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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est.dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 53/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.01.2025 da Parte_1 (Cf. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Di Cesare,
Raffaele Di Cesare e Gino Di Cesare, per procura in atti;
ricorrente -
contro C.F. 2 nato a [...] il [...] ed Controparte_1 (C.F.
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ) - Via Cesare Battisti n. 101 presso e nello studio dell'Avv. Liberato Taglieri dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
\\
resistente-
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 11.07.2025) -i coniugi continueranno a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- i figli, IU DO e NL, verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno sito in Pescina (AQ), in Via Berardo IU;
- il padre potrà prendere e tenere con sé i minori tutte le settimane dalle ore 17 del venerdi sino alle ore 12 del sabato, proseguendo sino alle ore 21 della domenica a fine settimana alterni;
è riconosciuto al padre, altresì, il diritto di visita dei minori per ulteriori due pomeriggi infrasettimanali individuati, di norma, nelle giornate del lunedi e del mercoledì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00, occupandosi degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
mentre durante il periodo estivo il padre potrà ampliare il proprio diritto di visita, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo accordo con la madre, e tenere con sé i bambini per l'intera giornata in cui è previsto il diritto di visita, dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- quanto alle festività, salvo differenti accordi, i bambini trascorreranno con i genitori un pari periodo di vacanza che può essere schematizzato come segue:
durante le vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore ed il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
il criterio della turnazione dovrà essere osservato anche per le altre festività, pertanto, in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro; il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, i minori potranno trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed i restanti 15 giorni verranno trascorsi con la madre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre, 1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre.
Le sopra indicate modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate, previo accordo, dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore (nonni e zie).
- I genitori si impegnano a cooperare affinché la crescita psico-fisica, scolastica ed in ogni ambito della vita dei minori avvenga in maniera sana ed equilibrata, nel rispetto delle naturali inclinazioni di ciascuno e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in particolare con i nonni;
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma mensile pari ad € 500,00 oltre al 50% dell'assegno unico, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della
"spesa ordinaria" e "spesa straordinaria" si rimanda al "protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia" del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di
Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto. - Al fine di favorire un equilibrato sviluppo delle minori, i genitori dovranno mantenere, in loro presenza, un contegno adeguato, qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalle figlie.
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.01.2025, la sig.ra Parte_2 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
'alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei con il sig. Controparte_1
'figli nato il 20.11.2012, e nato il 4.7.2017, con Persona_1 Persona_2 '
collocazione prevalente degli stessi presso la dimora materna;
assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 800,00 mensili complessivi e libero diritto di visita paterno.
Si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1 , il quale nulla ha opposto sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sull'affidamento congiunto dei figli, ma richiesto il loro collocamento presso di lui, con libero diritto di visita materno, e la possibilità di percepire interamente l'assegno unico familiare.
All'udienza dell'8.05.2025, verificata la possibilità di giungere a un accordo, è stato disposto un breve differimento all'udienza del 14.07.2025, per la sua formalizzazione.
All'udienza del 14.07.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. stante la rinuncia delle parti a comparire, i difensori hanno rappresentato di aver depositato nel fascicolo telematico l'accordo sottoscritto dai coniugi in ordine a tutte le vicende del divorzio.
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2024, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescina
(AQ) il 09.06.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7 p. 2,
S. A, Ufficio 1, anno 2012.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritenute le stesse congrue e adeguate alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
', trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 e Controparte_1
del Comune di Pescina (AQ) dell'anno 2012, atto n. 7 p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2012;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento dei figli:
- i figli, LA DO e NL, verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno sito in Pescina (AQ), in Via Berardo IU;
-al diritto di visita paterno:
- il padre potrà prendere e tenere con sé i minori tutte le settimane dalle ore 17 del venerdi sino alle ore 12 del sabato, proseguendo sino alle ore 21 della domenica a fine settimana alterni;
è riconosciuto al padre, altresì, il diritto di visita dei minori per ulteriori due pomeriggi infrasettimanali individuati, di norma, nelle giornate del lunedi e del mercoledì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00, occupandosi degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
mentre durante il periodo estivo il padre potrà ampliare il proprio diritto di visita, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo accordo con la madre, e tenere con sé i bambini per l'intera giornata in cui è previsto il diritto di visita, dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- quanto alle festività, salvo differenti accordi, i bambini trascorreranno con i genitori un pari periodo di vacanza che può essere schematizzato come segue: durante le vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore ed il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
il criterio della turnazione dovrà essere osservato anche per le altre festività, pertanto, in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro; il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, i minori potranno trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed i restanti 15 giorni verranno trascorsi con la madre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre, 1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre.
Le sopra indicate modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate, previo accordo, dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore (nonni e zie).
-al contributo di mantenimento per i figli: - Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma mensile pari ad € 500,00 oltre al 50% dell'assegno unico, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della
"spesa ordinaria" e "spesa straordinaria" si rimanda al "protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia" del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di
Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescina (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, il 22 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est.dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 53/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.01.2025 da Parte_1 (Cf. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Di Cesare,
Raffaele Di Cesare e Gino Di Cesare, per procura in atti;
ricorrente -
contro C.F. 2 nato a [...] il [...] ed Controparte_1 (C.F.
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ) - Via Cesare Battisti n. 101 presso e nello studio dell'Avv. Liberato Taglieri dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
\\
resistente-
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 11.07.2025) -i coniugi continueranno a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- i figli, IU DO e NL, verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno sito in Pescina (AQ), in Via Berardo IU;
- il padre potrà prendere e tenere con sé i minori tutte le settimane dalle ore 17 del venerdi sino alle ore 12 del sabato, proseguendo sino alle ore 21 della domenica a fine settimana alterni;
è riconosciuto al padre, altresì, il diritto di visita dei minori per ulteriori due pomeriggi infrasettimanali individuati, di norma, nelle giornate del lunedi e del mercoledì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00, occupandosi degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
mentre durante il periodo estivo il padre potrà ampliare il proprio diritto di visita, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo accordo con la madre, e tenere con sé i bambini per l'intera giornata in cui è previsto il diritto di visita, dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- quanto alle festività, salvo differenti accordi, i bambini trascorreranno con i genitori un pari periodo di vacanza che può essere schematizzato come segue:
durante le vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore ed il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
il criterio della turnazione dovrà essere osservato anche per le altre festività, pertanto, in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro; il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, i minori potranno trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed i restanti 15 giorni verranno trascorsi con la madre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre, 1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre.
Le sopra indicate modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate, previo accordo, dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore (nonni e zie).
- I genitori si impegnano a cooperare affinché la crescita psico-fisica, scolastica ed in ogni ambito della vita dei minori avvenga in maniera sana ed equilibrata, nel rispetto delle naturali inclinazioni di ciascuno e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in particolare con i nonni;
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma mensile pari ad € 500,00 oltre al 50% dell'assegno unico, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della
"spesa ordinaria" e "spesa straordinaria" si rimanda al "protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia" del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di
Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto. - Al fine di favorire un equilibrato sviluppo delle minori, i genitori dovranno mantenere, in loro presenza, un contegno adeguato, qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalle figlie.
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.01.2025, la sig.ra Parte_2 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
'alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei con il sig. Controparte_1
'figli nato il 20.11.2012, e nato il 4.7.2017, con Persona_1 Persona_2 '
collocazione prevalente degli stessi presso la dimora materna;
assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 800,00 mensili complessivi e libero diritto di visita paterno.
Si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1 , il quale nulla ha opposto sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sull'affidamento congiunto dei figli, ma richiesto il loro collocamento presso di lui, con libero diritto di visita materno, e la possibilità di percepire interamente l'assegno unico familiare.
All'udienza dell'8.05.2025, verificata la possibilità di giungere a un accordo, è stato disposto un breve differimento all'udienza del 14.07.2025, per la sua formalizzazione.
All'udienza del 14.07.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. stante la rinuncia delle parti a comparire, i difensori hanno rappresentato di aver depositato nel fascicolo telematico l'accordo sottoscritto dai coniugi in ordine a tutte le vicende del divorzio.
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2024, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescina
(AQ) il 09.06.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7 p. 2,
S. A, Ufficio 1, anno 2012.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritenute le stesse congrue e adeguate alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
', trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 e Controparte_1
del Comune di Pescina (AQ) dell'anno 2012, atto n. 7 p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2012;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento dei figli:
- i figli, LA DO e NL, verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno sito in Pescina (AQ), in Via Berardo IU;
-al diritto di visita paterno:
- il padre potrà prendere e tenere con sé i minori tutte le settimane dalle ore 17 del venerdi sino alle ore 12 del sabato, proseguendo sino alle ore 21 della domenica a fine settimana alterni;
è riconosciuto al padre, altresì, il diritto di visita dei minori per ulteriori due pomeriggi infrasettimanali individuati, di norma, nelle giornate del lunedi e del mercoledì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00, occupandosi degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
mentre durante il periodo estivo il padre potrà ampliare il proprio diritto di visita, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo accordo con la madre, e tenere con sé i bambini per l'intera giornata in cui è previsto il diritto di visita, dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- quanto alle festività, salvo differenti accordi, i bambini trascorreranno con i genitori un pari periodo di vacanza che può essere schematizzato come segue: durante le vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore ed il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
il criterio della turnazione dovrà essere osservato anche per le altre festività, pertanto, in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro; il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, i minori potranno trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; durante le vacanze estive i bambini potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed i restanti 15 giorni verranno trascorsi con la madre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre, 1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre.
Le sopra indicate modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate, previo accordo, dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore (nonni e zie).
-al contributo di mantenimento per i figli: - Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma mensile pari ad € 500,00 oltre al 50% dell'assegno unico, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della
"spesa ordinaria" e "spesa straordinaria" si rimanda al "protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia" del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di
Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescina (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, il 22 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO