Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
28.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 786/2021 promossa da:
tra nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo (ME), Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.3.2021 la parte ricorrente, premesso che, trovatosi cancellata dagli elenchi anagrafici per l'anno 2007 in cui aveva lavorato per 51 giornate alle dipendenze della ditta , aveva proposto ricorso amministrativo;
che, non avendo avuto esito positivo il Parte_2 CP_ CP_ ricorso amministrativo proposto aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna dell' alla iscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate lavorate.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
In via preliminare, si rileva che non sussistono motivi di decadenza, avendo parte ricorrente proposto il ricorso giudiziario nei termini di legge.
Non si ravvisa la sussistenza della eccepita decadenza.
La ricorrente ha proposto ricorso amministrativo il 4.8.2020 e depositato il ricorso giudiziario il 12.32021 ossia nei termini di legge. Per completezza si precisa che in atti non vi è prova della comunicazione della delibera di rigetto del ricorso amministrativo.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I testi hanno specificato in modo preciso e dettagliato l'attività svolta dalla ricorrente alle dipendenze della ditta nell'anno 2007 facendo emergere in modo inequivocabile la sussistenza di un Parte_2 rapporto di subordinazione tra il titolare della ditta e la ricorrente.
I testimoni hanno riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente.
Sull'attendibilità degli stessi non sorgono dubbi, avendo questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendoli osservati nell'esposizione dei fatti.
Pertanto può affermarsi che la sig.ra ha lavorato nell'anno 2007 per 51 giornate alle Parte_1 dipendenze della ditta . Parte_2
CP_ L' in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
CP_ Sulla scorta di tali considerazioni, in mancanza di ulteriori contestazioni, l' deve essere condannato a procedere alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2007 in cui ha lavorato per 51 giornate alle dipendenze della ditta . Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara che la ricorrente nell'anno 2007 ha lavorato come bracciante agricola per la ditta Parte_1
per 51 giornate e, conseguentemente, condanna l' in persona del legale Parte_2 CP_2 rappresentante pro-tempore, a procedere alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2007 per 51 giornate;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali CP_2 di parte ricorrente liquidate in complessive € 2.886,00, oltre Iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena