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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA AR AP ET
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1005/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
24.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17.04.2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RIENZO DAVIDE, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 19.08.1984; rilevato che dal matrimonio sono nati tre figli: (il 18.08.1985), (il Per_1 Persona_2
2.11.1988) e l'1.01.1997) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 28.04.2017; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui al successivo punto B) in regime di 1 esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999 essendo detto accordo patrimoniale a beneficio della prole, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
B. Va preliminarmente rilevato che la casa coniugale, sita in Maddaloni (CE) alla Via
Sauda, dotata di due appartamenti distinti su 2 livelli , identificata al Catasto Fabbricati del ridetto Comune al foglio 1, part. 5033, sub 6, di 8 vani e foglio 1, part. 5033, sub 7 di
7,5 vani è di proprietà esclusiva del sig. . Pertanto, il sig. Parte_1 Parte_1
si impegna a trasferire, attraverso atto notarile, con ogni garanzia di legge, con
[...] ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, in favore del figlio la proprietà dell'immobile Persona_4 di cui al sub 6, comprensivo di quanto edificato in forza della Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 963 del 31/01/2002, del successivo Permesso di Costruire e di eventuali ulteriori titoli abilitativi, riservandosi e costituendo, così, il diritto dell'abitazione in favore della sig.ra ed in favore del figlio Parte_2 Controparte_1
l'immobile di cui al sub 7, comprensivo di quanto edificato in forza della Concessione
Edilizia in Sanatoria n. 963 del 31/01/2002, del successivo Permesso di Costruire e di eventuali ulteriori titoli abilitativi, con la contestuale costituzione in proprio favore del diritto di abitazione. Le spese notarili saranno integralmente sostenute dal sig.
[...]
. Parte_1
C. la sig.ra , preso atto che al coniuge non proprietario del suolo che Parte_2 abbia contribuito economicamente alla costruzione spetta esclusivamente un diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, con il presente atto dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi diritto di credito maturato per il proprio contributo economico alla realizzazione del fabbricato, e ciò proprio in considerazione del fatto che il sig. si Parte_1 impegna a trasferire la proprietà degli immobili di cui al sub 6 e sub 7 in favore dei figli
, con contestuale costituzione dei diritti di abitazione Per_3 Controparte_1 come sopra specificati. Tale rinuncia viene effettuata nell'interesse della prole e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
D. i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile.
2 E. i ricorrenti consentono espressamente già con il presente atto a che l'autorità amministrativa competente rilasci, mantenga o proroghi in favore di entrambi il passaporto turistico pertutte le destinazioni europee ed extraeuropee e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso e/o ad espletare ogni ulteriore attività necessaria per il conseguimento di tale scopo.
F. le parti s'impegnano a comunicarsi entro quindici giorni eventuali cambi di residenza. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il
19.08.1984 da , nata a [...]- S. CL (CE) il 20.11.1955, e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.190, parte II, serie A, anno
1984);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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