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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
OZ, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 582/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Sarchese del Foro di Chieti
opponente e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_1 P.IVA_2
Fara Filiorum Petri in via Piane n. 84, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Rito del Foro di Pescara
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'adito Tribunale di Chieti, così giudicare: - dichiarare nulla, di nessun
effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione n. 132/2024 D.I. resa dal medesimo intestato Tribunale di Chieti in
data 28/03/2024 RG 346/2024 con la quale l'odierno opponente in persona del suo Parte_1
Sindaco pro-tempore, era intimato di pagare alla società a somma complessiva di € 30.126,63 a titolo di CP_1
corrispettivo dei servizi di cui alle fatture insolute in atti oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e con la
scadenza di cui all'art. 7 del contratto in atti, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per
compensi in € 286,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, IVA e cpa e successive occorrende, siccome emessa in
difetto dei presupposti, di fatto e di diritto, che legittimano il ricorso alla tutela monitoria, dichiarando dovuta la sola
somma accertata dal C.T.U. nella prima relazione del presente giudizio, somma già versata e richiamata nella missiva
dell'8 novembre 2016, prot. N. 0008174 che il ha inviato alla con la quale Controparte_2 CP_1
l'Ente, nel determinare l'importo a suo dire dovuto, ha chiesto all'opposta il ricalcolo delle somme effettivamente dovute
e l'emissione di altrettante note di credito, diffidando altresì la a comunicare l'ammontare degli utili di CP_1
filiera spettanti al richieste reiteratamente disattese dall'opposta; - rigettare, in ogni caso, la richiesta di Pt_1
pagamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti RAEE e assimilati di cui all'espletata CTU integrativa
come ampliata dal quesito rivolto al CTU, anche per la parte in cui essa è stata fondata sul dedotto arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., siccome infondata in fatto ed in diritto, stante la gratuità del servizio di smaltimento RAEE,
anche alla luce della prova testimoniale resa il 24 settembre 2025 e della documentazione versata in atti da parte
opponente. Con vittoria delle spese di giudizio, ovvero ma solo in subordine, con compensazione delle spese di giudizio
alla luce della copiosa documentazione prodotta a sostegno dei propri assunti dall'Ente opponente, nonché anche in
ragione delle risultanze della c.t.u.”
Conclusioni dell'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
così provvedere: NEL MERITO: I. Rigettare integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, con
conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato n. 132/2024 del 28.03.2024, per l'importo complessivo di €
30.126,63; II. Conseguentemente, disporre e confermare la legittimità del pagamento già eseguito dall'opponente in
favore di parte opposta, in forza del provvedimento di concessione della esecuzione parziale del decreto opposto, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., per € 9.146,32, oltre interessi, somme queste già imputate e riconosciute in favore della parte
opposta; III. Per l'effetto, accertare e dichiarare che resta a carico dell'opponente, l'importo residuo non soddisfatto di €
18.368,15, oltre interessi (importo risultante al netto delle predette somme già incassate), a titolo di corrispettivo
fatturato per i servizi eseguiti in forza delle fatture ingiunte o la minor somma di € 15.407,56 oltre interessi, quale
importo residuo e non contestato, dedotti i costi per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti RAEE, a fronte di
prestazioni effettivamente rese in favore del;
IV. In via subordinata, e solo nell'ipotesi Parte_1
in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di dover disattendere, in tutto o in parte, le domande di parte opposta, accertare e
dichiarare la sussistenza dell'arricchimento senza giusta causa del ex art. 2041 c.c., Parte_1
per il valore dei servizi utilmente ricevuti e non corrisposti, e per l'effetto, condannare il al pagamento Pt_1
dell'importo pari ad € 18.368,15 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria; V. Condannare il al pagamento di spese e competenze, oltre a rimborso Parte_1 forfettario e spese generali come per legge del presente giudizio e del procedimento monitorio”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 132 del 28.3.2024 questo Tribunale ha ingiunto al il Parte_1
pagamento in favore della della somma di € 30.126,63 (oltre interessi e spese della procedura CP_1
monitoria), quale corrispettivo del servizio di smaltimento dei residui solidi urbani, in virtù di contratto concluso il 28.1.2009 tra il medesimo e il , che Pt_1 Controparte_3
successivamente aveva incaricato la dell'effettuazione del servizio in favore del CP_1 Pt_1
Il si è opposto al decreto, contestando la domanda: Parte_1
✓ nel quantum per quanto riguarda le fatture n. 92 del 30/04/2012 di € 25.313,77, n. 132 del
31/05/2012 di € 25.313,77, n. 177 del 30/06/2012 di € 25.313,77, e n. 227 del 31/07/2012 di €
25.313,77, relative al canone mensile del servizio di igiene ambientale, sostenendo che esse contenevano una rivalutazione del canone non congrua rispetto alle disposizioni contrattuali;
✓ nell'an per quanto riguarda le fatture n. 109 del 30/04/2012 di € 2.819,39, n. 154 del 31/05/2012 di €
2.803,44, n. 202 del 30/06/2012 di 5.308,30, n. 254 del 31/07/2012 di € 4.120,97, n. 300 del 31/08/2012
di € 966,68, e n. 320 del 26/09/2012 di € 2.349,38, relative al conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostenendo di avere avuto la possibilità di conferirli presso il Centro di Raccolta del gestito dalla cooperativa sociale Recoopera, a Controparte_4
prezzi contenuti, e di essere stata indotta a conferirli presso la Stazione Ecologica Consortile
dalla che gli aveva prospettato che ciò sarebbe avvenuto senza costi di smaltimento, e CP_1
l'aveva invitato a non concludere alcun accordo con la Recoopera;
✓ nel quantum per quanto concerne le fatture n. 201 del 31/03/2013 di € 1.954,14, n. 50 del 13/05/2015
di € 2.470,18, n. 60 del 13.05.2015 di € 2.296,64, n. 179 del 31/08/2016 di € 2.425,19, n. 170 del
26/09/2017 di € 2.410,99, n. 169 del 14/09/2018 di € 2.410,13, n. 181 del 31/08/2019 di € 2.410,13, e n.
133 del 17/07/2020, di € 2.410,13, relative ad interessi da ritardato pagamento, sostenendo che questi ultimi erano stati calcolati su importi, almeno in parte, non dovuti.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna della al risarcimento dei CP_1 danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la sostenendo: CP_1
✓ che gli importi richiesti al con le fatture n. 92 del 30.04.2012, n. 132 del Parte_1 Parte_1
31.05.12, n. 177 del 30.06.12, e n. 227 del 31.07.12, erano corretti, evidenziando che lo stesso
Pa Comune aveva, con propria comunicazione dell'8.11.2016, riconosciuto di essere Parte_1
debitore per l'importo di € 7.232,16, e che, ad ogni modo, anche applicando i criteri ritenuti corretti dal opponente, quest'ultimo rimarrebbe debitore, sempre con riguardo a dette Pt_1 fatture, dell'importo di € 4.288,04;
✓ che erano dovuti anche gli importi delle fatture n. 109 del 30.04.12 di € 2.819,38, n. 154 del
31.05.12 di € 2.803,44, n. 202 del 30.06.12 di € 5.308,30, n. 254 del 31.07.12 di € 4.120,97, n. 300 del
31.08.12 di € 966,68 e n. 320 del 26.09.12 di € 2.349,38, poiché non era stato concluso alcun accordo con il in merito al conferimento gratuito dei rifiuti da Parte_1
apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che, ad ogni modo, parte degli importi fatturati attenevano a servizi diversi da quelli relativi ai R.A.E.E., e non erano contestati dal comune opponente, per l'importo di € 15.407,56;
✓ che anche gli importi per interessi da ritardato pagamento, indicati nelle fatture n. 201 del
31.03.2013, n. 50 del 13.05.2015, n. 60 del 13.5.2015, n. 179 del 31.08.2016, n. 170 del 26.09.2017, n.
169 del 14.09.2018, n. 181 del 31.08.2019 e n. 133 del 17.07.2020, erano corretti, e che, ad ogni modo, anche tenendo conto dei criteri di quantificazione del dovuto indicati dal comune opponente, quest'ultimo rimarrebbe debitore, per interessi di mora, dell'importo di € 12.154,29. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, l'accertamento della somma dovutale, e la condanna del comune opponente al pagamento in suo favore per € 30.126,63, oltre i.v.a. e interessi moratori, o, in subordine per € 19.695,60, oltre i.v.a. e interessi.
Concessa con ordinanza del 17.11.2024 la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nei limiti dell'importo non contestato di € 9.146,32, la causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile e prova testimoniale, quindi è stata rimessa in decisione all'udienza del 2.12.2025.
1. In linea generale va detto che il contratto concluso tra il e il Parte_1 [...]
, e la successiva convenzione tra quest'ultimo e la cui sono Controparte_3 CP_1
stati affidati in via esclusiva una serie di servizi (raccolta differenziata e igiene ambientale;
raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti;
raccolta domiciliare del secco residuo indifferenziato;
raccolta domiciliare della carta;
raccolta domiciliare del multimateriale, come plastica, vetro e alluminio;
raccolta rifiuti ingombranti presso l'ecocentro comunale o a domicilio su prenotazione;
raccolta cartone presso utenze non domestiche;
raccolta rifiuti assimilati presso grandi utenze;
lavaggio ed igienizzazione dei cassonetti ancora presenti sul territorio;
raccolta pile esauste e farmaci scaduti;
verifica semestrale degli adempimenti in materia di compostaggio domestico), stabiliscono che ogni servizio non compreso nell'elenco (quali la raccolta e trasporto di rifiuti speciali assimilati, gli interventi straordinari per emergenze ambientali, la gestione di stazioni ecologiche, lo spazzamento manuale delle strade, la fornitura di attrezzature specifiche per le utenze non domestiche oltre quelle previste) avrebbe dovuto essere oggetto di specifico accordo tra le parti (in particolare, la avrebbe dovuto comunicare un CP_1
preventivo al che avrebbe avuto la facoltà di accettarlo o meno, valutando alternative o Pt_1
l'affidamento a terzi).
1.1 Il canone previsto per il servizio di igiene ambientale non riguarda una serie di oneri, rimasti a carico del quali lo smaltimento in discarica, la selezione del multimateriale, l'avvio a recupero delle varie Pt_1
tipologie di rifiuti, e, per quanto di interesse in questa sede, l'avvio a recupero di particolari tipologie di rifiuto, quali RAEE, materiale elettrico o elettronico, pneumatici etc.
1.2 Il canone mensile dovuto dal alla per il servizio di raccolta differenziata e di igiene Pt_1 CP_1
ambientale, nella fase iniziale del rapporto contrattuale (ossia nel periodo da luglio a dicembre 2008), è
stato determinato partendo da un calcolo su base annua che considera il numero di abitanti residenti nel
Comune, moltiplicato per una tariffa annuale prestabilita per ogni abitante, valore da cui sono state detratte voci specifiche (una somma una tantum relativa ad una campagna di sensibilizzazione ambientale, i costi relativi all'operatore addetto allo spazzamento manuale, la quota annuale di ammortamento delle attrezzature impiegate nel servizio, quali pattumiere e contenitori).
Per le annualità successive, a partire dal 1° gennaio 2009, il canone così calcolato è stato rivalutato annualmente in base ad una serie di parametri (gli incrementi contrattuali del costo della manodopera, le variazioni negli oneri contributivi e previdenziali, gli aumenti del costo dei carburanti utilizzati, le variazioni del numero degli abitanti residenti, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'anno di calcolo del nuovo canone).
È previsto inoltre dapprima il calcolo di un "canone annuo provvisorio", determinato moltiplicando la tariffa concordata per il numero di abitanti aggiornato, al quale successivamente vengono applicati correttivi (viene aggiunta una quota pari al 70% degli incrementi verificatisi per il costo della manodopera e per gli oneri contributivi rispetto all'anno precedente, ed una quota pari al 30%
dell'aumento del costo dei carburanti rispetto all'anno precedente), così ottenendo il canone definitivo,
che viene ripartito in dodici mensilità di importo costante.
2. Tanto premesso in linea generale, va detto che la pretesa creditoria si fonda su tre gruppi di fatture, il primo dei quali è costituito da quelle aventi n 92 del 30.4.2012, n. 132 del 31.5.2012, n. 177 del 30.6.2012,
n. 227 del 31.7.2012, ciascuna di € 25.313,77, che riguardano il servizio ordinario, periodico e regolare di igiene urbana, e per le quali la ha chiesto il pagamento del residuo dovuto, pari ad € CP_1
11.758,48.
2.1 Per dette fatture l'ausiliario nominato durante l'istruttoria ha rideterminato gli importi dei canoni mensili, sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del contratto di appalto tra il Parte_1
ed il , e della Convenzione tra il
[...] Controparte_3 [...]
e la che prevedono il canone mensile netto dal 1.7.2008 al Controparte_3 CP_1
31.12.2008, pari ad € 14.223,14 oltre i.v.a., e quello dal mese di gennaio 2009 in poi, pari ad € 17.790,72
oltre i.v.a., canone che dal 2010 al 2012 è stato soggetto a revisione sulla base degli incrementi ISTAT
della manodopera e degli oneri contributivi, con un peso del 70%, e degli incrementi ISTAT del costi dei carburanti, con un peso del 30%, e delle variazioni annuali del numero degli abitanti rispetto al 31
dicembre dell'anno precedente.
Sulla base di detti criteri il c.t.u. ha rideterminato in € 21.561,71, oltre i.v.a. al 10%, l'entità del canone mensile, importo inferiore rispetto a quello fatturato dalla e tenuto conto dei pagamenti parziali CP_1
effettuati dal , ne ha quantificato il debito residuo in € 5.374,92. Parte_1
3. Il secondo gruppo di fatture è costituito da quelle n. 109/2012, n. 154/2012, n. 202/2012, n. 254/2012, n.
300/2012, e n. 320/2012, che riguardano lo smaltimento ed il recupero di rifiuti particolari (toner esauriti,
rifiuti ingombranti domestici in legno, rifiuti ingombranti, imballaggi pericolosi, pneumatici fuori uso,
apparecchiature elettriche ed elettroniche, definite RAEE, frigoriferi obsoleti, medicinali, batterie ed accumulatori, plastica e rifiuti biodegradabili, organico , indifferenziato , Controparte_5 CP_6
relativamente ai quali è stato chiesto in via monitoria l'importo di € 18.368,15. 3.1 Trattasi tuttavia di rifiuti che, per la parte relativa ai R.A.E.E., agli pneumatici, ai medicinali, ai rifiuti ingombranti, non rientrano tra quelli oggetto dell'ordinario servizio di igiene urbana, e per cui sarebbe stato necessario uno specifico accordo tra la società creditrice e l'amministrazione comunale, e per altra parte (rifiuti organici, indifferenziati, carta e multimateriali) rientrano tra quelli oggetto del servizio remunerato con il canone mensile meglio descritto al punto 2.1 che precede, come può desumersi dal fatto che, altrimenti, sarebbero stati inclusi tra le eccezioni e gli oneri a carico del (oneri che Pt_1
invece vengono specificamente indicati in smaltimento finale dei rifiuti in discarica, costi relativi alla selezione del multimateriale, oneri derivanti dall'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali).
3.2 In considerazione del fatto che ogni contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam, e della mancanza di qualsiasi accordo scritto tra la società creditrice ed il comune beneficiario delle prestazioni, deve essere accertato e dichiarato che la non vanta alcun CP_1
credito di origine contrattuale con riguardo alle prestazioni indicate nelle fatture n. 109/2012, n. 154/2012,
n. 202/2012, n. 254/2012, n. 300/2012, n. 320/2012.
3.3 È tuttavia evidente che, con riguardo alle attività indicate nelle predette fatture, per la parte in cui non sono remunerate attraverso i canoni dell'ordinario servizio di igiene ambientale (smaltimento finale in discarica, selezione del multimateriale, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali, come i RAEE
e gli pneumatici), attività il cui effettivo svolgimento da parte della non è stato in alcun modo CP_1
contestato dal comune opponente, ricorrono tutti i presupposti affinché possa configurarsi un ingiustificato arricchimento da parte del che, pur non essendo Parte_1
vincolato da alcun titolo contrattuale al pagamento del corrispettivo di dette prestazioni, ne ha indubbiamente beneficiato.
Diversamente da quanto sostenuto dal comune opponente, infatti, la non ha a disposizione CP_1 alcuna azione tipica per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.), per cui la domanda di condanna al pagamento ex art. 2041 c.c., che è stata formulata dalla seppur in via CP_1
subordinata, sia nel ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo, che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, deve essere ritenuta ammissibile.
3.4 L'indennizzo ex art. 2041 c.c. dovuto alla società opposta è pari alla minor somma tra l'arricchimento conseguito dall'amministrazione comunale, pari al risparmio della spesa che avrebbe sostenuto in caso di regolare affidamento contrattuale a terzi dei servizi fatturati (tenendo conto delle tariffe consortili e di settore applicati da fonti attendibili), e la diminuzione patrimoniale subita dalla pari ai costi CP_1
(diretti, per il trasporto, lo smaltimento, il personale impiegato, i mezzi, il carburante, i costi di smaltimento e gli oneri di conferimento, ed indiretti) sostenuti da quest'ultima per rendere il servizio,
con esclusione dei margini di impresa e degli utili attesi.
All'esito di accertamenti particolarmente dettagliati e chiari, assolutamente esaustivi e metodologicamente ineccepibili, il c.t.u. ha quantificato i costi sostenuti dalla in relazione al CP_1 gruppo di fatture in esame e per le prestazioni non remunerate con l'ordinario canone, in € 3.659,14, e il risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione comunale opponente in € 4.431,51 imponibili.
3.5 Il fatto, dedotto nell'atto di opposizione e confermato dalla prova orale, che il Parte_1
avrebbe potuto conferire i RAEE presso il Centro di Raccolta del gestito dalla
[...] Controparte_4
Cooperativa Sociale Recoopera, pagando un modesto corrispettivo annuo e le spese di trasporto, che la abbia comunicato che il stava realizzando una Stazione Ecologica CP_1 Controparte_3
Consortile (già autorizzata dalla Provincia di Chieti), nella quale poter conferire anche i RAEE senza nessun costo di smaltimento, e che il medesimo comune sia stato invitato dalla a non CP_1
sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale Recoopera, potrebbe, eventualmente, dare luogo unicamente ad una responsabilità risarcitoria precontrattuale della società opposta, che nella vicenda processuale in esame non è stata fatta valere;
tuttavia, non essendo stato concluso alcun accordo scritto tra le parti in merito al gratuito conferimento dei R.A.E.E., la circostanza segnalata dal comune ed emersa dall'istruttoria non ha alcuna incidenza sul diritto della di ottenere l'indennizzo per la CP_1
diminuzione patrimoniale patita.
3.6 Il deve quindi essere condannato a pagare alla a titolo di Parte_1 CP_1
indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di € 3.659,14, importo che costituisce oggetto di un debito cd. di
valore, e che quindi dovrà essere maggiorato di rivalutazione e di interessi al tasso legale, dalla data in cui le prestazioni sono state svolte sino alla data della presente decisione (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n.
28930 del 5.10.2022).
4. Il terzo gruppo di fatture è costituito da quelle n. 201/2013, n. 50/2015, n. 60/2015, n. 179/2016, n.
170/2017, n. 169/2018, n. 181/2019 e n. 133/2020, che riguardano gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei canoni, e sono state richieste per l'importo di € 16.167,63.
4.1 Tenendo conto dei criteri contrattualmente stabiliti, e degli importi effettivamente dovuti dal comune opponente alla meglio indicati al punto n. 2 che precede, il c.t.u. ha quantificato l'importo degli CP_1
interessi di mora in complessivi € 5.725,32.
5. Si impone, dunque, la revoca del decreto opposto, e la condanna del al Parte_1
pagamento, in favore della della somma complessiva di € 11.100,24 (di cui € 5.374,92 per CP_1
somma capitale ed € 5.725,32 per interessi) quale residuo dei canoni per il servizio ordinario di igiene ambientale, oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto sino al soddisfo, e di € 3.659,14 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di svolgimento delle prestazioni sino alla presente sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria €
1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
6.1 Le spese della c.t.u., che ha consentito di accertare che la pretesa azionata in via monitoria dalla CP_1
era stata erroneamente quantificata, devono invece essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti della così decide: Parte_1 CP_1
• revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna il al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1
somma complessiva di € 11.100,24 (di cui € 5.374,92 per somma capitale ed € 5.725,32 per interessi) quale residuo dei canoni per il servizio ordinario di igiene ambientale, oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto sino al soddisfo, e della somma di € 3.659,14 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di svolgimento delle prestazioni sino alla presente sentenza.
• condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso CP_1 forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
• pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna.
Chieti, 14.12.2025
Il giudice
Marcello OZ