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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Mons. Luigi di Liegro C.F._1
n. 9/B, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Mandara e Massimo Mandara, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla via R. Bosco n. 491, presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Martino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 25.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il P.M. ha reso parere in data 10.1.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2019, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, in data 29.07.1995 in Massa Lubrense.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nati due figli,
, in data 09.06.1996, e , data 29.09.1999, e che erano separati dal Per_1 Per_2
14.05.2018, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 1184/2018, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 02.04.2015.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale rigettava le reciproche domande di addebito della separazione;
assegnava la casa familiare sita in Massa Lubrense alla via Palma n.
28 alla quale genitore collocatario del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
poneva, infine, a carico dell' , l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla la somma mensile complessiva di euro 1.800,00, di cui euro CP_1
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, ed euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Il ricorrente esponeva, altresì, che la aveva proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 1184/2018 relativamente alla domanda di addebito alla separazione e relativo mantenimento e che la Corte di Appello di Napoli, aveva, con sentenza n.
2510/2020 del 07.07.2020, rigettato l'appello confermando in toto la sentenza di I grado.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già sancite in sede di separazione personale.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo CP_1 però di porre a carico dell' l'obbligo di versarle a titolo di assegno divorzile la Pt_1 maggiore somma di euro 3.000,00 mensili, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 pari ad euro 1.500,00 mensili, confermando l'assegnazione della casa coniugale ad essa resistente. All'udienza dell'11.11.2020, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1184/2018 del 14.05.2018 e rinviando in prosieguo.
All'udienza cartolare del 10.05.2021, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 21.03.2022.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su menzionata, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale deferito alla resistente e la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, nonché quella contraria richiesta dalla resistente. Il G.I. disponeva, inoltre, che la Guardia di Finanza territorialmente competente (Massa Lubrense) effettuasse indagini tributarie su , rigettando per il resto le ulteriori richieste Parte_1 istruttorie e rinviando la causa all'udienza del 17.10.2022, per il raccoglimento dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi.
All'udienza su menzionata, il G.I., vista la ingiustificata assenza della resistente e di entrambi i testi di parte resistente intimati, dava atto dell'esito negativo dell'interrogatorio formale deferito alla resistente ed infliggeva la sanzione pecuniaria di euro 200,00 ciascuno in capo ai testi di parte resistente, e Testimone_1 [...]
, non comparsi, sebbene ritualmente intimati in data 29.09.2022, rinviando la Tes_2 causa per l'escussione dei testi all'udienza del 10.04.2023, poi rinviata al 15.05.2023 ed, infine, al 23.10.2023.
Sentito il figlio all'udienza su citata, il G.I., anche alla luce della rinuncia Per_1 ai testimoni operata da parte del procuratore della resistente ed accettata da controparte, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., vista la propria agenda, rinviava la causa in prosieguo delle conclusioni all'udienza del 25.09.2024.
Alla su menzionata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di legge (60+20), disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M. ha reso parere in data 10.1.2025 concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (02.04.2015) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tri- bunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza n. 1184/2018 del 14.05.2018, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, il Tribunale ritiene che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che, per come dedotto dal ricorrente lavora presso l'impresa di Per_2 famiglia “Costruzioni Esposito S.r.l.”.
Sul punto preme, invero, osservare che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ., 2392/2008).
Nel caso in esame, il fratello maggiore , sentito all'udienza del Persona_3
23.10.2023, ha dichiarato di lavorare “presso la nostra impresa Costruzioni Esposito S.r.l. in via Roma n. 5 in Massa Lubrense, dove lavora anche mio fratello ”, asserendo Per_2 che sono entrambi economicamente autosufficienti, pur vivendo il fratello a Per_2 casa della madre. Per ciò che concerne la retribuzione, ha riferito che entrambi Per_1 guadagnano circa euro 1.500,00/1.600,00 e che lui è il legale rappresentante, mentre il fratello è un socio lavoratore. Per_2
Tali circostanze, oggetto di interrogatorio formale della resistente articolato dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., secondo termine, oltre a risultare dalla documentazione prodotta dall' (cfr. lettera di assunzione a tempo Pt_1 parziale e determinato del 31.8.2020 e successiva proroga del 30.10.2020 e visura della società Punta Campanella Gestioni Immobiliari s.r.l. dalla quale si evince che CP_2
risulta essere uno dei soci) sono state anche implicitamente ammesse ai sensi
[...] dell'art. 232 c.p.c. dalla la quale non si è presentata per rendere l'interrogatorio. CP_1
In relazione alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata da parte resistente, giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494).
Pertanto, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato.
Tanto premesso, il Tribunale non reputa di dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficiente da tutelare e mancando, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 156-quater c.c. Nel caso in esame, infatti, giova sottolineare, come su esposto, che il figlio è subentrato nel mondo del lavoro, Per_2 divenendo economicamente indipendente.
Difatti, per come chiaramente enunciato dalla Suprema Corte “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regi-me dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (Cass. civ. Sez. I, 22/03/2007, n. 6979, rv. 595757).
Nel caso di specie, in assenza di figli minori o figli maggiorenni non ancora autonomi conviventi con i genitori nulla deve, dunque, disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente si valuta fondata e meritevole di accoglimento.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali recentissimi appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 29 anni (6 in separazione), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa del marito, titolare di un'impresa, non corrisponde un inquadramento altrettanto stabile della moglie nel mondo del lavoro, tale da consentire alla stessa quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Ne discende la sussistenza di uno obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte dell'occupazione stabile dell' , Pt_1 come documentato dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense con relazione depositata in data 26.07.2022, la resistente non dispone di mezzi economici adeguati, in quanto la stessa ha dichiarato di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi alla cura ed all'accudimento dei figli. Difatti, lo stesso ricorrente, sentito all'udienza di comparizione dei coniugi dell'11.11.2020, ha dichiarato di avere un'impresa edile di grandi dimensioni e di lavorare da oltre 25 anni anche nel settore del restauro, avendo gestito “ per Parte_2 alcuni anni. Quest'ultimo, inoltre, ha affermato di avere circa 7/8 dipendenti, di percepire mensilmente la somma di euro 1.500,00 circa, e di essere titolare della casa in cui abita (ove si trovano gli uffici dell'azione), sia della casa familiare ove abita la moglie.
Dalla su citata relazione della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, richiesta dal
G.I. per accertare l'attività lavorativa e le fonti di reddito del ricorrente, Parte_1
“risulta essere rappresentante legale della società La con sede in Controparte_3
Massa Lubrense alla via Murat n. 8”, nonché “proprietario di un totale di n. 8 immobili e n.
5 terreni”. Per l'anno 2020, è stata presentata la dichiarazione dei redditi (mod P.F.), “ove
è dichiarato un reddito complessivo pari ad euro 16.154,00 e un reddito imponibile pari ad euro 15.555,00”, al netto di oneri deducibili – contributi previdenziali ed assistenziali.
Inoltre, il ricorrente, “dall'interrogazione alla Banca dati SERPICO, risulta aver sottoscritto
i seguenti atti: in data 01.03.2022 ha stipulato due contratti di locazione immobile ad uso diverso dall'abitativo per un valore dichiarato complessivo di euro 30.000,00 con la società
Costruzioni Esposito S.r.l; in data 22.04.2021 ha venduto le azioni in suo possesso per un valore dichiarato di euro 15.000,00 ai suoi due figli ed Controparte_2 PE
; in data 01.09.2020 ha stipulato due contratti di locazione di immobile ad uso
[...] diverso dall'abitativo per un valore dichiarato complessivo di euro 20.400,00 con la società
Costruzioni Esposito S.r.l.”. Ancora, “dall'interrogazione alla Banca Dati Sister, visure ipotecarie, risulta essere dante e/o avente causa per un totale di n. 19 Parte_1 atti notarili” (cfr. relazione della Guardia di Finanza di Massa Lubrense in atti).
Si tiene, inoltre, in considerazione che in base all'età della (58 anni) ed CP_1 alle difficili condizioni dell'attuale mercato del lavoro, sia difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche della possano in futuro migliorare. CP_1
Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla resistente di previsione a carico dell' di un assegno divorzile debba essere accolta. Pt_1
Pertanto, per quanto concerne la determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione, come detto, va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio e la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, il
Tribunale, valutata ogni circostanza e, in particolare, tenuto conto dello stato di disoccupazione della e della situazione reddituale dell' come su esposta CP_1 Pt_1
(e dunque dell'evidente squilibrio reddituale tra le parti in causa), ritiene equo stabilire detto importo nella misura mensile di euro 950,00 da corrispondere alla entro il CP_1 giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.1.2026. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 29.07.1995 in Massa Lubrense (atto n. 50,
[...] CP_1 parte II, serie A, anno 1995 del Comune di Massa Lubrense);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) rigetta la richiesta, avanzata dalla resistente, di previsione di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , in quanto lo stesso divenuto Per_2 economicamente autosufficiente;
4) rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 950,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.1.2026;
6) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 20.1.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Mons. Luigi di Liegro C.F._1
n. 9/B, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Mandara e Massimo Mandara, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla via R. Bosco n. 491, presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Martino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 25.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il P.M. ha reso parere in data 10.1.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2019, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, in data 29.07.1995 in Massa Lubrense.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nati due figli,
, in data 09.06.1996, e , data 29.09.1999, e che erano separati dal Per_1 Per_2
14.05.2018, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 1184/2018, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 02.04.2015.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale rigettava le reciproche domande di addebito della separazione;
assegnava la casa familiare sita in Massa Lubrense alla via Palma n.
28 alla quale genitore collocatario del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
poneva, infine, a carico dell' , l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla la somma mensile complessiva di euro 1.800,00, di cui euro CP_1
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, ed euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Il ricorrente esponeva, altresì, che la aveva proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 1184/2018 relativamente alla domanda di addebito alla separazione e relativo mantenimento e che la Corte di Appello di Napoli, aveva, con sentenza n.
2510/2020 del 07.07.2020, rigettato l'appello confermando in toto la sentenza di I grado.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già sancite in sede di separazione personale.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo CP_1 però di porre a carico dell' l'obbligo di versarle a titolo di assegno divorzile la Pt_1 maggiore somma di euro 3.000,00 mensili, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 pari ad euro 1.500,00 mensili, confermando l'assegnazione della casa coniugale ad essa resistente. All'udienza dell'11.11.2020, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1184/2018 del 14.05.2018 e rinviando in prosieguo.
All'udienza cartolare del 10.05.2021, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 21.03.2022.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su menzionata, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale deferito alla resistente e la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, nonché quella contraria richiesta dalla resistente. Il G.I. disponeva, inoltre, che la Guardia di Finanza territorialmente competente (Massa Lubrense) effettuasse indagini tributarie su , rigettando per il resto le ulteriori richieste Parte_1 istruttorie e rinviando la causa all'udienza del 17.10.2022, per il raccoglimento dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi.
All'udienza su menzionata, il G.I., vista la ingiustificata assenza della resistente e di entrambi i testi di parte resistente intimati, dava atto dell'esito negativo dell'interrogatorio formale deferito alla resistente ed infliggeva la sanzione pecuniaria di euro 200,00 ciascuno in capo ai testi di parte resistente, e Testimone_1 [...]
, non comparsi, sebbene ritualmente intimati in data 29.09.2022, rinviando la Tes_2 causa per l'escussione dei testi all'udienza del 10.04.2023, poi rinviata al 15.05.2023 ed, infine, al 23.10.2023.
Sentito il figlio all'udienza su citata, il G.I., anche alla luce della rinuncia Per_1 ai testimoni operata da parte del procuratore della resistente ed accettata da controparte, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., vista la propria agenda, rinviava la causa in prosieguo delle conclusioni all'udienza del 25.09.2024.
Alla su menzionata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di legge (60+20), disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M. ha reso parere in data 10.1.2025 concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (02.04.2015) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tri- bunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza n. 1184/2018 del 14.05.2018, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, il Tribunale ritiene che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che, per come dedotto dal ricorrente lavora presso l'impresa di Per_2 famiglia “Costruzioni Esposito S.r.l.”.
Sul punto preme, invero, osservare che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ., 2392/2008).
Nel caso in esame, il fratello maggiore , sentito all'udienza del Persona_3
23.10.2023, ha dichiarato di lavorare “presso la nostra impresa Costruzioni Esposito S.r.l. in via Roma n. 5 in Massa Lubrense, dove lavora anche mio fratello ”, asserendo Per_2 che sono entrambi economicamente autosufficienti, pur vivendo il fratello a Per_2 casa della madre. Per ciò che concerne la retribuzione, ha riferito che entrambi Per_1 guadagnano circa euro 1.500,00/1.600,00 e che lui è il legale rappresentante, mentre il fratello è un socio lavoratore. Per_2
Tali circostanze, oggetto di interrogatorio formale della resistente articolato dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., secondo termine, oltre a risultare dalla documentazione prodotta dall' (cfr. lettera di assunzione a tempo Pt_1 parziale e determinato del 31.8.2020 e successiva proroga del 30.10.2020 e visura della società Punta Campanella Gestioni Immobiliari s.r.l. dalla quale si evince che CP_2
risulta essere uno dei soci) sono state anche implicitamente ammesse ai sensi
[...] dell'art. 232 c.p.c. dalla la quale non si è presentata per rendere l'interrogatorio. CP_1
In relazione alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata da parte resistente, giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494).
Pertanto, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato.
Tanto premesso, il Tribunale non reputa di dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficiente da tutelare e mancando, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 156-quater c.c. Nel caso in esame, infatti, giova sottolineare, come su esposto, che il figlio è subentrato nel mondo del lavoro, Per_2 divenendo economicamente indipendente.
Difatti, per come chiaramente enunciato dalla Suprema Corte “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regi-me dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (Cass. civ. Sez. I, 22/03/2007, n. 6979, rv. 595757).
Nel caso di specie, in assenza di figli minori o figli maggiorenni non ancora autonomi conviventi con i genitori nulla deve, dunque, disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente si valuta fondata e meritevole di accoglimento.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali recentissimi appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 29 anni (6 in separazione), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa del marito, titolare di un'impresa, non corrisponde un inquadramento altrettanto stabile della moglie nel mondo del lavoro, tale da consentire alla stessa quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Ne discende la sussistenza di uno obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte dell'occupazione stabile dell' , Pt_1 come documentato dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense con relazione depositata in data 26.07.2022, la resistente non dispone di mezzi economici adeguati, in quanto la stessa ha dichiarato di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi alla cura ed all'accudimento dei figli. Difatti, lo stesso ricorrente, sentito all'udienza di comparizione dei coniugi dell'11.11.2020, ha dichiarato di avere un'impresa edile di grandi dimensioni e di lavorare da oltre 25 anni anche nel settore del restauro, avendo gestito “ per Parte_2 alcuni anni. Quest'ultimo, inoltre, ha affermato di avere circa 7/8 dipendenti, di percepire mensilmente la somma di euro 1.500,00 circa, e di essere titolare della casa in cui abita (ove si trovano gli uffici dell'azione), sia della casa familiare ove abita la moglie.
Dalla su citata relazione della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, richiesta dal
G.I. per accertare l'attività lavorativa e le fonti di reddito del ricorrente, Parte_1
“risulta essere rappresentante legale della società La con sede in Controparte_3
Massa Lubrense alla via Murat n. 8”, nonché “proprietario di un totale di n. 8 immobili e n.
5 terreni”. Per l'anno 2020, è stata presentata la dichiarazione dei redditi (mod P.F.), “ove
è dichiarato un reddito complessivo pari ad euro 16.154,00 e un reddito imponibile pari ad euro 15.555,00”, al netto di oneri deducibili – contributi previdenziali ed assistenziali.
Inoltre, il ricorrente, “dall'interrogazione alla Banca dati SERPICO, risulta aver sottoscritto
i seguenti atti: in data 01.03.2022 ha stipulato due contratti di locazione immobile ad uso diverso dall'abitativo per un valore dichiarato complessivo di euro 30.000,00 con la società
Costruzioni Esposito S.r.l; in data 22.04.2021 ha venduto le azioni in suo possesso per un valore dichiarato di euro 15.000,00 ai suoi due figli ed Controparte_2 PE
; in data 01.09.2020 ha stipulato due contratti di locazione di immobile ad uso
[...] diverso dall'abitativo per un valore dichiarato complessivo di euro 20.400,00 con la società
Costruzioni Esposito S.r.l.”. Ancora, “dall'interrogazione alla Banca Dati Sister, visure ipotecarie, risulta essere dante e/o avente causa per un totale di n. 19 Parte_1 atti notarili” (cfr. relazione della Guardia di Finanza di Massa Lubrense in atti).
Si tiene, inoltre, in considerazione che in base all'età della (58 anni) ed CP_1 alle difficili condizioni dell'attuale mercato del lavoro, sia difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche della possano in futuro migliorare. CP_1
Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla resistente di previsione a carico dell' di un assegno divorzile debba essere accolta. Pt_1
Pertanto, per quanto concerne la determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione, come detto, va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio e la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, il
Tribunale, valutata ogni circostanza e, in particolare, tenuto conto dello stato di disoccupazione della e della situazione reddituale dell' come su esposta CP_1 Pt_1
(e dunque dell'evidente squilibrio reddituale tra le parti in causa), ritiene equo stabilire detto importo nella misura mensile di euro 950,00 da corrispondere alla entro il CP_1 giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.1.2026. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 29.07.1995 in Massa Lubrense (atto n. 50,
[...] CP_1 parte II, serie A, anno 1995 del Comune di Massa Lubrense);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) rigetta la richiesta, avanzata dalla resistente, di previsione di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , in quanto lo stesso divenuto Per_2 economicamente autosufficiente;
4) rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 950,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.1.2026;
6) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 20.1.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano