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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.12.2024, assunto in decisione in data 8.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Sabrina Diodato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Coni Zugna n. 5;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'avvocato Roberta Mandelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Coni Zugna
n. 5;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) Disporre l'affido condiviso del minore con collocamento materno;
Per_1
2) Disporre la facoltà per il padre di vedere il figlio minore secondo la sua volontà ed i suoi impegni scolastici;
3) Disporre, con decorrenza dalla presente domanda giudiziale, un congruo contributo economico mensile a carico del padre, il SI. , da versare alla SI.ra per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio minore di almeno € 650,00 da aggiornarsi secondo l'Istat e da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, oltre un contributo del 50% per le spese extra come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
4) Autorizzare a favore della ricorrente la riscossione integrale dell'Assegno Unico a favore del figlio minore Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Ordinare ex art. 210 cpc alla con sede in CI (VA) Via Maestri del Lavoro n. 121, Controparte_2 datore di lavoro del SI. , l'esibizione del contratto di lavoro del resistente e le sue buste CP_1 paga dell'ultimo triennio;
5) Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in narrativa dal n 1) al n. 18).
6) Ammettere, ove ritenuto opportuno, l'audizione del figlio minore sulle predette indicate Per_1 circostanze dal punto n. 1) al n. 18) anche per riferire sugli attuali tempi di frequentazione del padre.
Si indicano a testi, sui medesimi punti in narrativa da n. 1 a 18) i figli maggiorenni:
- res. in Veduggio con LZ (MB) via Magenta n. 25; CP_3
- res. in Veduggio con LZ (MB) via Magenta n. 25; CP_4
Emettere ogni altro provvedimento del caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il resistente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Disporre l'affido condiviso del minore nato il [...] in Carate Brianza (MI), a [...] i Per_1 genitori con responsabilità genitoriale condivisa. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 - Disporre il collocamento del minore presso la madre in Veduggio con LZ (MB) alla via Per_1
Magenta n. 25, casa dove il minore vivrà con la madre nella casa assegnata alla SInora;
Pt_1
- Disporre che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, CP_1 Per_1 previo accordo con il medesimo e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a. Durante l'anno scolastico il SI. potrà tenere con sé il figlio a week end alterni dal CP_1 Per_1 venerdì sino alla domenica sera;
b. durante il periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre sino all'inizio delle lezioni scolastiche;
c. per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
d. le altre festività ed i “ponti” saranno ripartiti in modo annualmente alternato, salvo diverso accordo;
e. durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il minore trascorrerà con il padre, secondo accordi intercorsi tra i medesimi, anche due settimane non Per_1 consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 30 maggio di ogni anno;
f. i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente i luoghi ove trascorreranno i suddetti periodi di vacanza con i figli.
g. attesa l'età del minore, disporre che deroghe ai diritti di visita come sopra menzionati possano avvenire per mezzo di accordo tra lo stesso ed il SI. tenendo conto delle eSIenze e degli impegni del CP_1 minore;
- Rigettare la domanda avversaria di versare in ordine al contributo al mantenimento in favore del minore l'importo di euro 650,00, oltre rivalutazione ISTAT, e, per l'effetto, Per_1
- Disporre che il SI. versi ogni mese, quale concorso al mantenimento in favore del figlio CP_1 Per_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili. Tale somma verrà corrisposta in via anticipata entro il 10
(dieci) di ogni mese, e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi integralmente riportato;
- Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i genitori.
IN OGNI CASO:
- Rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione, eccezione e conclusione avversaria per le causali e titoli di cui in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A., sulle componenti di spesa imponibile come per Legge.
3 IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate dalla SI.ra , nessuna esclusa;
Pt_1
- Ci si oppone alla richiesta avanzata di controparte di ordinare alla l'esibizione del Controparte_2 contratto di lavoro del resistente e delle sue buste paga dell'ultimo triennio;
- Si chiede venga dichiarata l'inammissibilità della richiesta prova per testimoni nonché per interpello così come formulata nel ricorso introduttivo da parte della SI.ra , poiché dedotta in violazione dell'art. Pt_1
244 c.p.c.;
- ci si oppone a che vengano sentiti quali testimoni i figli e , per i motivi esposti in CP_3 CP_4 narrativa ed ex art. 246 c.p.c. Ci si oppone alla richiesta di ammissione dell'audizione del figlio minore
Per_1
Ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede, ex art. 210 c.p.c. che il Giudice voglia ordinare l'acquisizione in originale dei seguenti documenti:
- Estratti conto dei conti correnti intestati alla SI.ra relativi all'anno 2024 e sino alla data del Pt_1 presente atto, ovvero alla data dell'emissione dell'ordine di esibizione;
- Credenziali per effettuare l'accesso al registro elettronico nell'interesse del minore onde Per_1 accertare l'andamento scolastico ed il numero di assenze;
- Documentazione attestante l'eventuale proroga del finanziamento acceso dalla SI.ra per Pt_1
l'acquisto dell'autovettura;
Prova per testi e per interrogatorio formale
Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di prova che ci si riserva di meglio declinare nei successivi scritti difensivi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria in memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c.
4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 CP_1 in data 3.5.1996, in data 24.1.1999 e in data 1.3.2009. CP_3 CP_4 Per_1
-Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha chiesto nei confronti di , Parte_1 CP_1
l'affidamento condiviso di con collocazione della residenza presso di sé; la regolamentazione dei Per_1 tempi di permanenza presso il padre secondo la volontà e gli impegni scolastici di che fosse Per_1 disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di nella misura mensile di 650,00 CP_1 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter percepire integralmente l'Assegno
Unico; ha esposto che la coppia cessava di convivere nel 2014 a causa dei comportamenti autoritari e vessatori del resistente;
che dopo il suo allontanamento da casa, cessava di contribuire al CP_1 mantenimento dei tre figli;
di aver costituito nel 2015 un'impresa di pulizie;
che il resistente percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.900,00; che si sposava con un'altra donna nel 2022 e abitava CP_1 nell'appartamento di proprietà di quest'ultima; che il proprio stipendio mensile era di circa euro 1.293,00; che ella viveva in locazione con oneri complessivi di euro 750,00; di rimborsare finanziamento di euro
440; che e lavoravano e non avevano alcun rapporto con il padre;
di essere affetta da CP_3 CP_4 patologia che non le consentiva un maggior impegno lavorativo.
Il resistente, costituendosi, domandava l'affido condiviso ad entrambi i genitori di con Per_1 collocamento presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo la volontà e gli impegni scolastici di un contributo al mantenimento del figlio a carico del Per_1 Per_1 padre di euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico fosse percepito al
50% da entrambi i genitori;
eccepiva che la relazione si interrompeva per mero venir meno dell'affezione reciproca;
di aver sostenuto da solo tutto il nucleo quando la ricorrente aveva perso il lavoro;
di subire trattenuta di un quinto dello stipendio per mancato pagamento da parte della ricorrente dei canoni di locazione;
di vivere in immobile gravato da mutuo;
che dopo le feste natalizie 2024 egli non aveva avuto più contatti con suo figlio se non telefonicamente;
che la propria retribuzione mensile Per_1 ammontava ad euro 1.588,89; che il finanziamento per l'acquisto dell'auto di era estinto;
di essere Pt_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% per via di una cardiopatia dilatativa-ipocinetica con impianto CRTD.
Alla udienza del 8.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
dichiara: vivo a Veduggio con LZ, con i miei tre figli, ed Parte_1 CP_3 CP_4
lavora con contratto a termine e reddito di 1200 euro mensili, idem perché Per_1 CP_3 CP_4 fanno lo stesso lavoro. Vivo in locazione, con canone mensile di euro 400, oltre le spese condominiali di euro 130 mensili, ho un'impresa di pulizie con un dipendente, e un reddito mensile di euro 1300
5 netti, non ho mai richiesto l'assegno unico. Da quest'anno sono in regime forfettario. Ho un mutuo di
420 euro mensili sino ad ottobre 2025.
dichiara: vivo a Merate, con mia moglie, la casa è gravata da mutuo di 300/400 CP_1 euro, che è intestato a mia moglie, che lavora come operaia con reddito mensile di euro 1900 circa, io lavoro come operaio con reddito mensile di euro 1700, non prendo nemmeno io l'assegno unico. Poi ci sono le spese condominiali. Fino a dicembre vedevo un week end si e uno no, ad agosto viene Per_1 in vacanza con me, adesso non lo vedo più perché abbiamo avuto una discussione io e mia moglie a dicembre, e adesso non mi risponde nemmeno più. Per_1
*******
Ritenuto che le domande delle parti possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
-il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso;
-Il collocamento viene disposto presso la madre in quanto concordemente richiesto da entrambi e in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
-i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità al rapporto, anche in ragione dell'età del ragazzo;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 6.700,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 398,5 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 20.313,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
1.334,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 18.811,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
1.236,91 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
6 Dall'esame degli estratti conto 2023 emergono emolumenti complessivi di euro 39.253 pari ad euro 3271 mensili;
nei primi 3 mesi 2025 euro 9609 pari ad euro 3200 mensili;
ipotizzando che si tratti di ricavi lordi, posto che la ricorrente è sottoposta a regime forfettario, il reddito netto è di euro 2500 almeno.
Ella vive con i due figli maggiori, che percepiscono reddito mensile di euro 1200 ciascuno, in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 400,00, oltre spese condominiali pari ad euro
133,6; rimborsa un finanziamento per euro 428 mensili sino ad ottobre 2025.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.039
Il resistente nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 26.435,12 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) a euro 1.808 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive con la moglie (che lavora con reddito mensile di euro 1900) in immobile gravato da mutuo, di proprietà della donna.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed contributo alle spese abitative (euro 500), ne deriva che ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa CP_1 euro 1300.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le eSIenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in epoca anteriore;
-l'intero importo dell'assegno unico potrà essere percepito dalla ricorrente, che sopporta i maggiori oneri di mantenimento di che attualmente non vede il padre. Per_1
-La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti, integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di Per_1
II. Colloca la residenza presso la madre;
III. il padre potrà vedere e tenere con sé secondo accordi presi direttamente con lo stesso;
Per_1
IV. con decorrenza dicembre 2024, Pone a carico di l'importo di euro 400,00, da versarsi a CP_1 Pt_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà 7 annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico di il 50% CP_1 delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. Dispone che l'Assegno Unico venga percepito interamente da Pt_2
Compensa tra le parti le Spese di lite.
[...]
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 8.5.2025 8 Il Giudice Rel.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.12.2024, assunto in decisione in data 8.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Sabrina Diodato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Coni Zugna n. 5;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'avvocato Roberta Mandelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Coni Zugna
n. 5;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) Disporre l'affido condiviso del minore con collocamento materno;
Per_1
2) Disporre la facoltà per il padre di vedere il figlio minore secondo la sua volontà ed i suoi impegni scolastici;
3) Disporre, con decorrenza dalla presente domanda giudiziale, un congruo contributo economico mensile a carico del padre, il SI. , da versare alla SI.ra per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio minore di almeno € 650,00 da aggiornarsi secondo l'Istat e da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, oltre un contributo del 50% per le spese extra come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
4) Autorizzare a favore della ricorrente la riscossione integrale dell'Assegno Unico a favore del figlio minore Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Ordinare ex art. 210 cpc alla con sede in CI (VA) Via Maestri del Lavoro n. 121, Controparte_2 datore di lavoro del SI. , l'esibizione del contratto di lavoro del resistente e le sue buste CP_1 paga dell'ultimo triennio;
5) Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in narrativa dal n 1) al n. 18).
6) Ammettere, ove ritenuto opportuno, l'audizione del figlio minore sulle predette indicate Per_1 circostanze dal punto n. 1) al n. 18) anche per riferire sugli attuali tempi di frequentazione del padre.
Si indicano a testi, sui medesimi punti in narrativa da n. 1 a 18) i figli maggiorenni:
- res. in Veduggio con LZ (MB) via Magenta n. 25; CP_3
- res. in Veduggio con LZ (MB) via Magenta n. 25; CP_4
Emettere ogni altro provvedimento del caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il resistente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Disporre l'affido condiviso del minore nato il [...] in Carate Brianza (MI), a [...] i Per_1 genitori con responsabilità genitoriale condivisa. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 - Disporre il collocamento del minore presso la madre in Veduggio con LZ (MB) alla via Per_1
Magenta n. 25, casa dove il minore vivrà con la madre nella casa assegnata alla SInora;
Pt_1
- Disporre che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, CP_1 Per_1 previo accordo con il medesimo e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a. Durante l'anno scolastico il SI. potrà tenere con sé il figlio a week end alterni dal CP_1 Per_1 venerdì sino alla domenica sera;
b. durante il periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre sino all'inizio delle lezioni scolastiche;
c. per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
d. le altre festività ed i “ponti” saranno ripartiti in modo annualmente alternato, salvo diverso accordo;
e. durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il minore trascorrerà con il padre, secondo accordi intercorsi tra i medesimi, anche due settimane non Per_1 consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 30 maggio di ogni anno;
f. i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente i luoghi ove trascorreranno i suddetti periodi di vacanza con i figli.
g. attesa l'età del minore, disporre che deroghe ai diritti di visita come sopra menzionati possano avvenire per mezzo di accordo tra lo stesso ed il SI. tenendo conto delle eSIenze e degli impegni del CP_1 minore;
- Rigettare la domanda avversaria di versare in ordine al contributo al mantenimento in favore del minore l'importo di euro 650,00, oltre rivalutazione ISTAT, e, per l'effetto, Per_1
- Disporre che il SI. versi ogni mese, quale concorso al mantenimento in favore del figlio CP_1 Per_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili. Tale somma verrà corrisposta in via anticipata entro il 10
(dieci) di ogni mese, e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi integralmente riportato;
- Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i genitori.
IN OGNI CASO:
- Rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione, eccezione e conclusione avversaria per le causali e titoli di cui in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A., sulle componenti di spesa imponibile come per Legge.
3 IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate dalla SI.ra , nessuna esclusa;
Pt_1
- Ci si oppone alla richiesta avanzata di controparte di ordinare alla l'esibizione del Controparte_2 contratto di lavoro del resistente e delle sue buste paga dell'ultimo triennio;
- Si chiede venga dichiarata l'inammissibilità della richiesta prova per testimoni nonché per interpello così come formulata nel ricorso introduttivo da parte della SI.ra , poiché dedotta in violazione dell'art. Pt_1
244 c.p.c.;
- ci si oppone a che vengano sentiti quali testimoni i figli e , per i motivi esposti in CP_3 CP_4 narrativa ed ex art. 246 c.p.c. Ci si oppone alla richiesta di ammissione dell'audizione del figlio minore
Per_1
Ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede, ex art. 210 c.p.c. che il Giudice voglia ordinare l'acquisizione in originale dei seguenti documenti:
- Estratti conto dei conti correnti intestati alla SI.ra relativi all'anno 2024 e sino alla data del Pt_1 presente atto, ovvero alla data dell'emissione dell'ordine di esibizione;
- Credenziali per effettuare l'accesso al registro elettronico nell'interesse del minore onde Per_1 accertare l'andamento scolastico ed il numero di assenze;
- Documentazione attestante l'eventuale proroga del finanziamento acceso dalla SI.ra per Pt_1
l'acquisto dell'autovettura;
Prova per testi e per interrogatorio formale
Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di prova che ci si riserva di meglio declinare nei successivi scritti difensivi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria in memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c.
4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati Parte_1 CP_1 in data 3.5.1996, in data 24.1.1999 e in data 1.3.2009. CP_3 CP_4 Per_1
-Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha chiesto nei confronti di , Parte_1 CP_1
l'affidamento condiviso di con collocazione della residenza presso di sé; la regolamentazione dei Per_1 tempi di permanenza presso il padre secondo la volontà e gli impegni scolastici di che fosse Per_1 disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di nella misura mensile di 650,00 CP_1 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter percepire integralmente l'Assegno
Unico; ha esposto che la coppia cessava di convivere nel 2014 a causa dei comportamenti autoritari e vessatori del resistente;
che dopo il suo allontanamento da casa, cessava di contribuire al CP_1 mantenimento dei tre figli;
di aver costituito nel 2015 un'impresa di pulizie;
che il resistente percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.900,00; che si sposava con un'altra donna nel 2022 e abitava CP_1 nell'appartamento di proprietà di quest'ultima; che il proprio stipendio mensile era di circa euro 1.293,00; che ella viveva in locazione con oneri complessivi di euro 750,00; di rimborsare finanziamento di euro
440; che e lavoravano e non avevano alcun rapporto con il padre;
di essere affetta da CP_3 CP_4 patologia che non le consentiva un maggior impegno lavorativo.
Il resistente, costituendosi, domandava l'affido condiviso ad entrambi i genitori di con Per_1 collocamento presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo la volontà e gli impegni scolastici di un contributo al mantenimento del figlio a carico del Per_1 Per_1 padre di euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico fosse percepito al
50% da entrambi i genitori;
eccepiva che la relazione si interrompeva per mero venir meno dell'affezione reciproca;
di aver sostenuto da solo tutto il nucleo quando la ricorrente aveva perso il lavoro;
di subire trattenuta di un quinto dello stipendio per mancato pagamento da parte della ricorrente dei canoni di locazione;
di vivere in immobile gravato da mutuo;
che dopo le feste natalizie 2024 egli non aveva avuto più contatti con suo figlio se non telefonicamente;
che la propria retribuzione mensile Per_1 ammontava ad euro 1.588,89; che il finanziamento per l'acquisto dell'auto di era estinto;
di essere Pt_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% per via di una cardiopatia dilatativa-ipocinetica con impianto CRTD.
Alla udienza del 8.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
dichiara: vivo a Veduggio con LZ, con i miei tre figli, ed Parte_1 CP_3 CP_4
lavora con contratto a termine e reddito di 1200 euro mensili, idem perché Per_1 CP_3 CP_4 fanno lo stesso lavoro. Vivo in locazione, con canone mensile di euro 400, oltre le spese condominiali di euro 130 mensili, ho un'impresa di pulizie con un dipendente, e un reddito mensile di euro 1300
5 netti, non ho mai richiesto l'assegno unico. Da quest'anno sono in regime forfettario. Ho un mutuo di
420 euro mensili sino ad ottobre 2025.
dichiara: vivo a Merate, con mia moglie, la casa è gravata da mutuo di 300/400 CP_1 euro, che è intestato a mia moglie, che lavora come operaia con reddito mensile di euro 1900 circa, io lavoro come operaio con reddito mensile di euro 1700, non prendo nemmeno io l'assegno unico. Poi ci sono le spese condominiali. Fino a dicembre vedevo un week end si e uno no, ad agosto viene Per_1 in vacanza con me, adesso non lo vedo più perché abbiamo avuto una discussione io e mia moglie a dicembre, e adesso non mi risponde nemmeno più. Per_1
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Ritenuto che le domande delle parti possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
-il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso;
-Il collocamento viene disposto presso la madre in quanto concordemente richiesto da entrambi e in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
-i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità al rapporto, anche in ragione dell'età del ragazzo;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 6.700,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 398,5 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 20.313,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
1.334,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 18.811,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro
1.236,91 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
6 Dall'esame degli estratti conto 2023 emergono emolumenti complessivi di euro 39.253 pari ad euro 3271 mensili;
nei primi 3 mesi 2025 euro 9609 pari ad euro 3200 mensili;
ipotizzando che si tratti di ricavi lordi, posto che la ricorrente è sottoposta a regime forfettario, il reddito netto è di euro 2500 almeno.
Ella vive con i due figli maggiori, che percepiscono reddito mensile di euro 1200 ciascuno, in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 400,00, oltre spese condominiali pari ad euro
133,6; rimborsa un finanziamento per euro 428 mensili sino ad ottobre 2025.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.039
Il resistente nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 26.435,12 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) a euro 1.808 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive con la moglie (che lavora con reddito mensile di euro 1900) in immobile gravato da mutuo, di proprietà della donna.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed contributo alle spese abitative (euro 500), ne deriva che ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa CP_1 euro 1300.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le eSIenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in epoca anteriore;
-l'intero importo dell'assegno unico potrà essere percepito dalla ricorrente, che sopporta i maggiori oneri di mantenimento di che attualmente non vede il padre. Per_1
-La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti, integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di Per_1
II. Colloca la residenza presso la madre;
III. il padre potrà vedere e tenere con sé secondo accordi presi direttamente con lo stesso;
Per_1
IV. con decorrenza dicembre 2024, Pone a carico di l'importo di euro 400,00, da versarsi a CP_1 Pt_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà 7 annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico di il 50% CP_1 delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. Dispone che l'Assegno Unico venga percepito interamente da Pt_2
Compensa tra le parti le Spese di lite.
[...]
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 8.5.2025 8 Il Giudice Rel.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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