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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da: (c.f. ), con sede legale in Tribiano, viale Addetta, Controparte_1 P.IVA_1
4/12, in persona del suo Amministratore delegato Rag. rappresentata e CP_2 difesa dagli Avv.ti Alessandra Cardini (c.f. ) ed Elisabetta Scotti C.F._1
(c.f. ), in via tra loro disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il domicilio digitale dei menzionati procuratori corrispondente ai rispettivi indirizzi PEC o, in caso di impedimento, presso il loro studio in Milano, Piazza Bertarelli 1;
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. , Controparte_3 C.F._3 con sede in Raua 28, Tallinn, Estonia, in persona legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Righi (c.f. Controparte_4
), MA ER VI (c.f. ) e CO C.F._4 C.F._5
De NT (c.f. ), del Foro di Roma e UC MI (c.f. C.F._6
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._7 di quest'ultimo in Milano, via Podgora, 15 nonché presso i seguenti domicili digitali: PEC: ; ; Email_1 Email_2
; Email_3 Email_4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale Accertare e dichiarare la insussistenza del diritto di a procedere Controparte_5 all'esecuzione forzata in forza della sentenza resa dal Tribunale di Lodi in data 18.11.2023 n. 1070/2023 per tutto quanto esposto in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente nullità, invalidità, inefficacia dell'atto di precetto opposto.
pagina 1 di 11 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso generale sugli stessi. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte convenuta opposta
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, salvo aggiungere e precisare, secondo il rito:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023, non sussistendo i gravi motivi, ex art. 615 1° co. c.p.c. e non sussistendo, comunque, né il fumus boni iuris né il periculum in mora dedotti;
2. in via meramente subordinata e salvo gravame, sospendere solo parzialmente il titolo, limitatamente all'importo di € 1.670.448,00, con efficacia esecutiva per l'importo di € 1.079.174,00 oltre interessi maturati su detto importo;
3. sempre in via subordinata, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva avversaria, in tutto in parte, disporre a carico dell'istante cauzione, con fideiussione bancaria sottoposta all'ordine del Giudice, nell'importo pari a quello sospeso e/o quello che sarà ritenuto di giustizia;
4. nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile, infondata e non provata, sia in fatto che in diritto. In via istruttoria: […] Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_1 all'atto di precetto notificatole in data 9.1.2024, con il quale Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, ), in forza del titolo
[...] Controparte_3 costituito dalla sentenza n. 1070/2023 del 18.11.2023 (R.G. 1254/2021), ha domandato il pagamento della somma di 3.181.901,78 USD, oltre interessi, nonché di € 47.014,00 a titolo di spese legali liquidate nella pronuncia, oltre spese della procedura. Parte opponente ha ripercorso l'iter processuale del giudizio definito inter partes e a sostegno delle domande ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
pagina 2 di 11 − con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.4.2021, ha Controparte_3 adito l'intestato Tribunale domandando la condanna di al Controparte_1 pagamento in proprio favore di 3.001.115,00 USD, oltre interessi, a fronte dell'omesso pagamento di fatture per la fornitura di prodotti chimici (cfr. ricorso e comparsa di costituzione – doc. 18-19 opponente);
− in tale giudizio (RG 1254/2021) è intervenuta Controparte_6
(per brevità, o anche ) ed è stata autorizzata la chiamata in CP_7 CP_8 causa della sig.ra , ex amministratrice di;
Persona_1 Controparte_3
− con sentenza n. 1070/2023 del 18.11.2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Lodi ha così disposto: “1) Accerta e dichiara che parte attrice
[...]
è creditore di per un importo Controparte_3 Controparte_1 complessivo pari a euro 2.749.622,00 euro (pari a USD 3.001.115,00 al tasso di cambio odierno) oltre interessi in misura di legge dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, di un importo pari alla somma indicata;
2) in parziale accoglimento della domanda subordinata svolta da CP_1
condanna a corrispondere, in favore di
[...] Controparte_9 [...]
l'importo di euro 1.079.174,00 (pari a 1.177.880,00 USD al tasso CP_1 di cambio odierno) oltre interessi in misura di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
3) Respinge la domanda di ei confronti di;
Controparte_1 Persona_1
4) Condanna e Controparte_1 Controparte_9 Per_1
in solido tra loro e nella misura rispettivamente del 70%, 15% e 15%, alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in totali 37.900,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti e oltre 1.686,00 euro per esborsi;
5) Compensa, per il 60%, le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; Controparte_9
6) Condanna a rifondere il restante 40% delle Controparte_9 spese di lite sostenute da in misura liquidata, in tale Controparte_1 percentuale, in 15.160,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti;
7) Condanna rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Per_1 per questo giudizio, che si liquidano in 20.845,00 oltre contributo forfettario,
[...]
IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti.” (cfr. sentenza – doc. 1 opponente);
− con atto di precetto notificato ad in data 9.1.2024 l'odierna Controparte_1 opposta ha intimato il pagamento di 3.181.901,78 USD, pari al capitale liquidato in sentenza al capo 1) e agli interessi legali maturati alla data del 13.12.2023, nonché della somma di € 47.014,00 a titolo di spese legali e di € 1.489,02 quali spese di procedura (cfr. precetto – doc. 2 opponente);
pagina 3 di 11 − con pec del 19.1.2024 (cfr. doc. 3 opponente) l'odierna attrice è stata informata dai legali di – avv.ti Iannarelli, Di Marzio e Ivone – del provvedimento CP_7 emesso in data 16.1.2024 dal Tribunale distrettuale di Harju (cfr. doc. 6) – Contea di Tallinn, la capitale estone in cui ha sede – che, su ricorso di Controparte_3
CP_7
(i) ha disposto il sequestro, in danno di , delle somme a Controparte_3 quest'ultima dovute da in forza della menzionata sentenza n. Controparte_1
1070/2023; (ii) ha ordinato ad di astenersi dal procedere al pagamento di Controparte_1 tali somme in favore di , autorizzandola, al contempo, a Controparte_3 depositare il relativo importo su un conto corrente intestato al Ministero delle Finanze estone;
− in pari data i legali di hanno diffidato dal Controparte_1 Controparte_3 proseguire nella procedura esecutiva preannunciata con l'atto di precetto notificato in data 9.1.2024, chiedendo contestualmente conferma del fatto che la convenuta avrebbe sospeso ogni iniziativa (cfr. pec – doc. 4 opponente); a riscontro della missiva, il procuratore di ha chiarito di essere in attesa di Controparte_3 indicazioni da parte dei legali estoni della compagine (cfr. pec – doc. 5 opponente);
− con atto notificato in data 2.2.2024 ha eseguito presso CP_7 CP_1
(terzo sequestrato) il sequestro ottenuto dal Tribunale estone il 17.1.2024.
[...]
Sulla scorta delle predette circostanze fattuali, parte opponente – previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2023 – ha domandato di accertare l'insussistenza del diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_3 forzata in base alla richiamata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto opposto, per i seguenti motivi:
− inesigibilità del credito vantato da : il sequestro conservativo Controparte_3 disposto dal Tribunale estone, riconosciuto ex lege in Italia a norma dell'art. 36, comma 1 del Regolamento UE n. 1215/2012 senza necessità di ulteriori provvedimenti, ha reso inesigibile il credito di parte opposta fondato sulla sentenza n. 1070/2023, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale l'atto di precetto è stato notificato;
− conseguente pregiudizio all'operatività aziendale di la società Controparte_1 opponente è a propria volta creditrice nei confronti di altre compagini e, qualora non venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, per soddisfare il proprio credito potrebbe astrattamente agire con un pignoramento presso i Controparte_3 terzi debitori dell'opponente che, adempiendo, le cagionerebbero indirettamente un danno, privandola di somme essenziali per l'operatività aziendale.
1.1. Con comparsa depositata l'8.3.2024 si Controparte_3
è costituita in giudizio, contestando le opposte deduzioni e concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
pagina 4 di 11 La società convenuta ha smentito la ricostruzione fattuale dell'opponente, richiamando le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza n. 1070/2023, che ha accertato:
- il credito di per euro 2.749.622,00 (pari a USD 3.001.115,00) Controparte_3 oltre interessi, peraltro non puntualmente contestato da che ha Controparte_1 soltanto eccepito di aver sospeso il pagamento in via cautelativa in ragione di incertezze sul creditore effettivo;
- l'indebito pagamento da parte di dell'importo di euro Controparte_1
1.079.174,00 (pari a 1.177.880,00 USD), erroneamente corrisposto ad CP_7
(in luogo della creditrice effettiva ), condannata alla Controparte_3 restituzione della somma ricevuta.
Tanto premesso, parte opposta ha eccepito l'infondatezza delle pretese avversarie per i seguenti motivi: 1) Non riconoscibilità ed ineseguibilità del sequestro conservativo estone, atteso il rigetto del ricorso per sequestro conservativo precedentemente promosso dinanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di . CP_7 Controparte_3
- il giudizio di merito promosso dinanzi all'intestato Tribunale da Controparte_3 nei confronti di (RG 1254/2021) è stato preceduto dal
[...] Controparte_1 deposito del ricorso con cui – società estranea all'odierno giudizio – CP_7 ha domandato il sequestro conservativo di tutti i crediti di nei Controparte_3 confronti, tra le altre, di sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_1
4.866.067,23 USD;
- con ordinanza del 31.5.2021 la VI Sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, non ravvisando la sussistenza di periculum in mora (cfr. ordinanza – doc. 18 opposta);
- avverso tale pronuncia la soccombente ha interposto reclamo al Collegio, che con ordinanza del 21.7.2021 ha confermato il provvedimento cautelare di rigetto e condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite (cfr. ordinanza – doc. 21 opposta);
- ha, quindi, domandato la concessione di un provvedimento di CP_7 sequestro conservativo contro anche dinanzi alle autorità Controparte_3 giurisdizionali svizzere, che sia in primo grado che in appello hanno rigettato i ricorsi (cfr. doc. 22-23 opposta);
- i provvedimenti cautelari di rigetto, ormai divenuti definitivi, ostano alla riproposizione in questa sede delle medesime argomentazioni non accolte. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 29-31 del Regolamento UE n. 1215/20121
pagina 5 di 11 (collocati nella Sezione sulla litispendenza e connessione) e art. 64, lett. e) ed f) della Legge 218/19952 deve escludersi che il provvedimento cautelare estone possa venire riconosciuto ed eseguito in Italia, trattandosi di atto contrario a ordinanze di rigetto del sequestro non più impugnabili, nonché in ragione della pendenza del presente giudizio e della controversia incardinata dinanzi al Tribunale di Milano (RG 16067/2022), avente medesimo oggetto, tra e la signora Controparte_3
, in cui è intervenuta spiegando le medesime domande già Parte_1 CP_7 rigettate. Tali giudizi sono iniziati prima del procedimento estone e, ai sensi dell'art. 64 cit., escludono la riconoscibilità ed eseguibilità del sequestro ivi disposto. 2) Mancanza di previo contraddittorio nella procedura civile estone per la concessione dei sequestri conservativi:
- il sequestro conservativo estone viene emesso inaudita altera parte e, in seguito
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell'articolo 32.
3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Articolo 30
1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.
3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.
Articolo 31
1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo.
3. Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni. 2 Articolo 64 La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
pagina 6 di 11 all'emissione, permette alla parte intimata di proporre opposizione;
- nel caso di specie, – venuta a conoscenza del provvedimento Controparte_3 cautelare ottenuto da soltanto dopo la sua emissione – ha proposto CP_7 opposizione nei termini;
- in ogni caso, in quanto provvedimento concesso senza previo contraddittorio e senza neppure invito a comparire rivolto alla convenuta , l'atto Controparte_3 viola l'art. 42, comma 2 del Reg. UE 1215/20123, nonché le lettere b) e d) dell'art. 64 della Legge 218/1995 cit. e, anche per tale ragione, non è eseguibile in Italia. 3) Mancata esecuzione del provvedimento cautelare estone da parte di Controparte_1
- parte opponente ha domandato di dichiarare la nullità del precetto opposto, assumendo l'inesigibilità del credito portato dalla sentenza n. 1070/2023 resa dall'intestato Tribunale, in forza del provvedimento del Tribunale estone, a cui, tuttavia, non ha mai dato esecuzione;
- non consta, infatti, che abbia mai provveduto a versare le Controparte_1 somme oggetto del sequestro sul conto corrente del Ministero delle Finanze estone e, di conseguenza, la società non può in questa sede validamente opporre un sequestro cautelare a cui non ha dato esecuzione. 4) Inammissibilità e infondatezza dell'opposizione a precetto e conseguente impossibilità di sospendere l'efficacia del titolo:
- al momento della notifica del 9.1.2024 l'atto di precetto era valido ed efficace e, di conseguenza, l'opposizione spiegata è qualificabile come opposizione preventiva, in quanto antecedente al provvedimento di sequestro estone, eseguito soltanto in data 2.2.2024;
- il titolo giudiziale azionato con il precetto è tuttora valido ed efficace, non avendo la parte impugnato la sentenza n. 1070/2023, né il Tribunale estone sospeso l'esecutività della pronuncia;
- il provvedimento cautelare estone non rientra tra i fatti estintivi o impeditivi idonei a impedire l'esecuzione avviata su un titolo giudiziale;
- quand'anche si ritenesse che il Tribunale straniero possa sospenderne l'efficacia, in pagina 7 di 11 ogni caso la sospensione non potrebbe essere disposta dal giudice dell'opposizione preventiva al precetto bensì, in ipotesi, solo dal giudice dell'opposizione successiva all'esecuzione. 5) Insussistenza dei gravi motivi per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo:
- nella fattispecie mancano i requisiti di legge del fumus boni juris e del periculum in mora per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- richiamate le argomentazioni che precedono rispetto al fumus, parte opposta ha eccepito, quanto al periculum in mora, che le floride condizioni economiche di
[...]
– società con oltre 19 milioni di euro di capitale sociale, che nel CP_1 bilancio di esercizio 2022 ha dichiarato ricavi per oltre 728 milioni di euro ed un attivo complessivo di oltre un miliardo di euro (cfr. bilancio 2022 – doc. 30 opposta) – escludono che la stessa possa subire un pregiudizio dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento. 1.2. In esito all'udienza del 15.3.2024, con ordinanza del 30.4.2024, pubblicata il 31.5.2024, il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensiva cautelare formulata da parte opponente. 1.3. Avverso tale provvedimento ha interposto reclamo, accolto dal Controparte_1
Collegio con ordinanza del 5.11.2024, pubblicata il 5.12.2024 (cfr. doc. dep. il 6.12.2024, in atti). 1.4. All'udienza dell'11.10.2024 il G.I., ritenuta la causa – avente natura documentale – matura per la decisione, ha fissato ex art. 281-sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità indicate dall'art. 127-ter c.p.c. 1.5. Seguiva il deposito dei fogli di p.c. ad opera di entrambe le parti. 1.6. In data 16.4.2025 ha formulato istanza di revoca dell'ordinanza Controparte_3 pronunciata il 5.11.2024, in ragione della revoca del sequestro estone disposta dal Tribunale di Tallinn in funzione di giudice d'appello. 1.7. Con ordinanza del 6.6.2025 il G.I., richiamate le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca avanzata da e rilevata la necessità di instaurare Controparte_3 il contraddittorio con parte attrice, ha rimesso la causa in istruttoria e calendarizzato udienza cartolare. 1.8. Con successive note scritte ha insistito nell'istanza, mentre Controparte_3 [...] ha eccepito l'infondatezza delle ragioni addotte da controparte. CP_1
1.9. Con provvedimento del 18.6.2025 il G.I. ha accolto l'istanza formulata da e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva della sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023, emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Lodi in data 5.11.2024. Avverso tale ordinanza CP_1 ha interposto reclamo al Collegio.
[...]
1.10. Con note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. del 16.7.2025 le parti hanno richiamato le precedenti argomentazioni e si sono riportate alle pagina 8 di 11 conclusioni rassegnate.
2. Sul diritto di a procedere all'esecuzione forzata Controparte_3 Contr ha domandato di accertare l'insussistenza del diritto di CP_1 Controparte_3
a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo costituito dalla sentenza del
[...]
Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023.
ha eccepito l'infondatezza delle pretese avversarie, con conseguente Controparte_3 rigetto della spiegata opposizione. Per delibare in ordine alla domanda formulata occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere probatorio gravante su ciascuna parte e verificarne il corretto assolvimento. Com'è noto, il giudizio di opposizione a precetto ha natura di giudizio di cognizione di accertamento negativo del credito portato dal precetto: in tale giudizio sull'opposto incombe la prova dell'esistenza, dell'estensione e della portata del titolo esecutivo nei confronti del soggetto esecutato, mentre spetta all'opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 5635/2017). Dal punto di vista soggettivo l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17441/2019 ed è perciò gravato della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. 2.1. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la società opposta ha assolto al proprio onere della prova, producendo copia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1070/2023, con cui il Tribunale di Lodi ha accertato il credito di € 2.749.622,00 (pari a 3.001.115,00 USD) dalla stessa vantato nei confronti di Controparte_1
Parte opponente, invece, non ha assolto al proprio onere probatorio e ciò comporta il rigetto della sua domanda. Nello specifico, ha dedotto l'inesigibilità del credito di parte opposta in Controparte_1 ragione del sequestro conservativo delle somme disposto dal Tribunale di Harju il 16.1.2024 e riconosciuto ex lege in Italia a norma dell'art. 36, comma 1 del Regolamento UE n. 1215/2012 senza necessità di ulteriori provvedimenti. Ad avviso di parte opponente, il provvedimento cautelare straniero, quale fatto sopravvenuto, renderebbe inesigibile il credito di . Controparte_3
In disparte la valutazione relativa all'automatica riconoscibilità in Italia del provvedimento cautelare estone, ai fini decisori assume rilievo dirimente l'intervenuta pronuncia irrevocabile d'appello con cui il Tribunale di Tallinn ha riformato la sentenza della Corte distrettuale, revocando con efficacia immediata i sequestri disposti (cfr. decreto del 28.3.2025 – doc. 38-39 parte opposta). Trattasi, nello specifico, del sequestro del credito di
€ 2.741.948,00 oggetto della presente causa (eseguito nel procedimento R.G.E. 284/2024, G.E. Dott.ssa , nonché di un ulteriore credito di € 238.071,80 (eseguito nel Per_2 procedimento R.G.E. 1411/2024, G.E. Dott.ssa : come correttamente dedotto da Per_2
, entrambe le predette somme risultano ora dissequestrate e svincolate, Controparte_3
pagina 9 di 11 come da comunicazione dell'1.4.2025 indirizzata ad dall'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario presso il Tribunale di Tallin (cfr. doc. 40-43). È opportuno rilevare che, contrariamente a quanto eccepito con le note conclusive da parte opponente, il fondamento dell'opposizione a precetto, nonché dell'ordinanza collegiale con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2023 del Tribunale di Lodi, era da individuarsi nel sequestro disposto dal Tribunale estone della Contea di Harju, revocato in appello dal Tribunale di Tallinn, e non già nel sequestro conservativo disposto dal Tribunale nella procedura esecutiva n. 284/2024 RGE (G.E. dott.ssa . La Per_2 circostanza emerge dalla lettura delle motivazioni dell'ordinanza di accoglimento del reclamo (cfr. pag. 5-6), ove si fa riferimento al sequestro estone e non già ad ulteriori provvedimenti giurisdizionali. Per tali ragioni, venuto meno il presupposto fattuale sulla base del quale è stata formulata la domanda di accertamento negativo proposta da l'opposizione non può Controparte_1 trovare accoglimento. 2.2. A diverse conclusioni non si può pervenire neppure in base al secondo argomento spiegato dall'opponente, ovvero il conseguente pregiudizio che deriverebbe all'operatività aziendale di da un accoglimento dell'opposizione. Trattasi, all'evidenza Controparte_1 di argomento strettamente connesso al periculum in mora, allegato ma non provato nella fattispecie da parte opponente. Le risultanze istruttorie attestano, invece, un cospicuo patrimonio di oltre 19 milioni di euro di capitale sociale, con ricavi per oltre 728 milioni di euro nel bilancio di esercizio 2022 e un attivo complessivo di oltre un miliardo di euro (cfr. bilancio 2022 – doc. 30 opposta): elementi che escludono che la stessa possa subire un pregiudizio dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento, a cui è in ogni caso tenuta in forza della pronuncia n. 1070/2023. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari di parte opposta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00 (tenuto conto della natura delle difese e con espunzione della fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di una vera e propria fase istruttoria). Parimenti per quanto attiene la fase cautelare le spese vengono liquidate in applicazione dei medesimi parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) rigetta l'opposizione a precetto promossa da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_3
pagina 10 di 11 2) condanna a rifondere ai difensori antistatari di Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida per compensi in € 13.232,00 per la Controparte_3 fase di merito ed € 8.567,00 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge. Lodi, 17 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 29
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. 3 Articolo 42
2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che: i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;
ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
3. L'autorità competente per l'esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato.
4. L'autorità competente per l'esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da: (c.f. ), con sede legale in Tribiano, viale Addetta, Controparte_1 P.IVA_1
4/12, in persona del suo Amministratore delegato Rag. rappresentata e CP_2 difesa dagli Avv.ti Alessandra Cardini (c.f. ) ed Elisabetta Scotti C.F._1
(c.f. ), in via tra loro disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il domicilio digitale dei menzionati procuratori corrispondente ai rispettivi indirizzi PEC o, in caso di impedimento, presso il loro studio in Milano, Piazza Bertarelli 1;
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. , Controparte_3 C.F._3 con sede in Raua 28, Tallinn, Estonia, in persona legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Righi (c.f. Controparte_4
), MA ER VI (c.f. ) e CO C.F._4 C.F._5
De NT (c.f. ), del Foro di Roma e UC MI (c.f. C.F._6
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._7 di quest'ultimo in Milano, via Podgora, 15 nonché presso i seguenti domicili digitali: PEC: ; ; Email_1 Email_2
; Email_3 Email_4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale Accertare e dichiarare la insussistenza del diritto di a procedere Controparte_5 all'esecuzione forzata in forza della sentenza resa dal Tribunale di Lodi in data 18.11.2023 n. 1070/2023 per tutto quanto esposto in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente nullità, invalidità, inefficacia dell'atto di precetto opposto.
pagina 1 di 11 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso generale sugli stessi. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte convenuta opposta
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, salvo aggiungere e precisare, secondo il rito:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023, non sussistendo i gravi motivi, ex art. 615 1° co. c.p.c. e non sussistendo, comunque, né il fumus boni iuris né il periculum in mora dedotti;
2. in via meramente subordinata e salvo gravame, sospendere solo parzialmente il titolo, limitatamente all'importo di € 1.670.448,00, con efficacia esecutiva per l'importo di € 1.079.174,00 oltre interessi maturati su detto importo;
3. sempre in via subordinata, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva avversaria, in tutto in parte, disporre a carico dell'istante cauzione, con fideiussione bancaria sottoposta all'ordine del Giudice, nell'importo pari a quello sospeso e/o quello che sarà ritenuto di giustizia;
4. nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile, infondata e non provata, sia in fatto che in diritto. In via istruttoria: […] Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_1 all'atto di precetto notificatole in data 9.1.2024, con il quale Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, ), in forza del titolo
[...] Controparte_3 costituito dalla sentenza n. 1070/2023 del 18.11.2023 (R.G. 1254/2021), ha domandato il pagamento della somma di 3.181.901,78 USD, oltre interessi, nonché di € 47.014,00 a titolo di spese legali liquidate nella pronuncia, oltre spese della procedura. Parte opponente ha ripercorso l'iter processuale del giudizio definito inter partes e a sostegno delle domande ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
pagina 2 di 11 − con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.4.2021, ha Controparte_3 adito l'intestato Tribunale domandando la condanna di al Controparte_1 pagamento in proprio favore di 3.001.115,00 USD, oltre interessi, a fronte dell'omesso pagamento di fatture per la fornitura di prodotti chimici (cfr. ricorso e comparsa di costituzione – doc. 18-19 opponente);
− in tale giudizio (RG 1254/2021) è intervenuta Controparte_6
(per brevità, o anche ) ed è stata autorizzata la chiamata in CP_7 CP_8 causa della sig.ra , ex amministratrice di;
Persona_1 Controparte_3
− con sentenza n. 1070/2023 del 18.11.2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Lodi ha così disposto: “1) Accerta e dichiara che parte attrice
[...]
è creditore di per un importo Controparte_3 Controparte_1 complessivo pari a euro 2.749.622,00 euro (pari a USD 3.001.115,00 al tasso di cambio odierno) oltre interessi in misura di legge dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, di un importo pari alla somma indicata;
2) in parziale accoglimento della domanda subordinata svolta da CP_1
condanna a corrispondere, in favore di
[...] Controparte_9 [...]
l'importo di euro 1.079.174,00 (pari a 1.177.880,00 USD al tasso CP_1 di cambio odierno) oltre interessi in misura di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
3) Respinge la domanda di ei confronti di;
Controparte_1 Persona_1
4) Condanna e Controparte_1 Controparte_9 Per_1
in solido tra loro e nella misura rispettivamente del 70%, 15% e 15%, alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in totali 37.900,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti e oltre 1.686,00 euro per esborsi;
5) Compensa, per il 60%, le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; Controparte_9
6) Condanna a rifondere il restante 40% delle Controparte_9 spese di lite sostenute da in misura liquidata, in tale Controparte_1 percentuale, in 15.160,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti;
7) Condanna rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Per_1 per questo giudizio, che si liquidano in 20.845,00 oltre contributo forfettario,
[...]
IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti.” (cfr. sentenza – doc. 1 opponente);
− con atto di precetto notificato ad in data 9.1.2024 l'odierna Controparte_1 opposta ha intimato il pagamento di 3.181.901,78 USD, pari al capitale liquidato in sentenza al capo 1) e agli interessi legali maturati alla data del 13.12.2023, nonché della somma di € 47.014,00 a titolo di spese legali e di € 1.489,02 quali spese di procedura (cfr. precetto – doc. 2 opponente);
pagina 3 di 11 − con pec del 19.1.2024 (cfr. doc. 3 opponente) l'odierna attrice è stata informata dai legali di – avv.ti Iannarelli, Di Marzio e Ivone – del provvedimento CP_7 emesso in data 16.1.2024 dal Tribunale distrettuale di Harju (cfr. doc. 6) – Contea di Tallinn, la capitale estone in cui ha sede – che, su ricorso di Controparte_3
CP_7
(i) ha disposto il sequestro, in danno di , delle somme a Controparte_3 quest'ultima dovute da in forza della menzionata sentenza n. Controparte_1
1070/2023; (ii) ha ordinato ad di astenersi dal procedere al pagamento di Controparte_1 tali somme in favore di , autorizzandola, al contempo, a Controparte_3 depositare il relativo importo su un conto corrente intestato al Ministero delle Finanze estone;
− in pari data i legali di hanno diffidato dal Controparte_1 Controparte_3 proseguire nella procedura esecutiva preannunciata con l'atto di precetto notificato in data 9.1.2024, chiedendo contestualmente conferma del fatto che la convenuta avrebbe sospeso ogni iniziativa (cfr. pec – doc. 4 opponente); a riscontro della missiva, il procuratore di ha chiarito di essere in attesa di Controparte_3 indicazioni da parte dei legali estoni della compagine (cfr. pec – doc. 5 opponente);
− con atto notificato in data 2.2.2024 ha eseguito presso CP_7 CP_1
(terzo sequestrato) il sequestro ottenuto dal Tribunale estone il 17.1.2024.
[...]
Sulla scorta delle predette circostanze fattuali, parte opponente – previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2023 – ha domandato di accertare l'insussistenza del diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_3 forzata in base alla richiamata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto opposto, per i seguenti motivi:
− inesigibilità del credito vantato da : il sequestro conservativo Controparte_3 disposto dal Tribunale estone, riconosciuto ex lege in Italia a norma dell'art. 36, comma 1 del Regolamento UE n. 1215/2012 senza necessità di ulteriori provvedimenti, ha reso inesigibile il credito di parte opposta fondato sulla sentenza n. 1070/2023, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale l'atto di precetto è stato notificato;
− conseguente pregiudizio all'operatività aziendale di la società Controparte_1 opponente è a propria volta creditrice nei confronti di altre compagini e, qualora non venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, per soddisfare il proprio credito potrebbe astrattamente agire con un pignoramento presso i Controparte_3 terzi debitori dell'opponente che, adempiendo, le cagionerebbero indirettamente un danno, privandola di somme essenziali per l'operatività aziendale.
1.1. Con comparsa depositata l'8.3.2024 si Controparte_3
è costituita in giudizio, contestando le opposte deduzioni e concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
pagina 4 di 11 La società convenuta ha smentito la ricostruzione fattuale dell'opponente, richiamando le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza n. 1070/2023, che ha accertato:
- il credito di per euro 2.749.622,00 (pari a USD 3.001.115,00) Controparte_3 oltre interessi, peraltro non puntualmente contestato da che ha Controparte_1 soltanto eccepito di aver sospeso il pagamento in via cautelativa in ragione di incertezze sul creditore effettivo;
- l'indebito pagamento da parte di dell'importo di euro Controparte_1
1.079.174,00 (pari a 1.177.880,00 USD), erroneamente corrisposto ad CP_7
(in luogo della creditrice effettiva ), condannata alla Controparte_3 restituzione della somma ricevuta.
Tanto premesso, parte opposta ha eccepito l'infondatezza delle pretese avversarie per i seguenti motivi: 1) Non riconoscibilità ed ineseguibilità del sequestro conservativo estone, atteso il rigetto del ricorso per sequestro conservativo precedentemente promosso dinanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di . CP_7 Controparte_3
- il giudizio di merito promosso dinanzi all'intestato Tribunale da Controparte_3 nei confronti di (RG 1254/2021) è stato preceduto dal
[...] Controparte_1 deposito del ricorso con cui – società estranea all'odierno giudizio – CP_7 ha domandato il sequestro conservativo di tutti i crediti di nei Controparte_3 confronti, tra le altre, di sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_1
4.866.067,23 USD;
- con ordinanza del 31.5.2021 la VI Sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, non ravvisando la sussistenza di periculum in mora (cfr. ordinanza – doc. 18 opposta);
- avverso tale pronuncia la soccombente ha interposto reclamo al Collegio, che con ordinanza del 21.7.2021 ha confermato il provvedimento cautelare di rigetto e condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite (cfr. ordinanza – doc. 21 opposta);
- ha, quindi, domandato la concessione di un provvedimento di CP_7 sequestro conservativo contro anche dinanzi alle autorità Controparte_3 giurisdizionali svizzere, che sia in primo grado che in appello hanno rigettato i ricorsi (cfr. doc. 22-23 opposta);
- i provvedimenti cautelari di rigetto, ormai divenuti definitivi, ostano alla riproposizione in questa sede delle medesime argomentazioni non accolte. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 29-31 del Regolamento UE n. 1215/20121
pagina 5 di 11 (collocati nella Sezione sulla litispendenza e connessione) e art. 64, lett. e) ed f) della Legge 218/19952 deve escludersi che il provvedimento cautelare estone possa venire riconosciuto ed eseguito in Italia, trattandosi di atto contrario a ordinanze di rigetto del sequestro non più impugnabili, nonché in ragione della pendenza del presente giudizio e della controversia incardinata dinanzi al Tribunale di Milano (RG 16067/2022), avente medesimo oggetto, tra e la signora Controparte_3
, in cui è intervenuta spiegando le medesime domande già Parte_1 CP_7 rigettate. Tali giudizi sono iniziati prima del procedimento estone e, ai sensi dell'art. 64 cit., escludono la riconoscibilità ed eseguibilità del sequestro ivi disposto. 2) Mancanza di previo contraddittorio nella procedura civile estone per la concessione dei sequestri conservativi:
- il sequestro conservativo estone viene emesso inaudita altera parte e, in seguito
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell'articolo 32.
3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Articolo 30
1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.
3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.
Articolo 31
1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo.
3. Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni. 2 Articolo 64 La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
pagina 6 di 11 all'emissione, permette alla parte intimata di proporre opposizione;
- nel caso di specie, – venuta a conoscenza del provvedimento Controparte_3 cautelare ottenuto da soltanto dopo la sua emissione – ha proposto CP_7 opposizione nei termini;
- in ogni caso, in quanto provvedimento concesso senza previo contraddittorio e senza neppure invito a comparire rivolto alla convenuta , l'atto Controparte_3 viola l'art. 42, comma 2 del Reg. UE 1215/20123, nonché le lettere b) e d) dell'art. 64 della Legge 218/1995 cit. e, anche per tale ragione, non è eseguibile in Italia. 3) Mancata esecuzione del provvedimento cautelare estone da parte di Controparte_1
- parte opponente ha domandato di dichiarare la nullità del precetto opposto, assumendo l'inesigibilità del credito portato dalla sentenza n. 1070/2023 resa dall'intestato Tribunale, in forza del provvedimento del Tribunale estone, a cui, tuttavia, non ha mai dato esecuzione;
- non consta, infatti, che abbia mai provveduto a versare le Controparte_1 somme oggetto del sequestro sul conto corrente del Ministero delle Finanze estone e, di conseguenza, la società non può in questa sede validamente opporre un sequestro cautelare a cui non ha dato esecuzione. 4) Inammissibilità e infondatezza dell'opposizione a precetto e conseguente impossibilità di sospendere l'efficacia del titolo:
- al momento della notifica del 9.1.2024 l'atto di precetto era valido ed efficace e, di conseguenza, l'opposizione spiegata è qualificabile come opposizione preventiva, in quanto antecedente al provvedimento di sequestro estone, eseguito soltanto in data 2.2.2024;
- il titolo giudiziale azionato con il precetto è tuttora valido ed efficace, non avendo la parte impugnato la sentenza n. 1070/2023, né il Tribunale estone sospeso l'esecutività della pronuncia;
- il provvedimento cautelare estone non rientra tra i fatti estintivi o impeditivi idonei a impedire l'esecuzione avviata su un titolo giudiziale;
- quand'anche si ritenesse che il Tribunale straniero possa sospenderne l'efficacia, in pagina 7 di 11 ogni caso la sospensione non potrebbe essere disposta dal giudice dell'opposizione preventiva al precetto bensì, in ipotesi, solo dal giudice dell'opposizione successiva all'esecuzione. 5) Insussistenza dei gravi motivi per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo:
- nella fattispecie mancano i requisiti di legge del fumus boni juris e del periculum in mora per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- richiamate le argomentazioni che precedono rispetto al fumus, parte opposta ha eccepito, quanto al periculum in mora, che le floride condizioni economiche di
[...]
– società con oltre 19 milioni di euro di capitale sociale, che nel CP_1 bilancio di esercizio 2022 ha dichiarato ricavi per oltre 728 milioni di euro ed un attivo complessivo di oltre un miliardo di euro (cfr. bilancio 2022 – doc. 30 opposta) – escludono che la stessa possa subire un pregiudizio dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento. 1.2. In esito all'udienza del 15.3.2024, con ordinanza del 30.4.2024, pubblicata il 31.5.2024, il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensiva cautelare formulata da parte opponente. 1.3. Avverso tale provvedimento ha interposto reclamo, accolto dal Controparte_1
Collegio con ordinanza del 5.11.2024, pubblicata il 5.12.2024 (cfr. doc. dep. il 6.12.2024, in atti). 1.4. All'udienza dell'11.10.2024 il G.I., ritenuta la causa – avente natura documentale – matura per la decisione, ha fissato ex art. 281-sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità indicate dall'art. 127-ter c.p.c. 1.5. Seguiva il deposito dei fogli di p.c. ad opera di entrambe le parti. 1.6. In data 16.4.2025 ha formulato istanza di revoca dell'ordinanza Controparte_3 pronunciata il 5.11.2024, in ragione della revoca del sequestro estone disposta dal Tribunale di Tallinn in funzione di giudice d'appello. 1.7. Con ordinanza del 6.6.2025 il G.I., richiamate le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca avanzata da e rilevata la necessità di instaurare Controparte_3 il contraddittorio con parte attrice, ha rimesso la causa in istruttoria e calendarizzato udienza cartolare. 1.8. Con successive note scritte ha insistito nell'istanza, mentre Controparte_3 [...] ha eccepito l'infondatezza delle ragioni addotte da controparte. CP_1
1.9. Con provvedimento del 18.6.2025 il G.I. ha accolto l'istanza formulata da e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva della sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023, emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Lodi in data 5.11.2024. Avverso tale ordinanza CP_1 ha interposto reclamo al Collegio.
[...]
1.10. Con note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. del 16.7.2025 le parti hanno richiamato le precedenti argomentazioni e si sono riportate alle pagina 8 di 11 conclusioni rassegnate.
2. Sul diritto di a procedere all'esecuzione forzata Controparte_3 Contr ha domandato di accertare l'insussistenza del diritto di CP_1 Controparte_3
a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo costituito dalla sentenza del
[...]
Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023.
ha eccepito l'infondatezza delle pretese avversarie, con conseguente Controparte_3 rigetto della spiegata opposizione. Per delibare in ordine alla domanda formulata occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere probatorio gravante su ciascuna parte e verificarne il corretto assolvimento. Com'è noto, il giudizio di opposizione a precetto ha natura di giudizio di cognizione di accertamento negativo del credito portato dal precetto: in tale giudizio sull'opposto incombe la prova dell'esistenza, dell'estensione e della portata del titolo esecutivo nei confronti del soggetto esecutato, mentre spetta all'opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 5635/2017). Dal punto di vista soggettivo l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17441/2019 ed è perciò gravato della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. 2.1. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la società opposta ha assolto al proprio onere della prova, producendo copia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1070/2023, con cui il Tribunale di Lodi ha accertato il credito di € 2.749.622,00 (pari a 3.001.115,00 USD) dalla stessa vantato nei confronti di Controparte_1
Parte opponente, invece, non ha assolto al proprio onere probatorio e ciò comporta il rigetto della sua domanda. Nello specifico, ha dedotto l'inesigibilità del credito di parte opposta in Controparte_1 ragione del sequestro conservativo delle somme disposto dal Tribunale di Harju il 16.1.2024 e riconosciuto ex lege in Italia a norma dell'art. 36, comma 1 del Regolamento UE n. 1215/2012 senza necessità di ulteriori provvedimenti. Ad avviso di parte opponente, il provvedimento cautelare straniero, quale fatto sopravvenuto, renderebbe inesigibile il credito di . Controparte_3
In disparte la valutazione relativa all'automatica riconoscibilità in Italia del provvedimento cautelare estone, ai fini decisori assume rilievo dirimente l'intervenuta pronuncia irrevocabile d'appello con cui il Tribunale di Tallinn ha riformato la sentenza della Corte distrettuale, revocando con efficacia immediata i sequestri disposti (cfr. decreto del 28.3.2025 – doc. 38-39 parte opposta). Trattasi, nello specifico, del sequestro del credito di
€ 2.741.948,00 oggetto della presente causa (eseguito nel procedimento R.G.E. 284/2024, G.E. Dott.ssa , nonché di un ulteriore credito di € 238.071,80 (eseguito nel Per_2 procedimento R.G.E. 1411/2024, G.E. Dott.ssa : come correttamente dedotto da Per_2
, entrambe le predette somme risultano ora dissequestrate e svincolate, Controparte_3
pagina 9 di 11 come da comunicazione dell'1.4.2025 indirizzata ad dall'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario presso il Tribunale di Tallin (cfr. doc. 40-43). È opportuno rilevare che, contrariamente a quanto eccepito con le note conclusive da parte opponente, il fondamento dell'opposizione a precetto, nonché dell'ordinanza collegiale con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2023 del Tribunale di Lodi, era da individuarsi nel sequestro disposto dal Tribunale estone della Contea di Harju, revocato in appello dal Tribunale di Tallinn, e non già nel sequestro conservativo disposto dal Tribunale nella procedura esecutiva n. 284/2024 RGE (G.E. dott.ssa . La Per_2 circostanza emerge dalla lettura delle motivazioni dell'ordinanza di accoglimento del reclamo (cfr. pag. 5-6), ove si fa riferimento al sequestro estone e non già ad ulteriori provvedimenti giurisdizionali. Per tali ragioni, venuto meno il presupposto fattuale sulla base del quale è stata formulata la domanda di accertamento negativo proposta da l'opposizione non può Controparte_1 trovare accoglimento. 2.2. A diverse conclusioni non si può pervenire neppure in base al secondo argomento spiegato dall'opponente, ovvero il conseguente pregiudizio che deriverebbe all'operatività aziendale di da un accoglimento dell'opposizione. Trattasi, all'evidenza Controparte_1 di argomento strettamente connesso al periculum in mora, allegato ma non provato nella fattispecie da parte opponente. Le risultanze istruttorie attestano, invece, un cospicuo patrimonio di oltre 19 milioni di euro di capitale sociale, con ricavi per oltre 728 milioni di euro nel bilancio di esercizio 2022 e un attivo complessivo di oltre un miliardo di euro (cfr. bilancio 2022 – doc. 30 opposta): elementi che escludono che la stessa possa subire un pregiudizio dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento, a cui è in ogni caso tenuta in forza della pronuncia n. 1070/2023. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari di parte opposta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00 (tenuto conto della natura delle difese e con espunzione della fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di una vera e propria fase istruttoria). Parimenti per quanto attiene la fase cautelare le spese vengono liquidate in applicazione dei medesimi parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) rigetta l'opposizione a precetto promossa da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_3
pagina 10 di 11 2) condanna a rifondere ai difensori antistatari di Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida per compensi in € 13.232,00 per la Controparte_3 fase di merito ed € 8.567,00 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge. Lodi, 17 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 29
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. 3 Articolo 42
2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che: i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;
ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
3. L'autorità competente per l'esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato.
4. L'autorità competente per l'esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.