Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6283/2024 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi all'udienza del 10.4.2025, ore 10,15, avanti alla Giudice Maria TO LI sono comparsi: per l'appellante l'avv. Antonella Francioso sost. avv. Zamuner per il Comune appellato l'avv. Trevisan e la dott.ssa Giorgia Piscopo per la pratica forense.
L'avv. Francioso ribadisce la tardività dell'eccezione di mancata firma del ricorso proposta da controparte nonché l'erroneità della motivazione del GdP in quanto era sufficiente indicare la qualifica del soggetto che sottoscrive per la società, non essendo necessario dimostrare tale qualifica, pur avendo peraltro la società dato disponibilità al deposito della visura camerale: si riporta quindi ai motivi di appello, di cui chiede l'accoglimento.
L'avv. Trevisan si richiama alla propria costituzione, evidenziando come la avesse CP_1
sollevato l'eccezione di difetto di rappresentanza sin dalla sua costituzione: è solo il GdP che erra nell'indicare la data in cui l'eccezione era stata sollevata. La questione poteva essere risolta depositando la visura con il primo atto di appello. Evidenzia altresì che anche nell'atto di appello la partita iva indicata per la società nell'intestazione dell'appello sia diversa rispetto alla partita iva indicata nella procura. Chiede quindi il rigetto dell'appello con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni e tenuto conto della discussione, si ritira in camera di consiglio, riservando la pronuncia della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria TO LI
Ad ore 16,00 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza di cui al verbale che segue.
Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria TO LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria TO LI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6283/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. ZAMUNER MARILANDA, elettivamente domiciliato in GIUSEPPE DI VITTORIO 133 80019 QUALIANO ITALIA, presso il difensore avv. ZAMUNER MARILANDA
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI VENEZIA e elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARCO (EX PALAZZO
REALE) 63, VENEZIA presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
VENEZIA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. TREVISAN ADRIANO e ZU MASA
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIALE C.F._1
DELL'INDUSTRIA N. 21 35129 presso lo studio dell'avv. TREVISAN CP_2
ADRIANO
Appellati
OGGETTO: appello in materia di opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avanti al Tribunale di Padova avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di n. 244/2024 che ha dichiarato inammissibile l'impugnativa CP_2
della società dell'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 15216 del 7.7.2023, con cui la ha ingiunto alla stessa di pagare € 364,54 a titolo di sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria.
2. In primo grado ha chiesto la caducazione del provvedimento Parte_1
impugnato, invocandone l'illegittimità per le seguenti ragioni: sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del Responsabile del procedimento;
violazione dell'obbligo di motivazione;
assenza di taratura e non visibilità dell'apparecchio rilevatore;
carenza di dimostrazione in merito alla corretta funzionalità dell'apparecchio; carenza del potere autorizzatorio;
carenza di prova dell'infrazione commessa.
3. All'esito del giudizio è stata emessa dal Giudice di Pace di la sentenza n. 244/2024, in CP_2
questa sede censurata dall'odierna appellante per i seguenti motivi:
4. I) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato che l'eccezione di inammissibilità per mancata sottoscrizione del ricorso è stata sollevata dalla nella comparsa Controparte_2
di costituzione: l'eccezione è stata invece formulata tardivamente dalla parte, solo all'udienza di comparizione;
5. II) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di risultanze istruttorie: dalla documentazione depositata dal in primo grado risulta che il ricorso amministrativo al CP_3
Prefetto è stato sottoscritto dal ricorrente e dal suo procuratore (da quest'ultimo digitalmente), mentre il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione, depositato a mezzo pct, è stato firmato dal procuratore con firma digitale in formato cades p7m;
6. III) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato assoluta incertezza sulla effettiva qualifica rivestita in seno alla società dal soggetto che ha conferito il mandato allegato al ricorso: in assenza di contestazioni la procura rilasciata dal legale rappresentante di una società non determina la necessità di prova della effettiva qualifica rivestita dal mandante, in presenza dell'indicazione della qualifica e della posizione rivestita nell'organizzazione societaria dalla persona fisica che ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica. Il ricorso amministrativo è stato sottoscritto da
[...]
quale legale rappresentante della e delle sue generalità è stata Parte_2 Parte_1
data contezza sin dall'identificazione delle parti nell'ambito del ricorso;
la procura alle liti,
3 firmata dal legale rappresentante, reca anche il timbro della società dal quale si evince espressamente la qualifica di di legale rappresentante. Peraltro, il Giudice Parte_2
avrebbe dovuto invitare la ricorrente ad integrare la documentazione e non già dedurre la carenza di legittimazione.
7. IV) erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite di € 150, in considerazione della fondatezza delle doglianze formulate in merito all'ordinanza ingiunzione.
8. ha quindi concluso chiedendo la riforma del provvedimento di prime Parte_1
cure, anche in merito alla condanna alle spese di lite, con caducazione dell'ordinanza ingiunzione n. 15216 del 7.7.2023.
9. Si è costituita nel presente giudizio la , deducendo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex artt. 348 bis e 434 c.p.c., non avendo l'appellante individuato gli specifici capi impugnati della sentenza di primo grado, nonché l'infondatezza dello stesso per le seguenti ragioni: l'eccezione di inammissibilità è stata tempestivamente sollevata dalla , CP_1
permanendo in ogni caso in capo al Giudice il potere di accertare la regolare instaurazione del rapporto processuale anche in difetto di istanza di parte;
è inoltre infondata la doglianza avverso il mancato invito alla produzione documentale, visto che la questione concerne la sussistenza del potere rappresentativo. L'appellata ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in quanto l'attività dell'Amministrazione è stata legittima e la violazione del codice della strada da parte dell'odierna appellante risulta accertata.
10. Si è costituito in giudizio anche il chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3
conferma del provvedimento di prime cure, che ha correttamente ravvisato l'incertezza sulla qualifica e sulla legittimazione ad agire in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti all'avv. Zamuner, considerato altresì che il ricorso prefettizio era stato presentato a nome di un soggetto diverso e che quindi l'incertezza sul soggetto munito dei poteri rappresentativi della società discende dalle stesse allegazioni dell'appellante; inoltre, dalla non contestazione in primo grado da parte dell'odierna appellante della mancata sottoscrizione del ricorso, della mancata indicazione del legale rappresentante della società e dell'omessa allegazione della procura alle liti, discende che tali circostanze devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
11. All'udienza del 6.03.2025 è stata fissata l'odierna udienza ex art. 429 c.p.c. e, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
12. L'appello di è fondato e va accolto per i motivi che verranno di Parte_1
seguito esposti.
4 13. Meritano in particolare accoglimento i motivi di appello nn. II) e III), da trattare congiuntamente.
14. Come sopra ricostruito, la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia in accoglimento all'eccezione preliminare della relativa alla mancata sottoscrizione del ricorso da parte Controparte_2
di , evidenziando in particolare che “la ricorrente, destinataria del Parte_1
provvedimento opposto, non ha sottoscritto il ricorso e che lo stesso risulta sottoscritto solo dal suo procuratore”; prosegue la sentenza impugnata precisando inoltre che “L'allegato mandato dimesso da parte ricorrente inoltre, risulta sottoscritto dal sig. Parte_2
ma manca, nel caso di specie, la prova della sua qualifica di legale rappresentante della
(quale, ad esempio la visura CCIAA). Nel caso di specie dunque, non Parte_1
essendo il ricorso sottoscritto dalla parte che ha intrapreso il giudizio ed essendovi assoluta incertezza sulla qualifica di colui che ha conferito il mandato, va accolta l'eccezione
d'inammissibilità sollevata da parte resistente alla prima udienza, non essendovi prova della legittimazione attiva in capo a colui che ha conferito il mandato all'avv.to Zamuner” (doc. 1 appellante).
15. Anzitutto, emerge documentalmente l'erroneità dell'assunto secondo cui il ricorso risulta privo di sottoscrizione da parte della ricorrente società, dal momento che sia il ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale n. B80669990 del 18.11.2022, con cui è stata contestata la violazione del CdS, che quello giurisdizionale di impugnativa all'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 15216 del 7.7.2023 avanti al Giudice di Pace sono stati debitamente sottoscritti dalla quanto al primo atto vi è infatti la sottoscrizione della Parte_1 parte ricorrente (“ Il legale rapp.te p.t. ”) e quella Parte_1 Parte_2
digitale dell'avvocato Zamuner (cfr. doc. 5 appellante a pag. 15); quanto al secondo, invece, vi è la sola firma digitale dall'avv. Zamuner (doc. 2 appellante), la quale ha tuttavia presentato il ricorso di opposizione al Giudice di Pace in nome e per conto della Parte_1
in forza dell'allegato mandato alle liti rilasciato dal signor , quale legale Parte_2
rappresentante pro tempore della società (cfr. doc. 6 pag. 9 appellante).
16. La sentenza di primo grado risulta altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'effettiva qualifica di legale rappresentante della società in capo a che ha Parte_2
rilasciato il mandato alle liti, sul presupposto che non è stata depositata in giudizio una visura societaria né l'effettiva qualifica del sarebbe stata dimostrata in altro modo. Va Parte_1
infatti ricordato in proposito il pacifico principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite secondo cui “per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente
5 l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura senza che, in assenza di puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo” (Cass. SSUU
n. 31963/2021).
17. In sostanza, in mancanza di puntuale e tempestiva contestazione sull'effettiva esistenza del potere rappresentativo esercitato, al fine di ravvisare la sussistenza di detto potere in capo alla persona fisica che ha rilasciato la procura alle liti per una persona giuridica, risulta sufficiente che tale procura sia stata rilasciata da un soggetto di cui siano indicati la funzione e il potere rivestiti all'interno della compagine sociale: a fronte di ciò è la controparte che deve eventualmente svolgere una puntuale e motivata contestazione in ordine alla effettiva sussistenza (rectius: non sussistenza) del potere rappresentativo preteso. Ad es. nella fattispecie esaminata dalla citata Cass. SSUU n. 31963/2021 la parte che svolgeva la doglianza aveva argomentato in ordine al fatto che in gradi diversi del giudizio la procura fosse stata rilasciata da persone fisiche diverse, che pure si erano tutte spese come “legali rappresentanti” della società parte in giudizio.
18. Quindi, come chiariva già tra le molteplici Cass. n. 19162/2007, in tema di rappresentanza processuale opera “il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa”.
19. Cosicché, tornando alla vicenda concreta, nel momento in cui conferisce la Parte_2
procura alle liti quale legale rappresentante della e le controparti si Parte_1
limitano ad affermare che non vi è prova di quella qualità di legale rappresentante, non si è in presenza di una effettiva e puntuale contestazione e tanto meno della prova dell'assenza di poteri rappresentativi in capo al : non era quindi necessario per la società opponente Parte_1 dimostrare l'effettiva qualifica di colui che firmava la procura quale suo legale rappresentante.
20. Neppure è condivisibile la prospettazione del secondo cui vi sarebbe incertezza sul CP_3
soggetto effettivamente dotato dei poteri rappresentativi della società per il fatto che il ricorso al Prefetto è stato fatto “a nome” di un soggetto diverso da (pag. 6 della Parte_2
memoria difensiva in appello): dalla documentazione in atti emerge infatti chiaramente che
“l'istante” del ricorso al Prefetto è la che (come sopra evidenziato) ha Parte_1 Parte_1
sottoscritto il ricorso in persona del legale rappresentante , mentre il diverso Parte_2 soggetto cui allude il Comune – tale – è indicato come “autore della violazione” Per_1
6 nel modulo di dichiarazione di decurtazione dei punti allegato al verbale di accertamento della violazione (cfr. doc. 5 pag. 21 appellante).
21. Da quanto esposto fino ad ora emerge che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
opposizione che a questo punto va esaminata nel merito. L'appellante infatti ha dapprima specificato le singole censure già sollevate in primo grado avverso l'ordinanza ingiunzione
(pag. 2 dell'atto di appello), richiamando poi, sempre nel medesimo atto, le deduzioni e le eccezioni formulate nel corso del precedente giudizio (a pag. 4): la riproposizione in appello di domande ed eccezioni non accolte in primo grado non soggiace infatti ad alcun limite formale (Cass. n. 25840/2020 ha infatti stabilito che “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse…”).
22. Il primato della questione più liquida impone di esaminare la doglianza dell'appellante così formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “
3. Cassazione Sentenza n.
9645/2016. Le apparecchiature che misurano la velocità devono essere tarate”, anticipando sin d'ora che la stessa risulta fondata.
23. Più specificamente, ha lamentato la mancata dimostrazione della Parte_1
verifica di taratura periodica dell'apparecchio autovelox utilizzato per accertare la violazione del Cds di cui al verbale di accertamento n. B80669990, prodromico all'ordinanza ingiunzione n. 15216, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria: l'odierna appellante ha invocato più precisamente la necessità, emersa a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45/VI comma Cds (sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale), che ogni apparecchiatura impiegata nell'accertamento dei limiti di velocità sia sottoposta a verifica periodica di funzionalità e taratura, lamentando nel caso di specie la mancata indicazione nel verbale di accertamento sopra citato degli estremi del certificato di taratura.
24. Di contro, il resistente, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale CP_3
di riferimento, sosteneva di aver dato positiva dimostrazione della funzionalità e taratura dell'apparecchio che ha accertato la violazione, risultando dal verbale di accertamento che la rilevazione è avvenuta “a mezzo di strumentazione (..) regolarmente sottoposta a taratura ed
a verifica di funzionalità”.
7 25. Così ricostruito il perimetro della discussione tra le parti va anzitutto precisato che “in tema di
sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (così Cass. n. 28587/2022, che ha ricostruito il portato della sentenza C. Cost.
n. 113/2015 citata dall'appellante): alla luce del principio richiamato, la Corte di Cassazione ha quindi così ripartito il regime probatorio, “in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 29/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020; Sez. 6-
2, Ordinanza n. 24757 del 03/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9972 del 16/05/2016)” precisando peraltro che, da un lato, non riveste fede probatoria privilegiata fino a querela di falso l'attestazione degli agenti del corretto funzionamento dell'apparecchiatura al momento in cui l'eccesso di velocità è rilevato, essendo frutto di una mera percezione sensoriale, nonché specificando dall'altro lato che la prova della regolare taratura e del corretto funzionamento dell'autovelox non deve necessariamente risultare dal verbale di accertamento, ben potendo essere fornita nel corso del giudizio di opposizione.
26. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione di relativa Parte_1 all'assenza di prova della verifica periodica di taratura dell'apparecchio utilizzato sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il non ha mai provveduto, nemmeno nel CP_3
presente grado di appello, a documentare che tale verifica di taratura e funzionalità dell'autovelox è stata effettivamente svolta, limitandosi a richiamare il verbale di accertamento che dà atto del regolare svolgimento di tale attività. Ricorre quindi un difetto di prova sotto due differenti profili: perché il verbale riporta la mera percezione degli agenti e non il risultato di una verifica effettuata con strumentazione e perché il contenuto del verbale non integra in alcun modo la prova positiva dell'iniziale omologazione né della periodica taratura dello strumento, chiesta dalla Giurisprudenza riportata.
27. Deve pertanto concludersi nel senso che l'Amministrazione non ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico.
28. Dalla fondatezza della doglianza di consegue l'illegittimità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura della stessa.
Conclusioni e spese di lite
8 29. L'appello è fondato e va quindi accolto.
30. In riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 244/2024, l'ordinanza ingiunzione CP_2
prefettizia n. 15216 del 7/07/2023 va annullata.
31. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni resistenti, soccombenti sia in primo che in secondo grado. Le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione del
Giudice di Pace (quanto al primo grado) e del Tribunale (quanto al grado d'appello) di valore fino ad € 1.100. I compensi vanno liquidati attestandosi sui medi tabellari per la fase di studio, nonché sui valori minimi per la fase introduttiva e decisionale, vista la speditezza e la semplicità dell'iter decisionale, che ha visto un'attività defensionale estremamente limitata per l'intero corso del giudizio. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, vista la natura della causa meramente documentale e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 6283/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 244/2024; CP_2
- riformando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 244/2024, accoglie CP_2
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 15216 del 7/07/2023, disponendone l'annullamento;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in € 173,00 per compenso oltre ad € 43 per anticipazioni e quanto al presente grado d'appello in € 297,00 oltre ad € 91,50 per anticipazioni, entrambe le voci dei compensi maggiorate di spese generali pari al 15%, IVA e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 10/04/2025
La Giudice
Maria TO LI
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