tale pretesa, non potendo il relativo dies a quo che coincidere – nel caso di specie – con la cessazione stessa della condotta illecita.
Inoltre, dal momento che il dies a quo della prescrizione è maturato nel corso del presente giudizio, lo stesso decorso della prescrizione non può che ritener- si interrotto in maniera permanente, ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., per ef- fetto della proposizione della stessa domanda giudiziale e sino alla sua com- piuta definizione.
5.3. In ordine poi alla liquidazione del danno risarcibile in favore di parte attrice, la consulenza tecnica d'ufficio ha dato atto, condivisibilmente, della possibilità di avvalersi del prezzario Opere pubbliche 2024 della Regione
Campania per la quantificazione, in complessivi euro 6.998,88, dei costi ne- cessari al ripristino dei paramenti murari danneggiati della proprietà attrice.
Somma, questa, alla quale deve peraltro essere limitata la pretesa risarcitoria accoglibile, non avendo l'attore dato prova, per il resto, né delle spese occorse per gli ulteriori interventi di ritinteggiatura asseritamente effettuati nel corso degli anni, prima dell'intervento di riparazione condominiale del marzo 2023, né dell'effettivo ammaloramento subito dal mobilio esistente nell'appartamento e poi sostituito.
Eccessivamente generiche e inattendibili, inoltre, sono risultate anche le di- chiarazioni rese dal teste che, pur riconducendo le ragioni del- Testimone_1
la ridotta permanenza dei conduttori nell'immobile attoreo alle infiltrazioni e al cattivo odore da questi lamentato in occasione del pagamento dei canoni mensili di locazione, non ha altrettanto chiaramente riferito della durata esatta di ciascun contratto di locazione (indicata genericamente in 4/5 mesi circa senza alcuna ulteriore e più precisa indicazione in ordine ai contratti presi in considerazione), né ha dato atto della ricorrenza di periodi di tempo, tra la sti-
9
pula dei quattro contratti di locazione depositati dall'attore, in cui l'appartamento del sig. sarebbe rimasto sfitto;
e ciò nonostante, il Pt_1
mandato all'incasso alla medesima conferito dall'attore, proprio per la riscos- sione dei canoni di locazione oggetto dei contratti in parola, la obbligasse alla tenuta di una minima contabilità utile al rendiconto finale di gestione, dalla quale poter agevolmente risalire alla durata di ciascun contratto di locazione dalla medesima gestito.
Sicché, non può dirsi raggiunta la prova neppure dell'esatta quantificazione dei canoni di locazione non riscossi in ragione dell'anticipata risoluzione dei contratti di locazione in parola.
Né, a tal fine, soccorre la stessa sequenza temporale dei quattro contratti di lo- cazione stipulati nel tempo dall'attore; ciò nonostante, ciascuno di essi risulta essere stato stipulato in una data antecedente alla scadenza naturale prevista per quello immediatamente precedente.
Se, da un lato, infatti, per quanto detto sopra, la data di sottoscrizione di cia- scun contratto attesta, con sufficiente grado di certezza, l'intervenuta risolu- zione anticipata di quello immediatamente precedente;
dall'altro, nulla esclu- de – non essendo stati forniti dalla parte elementi istruttori di segno contrario
– che i contratti si sia susseguiti senza soluzione di continuità e senza lasciare, dunque, alcun apprezzabile margine temporale in cui l'appartamento sia rima- sto sfitto.
5.4. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il danno risarcibile deve dun- que essere limitato ai soli costi occorrenti per il ripristino dei paramenti murari dell'immobile di proprietà attrice e, pertanto, non può che essere complessi- vamente quantificato in euro 6.998,88.
Somma, questa, di cui non è peraltro necessario procedere a svalutazione e ri- valutazione monetaria ai fini del calcolo degli interessi compensativi, avendo il CTU provveduto alla liquidazione del danno in valori monetari attuali. 10
Come condivisibilmente affermato da un più recente orientamento del giudice di legittimità, infatti, “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costi- tuisce tipico debito di valore, è possibile che la me- ra rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non val- gano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa con- dizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferio- re a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pa- gamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale ef- fetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del de- naro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non
è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi co- siddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configu- rabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cass. Civ., sez. III, ord. N. 6351 del 10/03/2025)
Orbene, non avendo parte attrice dedotto alcuna specifica doglianza sul punto,
e avendo peraltro tardivamente domandato, soltanto in sede di comparsa con- clusionale, la condanna di parte convenuta anche alla rivalutazione monetaria e al pagamento degli interessi, l'importo economico liquidato in moneta attua- le dal CTU e a cui parte convenuta dovrà essere condannata può dirsi, dunque, sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale allegato e provato dall'attore.
6. L'accoglimento della domanda attorea impone, poi, di vagliare la fon- datezza delle domande di manleva e di rimborso delle spese legali sostenute, promosse da parte convenuta nei confronti della società CP_2
11
Nel merito, le domande sono fondate, seppure nei limiti della seguente moti- vazione.
6.1. Al riguardo, infatti, è d'uopo innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice, il fenomeno infiltrativo accer- tato nel presente giudizio, produttivo dei danni supra liquidati in favore di parte attrice, è certamente riconducibile all'evento di rischio contemplato all'art.
6.1. delle condizioni generali di contratto richiamate dalla polizza n.
7/3328/48/103072543 del 15 ottobre 2013, che estende espressamente la co- pertura assicurativa pattuita anche alla “rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento – compresi canali di gronda e pluviali – di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati”.
Ed invero, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità interpre- ta l'aggettivo accidentale “non alla lettera, bensì nel senso che consenta il di- spiegarsi della causa del contratto, (…) per cui l'assicurazione della respon- sabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assi- curativa non copra alcune forme di colpa” (ex multis Cass. civ., sez. III, ord.
n. 18320 del 27/06/2023).
In altre parole, è dunque la necessità di garantire un ambito di concreta opera- tività del contratto di assicurazione della responsabilità civile a escludere che il richiamo fatto alla “accidentalità” dell'evento dal sopracitato art.
6.1 possa essere interpretata nel senso di escludere dalla copertura assicurativa non sol- tanto i fatti dolosi ma anche quelli colposi dell'assicurato.
Del resto, che tale sia l'interpretazione negoziale da preferire anche nel caso di specie, risulta chiaramente dall'interpretazione sistematica del citato art. 6.1
12
col successivo art.
6.3 n. 7) delle medesime condizioni generali di contratto;
disposizione, quest'ultima, che nell'esclude dagli eventi assicurati soltanto quelli causati “con dolo dell'Assicurato o del Contraente o dei familiari con loro conviventi” conferma l'intento comune delle parti di ricomprendere inve- ce nella copertura assicurativa proprio gli eventi imputabili al diverso elemen- to psicologico della colpa.
Conclusivamente, deve dunque ritenersi che la riconducibilità del fenomeno infiltrativo per cui v'è causa alla “presenza di fori, di cavillature, di una ina- deguata pendenza e di parziali sigillature dei detti tratti fognari” e dunque a difetti nella realizzazione e nella manutenzione della condotta in parola, sep- pur idonea ad integrare gli estremi di un'omissione colposa di custodia da par- te del , non esclude tuttavia l'operatività della polizza assicurativa CP_1
da questi sottoscritta.
6.2. Né a conclusione diverse potrebbe pervenirsi valorizzando l'esclusione delle “condotte interrate” dai beni assicurati, prevista nell'ultima parte dello stesso art.
6.1 delle condizioni generali di contratto.
Devono infatti ritenersi tali, in omaggio ai canoni di interpretazione letterale e funzionale della causa contrattuale, soltanto le tubazioni che, proprio perché collocate nel sottosuolo, risultino di difficile individuazione, ispezione e ma- nutenzione, costituendo così, per la latenza di loro eventuali compromissioni, fonte di rischio risarcitorio potenzialmente maggiore di quello riconducibile invece alle condutture collocate sottotraccia nella struttura muraria portante dello stabile che, risultando di più agevole individuazione e ri- CP_4
parazione, deeterminano l'esposizione a un rischio risarcitorio ben più con- trollabile.
6.3. Neppure operano, inoltre, le ipotesi di esclusione previste dai nn. 1), 2)
e 3) del successivo art. 6.3, richiamato dalla terza chiamata in causa nella pro- pria comparsa conclusionale.
13
Per quanto detto sopra, infatti, l'evento per il quale il assicurato CP_1
richiede la manleva è eziologicamente riconducibile a una scorretta colposa esecuzione dei diversi interventi di riparazione della condotta fecale sussegui- tisi nel tempo prima di quello risolutivo realizzato nel marzo 2023 (come atte- stato nella relazione di regolare esecuzione dei lavori redatta dall'ing. CP_9
nell'aprile 2023, giudicata attendibile e condivisibile dal CTU).
Sicché non ricorrono certamente né l'ipotesi dei danni causati da usura o difet- to dei materiali previste dal n. 1) della sopra citata disposizione contrattuale, essendo tali pregiudizi riferibili a condizioni intrinseche della cosa impiegata nella realizzazione o nella manutenzione di una conduttura e non anche ad una loro scorretta installazione;
né l'ipotesi di danni causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, prevista al successivo n. 2), facendo tale fattispecie ri- ferimento a un difetto delle caratteristiche strutturali proprie dell'immobile as- sicurato rispetto alle condizioni, anche morfologiche, dell'ambiente in cui lo stesso si colloca, e non anche a danni scaturiti dalla rottura di una condotta idrica.
Del resto, che lo stillicidio richiamato in tale seconda disposizione contrattua- le non sia quello riconducibile alla rottura di una conduttura, trova conferma nella scelta dell'assicuratore di considerare tale fenomeno congiuntamente all'umidità e all'insalubrità dei locali nella stessa ipotesi di esclusione contrat- tuale, piuttosto che tra le esclusioni di operatività della polizza previste speci- ficamente per la rottura di impianti idrici nell'ultima parte dello stesso art.
6.1. delle condizioni generali di contratto (laddove, ad esempio, è infatti prevista la sopra esaminata esclusione dell'operatività della polizza per gli impianti inter- rati).
Il riferimento testuale alla “acqua piovana” contenuto nell'ipotesi di esclusio- ne di cui al successivo n. 3) dell'art.
6.3 delle condizioni generali di contratto impedisce, infine, di ritenere che anche tal ultima causa di esclusione possa trovare applicazione ai fatti per cui v'è causa.
14
6.4. Dev'essere, poi, disattesa anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riguardo al diritto dell'assicurato di ottenere la manle- CP_2
va per i danni liquidati nel presente giudizio.
A mente del terzo comma dell'art. 2952 c.c., infatti, i diritti derivanti per l'assicurato dal contratto di assicurazione della responsabilità civile si prescri- vono in due anni decorrenti dalla data in cui il terzo ha richiesto il risarcimen- to all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione.
Orbene, dalla lettura delle comunicazioni intercorse tra il sig. e Pt_1
l'Amministrazione condominiale – datate rispettivamente 16 febbraio 2016, 5 novembre 2020 e 3 agosto 2021 – emerge come soltanto le ultime due conten- gano un'espressa manifestazione della volontà dell'attore di richiedere il ri- sarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni verificatisi nell'appartamento di sua proprietà, essendosi questi invece limitato nella pri- ma comunicazione – di cui, peraltro, non v'è prova di invio – a chiedere sol- tanto un intervento urgente volto alla rimozione delle cause di infiltrazione e dunque alla riparazione delle conduttura condominiale, e ciò soltanto “al fine di evitare ulteriori danni”.
Tale circostanza, se non ha alcuna valenza – per quanto detto ai paragrafi pre- cedenti – ai fini dell'accoglimento della rigettata eccezione di prescrizione sollevata rispetto alla domanda attorea di risarcimento (essendo quest'ultima stata accolta nei limiti dei danni che, secondo quanto riferito dal CTU, si sono prodotti successivamente alla riparazione del marzo 2023, per i quali – come sopra argomentato – alcuna prescrizione può logicamente ipotizzarsi), assume invece rilevanza dirimente per l'esclusione dell'intervenuta prescrizione bien- nale del diritto azionato dal Condomino con la domanda di manleva.
Il dies a quo di tale prescrizione, infatti, non può che coincidere con il giorno del 24 novembre 2020, essendo questa la data di ricezione da parte dell'Amministratore condominiale della missiva datata 5 novembre 2020, con la quale il sig. – come detto – ha per la prima volta manifestato Pt_1
15
l'intenzione di richiedere il risarcimento dei danni subiti per il fenomeno infil- trativo dedotto nel presente giudizio.
Da tale data, tuttavia, il corso della prescrizione de qua è stata interrotto, dap- prima, con la raccomandata garantita contenente la denuncia di sinistro datata
16 aprile 2021 ma spedita il 20 aprile 2021 (come riportato alla voce “data di lavorazione” riportata nella relativa ricevuta di ritorno) e, successivamente, con la proposizione nel presente giudizio, in data 8 aprile 2022, della domanda di manleva di cui si discorre;
sicché nessuna prescrizione può dirsi maturata.
6.5. Alla luce di quanto sin qui argomentato, dev'essere quindi riconosciuto il diritto di parte convenuta a essere tenuta indenne dalla terza chiamata di quanto versato all'attore, all'esito del presente giudizio, a titolo di risarcimen- to del danno, seppure nella minor somma di euro 6.498,88.
Sebbene, infatti, non possa essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dalla secondo la quale l'importo da riconoscersi alla convenuta an- CP_2
drebbe comunque ridotto di una misura pari al 10%, non avendo le parti mai pattuito una clausola di scoperto di tale entità; la somma liquidata in favore di parte convenuta dev'essere comunque ridotta della misura di euro 500,00, cor- rispondente alla diversa franchigia prevista dall'art.
6.2 delle condizioni gene- rali di contratto e riportata anche nel documento di polizza.
6.6. Quanto poi all'ulteriore domanda di rimborso delle spese legali formu- lata da parte convenuta con espresso riferimento all'art. 1917, co. 3, c.c., deve precisarsi quanto segue.
Come noto, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e de- vono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispetti- va causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
16
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assi- curato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (da ultimo,
Cass. civ., sez. III, n. 4275 del 16/02/2024).
In considerazione di tale principio di diritto, quindi, ritiene il Tribunale che, avendo il convenuto fondato la propria pretesa sull'asserita “evidente mala ge- stio occorsa (ndr., da parte della Compagnia assicuratrice) nella definizione del sinistro per cui v'è causa, anche e soprattutto per non aver risarcito
l'attore a più di un anno di distanza dalla regolare denuncia di sinistro” e avendo questi altresì richiesto la liquidazione con attribuzione delle spese di lite, la domanda di indennizzo delle spese legali promossa nei confronti della vada in realtà ricondotta soltanto a due delle tre voci di spesa CP_2
sopra indicate e in particolare: alle spese di soccombenza pagate all'attore vit- torioso in ragione del presente giudizio, potendo queste trovar giustificazione nella responsabilità maturata per la mancata e celere definizione stragiudiziale da parte della del sinistro alla medesima segnalato nel 2021; CP_2
nonché alla refusione delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, di cui può infatti essere richiesta l'attribuzione al difensore dichiaratosi anticipa- tario.
La domanda non può invece ritenersi estesa anche alla refusione delle spese di resistenza, e, ciò nonostante, il testuale richiamo impropriamente fatto al terzo comma dell'art. 1917 c.c.
Come detto, infatti, il riconoscimento del diritto al rimborso di tale ultima ti- pologia di spesa prescinde dal riconoscimento di una responsabilità dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, potendo essere riconosciu-
17
to anche nel caso in cui la pretesa risarcitoria di quest'ultima venga rigettata o le spese legali del giudizio compensate.
Sicché la relativa domanda di rimborso mai potrebbe essere fondata sulla cau- sa petendi dedotta dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e ri- sposta, così come da questi ricondotta nella responsabilità maturata per la ma- la gestio della compagnia assicuratrice nel non aver risarcito l'attore in via stragiudiziale a più di un anno di distanza dalla regolare denuncia del sinistro.
Inoltre, parte convenuta ha chiesto il rimborso delle spese di lite subordinata- mente alla propria condanna nei confronti di parte attrice;
elemento questo che depone ulteriormente per la esclusione dalla domanda di rimborso promossa delle spese di resistenza, che, come detto, prescindono dall'accertamento di una responsabilità dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.
Orbene, così delimitato il contenuto della domanda proposta da parte conve- nuta, la stessa può essere integralmente accolta, dovendo disattendersi l'eccezione di violazione dell'art.
2.25 delle condizioni generali di contratto, sollevata dalla CP_2
Tale disposizione contrattuale, infatti, predispone, per le sole spese di resi- stenza, un regime negoziale alternativo a quello legale previsto dall'art. 1917, co. 3, c.c., prevedendo la possibilità per la compagnia assicuratrice di sceglie- re se sostenere le spese legali affrontate d'iniziativa dall'assicurato ovvero as- sumere direttamente la gestione legale della vertenza, esonerando l'assicurato delle relative spese.
Essa, dunque, non può trovar applicazione nella regolamentazione né delle spese di lite occorse per la chiamata in causa né del diritto al rimborso delle spese di soccombenza versate da parte convenuta all'esito del giudizio, tro- vando la prima – come già detto – fonte legale nella condanna giudiziale e non anche nel contratto assicurativo, e costituendo la seconda, invece, null'altro che una delle voci delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento, di cui 18
l'assicurato dev'essere tenuto indenne a mente del primo comma dell'art. 1917 c.c. e non anche del successivo terzo comma, di cui – come detto – l'art.
2.25 delle condizioni generali di contratto costituisce disciplina alternativa.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con adozione dei pa- rametri minimi, in ragione dell'effettivo valore dell'affare e dei risultati con- seguiti dalle parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
• in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento Controparte_1
in favore del sig. della somma complessiva di euro Parte_1
6.998,88, oltre interessi moratori al saggio legali a far data dalla pubbli- cazione del presente provvedimento sino al soddisfo;
• condanna il Controparte_1
alla refusione in favore del sig. delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano in euro 2.540,00, oltre spese generali, C.P.A. e IVA, se do- vuta, nonché rimborso di ulteriori euro 264,00 a titolo di spese vive, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
• in accoglimento delle domande proposte da parte convenuta, condanna la al pagamento in favore del Controparte_7 [...]
della somma di euro 6.498,88, a titolo di Controparte_1
indennizzo per l'importo da questi corrisposto in favore del sig. Pt_1
per il risarcimento dei danni liquidati con il presente provve-
[...]
dimento, nonché dell'ulteriore somma versata dal
[...]
titolo di spese di lite in favore del difenso- Controparte_1
re dell'attore anticipatario per la soccombenza in questo giudizio;
19
• condanna alla refusione in favore del Controparte_7 [...]
delle spese di lite sostenute per la Controparte_1
chiamata in causa, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre spese genera- li, C.P.A. e IVA, se dovuta, nonché rimborso di ulteriori euro 545,00 a titolo di spese vive, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 22.6.25
Il giudice
Diego Ragozini
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio,
Dott. Antonio Caiazzo
20