Articolo 3 della Legge 27 giugno 1985, n. 351
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 luglio 1985
Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene".
NOTE

Nota all'art. 3:
Il testo originario dell' art. 9, terzo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393 (norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), e' il seguente:
"E' altresi' consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino".
A seguito delle modifiche introdotte, il nuovo testo dell'articolo 9 della predetta legge risulta come segue:
"Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.
Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e' dello 0,35 parti per milione.
E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene".
Entrata in vigore il 31 luglio 1985