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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18524/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO anche in sostituzione dell'avv. PANE DOMENICO per parte ricorrente nonché l'avv.
DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Canto insiste sulla vittoria di spese, l'avv. Di
Gloria insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18524 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nella qualità di genitore del minore Parte_1 [...]
, con gli avv.ti CANTO LEONARDO e PANE DOMENICO Per_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: indennità di frequenza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 21/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che:
-con provvedimento del 21/12/2022, si vedeva accogliere la CP_1
domanda presentata in data 18 Novembre 2022, con cui veniva riconosciuto il diritto a percepire la pensione superstiti cat. SO n.
28052876, a favore del di lei figlio con decorrenza dal 1° Persona_1
giugno 2021 per un importo mensile pari ad € 226,98;
-che in data 27 luglio 2023 inoltrava, per conto del figlio, alla Azienda
Sanitaria di Palermo domanda al fine di ottenere per il medesimo l'invalidità civile utile al conseguimento dell'indennità di frequenza, nonché domanda al fine di ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 L. 104/92;
-che il minore veniva riconosciuto invalido civile con diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal 27/7/2023;
-che l' in data 08/03/2024, rigettava la domanda di indennità di CP_1
frequenza per superamento dei limiti reddituali;
-che quindi veniva proposto ricorso avverso la reiezione, rigettato dall' , CP_2
-che il superamento del limite reddituale era provocato dalla liquidazione in unica soluzione degli arretrati dela pensione di reversibilità che però, erroneamente venivano computati non secondo il principio di competenza ma di cassa;
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto, n.q. CP_1
sopra spiegata, a percepire i ratei dell'indennità di frequenza e conseguentemente condannare l' al pagamento. CP_2
Si costituiva il convenuto, comunicando che avrebbe provveduto alla ricostituzione della prestazione, con attribuzione al minore dell'indennità in suo diritto, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 All'udienza odierna le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della CP_1
liquidazione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della ricostituzione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato CP_2
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18524/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO anche in sostituzione dell'avv. PANE DOMENICO per parte ricorrente nonché l'avv.
DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Canto insiste sulla vittoria di spese, l'avv. Di
Gloria insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18524 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nella qualità di genitore del minore Parte_1 [...]
, con gli avv.ti CANTO LEONARDO e PANE DOMENICO Per_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: indennità di frequenza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 21/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che:
-con provvedimento del 21/12/2022, si vedeva accogliere la CP_1
domanda presentata in data 18 Novembre 2022, con cui veniva riconosciuto il diritto a percepire la pensione superstiti cat. SO n.
28052876, a favore del di lei figlio con decorrenza dal 1° Persona_1
giugno 2021 per un importo mensile pari ad € 226,98;
-che in data 27 luglio 2023 inoltrava, per conto del figlio, alla Azienda
Sanitaria di Palermo domanda al fine di ottenere per il medesimo l'invalidità civile utile al conseguimento dell'indennità di frequenza, nonché domanda al fine di ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 L. 104/92;
-che il minore veniva riconosciuto invalido civile con diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal 27/7/2023;
-che l' in data 08/03/2024, rigettava la domanda di indennità di CP_1
frequenza per superamento dei limiti reddituali;
-che quindi veniva proposto ricorso avverso la reiezione, rigettato dall' , CP_2
-che il superamento del limite reddituale era provocato dalla liquidazione in unica soluzione degli arretrati dela pensione di reversibilità che però, erroneamente venivano computati non secondo il principio di competenza ma di cassa;
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto, n.q. CP_1
sopra spiegata, a percepire i ratei dell'indennità di frequenza e conseguentemente condannare l' al pagamento. CP_2
Si costituiva il convenuto, comunicando che avrebbe provveduto alla ricostituzione della prestazione, con attribuzione al minore dell'indennità in suo diritto, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 All'udienza odierna le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della CP_1
liquidazione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della ricostituzione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato CP_2
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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