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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3837/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Massimo Bellardi
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Mariamichela Li Volti
convenuto opposto
premesso
che
- con ingiunzione di pagamento notificata il 6.2.24 il ha intimato alla Controparte_1
SI.ra ex dipendente all'epoca già in quiescenza, il pagamento di euro Pt_1
pagina 1 di 10 123.918,35, di cui euro 35.596,44 a titolo di rimborso pro quota dei contributi INPS, euro
80.803,92 a titolo di rimborso dell'IRPEF ed euro 7.517,99 per interessi;
- con citazione notificata il 29.2.24 la SI.ra ha proposto opposizione contestando Pt_1
l'azionabilità del credito da parte del attraverso l'ingiunzione ex art. R.D. CP_1
639/1910, la competenza del funzionario che l'ha emessa e il fondamento sostanziale delle due pretese;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- con ordinanza del 26.9.24 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e, ritenuta la causa già matura per la decisione, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle note scritte di discussione ex art. 127 ter c.p.c.;
- nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza, tali atti sono stati depositati solo dal
CP_1
- alla scadenza dei predetti termini la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- preliminarmente, occorre richiamare le pronunce che hanno preceduto il presente contenzioso;
- con sentenza n. 397/1996 il TAR Piemonte ha riconosciuto alla SI.ra il diritto alla Pt_1
qualifica di dirigente amministrativo;
- in seguito alla sentenza, il Comune con delibera del 21.4.98 ha disposto l'inquadramento della SI.ra nella funzione dirigenziale;
Pt_1
- il 25.11.1998 il Comune di ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro CP_1
dirigenziale per mancato superamento della prova;
pagina 2 di 10 - la SI.ra ha impugnato il provvedimento dapprima dinanzi al Tribunale di Torino Pt_1
e, poi, dinanzi alla Corte d'Appello di Torino vedendosi respingere la domanda in entrambi i giudizi;
- con sentenza 143/08 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello
di Torino rinviando il giudizio alla Corte d'Appello di Genova;
- il 4.3.2009 la signora ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ed Parte_1
è cessata dal servizio;
- la Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza n.
1042/2011 del 30.12.2011 (doc. 2), ha dichiarato “illegittimo il recesso per mancato
superamento della prova adottato dal e per l'effetto dichiara che Controparte_1
aveva diritto di essere reintegrata nella qualifica di dirigente Parte_1
amministrativo dalla data del recesso alla cessazione del servizio avvenuta in data
3/3/2009”;
- la sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva;
- in base alla sentenza della Corte d'Appello di Genova la SI.ra ha proposto Pt_1
ricorso al Tribunale di Torino ottenendo con la sentenza n. 2132/2015 dell'1.12.15 la condanna del al pagamento di euro 386.917,81 quale risarcimento del danno CP_1
consistente nella perdita della maggior retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto in forza del corretto inquadramento nella qualifica di dirigente amministrativo;
- la SI.ra ha impugnato la sentenza censurando il riconoscimento di rivalutazione Pt_1
e interessi solamente dalla data di pubblicazione della sentenza anziché dalle singole scadenze al saldo ed il ha proposto, a sua volta, appello incidentale Controparte_1
chiedendo la reiezione delle domande formulate da controparte in primo grado e accolte dal Tribunale;
pagina 3 di 10 - Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 920/2017 del 9.11.17 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna agli adempimenti contributivi e,
in parziale accoglimento dell'appello principale, ha condannato il al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di euro 91.611,65 per interessi e rivalutazione;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 9.7.18;
- successivamente la SI.ra ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei Conti Pt_1
chiedendo la riliquidazione della posizione pensionistica a fronte suo diritto alla qualifica dirigenziale accertata con le predette sentenze;
- con sentenza del 9.12.20 la Corte dei Conti ha condannato il a versare all'INPS CP_1
la somma di euro 127.682,92 a titolo di contributi pensionistici correlati alla qualifica di dirigente riconoscibile alla SI.ra dal 25.11.98 al 3.3.09; Pt_1
- il ha provveduto al pagamento alla SI.ra e all'INPS di tutti gli importi CP_1 Pt_1
dovuti in base alle predette sentenze;
- con missiva del 31.8.21 il Comune ha chiesto alla SI.ra il rimborso di euro Pt_1
116.400,36 di cui euro 35.296,44 corrispondenti alla quota di contributi INPS a carico della dipendente ed euro 80.803,92 per IRPEF;
- a fronte del mancato pagamento, il ha emesso l'ingiunzione oggetto del CP_1
presente giudizio;
*
- con il primo motivo di opposizione la SI.ra ha negato l'azionabilità delle pretese Pt_1
del attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dal R.D. CP_1
639/1910;
- la tesi è contraddetta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “l'azione di
ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. può essere esercitata con il
procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
pagina 4 di 10 alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che
occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il
debito restitutorio” (Cass. ord. 34552/19 che in motivazione ha precisato che il procedimento trova “il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica
Amministrazione”);
- va inoltre considerato che nella fattispecie in esame le somme richieste dall'amministrazione sono il risultato di un mero computo delle quote contributive e di imposta a carico del dipendente e, quindi, di una operazione matematica priva di ogni carattere discrezionale;
- per questa ragione il primo motivo di opposizione è infondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione la SI.ra ha sostenuto che l'ingiunzione Pt_1
sarebbe illegittima, essendo stata emessa dalla dirigente della Divisione Personale
anziché dal Dipartimento Risorse Finanziarie;
- in proposito si rileva che, come argomentato dal nella memoria conclusiva, la CP_1
giurisprudenza ha affermato che “il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3
del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità
della pretesa fatta valere con l'ingiunzione (fra le tante Cass. n. 3341 del 2009 e n. 14051
del 2006). Non è possibile stabilire un vincolo di subordinazione fra la questione formale
del presupposto di legittimità dell'ingiunzione e quella sostanziale della pretesa perché
l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo
stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il
potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità
dell'ingiunzione. In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009),
l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di
pagina 5 di 10 accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia
proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero
accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato
l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza
della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di
accertamento mero circa la pretesa sostanziale” (Cass. 2355/19);
- nella fattispecie in esame il costituendosi in giudizio ha chiesto non solo di CP_1
respingere l'opposizione, ma anche di “condannare o comunque dichiarare tenuta la
SI.ra a corrispondere la somma richiesta a mezzo di ingiunzione”, deducendo Pt_1
così una pretesa sostanziale che prescinde dalla regolarità formale del provvedimento che, attraverso l'opposizione, ha dato causa al giudizio;
- la necessità di far riferimento al rapporto sostanziale ha, pertanto, carattere assorbente rispetto ai profili formali dell'ingiunzione e ne rende superflua la disamina;
*
- nel merito, la SI.ra ha contestato, in primo luogo, il diritto del di ottenere Pt_1 CP_1
il rimborso della quota dell'IRPEF sulle somme che le sono state corrisposte dall'amministrazione in ottemperanza alle sentenze richiamate in premessa;
- secondo la SI.ra la pretesa sarebbe infondata perché tali somme le sarebbero Pt_1
state versate a titolo risarcitorio;
- la natura risarcitoria del debito trova conferma nella qualificazione esplicitata a pag. 19
della sentenza della Corte d'Appello del 9.11.17;
- il carattere risarcitorio non è, tuttavia, determinante, dovendosi distinguere, nell'ambito di tale categoria, le componenti imponibili da quelle non imponibili;
- Cass. Ord. 8615/23 ha stabilito, in proposito, che “in tema di risarcimento del danno da
demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR,
pagina 6 di 10 occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato
percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione
della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a
ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con
connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale,
morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da
tassazione”;
- il medesimo principio è stato ribadito da Cass. Ord. 186/24 secondo la quale “le somme
che vengono riconosciute a titolo di risarcimento del danno inerente al mancato
percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l'inabilità
temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il
risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6,
comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al
danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quello che è corrisposto per
danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque
assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass.
05/05/2022, n. 14329)”;
- per questo motivo sono soggette a tassazione tutte le retribuzioni corrisposte dal CP_1
alla SI.ra a titolo risarcitorio quale ristoro del reddito che non era stato Pt_1
conseguito dalla ricorrente in conseguenza del mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale;
- il motivo di opposizione in esame è, dunque, infondato e l'importo di euro 80.803,92 più
relativi interessi risulta dovuto;
*
pagina 7 di 10 - la SI.ra ha contestato, infine, il diritto del Comune di ottenere il rimborso della Pt_1
quota a carico della lavoratrice di quanto versato all'INPS a titolo di contributi previdenziali in ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti del 9.12.20;
- la debenza all'INPS, da parte del del complessivo importo liquidato dalla Corte CP_1
dei Conti corrisponde al costante principio secondo il quale “l'obbligazione contributiva a
carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo;
ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al
lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale
contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma
anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa
dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte
del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui (…)” (Cass. Ord.
24109/18);
- quanto alla ripetibilità della quota contributiva di competenza del lavoratore, Cass Ord.
12708/20 ha affermato che “la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del
1952, articolo 23, ai sensi della quale ill datore di lavoro che non provvede al pagamento
dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è
tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la
quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di
una somma aggiuntiva pari a quella dovuta";
- la Corte ha aggiunto che “i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito,
anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro
che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la
trattenuta da versate all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività,
da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di
pagina 8 di 10 accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del
lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” e che “questa
Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014)
che "la disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "è stata
interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti
detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo
articolo 23 della stessa legge”;
- la Corte di Cassazione ha così concluso che “in ossequio al congegno approntato dagli
articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione
contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo
credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota
contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in
altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a
quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo
stesso spettante";
- nella fattispecie in esame il pagamento dei contributi da parte – avvenuto dopo CP_1
la sentenza di condanna pronunciata della Corte dei Conti il 9.12.20 - è stato tardivo ed è
dipeso dal diniego del riconoscimento alla SI.ra di quella qualifica dirigenziale Pt_1
che le è stata attribuita, con effetti retroattivi e quanto era ormai era già in quiescenza,
solamente in seguito alle due sentenze dei giudici del lavoro;
- in applicazione del richiamato e consolidato principio giurisprudenziale, si deve, dunque,
escludere il diritto del di ottenere dalla SI.ra il rimborso della quota CP_1 Pt_1
pagina 9 di 10 contributiva che sarebbe stata a carico della resistente solo qualora l'amministrazione avesse tempestivamente versato i contributi;
- pertanto il motivo di opposizione in esame è fondato e la pretesa del al rimborso CP_1
di euro 35.594,44 per contributi INPS va respinta;
*
- in conclusione, spetta al il solo rimborso di euro 80.803,92 per IRPEF, oltre ad CP_1
interessi;
- l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione a fronte della reiterata richiesta da parte del degli interi importi indicati nell'ingiunzione opposta giustifica l'integrarle CP_1
compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 [...]
in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 2260 dell'1.4.24 mei limiti dell'importo di Parte_1
euro 80.803,92 oltre ad interessi legali dal 3.9.21 al saldo a titolo di rimborso dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 14 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3837/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Massimo Bellardi
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Mariamichela Li Volti
convenuto opposto
premesso
che
- con ingiunzione di pagamento notificata il 6.2.24 il ha intimato alla Controparte_1
SI.ra ex dipendente all'epoca già in quiescenza, il pagamento di euro Pt_1
pagina 1 di 10 123.918,35, di cui euro 35.596,44 a titolo di rimborso pro quota dei contributi INPS, euro
80.803,92 a titolo di rimborso dell'IRPEF ed euro 7.517,99 per interessi;
- con citazione notificata il 29.2.24 la SI.ra ha proposto opposizione contestando Pt_1
l'azionabilità del credito da parte del attraverso l'ingiunzione ex art. R.D. CP_1
639/1910, la competenza del funzionario che l'ha emessa e il fondamento sostanziale delle due pretese;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- con ordinanza del 26.9.24 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e, ritenuta la causa già matura per la decisione, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle note scritte di discussione ex art. 127 ter c.p.c.;
- nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza, tali atti sono stati depositati solo dal
CP_1
- alla scadenza dei predetti termini la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- preliminarmente, occorre richiamare le pronunce che hanno preceduto il presente contenzioso;
- con sentenza n. 397/1996 il TAR Piemonte ha riconosciuto alla SI.ra il diritto alla Pt_1
qualifica di dirigente amministrativo;
- in seguito alla sentenza, il Comune con delibera del 21.4.98 ha disposto l'inquadramento della SI.ra nella funzione dirigenziale;
Pt_1
- il 25.11.1998 il Comune di ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro CP_1
dirigenziale per mancato superamento della prova;
pagina 2 di 10 - la SI.ra ha impugnato il provvedimento dapprima dinanzi al Tribunale di Torino Pt_1
e, poi, dinanzi alla Corte d'Appello di Torino vedendosi respingere la domanda in entrambi i giudizi;
- con sentenza 143/08 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello
di Torino rinviando il giudizio alla Corte d'Appello di Genova;
- il 4.3.2009 la signora ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ed Parte_1
è cessata dal servizio;
- la Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza n.
1042/2011 del 30.12.2011 (doc. 2), ha dichiarato “illegittimo il recesso per mancato
superamento della prova adottato dal e per l'effetto dichiara che Controparte_1
aveva diritto di essere reintegrata nella qualifica di dirigente Parte_1
amministrativo dalla data del recesso alla cessazione del servizio avvenuta in data
3/3/2009”;
- la sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva;
- in base alla sentenza della Corte d'Appello di Genova la SI.ra ha proposto Pt_1
ricorso al Tribunale di Torino ottenendo con la sentenza n. 2132/2015 dell'1.12.15 la condanna del al pagamento di euro 386.917,81 quale risarcimento del danno CP_1
consistente nella perdita della maggior retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto in forza del corretto inquadramento nella qualifica di dirigente amministrativo;
- la SI.ra ha impugnato la sentenza censurando il riconoscimento di rivalutazione Pt_1
e interessi solamente dalla data di pubblicazione della sentenza anziché dalle singole scadenze al saldo ed il ha proposto, a sua volta, appello incidentale Controparte_1
chiedendo la reiezione delle domande formulate da controparte in primo grado e accolte dal Tribunale;
pagina 3 di 10 - Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 920/2017 del 9.11.17 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna agli adempimenti contributivi e,
in parziale accoglimento dell'appello principale, ha condannato il al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di euro 91.611,65 per interessi e rivalutazione;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 9.7.18;
- successivamente la SI.ra ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei Conti Pt_1
chiedendo la riliquidazione della posizione pensionistica a fronte suo diritto alla qualifica dirigenziale accertata con le predette sentenze;
- con sentenza del 9.12.20 la Corte dei Conti ha condannato il a versare all'INPS CP_1
la somma di euro 127.682,92 a titolo di contributi pensionistici correlati alla qualifica di dirigente riconoscibile alla SI.ra dal 25.11.98 al 3.3.09; Pt_1
- il ha provveduto al pagamento alla SI.ra e all'INPS di tutti gli importi CP_1 Pt_1
dovuti in base alle predette sentenze;
- con missiva del 31.8.21 il Comune ha chiesto alla SI.ra il rimborso di euro Pt_1
116.400,36 di cui euro 35.296,44 corrispondenti alla quota di contributi INPS a carico della dipendente ed euro 80.803,92 per IRPEF;
- a fronte del mancato pagamento, il ha emesso l'ingiunzione oggetto del CP_1
presente giudizio;
*
- con il primo motivo di opposizione la SI.ra ha negato l'azionabilità delle pretese Pt_1
del attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dal R.D. CP_1
639/1910;
- la tesi è contraddetta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “l'azione di
ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. può essere esercitata con il
procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
pagina 4 di 10 alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che
occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il
debito restitutorio” (Cass. ord. 34552/19 che in motivazione ha precisato che il procedimento trova “il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica
Amministrazione”);
- va inoltre considerato che nella fattispecie in esame le somme richieste dall'amministrazione sono il risultato di un mero computo delle quote contributive e di imposta a carico del dipendente e, quindi, di una operazione matematica priva di ogni carattere discrezionale;
- per questa ragione il primo motivo di opposizione è infondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione la SI.ra ha sostenuto che l'ingiunzione Pt_1
sarebbe illegittima, essendo stata emessa dalla dirigente della Divisione Personale
anziché dal Dipartimento Risorse Finanziarie;
- in proposito si rileva che, come argomentato dal nella memoria conclusiva, la CP_1
giurisprudenza ha affermato che “il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3
del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità
della pretesa fatta valere con l'ingiunzione (fra le tante Cass. n. 3341 del 2009 e n. 14051
del 2006). Non è possibile stabilire un vincolo di subordinazione fra la questione formale
del presupposto di legittimità dell'ingiunzione e quella sostanziale della pretesa perché
l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo
stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il
potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità
dell'ingiunzione. In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009),
l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di
pagina 5 di 10 accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia
proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero
accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato
l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza
della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di
accertamento mero circa la pretesa sostanziale” (Cass. 2355/19);
- nella fattispecie in esame il costituendosi in giudizio ha chiesto non solo di CP_1
respingere l'opposizione, ma anche di “condannare o comunque dichiarare tenuta la
SI.ra a corrispondere la somma richiesta a mezzo di ingiunzione”, deducendo Pt_1
così una pretesa sostanziale che prescinde dalla regolarità formale del provvedimento che, attraverso l'opposizione, ha dato causa al giudizio;
- la necessità di far riferimento al rapporto sostanziale ha, pertanto, carattere assorbente rispetto ai profili formali dell'ingiunzione e ne rende superflua la disamina;
*
- nel merito, la SI.ra ha contestato, in primo luogo, il diritto del di ottenere Pt_1 CP_1
il rimborso della quota dell'IRPEF sulle somme che le sono state corrisposte dall'amministrazione in ottemperanza alle sentenze richiamate in premessa;
- secondo la SI.ra la pretesa sarebbe infondata perché tali somme le sarebbero Pt_1
state versate a titolo risarcitorio;
- la natura risarcitoria del debito trova conferma nella qualificazione esplicitata a pag. 19
della sentenza della Corte d'Appello del 9.11.17;
- il carattere risarcitorio non è, tuttavia, determinante, dovendosi distinguere, nell'ambito di tale categoria, le componenti imponibili da quelle non imponibili;
- Cass. Ord. 8615/23 ha stabilito, in proposito, che “in tema di risarcimento del danno da
demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR,
pagina 6 di 10 occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato
percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione
della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a
ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con
connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale,
morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da
tassazione”;
- il medesimo principio è stato ribadito da Cass. Ord. 186/24 secondo la quale “le somme
che vengono riconosciute a titolo di risarcimento del danno inerente al mancato
percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l'inabilità
temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il
risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6,
comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al
danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quello che è corrisposto per
danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque
assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass.
05/05/2022, n. 14329)”;
- per questo motivo sono soggette a tassazione tutte le retribuzioni corrisposte dal CP_1
alla SI.ra a titolo risarcitorio quale ristoro del reddito che non era stato Pt_1
conseguito dalla ricorrente in conseguenza del mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale;
- il motivo di opposizione in esame è, dunque, infondato e l'importo di euro 80.803,92 più
relativi interessi risulta dovuto;
*
pagina 7 di 10 - la SI.ra ha contestato, infine, il diritto del Comune di ottenere il rimborso della Pt_1
quota a carico della lavoratrice di quanto versato all'INPS a titolo di contributi previdenziali in ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti del 9.12.20;
- la debenza all'INPS, da parte del del complessivo importo liquidato dalla Corte CP_1
dei Conti corrisponde al costante principio secondo il quale “l'obbligazione contributiva a
carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo;
ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al
lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale
contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma
anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa
dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte
del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui (…)” (Cass. Ord.
24109/18);
- quanto alla ripetibilità della quota contributiva di competenza del lavoratore, Cass Ord.
12708/20 ha affermato che “la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del
1952, articolo 23, ai sensi della quale ill datore di lavoro che non provvede al pagamento
dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è
tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la
quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di
una somma aggiuntiva pari a quella dovuta";
- la Corte ha aggiunto che “i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito,
anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019) che soltanto il datore di lavoro
che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la
trattenuta da versate all'ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività,
da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di
pagina 8 di 10 accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del
lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” e che “questa
Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014)
che "la disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "è stata
interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti
detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo
articolo 23 della stessa legge”;
- la Corte di Cassazione ha così concluso che “in ossequio al congegno approntato dagli
articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione
contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo
credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota
contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo
obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in
altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a
quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo
stesso spettante";
- nella fattispecie in esame il pagamento dei contributi da parte – avvenuto dopo CP_1
la sentenza di condanna pronunciata della Corte dei Conti il 9.12.20 - è stato tardivo ed è
dipeso dal diniego del riconoscimento alla SI.ra di quella qualifica dirigenziale Pt_1
che le è stata attribuita, con effetti retroattivi e quanto era ormai era già in quiescenza,
solamente in seguito alle due sentenze dei giudici del lavoro;
- in applicazione del richiamato e consolidato principio giurisprudenziale, si deve, dunque,
escludere il diritto del di ottenere dalla SI.ra il rimborso della quota CP_1 Pt_1
pagina 9 di 10 contributiva che sarebbe stata a carico della resistente solo qualora l'amministrazione avesse tempestivamente versato i contributi;
- pertanto il motivo di opposizione in esame è fondato e la pretesa del al rimborso CP_1
di euro 35.594,44 per contributi INPS va respinta;
*
- in conclusione, spetta al il solo rimborso di euro 80.803,92 per IRPEF, oltre ad CP_1
interessi;
- l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione a fronte della reiterata richiesta da parte del degli interi importi indicati nell'ingiunzione opposta giustifica l'integrarle CP_1
compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 [...]
in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 2260 dell'1.4.24 mei limiti dell'importo di Parte_1
euro 80.803,92 oltre ad interessi legali dal 3.9.21 al saldo a titolo di rimborso dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 14 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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