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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 518 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma Largo Toniolo n. 6 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7289/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , già dipendente con qualifica di quadro dell'Istituto Poligrafico e Parte_1
Zecca dello Stato s.p.a. dal 16/09/1988, premesso di aver aderito all'accordo del 26/11/2020 inerente la cessazione del rapporto di lavoro con l'incentivazione all'esodo, che seguiva l'accordo collettivo relativo all'esodo incentivato dei lavoratori del Poligrafico dello Stato raggiunto in data 27/11/2018, confermato con ulteriore accordo del 03/02/2020, e dedotto di aver trasmesso all' domanda di
CP_1 percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI, domanda che peraltro l'
CP_1 aveva rigettato con nota del 12/01/2021, ha agito in giudizio contro l'
CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione - NASpI, dalla data della domanda amministrativa, con condanna al pagamento della stessa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il
CP_1 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che
CP_1 si liquidano in €1.775,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento del trattamento di disoccupazione NASpI, rilevando, in sintesi, che: a) il ricorrente ha dedotto che il rapporto lavorativo si è interrotto per adesione all'accordo collettivo per l'esodo incentivato del 26/11/2020: tuttavia, egli aveva già sottoscritto un accordo in data 27/12/2018 con il Poligrafico dello Stato ex art. 4 legge n. 92/2012, che prevedeva un assegno a carico del datore di lavoro di accompagnamento alla pensione, con versamento della relativa contribuzione correlata al raggiungimento del diritto alla pensione stesso;
b) in data 18/12/2020 il ricorrente ha presentato domanda di NASpI allegando l'accordo di conciliazione del 26/11/2020, ma detto accordo non riguarda l'ipotesi prevista dall'art. 14 d.l. n. 104/2020, poiché costituisce un atto di conciliazione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in base a quanto statuito dalle parti con scrittura privata del 14/01/2020, non allegata;
c) la risoluzione, quindi, non riguarda una ipotesi concordata in sede di contrattazione collettiva o con le organizzazioni sindacali, ragion per cui non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'indennità NASpI.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha individuato la fonte della cessazione del rapporto di lavoro nella “scrittura privata” del 14/01/2020 e non nell'accordo individuale posteriore, avente contenuto transattivo e novativo, stipulato in data 26/11/2020. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione parte appellante sostiene che: i) l'originario ricorrente non ha sottoscritto con il datore di lavoro in data 17/12/2018 un accordo individuale che prevedeva un assegno di accompagnamento alla pensione: diversamente, in data 26/11/2020 ha sottoscritto un accordo individuale di cessazione del rapporto di lavoro al 30/11/2020, con incentivo all'esodo, di adesione all'accordo collettivo quadro del 27/11/2018,
2 confermato dall'accordo del 03/02/2020; ii) la fonte della cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra il Poligrafico dello Stato ed il ricorrente non è data dal negozio bilaterale denominato scrittura privata datata 14/01/2020, bensì dall'accordo individuale posteriore del 26/11/2020, avente contenuto transattivo, novativo ed estintivo di qualsivoglia altro rapporto giuridico anteriore, come si ricava dall'art. 9 di detto accordo, tanto che l'estratto contributivo evidenzia lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il versamento della contribuzione fino alla data del 30/11/2020; iii) d'altro canto, la fonte della cessazione del rapporto di lavoro non poteva rinvenirsi nella scrittura privata del 14/01/2020, affetta in ogni caso da nullità sopravvenuta per violazione di norme di ordine pubblico, stante il divieto di licenziamento/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsto dalle norme ante Covid per il periodo dal marzo 2020 al 31/12/2021, ad eccezione di talune ipotesi contemplate dalla norma tra cui proprio gli accordi individuali incentivati di adesione a pregressi accordi quadro collettivi, quali quelli del caso di specie;
iv) dunque, l'accordo individuale di cessazione del rapporto di lavoro perfezionatosi il 26/11/2020 costituisce adesione all'accordo quadro collettivo del 27/11/2018, confermato dall'accordo del 03/02/2020, circostanze non contestate, e quindi sussiste il diritto alla NASpI.
4.1. Come riportato nella sentenza impugnata, l'art. 1 d.lgs. n. 22/2015 prevede: “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
4.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile al caso di specie la norma invocata dall'odierno appellante, ossia l'art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, in forza del quale “… nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22…”.
4.3. Difatti, a giudizio del Tribunale, il rapporto di lavoro è cessato in virtù di un accordo individuale, quello del 26/11/2020, successivo ad una precedente scrittura privata del 14/01/2020, e non piuttosto in ragione di un precedente accordo aziendale: con la precisazione che l'accordo del 2018 era stato stipulato con il datore di lavoro Poligrafico dello Stato ex art. 4 legge n. 92/2012, con previsione di “un assegno a carico del datore di lavoro di accompagnamento alla pensione con versamento della relativa contribuzione correlata al raggiungimento del diritto alla pensione stesso(a)”.
4.4. Osserva la Corte che, in effetti, l'accordo del 27/11/2018, raggiunto tra la Direzione Aziendale di e le segreterie nazionali e territoriali delle OO.SS. CP_2 ivi indicate, prevedeva che “le parti condividono l'applicazione di quanto disposto
3 dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter” legge n. 92/2012, “finalizzata ad accompagnare alla pensione, su base volontaria, un numero massimo di n. 420 dipendenti distribuiti in tutte le unità produttive”: i dipendenti individuati dall'accordo erano coloro che, dal 30/06/2019 al 30/11/2020, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essi avrebbero dovuto manifestare il loro interesse all'adesione sottoscrivendo un apposito modulo.
4.5. L'accordo del 2018, pertanto, prevedeva una particolare procedura, attuata solo in parte, come si dirà, da , in virtù della quale (punto 2): - l' Parte_1 CP_1 avrebbe inoltrato domanda all' con allegati l'accordo sindacale e gli elenchi dei CP_1 dipendenti che avevano aderito;
- poi avrebbe verificato con l' la sussistenza CP_1 dei requisiti di legge per l'attivazione delle misure in favore dei lavoratori che avevano aderito;
- avrebbe acquisito dall l'esito dell'istruttoria e un CP_1 provvedimento di certificazione dei diritto di ogni lavoratore;
- avrebbe confermato il processo di esodo inviando la fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità secondo le indicazioni dell' - avrebbe proceduto alla risoluzione consensuale CP_1 del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- avrebbe corrisposto all' in favore dei CP_1 dipendenti coinvolti ed in caso di esito positivo dell'istruttoria, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante in base alle regole vigenti (c.d. isopensione) e la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di pensionamento, entro un periodo massimo di 7 anni dalla cessazione del rapporto, a partire dal mese successivo a quello di cessazione.
4.6. La risoluzione del rapporto di lavoro era, poi, disciplinata dall'art. 7 dell'Accordo del 27/11/2018 nei seguenti termini: “La risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore che avrà aderito al presente accordo sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex art. 2113 c.c. e art. 410 e seguenti c.p.c., nel quale il lavoratore e l'Azienda ratificheranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, fermo restando il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dichiareranno di rinunciare ad ogni pretesa e azione giudiziale e/o stragiudiziale ricollegata all'instaurazione, allo svolgimento e dalla risoluzione consensuale dello stesso. L'accesso ai benefici di cui al precedente punto 2) viene riconosciuta solo previa sottoscrizione del sopraindicato verbale individuale di conciliazione”. 5. Orbene, ritiene la Corte che sia corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la risoluzione del rapporto non sarebbe collegabile ad una asserita adesione all'accordo sindacale del 27/11/2018, quanto piuttosto ad una risoluzione consensuale concordata individualmente con il lavoratore e trasfusa nell'accordo del 26/11/2020. 5.1. Difatti, nel caso di specie, come bene ha spiegato l' con la relazione allegata CP_1 alla memoria di costituzione in primo grado, non contestata nei suoi contenuti,
[...]
in data 27/05/2019 aveva presentato tramite l'Istituto Poligrafico la Pt_1 domanda di certificazione del diritto a pensione ex art. 4 legge n. 92/2012 sulla base dell'accordo stipulato in data 27/11/2018, finalizzato, appunto, alla c.d. isopensione: la certificazione, quindi, venne definita positivamente, con riconoscimento del diritto a pensione, tuttavia l'assegno non fu mai effettivamente erogato dall'Azienda per il tramite dell' poiché non mai fu presentata la CP_1
4 domanda per ottenere la c.d. isopensione, circostanza di cui parte appellante non ha fornito alcuna prova.
5.2. Dunque, la procedura illustrata al superiore § 4.5. - prevista dall'accordo del 2018 - non si è mai perfezionata, con la conseguenza che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta successivamente, non può ritenersi attuativa di tale accordo, ed, in particolare, del richiamato art. 7 dell'accordo medesimo. Il che è maggiormente avvalorato dalla circostanza che il lavoratore non ha mai iniziato a percepire la c.d. isopensione, ed anzi ha presentato in data 02/03/2021 domanda di pensione anticipata quota 100, liquidata con decorrenza 01/06/2021. 5.3. D'altro canto, l'accordo individuale di risoluzione, stipulato in data 26/11/2020, non contiene alcun accenno alla c.d. isopensione, né in modo specifico alla procedura di cui all'art. 4 legge n. 92/2012, né ancora all'accordo sindacale del 27/11/2018: esso, diversamente, prevede in premessa che le parti hanno raggiunto un “accordo conciliativo” che prevede la “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alle condizioni riportate nella scrittura privata del 14 gennaio 2020” (non prodotta in atti), e statuisce, tra l'altro, la corresponsione di una somma di € 210.242,00, al lordo delle ritenute di legge, a “titolo di incentivo all'esodo e quale corrispettivo per la cessazione anticipata del rapporto”.
5.4. Parte appellante sostiene che l'accordo collettivo del 27/11/2018 sarebbe stato confermato da altro accordo del 03/02/2020: tuttavia, l'effettivo contenuto di tale accordo - non prodotto in atti e per il quale l'appellante chiede l'emissione di un ordine di esibizione in modo del tutto generico ed esplorativo - è rimasto ignoto, e, soprattutto, non è in alcun modo menzionato né nelle premesse, né nella parte più propriamente dispositiva del verbale di conciliazione sindacale del 26/11/2020, poiché di esso si fa menzione nella sola intestazione dell'atto, peraltro nei seguenti termini letterali: “VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE (legge 11.8.1973 n. 533 – d.lgs. 31.3.1998 n. 80) (Accordo 3 febbraio 2020 UNINDUSTRIA Rieti Viterbo – Controparte_3 CP_4
). Tale intestazione, poi, è seguita dal contenuto dell'atto vero e proprio, che
[...] esordisce con la locuzione “addì 26 novembre 2020 presso la sede della Unindustria di Roma, sita in […] si è riunita la Commissione sindacale di conciliazione…” (cfr. sul punto sentenza n. 2560/2023 Corte di appello di Roma Sez. Lavoro che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.4.1. Tale tenore letterale, ossia il richiamo all'accordo del 03/02/2020 nella sola intestazione del verbale e non nel corpo della scrittura privata di conciliazione, e peraltro immediatamente dopo le disposizioni normative che disciplinano la conciliazione sindacale nei rapporti di lavoro privati e pubblici, rendono palese che l'oggetto dell'invocato accordo sindacale del 03/02/2020 non è, come sostiene l'appellante, la regolamentazione delle risoluzione consensuale di rapporti di lavoro con incentivazione all'esodo, ma al contrario, come appare più verosimile, la disciplina di dettaglio diretta a regolamentare l'istituto della conciliazione in sede sindacale ed in particolare le modalità di funzionamento della Commissione di conciliazione costituita presso la Unindustria.
5.4.2. A tali considerazioni, poi, può aggiungersi che, almeno da quanto si apprende dalla lettura del sopra riportato riferimento testuale, l'accordo del 03/02/2020 appare consistere, in difetto di diversa puntuale allegazione da parte dell'appellante, in una convenzione intervenuta tra organizzazione sindacali,
5 datoriali e dei lavoratori, peraltro operanti in sede regionale, sicché non si vede come tale convenzione possa essere qualificata come accordo aziendale ai sensi dell'art. 14, comma 3 d.l. 104/2020. 5.4.3. Deve da ultimo rilevarsi che nella specie si verte in una materia, quella dell'erogazione di una prestazione assistenziale regolata dalla legge, sottratta alla disponibilità delle parti, con il corollario che la mera circostanza che nella conciliazione individuale sia soltanto richiamato l'accordo sindacale del 03/02/2020 non esime il lavoratore dall'onere di produrlo, al fine di dimostrare, peraltro in una controversia nella quale è parte in soggetto estraneo a quella pattuizione, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro effettivamente rappresenta adesione alle previsioni del (preteso) accordo aziendale del 03/02/2020. Tale onere, come detto, non è stato assolto, con conseguente impossibilità di ritenere il presupposto applicativo dell'art. 14, comma 3 d.l. 104/2020. 5.5. In definitiva, difetta qualsivoglia prova che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dell'odierno appellante sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 14, comma 3, d.l. 104/2020 e tale conclusione è vieppiù rafforzata dal fatto che l'accordo aziendale di incentivo all'esodo, quale che fosse, non è stato allegato alla domanda amministrativa di prestazione, né posto a sostegno del successivo gravame amministrativo e che l'esodo incentivato ai sensi dell'accordo del 2018 era limitato ad un determinato numero di lavoratori, per i quali era prevista, a cura dell'azienda, una particolare preventiva procedura congiunta con l' procedura CP_1 che, nel caso di specie, non risulta portata a compimento, come sopra meglio illustrato.
6. Le considerazioni che precedono portano, dunque, alla conferma della sentenza appellata, la cui motivazione deve essere così emendata, e conseguentemente alla reiezione dell'appello.
7. Le spese del grado debbono compensarsi tra le parti, tenuto conto sia della complessità della vicenda, sia del fatto che la conferma della sentenza appellata si fonda su considerazioni in parte diverse da quelle poste a base dell'originaria reiezione del ricorso.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 518 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma Largo Toniolo n. 6 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7289/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , già dipendente con qualifica di quadro dell'Istituto Poligrafico e Parte_1
Zecca dello Stato s.p.a. dal 16/09/1988, premesso di aver aderito all'accordo del 26/11/2020 inerente la cessazione del rapporto di lavoro con l'incentivazione all'esodo, che seguiva l'accordo collettivo relativo all'esodo incentivato dei lavoratori del Poligrafico dello Stato raggiunto in data 27/11/2018, confermato con ulteriore accordo del 03/02/2020, e dedotto di aver trasmesso all' domanda di
CP_1 percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI, domanda che peraltro l'
CP_1 aveva rigettato con nota del 12/01/2021, ha agito in giudizio contro l'
CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione - NASpI, dalla data della domanda amministrativa, con condanna al pagamento della stessa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il
CP_1 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che
CP_1 si liquidano in €1.775,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento del trattamento di disoccupazione NASpI, rilevando, in sintesi, che: a) il ricorrente ha dedotto che il rapporto lavorativo si è interrotto per adesione all'accordo collettivo per l'esodo incentivato del 26/11/2020: tuttavia, egli aveva già sottoscritto un accordo in data 27/12/2018 con il Poligrafico dello Stato ex art. 4 legge n. 92/2012, che prevedeva un assegno a carico del datore di lavoro di accompagnamento alla pensione, con versamento della relativa contribuzione correlata al raggiungimento del diritto alla pensione stesso;
b) in data 18/12/2020 il ricorrente ha presentato domanda di NASpI allegando l'accordo di conciliazione del 26/11/2020, ma detto accordo non riguarda l'ipotesi prevista dall'art. 14 d.l. n. 104/2020, poiché costituisce un atto di conciliazione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in base a quanto statuito dalle parti con scrittura privata del 14/01/2020, non allegata;
c) la risoluzione, quindi, non riguarda una ipotesi concordata in sede di contrattazione collettiva o con le organizzazioni sindacali, ragion per cui non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'indennità NASpI.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha individuato la fonte della cessazione del rapporto di lavoro nella “scrittura privata” del 14/01/2020 e non nell'accordo individuale posteriore, avente contenuto transattivo e novativo, stipulato in data 26/11/2020. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione parte appellante sostiene che: i) l'originario ricorrente non ha sottoscritto con il datore di lavoro in data 17/12/2018 un accordo individuale che prevedeva un assegno di accompagnamento alla pensione: diversamente, in data 26/11/2020 ha sottoscritto un accordo individuale di cessazione del rapporto di lavoro al 30/11/2020, con incentivo all'esodo, di adesione all'accordo collettivo quadro del 27/11/2018,
2 confermato dall'accordo del 03/02/2020; ii) la fonte della cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra il Poligrafico dello Stato ed il ricorrente non è data dal negozio bilaterale denominato scrittura privata datata 14/01/2020, bensì dall'accordo individuale posteriore del 26/11/2020, avente contenuto transattivo, novativo ed estintivo di qualsivoglia altro rapporto giuridico anteriore, come si ricava dall'art. 9 di detto accordo, tanto che l'estratto contributivo evidenzia lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il versamento della contribuzione fino alla data del 30/11/2020; iii) d'altro canto, la fonte della cessazione del rapporto di lavoro non poteva rinvenirsi nella scrittura privata del 14/01/2020, affetta in ogni caso da nullità sopravvenuta per violazione di norme di ordine pubblico, stante il divieto di licenziamento/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsto dalle norme ante Covid per il periodo dal marzo 2020 al 31/12/2021, ad eccezione di talune ipotesi contemplate dalla norma tra cui proprio gli accordi individuali incentivati di adesione a pregressi accordi quadro collettivi, quali quelli del caso di specie;
iv) dunque, l'accordo individuale di cessazione del rapporto di lavoro perfezionatosi il 26/11/2020 costituisce adesione all'accordo quadro collettivo del 27/11/2018, confermato dall'accordo del 03/02/2020, circostanze non contestate, e quindi sussiste il diritto alla NASpI.
4.1. Come riportato nella sentenza impugnata, l'art. 1 d.lgs. n. 22/2015 prevede: “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
4.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile al caso di specie la norma invocata dall'odierno appellante, ossia l'art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, in forza del quale “… nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22…”.
4.3. Difatti, a giudizio del Tribunale, il rapporto di lavoro è cessato in virtù di un accordo individuale, quello del 26/11/2020, successivo ad una precedente scrittura privata del 14/01/2020, e non piuttosto in ragione di un precedente accordo aziendale: con la precisazione che l'accordo del 2018 era stato stipulato con il datore di lavoro Poligrafico dello Stato ex art. 4 legge n. 92/2012, con previsione di “un assegno a carico del datore di lavoro di accompagnamento alla pensione con versamento della relativa contribuzione correlata al raggiungimento del diritto alla pensione stesso(a)”.
4.4. Osserva la Corte che, in effetti, l'accordo del 27/11/2018, raggiunto tra la Direzione Aziendale di e le segreterie nazionali e territoriali delle OO.SS. CP_2 ivi indicate, prevedeva che “le parti condividono l'applicazione di quanto disposto
3 dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter” legge n. 92/2012, “finalizzata ad accompagnare alla pensione, su base volontaria, un numero massimo di n. 420 dipendenti distribuiti in tutte le unità produttive”: i dipendenti individuati dall'accordo erano coloro che, dal 30/06/2019 al 30/11/2020, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essi avrebbero dovuto manifestare il loro interesse all'adesione sottoscrivendo un apposito modulo.
4.5. L'accordo del 2018, pertanto, prevedeva una particolare procedura, attuata solo in parte, come si dirà, da , in virtù della quale (punto 2): - l' Parte_1 CP_1 avrebbe inoltrato domanda all' con allegati l'accordo sindacale e gli elenchi dei CP_1 dipendenti che avevano aderito;
- poi avrebbe verificato con l' la sussistenza CP_1 dei requisiti di legge per l'attivazione delle misure in favore dei lavoratori che avevano aderito;
- avrebbe acquisito dall l'esito dell'istruttoria e un CP_1 provvedimento di certificazione dei diritto di ogni lavoratore;
- avrebbe confermato il processo di esodo inviando la fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità secondo le indicazioni dell' - avrebbe proceduto alla risoluzione consensuale CP_1 del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- avrebbe corrisposto all' in favore dei CP_1 dipendenti coinvolti ed in caso di esito positivo dell'istruttoria, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante in base alle regole vigenti (c.d. isopensione) e la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di pensionamento, entro un periodo massimo di 7 anni dalla cessazione del rapporto, a partire dal mese successivo a quello di cessazione.
4.6. La risoluzione del rapporto di lavoro era, poi, disciplinata dall'art. 7 dell'Accordo del 27/11/2018 nei seguenti termini: “La risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore che avrà aderito al presente accordo sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex art. 2113 c.c. e art. 410 e seguenti c.p.c., nel quale il lavoratore e l'Azienda ratificheranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, fermo restando il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dichiareranno di rinunciare ad ogni pretesa e azione giudiziale e/o stragiudiziale ricollegata all'instaurazione, allo svolgimento e dalla risoluzione consensuale dello stesso. L'accesso ai benefici di cui al precedente punto 2) viene riconosciuta solo previa sottoscrizione del sopraindicato verbale individuale di conciliazione”. 5. Orbene, ritiene la Corte che sia corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la risoluzione del rapporto non sarebbe collegabile ad una asserita adesione all'accordo sindacale del 27/11/2018, quanto piuttosto ad una risoluzione consensuale concordata individualmente con il lavoratore e trasfusa nell'accordo del 26/11/2020. 5.1. Difatti, nel caso di specie, come bene ha spiegato l' con la relazione allegata CP_1 alla memoria di costituzione in primo grado, non contestata nei suoi contenuti,
[...]
in data 27/05/2019 aveva presentato tramite l'Istituto Poligrafico la Pt_1 domanda di certificazione del diritto a pensione ex art. 4 legge n. 92/2012 sulla base dell'accordo stipulato in data 27/11/2018, finalizzato, appunto, alla c.d. isopensione: la certificazione, quindi, venne definita positivamente, con riconoscimento del diritto a pensione, tuttavia l'assegno non fu mai effettivamente erogato dall'Azienda per il tramite dell' poiché non mai fu presentata la CP_1
4 domanda per ottenere la c.d. isopensione, circostanza di cui parte appellante non ha fornito alcuna prova.
5.2. Dunque, la procedura illustrata al superiore § 4.5. - prevista dall'accordo del 2018 - non si è mai perfezionata, con la conseguenza che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta successivamente, non può ritenersi attuativa di tale accordo, ed, in particolare, del richiamato art. 7 dell'accordo medesimo. Il che è maggiormente avvalorato dalla circostanza che il lavoratore non ha mai iniziato a percepire la c.d. isopensione, ed anzi ha presentato in data 02/03/2021 domanda di pensione anticipata quota 100, liquidata con decorrenza 01/06/2021. 5.3. D'altro canto, l'accordo individuale di risoluzione, stipulato in data 26/11/2020, non contiene alcun accenno alla c.d. isopensione, né in modo specifico alla procedura di cui all'art. 4 legge n. 92/2012, né ancora all'accordo sindacale del 27/11/2018: esso, diversamente, prevede in premessa che le parti hanno raggiunto un “accordo conciliativo” che prevede la “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alle condizioni riportate nella scrittura privata del 14 gennaio 2020” (non prodotta in atti), e statuisce, tra l'altro, la corresponsione di una somma di € 210.242,00, al lordo delle ritenute di legge, a “titolo di incentivo all'esodo e quale corrispettivo per la cessazione anticipata del rapporto”.
5.4. Parte appellante sostiene che l'accordo collettivo del 27/11/2018 sarebbe stato confermato da altro accordo del 03/02/2020: tuttavia, l'effettivo contenuto di tale accordo - non prodotto in atti e per il quale l'appellante chiede l'emissione di un ordine di esibizione in modo del tutto generico ed esplorativo - è rimasto ignoto, e, soprattutto, non è in alcun modo menzionato né nelle premesse, né nella parte più propriamente dispositiva del verbale di conciliazione sindacale del 26/11/2020, poiché di esso si fa menzione nella sola intestazione dell'atto, peraltro nei seguenti termini letterali: “VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE (legge 11.8.1973 n. 533 – d.lgs. 31.3.1998 n. 80) (Accordo 3 febbraio 2020 UNINDUSTRIA Rieti Viterbo – Controparte_3 CP_4
). Tale intestazione, poi, è seguita dal contenuto dell'atto vero e proprio, che
[...] esordisce con la locuzione “addì 26 novembre 2020 presso la sede della Unindustria di Roma, sita in […] si è riunita la Commissione sindacale di conciliazione…” (cfr. sul punto sentenza n. 2560/2023 Corte di appello di Roma Sez. Lavoro che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.4.1. Tale tenore letterale, ossia il richiamo all'accordo del 03/02/2020 nella sola intestazione del verbale e non nel corpo della scrittura privata di conciliazione, e peraltro immediatamente dopo le disposizioni normative che disciplinano la conciliazione sindacale nei rapporti di lavoro privati e pubblici, rendono palese che l'oggetto dell'invocato accordo sindacale del 03/02/2020 non è, come sostiene l'appellante, la regolamentazione delle risoluzione consensuale di rapporti di lavoro con incentivazione all'esodo, ma al contrario, come appare più verosimile, la disciplina di dettaglio diretta a regolamentare l'istituto della conciliazione in sede sindacale ed in particolare le modalità di funzionamento della Commissione di conciliazione costituita presso la Unindustria.
5.4.2. A tali considerazioni, poi, può aggiungersi che, almeno da quanto si apprende dalla lettura del sopra riportato riferimento testuale, l'accordo del 03/02/2020 appare consistere, in difetto di diversa puntuale allegazione da parte dell'appellante, in una convenzione intervenuta tra organizzazione sindacali,
5 datoriali e dei lavoratori, peraltro operanti in sede regionale, sicché non si vede come tale convenzione possa essere qualificata come accordo aziendale ai sensi dell'art. 14, comma 3 d.l. 104/2020. 5.4.3. Deve da ultimo rilevarsi che nella specie si verte in una materia, quella dell'erogazione di una prestazione assistenziale regolata dalla legge, sottratta alla disponibilità delle parti, con il corollario che la mera circostanza che nella conciliazione individuale sia soltanto richiamato l'accordo sindacale del 03/02/2020 non esime il lavoratore dall'onere di produrlo, al fine di dimostrare, peraltro in una controversia nella quale è parte in soggetto estraneo a quella pattuizione, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro effettivamente rappresenta adesione alle previsioni del (preteso) accordo aziendale del 03/02/2020. Tale onere, come detto, non è stato assolto, con conseguente impossibilità di ritenere il presupposto applicativo dell'art. 14, comma 3 d.l. 104/2020. 5.5. In definitiva, difetta qualsivoglia prova che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dell'odierno appellante sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 14, comma 3, d.l. 104/2020 e tale conclusione è vieppiù rafforzata dal fatto che l'accordo aziendale di incentivo all'esodo, quale che fosse, non è stato allegato alla domanda amministrativa di prestazione, né posto a sostegno del successivo gravame amministrativo e che l'esodo incentivato ai sensi dell'accordo del 2018 era limitato ad un determinato numero di lavoratori, per i quali era prevista, a cura dell'azienda, una particolare preventiva procedura congiunta con l' procedura CP_1 che, nel caso di specie, non risulta portata a compimento, come sopra meglio illustrato.
6. Le considerazioni che precedono portano, dunque, alla conferma della sentenza appellata, la cui motivazione deve essere così emendata, e conseguentemente alla reiezione dell'appello.
7. Le spese del grado debbono compensarsi tra le parti, tenuto conto sia della complessità della vicenda, sia del fatto che la conferma della sentenza appellata si fonda su considerazioni in parte diverse da quelle poste a base dell'originaria reiezione del ricorso.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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