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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2024, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. Ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5719/2023 promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangela Parte_1 C.F._1
Campilongo (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangela Controparte_1 C.F._3
Campilongo (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: separazione giudiziale e contestale scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Nettuno (RM) in data 04/11/2021. Il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nettuno al n. 73, anno 2021. I coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1
coniugi con addebito alla moglie e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Nelle more del procedimento, il sig. e la sig.ra , prendevano atto della Parte_1 Controparte_1
inconciliabilità delle rispettive posizioni e, con istanza congiunta del 7.10.2024 a mezzo del medesimo difensore munito di procura rilasciata da entrambe le parti, queste ultime significavano di essere addivenute ad un accordo, per la separazione consensuale e contestuale scioglimento del matrimonio, nei seguenti termini: “
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito, sig. con i beni e gli arredi Parte_1
ivi contenuti. La sig.ra si è già allontanata dalla predetta abitazione, sulla quale Controparte_1
rinuncia a qualsivoglia pretesa.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi autosufficienti.
4. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”. Nella medesima istanza, le parti hanno chiesto che il rito fosse convertito in quello di cui all'art. 472 bis.51 c.p.c.
Alla successiva udienza del 9.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., considerata la dichiarazione di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare, le parti hanno insistito affinché la separazione venisse omologata alle condizioni indicate nell'accordo, valide anche per lo scioglimento del matrimonio.
Atteso l'accordo raggiunto, ritenuta la non necessità della adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia. La domanda deve ritenersi ammissibile (si veda, sul punto, la recentissima Cass. n. 11906/2023). Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo di questo Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le pagina 2 di 3 condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e ritrascritto in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Nettuno (RM) (n. 73, anno 2021);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo di questo giudice relatore dott. Marco Valecchi per l'ulteriore corso del giudizio;
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 30.10.2024.
Il Pres. Rel. Est.
Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. Ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5719/2023 promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangela Parte_1 C.F._1
Campilongo (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangela Controparte_1 C.F._3
Campilongo (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: separazione giudiziale e contestale scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Nettuno (RM) in data 04/11/2021. Il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nettuno al n. 73, anno 2021. I coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1
coniugi con addebito alla moglie e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Nelle more del procedimento, il sig. e la sig.ra , prendevano atto della Parte_1 Controparte_1
inconciliabilità delle rispettive posizioni e, con istanza congiunta del 7.10.2024 a mezzo del medesimo difensore munito di procura rilasciata da entrambe le parti, queste ultime significavano di essere addivenute ad un accordo, per la separazione consensuale e contestuale scioglimento del matrimonio, nei seguenti termini: “
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito, sig. con i beni e gli arredi Parte_1
ivi contenuti. La sig.ra si è già allontanata dalla predetta abitazione, sulla quale Controparte_1
rinuncia a qualsivoglia pretesa.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi autosufficienti.
4. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”. Nella medesima istanza, le parti hanno chiesto che il rito fosse convertito in quello di cui all'art. 472 bis.51 c.p.c.
Alla successiva udienza del 9.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., considerata la dichiarazione di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare, le parti hanno insistito affinché la separazione venisse omologata alle condizioni indicate nell'accordo, valide anche per lo scioglimento del matrimonio.
Atteso l'accordo raggiunto, ritenuta la non necessità della adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia. La domanda deve ritenersi ammissibile (si veda, sul punto, la recentissima Cass. n. 11906/2023). Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo di questo Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le pagina 2 di 3 condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e ritrascritto in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Nettuno (RM) (n. 73, anno 2021);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo di questo giudice relatore dott. Marco Valecchi per l'ulteriore corso del giudizio;
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 30.10.2024.
Il Pres. Rel. Est.
Marco Valecchi
pagina 3 di 3