Decreto cautelare 6 agosto 2021
Ordinanza cautelare 15 settembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, proposto da LE AN, D’SS LE, D’SS CA, Di TO AU, La NA TT, La NA ES, La NA TI, AN IU, IN GA, PA PE, PA NI, PA NA, PA AN, PA RT, NT NI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Ripa Teatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Erika Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall’Avv. Filippo Pacciani, dall’Avv. Valerio Mosca e dall’Avv. Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- a) del “provvedimento conclusivo n. 1 del 09.02.2021” - prot. n. 935 del 09.02.2021 - pratica SUAP n. 13970161009 - 10092020 - 0854, ad oggetto “Emanazione del provvedimento finale di autorizzazione espresso in accoglimento dell’istanza e a conclusione del procedimento”, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica e S.U.A.P. ha rilasciato “all’Impresa richiedente, ILIAD ITALIA S.p.A., con sede legale in Viale ES Restelli, 1/A - 20124 Milano…, qui rappresentata da Andrea Longari in qualità di Procuratore, AUTORIZZAZIONE per “Progetto per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile a servizio del gestore ILIAD ITALIA SPA denominata CH66010_003 - RIPA TEATINA CASTELLUCCIO”, sita in via Castelluccio n. 29 a Ripa Teatina (Ch), individuato al Catasto Terreni al Foglio 3 Mappale 121, così come descritto e specificato negli elaborati allegati all’istanza SUAP n. 13970161009-10092020-0854 del 10.09.2020...”;
- b) di ogni altro atto e o provvedimento, ad essa presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto), fra i quali si ricordano il “parere tecnico preventivo su valutazione previsionale di impatto acustico” A.R.T.A. del 19.10.2020, il “parere tecnico preventivo per impatto elettromagnetico” A.R.T.A. del 19.10.2020, il nulla-osta di competenza (subordinato al soddisfacimento di prescrizioni) A.S.L. 2 Lanciano Vasto Chieti prot. n. 74407U20-CH del 07.12.2020, la determinazione Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura - n. DPD026/295 del 18.12.2020, con la quale il Dirigente del Servizio ha autorizzato “ai soli fini del vincolo idrogeologico istituito ai sensi della L.R. 3/2014 e s.m.i. e per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis della stessa legge, la ditta Iliad Italia S.p.A. ad eseguire i movimenti di terra finalizzati ai lavori di realizzazione...” della Stazione Radio Base di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Ripa Teatina e di Iliad Italia S.p.A.;
Visto il D.P. n. 184 del 6 agosto 2021;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 209 del 10 settembre 2021;
Vista la memoria notificata e depositata il 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VA CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 9 luglio 2021 e depositato il successivo 29 luglio, i ricorrenti, cittadini residenti nelle immediate adiacenze di via Castelluccio, 29, nel Comune di Ripa Teatina, insorgevano avverso l’autorizzazione rilasciata alla controinteressata Iliad Italia S.p.a. ai fini dell’installazione, nell’area, di una Stazione Radio Base. Premessa la loro legittimazione al ricorso fondata sulla vicinitas , i ricorrenti articolavano, a sostegno del gravame, vari ordini di censure, con cui, in sintesi, deducevano, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere: a) l’erronea qualificazione (“favorevole”) del parere dell’ASL del 07.12.2020; b) la contraddittorietà, sotto vari profili debitamente enunciati, del parere dell’ARTA “sull’impatto elettromagnetico” del 19.10.2020 che non avrebbe peraltro tenuto conto di una limitrofa Stazione Radio Base, esistente dal 2004 e che non avrebbe comunque potuto essere considerato favorevole al pari del parere ASL di cui alla lett. a); c) la carenza del parere di compatibilità urbanistica; d) la violazione dell’art. 11 della L.R. 13.12.2004, n. 45, per: omessa individuazione dei “siti tecnologici”; mancata presentazione, da parte di Iliad S.p.a. di un Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare; omessa individuazione di soluzioni alternative; e) la violazione degli artt. 8, 9 e 11 del “Regolamento per la installazione degli impianti di telefonia mobile”; d) la violazione, sotto vari aspetti, del contraddittorio procedimentale.
2. – Si costituiva in giudizio la controinteressata Iliad S.p.a. (30 luglio 2021), chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
3. - Con D.P. n. 184 del 6 agosto 2021 era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
4. – Il 6 agosto 2021 si costituiva anche il Comune di Ripa Teatina, instando anch’esso per il rigetto del gravame. Il 7 settembre 2021 Iliad S.p.a. depositava memoria in vista della camera di consiglio fissata per la discussione, in sede collegiale, della domanda cautelare.
5. – Con ordinanza n. 209 del 10 settembre 2021 era quindi respinta la domanda di tutela interinale.
6. - Il 16 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente e la controinteressata depositavano memoria in vista dell’udienza pubblica.
7. – Con atto notificato alle controparti il 30 gennaio 2026 e depositato nella medesima data, parte ricorrente “in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso proposto, e della sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio”, dichiarava di rinunciare agli atti di causa.
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
9. - Preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente nell’atto depositato il 30 gennaio 2026 e rilevata l’assenza, in atti, del mandato speciale, di cui all’art. 84 comma 1 c.p.a., ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto del medesimo art. 84, comma 4 e dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
9.1. – La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
NN MA LE, Presidente FF
VA CO AM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CO AM | NN MA LE |
IL SEGRETARIO