Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 944/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.° 944/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, relativamente alla minore
[...]
, nata a [...] l'[...], e vertente Persona_1
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] allo Ionio (CS), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Rosaria Mari, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] allo Controparte_1 C.F._2
Ionio (CS), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso:
- che, pur non avendo mai intrattenuto un rapporto di stabile convivenza, dalla loro relazione sentimentale era nata l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
- che tale relazione amorosa si era definitivamente interrotta nel dicembre 2023; chiedevano che il Tribunale disciplinasse l'affidamento della predetta minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
a) affidare la FI in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 limitatamente alle decisioni sull'ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
b) la FI avrà residenza anagrafica ed abituale presso la casa sita in Rossano CS, Piazza dei
Bruzi, n. 12, dove continuerà a vivere con la SI.ra e quindi con collocamento Parte_1
prevalente presso la madre, anche in ragione della tenera età della bimba di mesi 6;
c) Le parti di comune accordo, al fine di garantire il superiore interesse della minore a costruire ed avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, stabiliscono che il padre SI.
[...]
, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la FI nei tempi e con le CP_1
modalità di seguito indicati: inizialmente in ragione della tenera età della piccola (6 mesi) e Per_1 fino al compimento dei tre anni di età potrà vedere e tenere con sé la FI presso l'abitazione di residenza della madre sita in Rossano CS Piazza dei Bruzi n. 12, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle h 16.00 alle h.20.00, nel periodo invernale e dal mese di giugno, per tutto il periodo estivo, ovvero sino a settembre, dalle 17.00 alle 20.00. Il fine settimana, il padre ha diritto di vedere la bimba una volta il sabato e quella successiva la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 e nel periodo estivo dalle 11:00 alle 21:00. Il diritto di pernotto presso l'abitazione di residenza paterna potrà decorrere al compimento del terzo anno di età della bambina. A far data da tale momento, il padre potrà vedere e portare con sé la bimba, presso la sua abitazione di residenza per una settimana il lunedì, il mercoledì e dal venerdì alla domenica, a fine settimana alternati, dalle 16,00 del venerdì alle ore 17,00, di domenica e la settimana successiva il lunedì ed il mercoledì. Per il periodo estivo, il padre ha diritto a vedere la bimba, per tre giorni alternati, dalle 11,00 alle 22.00.
Dall'estate in cui compirà il terzo anno, il padre avrà diritto, per quindici giorni, di portare con sé la bimba previa comunicazione della scelta delle settimane, entro il 20 giugno di ogni anno. La bimba trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, alternativamente un giorno con il padre ed un giorno con la madre ad anni alterni;
lo stesso avverrà per Pasqua e Pasquetta e per ogni altra festività;
d) il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento della FI Controparte_1 Persona_1
la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il
[...]
giorno 04 di ogni mese;
e) il Sig. si impegna ad accollarsi per intero il pagamento della rata mensile Controparte_1 del contratto cointestato di mutuo fondiario di importo di € 367,00, a suo tempo stipulato per l'acquisto dell'immobile sito in Rossano CS, Piazza dei Bruzi, n. 12, di proprietà della SI.ra
, peraltro già a suo totale carico in via di fatto;
Parte_1 R.G. n.° 944/2024 - Pag. 3 di 4
f) l'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra
[...]
, il Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, rilascia fin d'ora il Pt_1 Controparte_1
più ampio consenso;
g) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra il 100% delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie necessarie alla FI , come indicate dalle Linee Guida del ConSIlio Per_1
Nazionale Forense per la regolamentazione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli approvate in data 29/11/2017;
h) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la FI minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente, eventuali cambi di residenza propri e della FI. Si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con la FI minore fuori dalla provincia di
Cosenza;
i) la FI manterrà rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo Per_1
genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
j) i ricorrenti si dichiarano entrambe soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
L'udienza del 22/10/2024, di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Tanto esposto, si osserva e rileva che la domanda congiunta dei ricorrenti, concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore
[...]
, merita accoglimento. Persona_1
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge e all'interesse della FI minore . Per_1
Per gli esposti motivi, gli accordi raggiunti dalle parti possono essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando R.G. n.° 944/2024 - Pag. 4 di 4
sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE che i rapporti genitoriali siano regolamentati in conformità all'accordo sopra riportato;
B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 29/1/25.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia