Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 537 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Matsrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Garofalo
appellante/appellato incidentale
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Sbarra e Carlo Guarini
appellata/appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. Raffaele Tedone
1
E
Controparte_3
appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 197/2023, emessa in data 2.2.2023, il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva in parte la domanda proposta, con ricorso del 28.5.2018, da e, per Controparte_1
l'effetto, a) accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e il Controparte_1
nel periodo dal 14.5.2003 al 30.9.2017 con mansioni rientranti nella Parte_1
categoria D del CCNL Enti locali, condannava il al pagamento in Parte_1
favore della ricorrente delle differenze retributive maturate per il periodo non prescritto, ovverosia dal 30.11.2012 al 30.9.2017, nonché del tfr, disponendo, con separata ordinanza, la nomina di un
Ctu per la relativa quantificazione;
b) condannava il a regolarizzare la Parte_1
posizione contributiva e previdenziale della ricorrente sulla base di quanto accertato e nei limiti della prescrizione quinquennale;
c) condannava il al pagamento in Parte_1 favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi a mezzo di ctu;
d) riservava di regolamentare le spese di lite all'esito del giudizio;
e) disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Avverso la sentenza n. 197/2023 il con ricorso depositato il Parte_1
19.05.2023, proponeva gravame (iscritto al n.rg. 537/2023), chiedendo la riforma della predetta sentenza, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio con memoria del 29.2.2.2024 con cui chiedeva il Controparte_1
rigetto del gravame, spiegando altresì appello incidentale al fine di sentir condannare il
[...]
, in parziale riforma della sentenza, al pagamento delle differenze retributive anche Parte_1
in relazione al periodo dal 14.5.2003 al 29.11.2012.
CP_ In data 2.12.2023 si costituiva in giudizio l' mentre l' rimaneva contumace. CP_3
*****
2 Con sentenza definitiva n. 1471/2023 emessa in data 21.9.2023 il Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 28.5.2018, da condannava il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della ricorrente della somma quantificata a titolo di Parte_1
differenze retributive, pari a E 87.554,41, e di E 30.412,42 a titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei crediti e sino al soddisfo, nonché al pagamento di E 27.588,47 a titolo di indennità risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2.2.2023 e sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite nei confronti della (E 259,99 per esborsi ed E 13.400,00 per CP_1
compensi), dell' (E 1.500,00) e dell' E 1.500,00), nonché delle spese di CTU. CP_2 CP_3
Con ricorso depositato il 24.10.2023, iscritto al n. rg. 1233/2023, il Parte_1
proponeva gravame anche avverso tale sentenza definitiva, e chiedeva, previa riunione al procedimento recante nr.g. 537/2023 già pendente tra le parti dinanzi alla Corte e relativo all'appello avverso la sentenza non definitiva, l'accoglimento dell'appello, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, con riforma delle sentenze del Tribunale di Trani n. 197/2023 e n. 1471/2023 e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del gravame e spiegare appello Controparte_1
incidentale al fine di sentir condannare il in parziale riforma della Parte_1
sentenza, al pagamento delle differenze retributive dovute anche in relazione al periodo dal
14.5.2003 al 29.11.2012.
CP_ Si costituiva l' in data 2.12.2023, depositando relativa memoria e associandosi alla richiesta di riunione dei due giudizi pendenti tra le medesime parti dinanzi questa Corte.
L' rimaneva contumace. CP_3
*****
All'udienza del 6.6.2024, la Corte disponeva la riunione del giudizio rubricato al n. rg 1233/2023 a quello avente n.rg 537/2023, in quanto appelli proposti il secondo avverso sentenza non definitiva e il primo avverso sentenza definitiva, pronunce emesse all'esito del medesimo giudizio azionato con ricorso del 28.5.2018 da e, su concorde richiesta delle parti, rinviava la causa Controparte_1
pendendo trattative di bonario componimento.
All'udienza odierna, acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, e preso atto del fallimento delle dette trattative, la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una compiuta ed ordinata comprensione dei fatti di causa, occorre brevemente dar conto che, con ricorso del 28.5.2018, - premesso di aver lavorato per il Comune di Controparte_1
in forza di plurimi contratti di collaborazione esterna dal 2003 al 2017 - adiva il Parte_1
Tribunale del lavoro di Trani al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con il Comune di dal 2003 al 2017 e il diritto al Parte_1
riconoscimento della qualifica di redattore capo servizio di cui agli artt. 1 e 11 CCNL giornalisti o, in subordine, di collaboratore fisso ex art. 2 del medesimo CCNL, nonché per sentir conseguentemente condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base all'uno o all'altro inquadramento, con regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamenti omessi agli appositi enti contributivi.
In subordine, ove ritenuto non applicabile il CCNLG, chiedeva inquadrarsi il rapporto di lavoro tra quelli di cui alla categoria D del CCNL Enti Locali, con conseguente diritto alle differenze retributive.
Chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione, nonché l'inefficacia della risoluzione del vincolo, in quanto priva di giusta causa o giustificato motivo;
concludeva chiedendo, altresì, la condanna del al risarcimento del Pt_1
danno, nella misura di dodici mensilità, determinata in base all'inquadramento eventualmente riconosciuto.
Nel dettaglio, deduceva di aver lavorato dal 2003 al 2007, durante il primo Controparte_1 mandato del sindaco come coordinatrice dell'ufficio stampa comunale, composto da lei e Pt_2 da altre due colleghe, nonchè di direttore responsabile del periodico per tre giorni Parte_3
alla settimana.
Rappresentava che le sue mansioni erano consistite nel supervisionare l'operato delle colleghe, curare l'editoriale a firma del sindaco, redigere articoli, elaborare i comunicati stampa per conto del il tutto a richiesta e sotto la direzione del sindaco e degli assessori, Parte_1
assistere ai consigli comunali, organizzare conferenze stampa per promuovere eventi, percependo un compenso mensile pari ad euro 700,00.
La ricorrente aggiungeva che durante il secondo mandato del sindaco dal 2007 al 2012, Pt_2
oltre a continuare a svolgere le sopradette mansioni, assicurando, però, la sua presenza per quattro
4 turni settimanali, redigeva la rassegna stampa quotidiana e la trasmetteva al sindaco e all'amministrazione comunale, supportando l'ufficio stampa della Provincia Bat, dopo che il sindaco ne veniva eletto Presidente;
specificava che nello stesso periodo le veniva imposta l'apertura di partita IVA, con aumento del compenso ad euro 2.050,00 lordi.
Inoltre, rappresentava che dal 2012 al 2017 il rapporto di lavoro con il Comune Parte_4
di proseguiva sotto una diversa amministrazione, in base ad un nuovo contratto di Pt_1
collaborazione autonoma, a mente del quale la stessa avrebbe dovuto assicurare la propria presenza in sede un solo giorno alla settimana, restando a disposizione del sindaco e della giunta nei restanti giorni, percependo un compenso di euro 800,00 lordi.
Evidenziava che, contrariamente alle disposizioni contrattuali, dal 2012 al 2014 si recava in ufficio per tre giorni alla settimana, e rappresentava che, in tale periodo, oltre a svolgere le medesime mansioni, si occupava da sola dell'attività dell'ufficio stampa comunale a causa del venir meno delle altre due colleghe: da sola redigeva comunicati, organizzava conferenze e curava la rassegna stampa quotidiana, sino al settembre 2017, data in cui il rapporto di lavoro veniva interrotto da parte dell'Ente senza motivazione formale o preavviso.
Il si costituiva in giudizio: eccepita la carenza di interesse della Parte_1
ricorrente alla pronuncia, nel merito contestava la fondatezza della domanda, stante l'insussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, nonché la piena legittimità dei contratti di collaborazione stipulati con la eccepiva la prescrizione triennale ai sensi dell'art. 2956 CP_1
c.c. o, in subordine, quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti a decorrere dalla lettera di messa in mora del 29.11.2017.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo, ove fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro CP_2
subordinato, la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione entro i limiti prescrizionali ovvero che, in caso di accertamento contrario, la condanna del lavoratore alla rifusione nei confronti dell delle spese del giudizio. CP_2
Si costituiva anche l' assumendo la sussistenza in capo alla dei requisiti oggettivi CP_3 CP_1
e soggettivi necessari al fine della dichiarazione del diritto dell'istituto alla contribuzione assistenziale e previdenziale. In via riconvenzionale chiedeva, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'accertamento del diritto al versamento dei contributi assicurativi dovuti, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Pt_1
Avverso la domanda riconvenzionale proposta dall' il CP_3 Parte_1
depositava un memoria difensiva di replica, evidenziando la duplicazione della domanda considerato che già la ricorrente aveva richiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei
5 contributi ed insistendo per l'assolvimento da parte del Comune di ogni obbligo di legge in materia contributiva.
*****
Sentenza non definitiva n 197/2023
Espletata l'attività istruttoria a mezzo di interrogatorio formale del Sindaco nonché CP_4
tramite escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
in data 2.2.2023 il Tribunale del lavoro di Trani pronunciava sentenza non definitiva n.
[...]
197/2023.
Preliminarmente, rigettava l'istanza di interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. avanzata dal in quanto la legge n. 234/2021 non aveva previsto la soppressione Parte_1
dell'INPGI, ma, piuttosto, un mero trasferimento di funzioni in favore dell' ; quindi, riteneva CP_2
applicabile la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non riscontrando al tempo stesso alcun pregiudizio per le parti, poichè, essendo l' CP_2
parte processuale del giudizio, la sentenza spiegava effetti anche nei suoi confronti.
Quanto al merito - volto all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il per il periodo 2003-2017, ad onta del rapporto di collaborazione Parte_1
risultante dalla documentazione sottoscritta dalle parti - il giudice dava atto delle circostanze accertate documentalmente, e, cioè a) l'istituzione in data 14.5.2003 da parte del Sindaco del di un ufficio stampa comunale ai sensi dell'art. 73 del regolamento Parte_1 generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla legge n. 150/2000, composto da tre giornaliste professioniste (Maria Rosaria di Chio, e Parte_5 Controparte_1 quest'ultima coordinatrice), con un compenso annuale lordo di € 6.500,00 per le prime due e di €
7.500,00 per la ricorrente;
b) la successiva sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale, in particolare per la per l'intero periodo dal 14.5.2003 al 30.9.2017. CP_1
Non senza richiamare il tenore dell'art. 2094 c.c. e gli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato - da individuarsi nell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, nella sottoposizione al potere gerarchico e alle direttive del superiore nell'esecuzione della prestazione, nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
nell'orario di lavoro fisso e continuativo;
nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali - il Tribunale di Trani chiariva che, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24078/2021), nell'ipotesi di attività giornalistica, per distinguere la tipologia di rapporto di lavoro da autonomo o subordinato, deve tenersi conto del carattere inevitabilmente attenuato della subordinazione, in ragione della creatività e della
6 particolare autonomia caratterizzanti tale prestazione lavorativa, potendosi di conseguenza rinvenire la sussistenza del vincolo qualora venga rilevato l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.
Tanto detto, il giudice rilevava che, tramite la documentazione prodotta e le deposizioni dei testi, la ricorrente aveva fornito adeguata prova di essersi occupata, una volta costituito l'ufficio stampa del della redazione dei comunicati stampa, coordinando l'attività delle Parte_1 altre colleghe, nonchè della redazione del bollettino ufficiale del con Pt_1 Parte_3
scadenza bimestrale, e dell'invio quotidiano della rassegna stampa agli indirizzi del Sindaco,
Giunta, Consiglieri, Dirigenti e Dipendenti Comunali, oltre che della cura dei rapporti con le testate giornalistiche locali, e di aver sinanche seguito lo svolgimento dei consigli comunali.
Il giudice riteneva che dall'istruttoria espletata era emerso che il rapporto di lavoro intercorso fra la ed il Comune non poteva affatto atteggiarsi < CP_1
con ampi margini di autonomia della ricorrente, da intendersi quale autonomia organizzativa piena ed assenza di vincolo di soggezione nei confronti del Sindaco e del suo entourage, essendo piuttosto accaduto il contrario, e cioè che la ricorrente era colei che per ben quattordici anni (dal 2003 al
2017) si è occupata senza soluzione di continuità di gestire tutto l'aspetto relativo alle comunicazioni con l'esterno del attraverso un'attività quotidiana e Parte_1 costante, per alcuni giorni svolta all'interno dei locali comunali, in una stanza adiacente a quella del
Sindaco, e per la restante parte del tempo all'esterno (o in regime di smartworking/ telelavoro). La ricorrente, lungi dall'essere una collaboratrice esterna, era stabilmente inserita nella compagine comunale, era il ponte comunicativo tra l'Amministrazione Comunale e l'esterno>>.
Metteva in risalto che la necessità del di avere un ufficio stampa composto da personale Pt_1 interno all'amministrazione si evinceva implicitamente dal fatto che il Sindaco eletto nell'anno
2017 (ascoltato in sede di interrogatorio formale) non aveva provveduto a rinnovare la collaborazione con la preferendo piuttosto bandire un pubblico concorso per CP_1
l'assunzione di addetti all'ufficio stampa da assumere con un contratto di lavoro subordinato. <<
Questo a dimostrazione del fatto che la gestione dell'ufficio stampa del non poteva essere Pt_1 gestito da personale esterno, ma necessitava di personale interno all'amministrazione, da contrattualizzare con un contratto di lavoro subordinato>>.
Riteneva dunque accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full-time dal
14.5.2003 al 30.9.2017 fra la ricorrente e il di . Pt_1 Pt_1 Parte_1
7 In ordine all'inquadramento professionale, necessario al fine di quantificare le differenze retributive ed i contributi rivendicati dalla il giudice - dopo aver dato conto della richiesta articolata CP_1
dalla ricorrente in via principale, di riconoscimento della qualifica di redattore capo servizio di cui agli artt. 1 e 11 CCNL giornalisti o, in subordine, di collaboratore fisso ex art. 2 del medesimo
CCNL, o, in estremo subordine di sussunzione nella categoria D del CCNL Enti Locali - riteneva che < utilizzabile il Ccnl giornalisti>> ed individuava nel CCNL degli Enti Locali la disciplina applicabile al menzionato rapporto.
Più specificatamente, evidenziava che l'art. 9, l. n. 150/2000, nell'introdurre gli uffici stampa all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto al comma 5 che la relativa individuazione e la regolamentazione dei profili professionali siano affidate alla contrattazione collettiva con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Riteneva, dunque, di poter applicare alla fattispecie il CCNL Enti Locali valido nel triennio 2016-2018, in quanto comprendente la disciplina dei giornalisti addetti agli uffici stampa dei comuni, con conseguente individuazione dell'inquadramento della nella categoria D, in ragione del comprovato CP_1
elevato grado di competenze e attività svolte dalla ricorrente;
argomentava <<..è infatti emerso dall'istruttoria svolta che la ricorrente non solo componesse l'ufficio stampa istituito nel 2003, ma ne fosse anche la coordinatrice, coordinando appunto l'attività di due colleghe ed essendone la responsabile nei confronti del Sindaco e del Comune>>.
Concludeva per il diritto della a percepire le differenze retributive compreso il tfr CP_1
corrispondenti alla differenza tra quanto avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata nella categoria D del Ccnl Enti locali e quanto invece realmente percepito.
Tanto chiarito, in condivisione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n 35676/21) secondo cui
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal e dichiarava prescritti i crediti maturati Parte_1
anteriormente al quinquennio precedente la prima lettera di messa in mora del 30.11.2017 e, dunque, quelli maturati fino al 30.11.2012.
8 Precisava che, al contrario, per il TFR il termine di prescrizione decorre da quando lo stesso è esigibile e, quindi, solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, spettando conseguentemente alla ricorrente il menzionato trattamento in relazione all'intero periodo di lavoro subordinato accertato.
Da ultimo, il primo giudice riteneva fondata la domanda di risarcimento del danno cd. comunitario ex art. 32 della L. n. 183/2010 avanzata dalla per abusiva reiterazione dei contratti di CP_1
collaborazione sottoscritti da quest'ultima con il . Parte_1
In particolare, sottolineava che la suddetta reiterazione doveva considerarsi illegittima perché, da un lato, celava rapporti di lavoro subordinato e, dall'altro, i molti contratti sottoscritti non erano giustificati da esigenze temporanee ed eccezionali. Rilevava, dunque, che, pur non potendosi applicare alla fattispecie la conversione del contratto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, doveva tuttavia essere accolta la tutela risarcitoria invocata dalla nella misura di dodici CP_1 mensilità da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto anche della complessiva durata del rapporto di lavoro.
In conclusione, il Tribunale accoglieva in parte la domanda della ricorrente e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ed il Controparte_1 Parte_1
per il periodo dal 14.5.2003 al 30.9.2017 con mansioni rientranti nella categoria D del CCNL
[...]
Enti Locali, a) condannava il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate Pt_1
per il periodo non prescritto (cioè dal 30.11.2012 al 30.9.2017), nonché del TFR, disponendo con separata ordinanza la nomina di un CTU per la quantificazione;
b) condannava il
[...]
a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, sulla base Parte_1
di quanto accertato con la presente sentenza, nei limiti della prescrizione quinquennale;
c) condannava, altresì, il al pagamento in favore della ricorrente di Parte_1 un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi a mezzo CTU;
d) riservava di regolamentare le spese processuali fra le parti all'esito del giudizio e disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
*****
In prosecuzione del giudizio, con ordinanza resa nella stessa data di pronuncia della sentenza non definitiva, il 2.2.2023, il Tribunale di Trani affidava al dott. Alvisi il compito di Persona_1
espletare ctu contabile in ordine ai seguenti quesiti: “Alla luce della sentenza non definitiva emessa, tenuto conto di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 14.5.2003 al 30.9.2017, quantifichi il ctu le differenze retributive spettanti alla ricorrente per il periodo dal 30.11.2012 al
9 30.9.2017 sulla base dei seguenti parametri: rapporto di lavoro full time, cat. D CCNL Enti Locali, regolare fruizione di ferie, retribuzione percepita come da contratti in atti;
calcoli il ctu il tfr spettante alla ricorrente, considerando l'intero periodo di lavoro;
quantifichi il ctu l'ultima retribuzione globale di fatto spettante alla ricorrente, nonché l'indennità risarcitoria quantificata in dodici mensilità”.
Espletata la ctu, il Tribunale di Trani, con sentenza definitiva n. 1471/2023 del 21.9.2023, facendo proprie le conclusioni dell'ausiliario, in quanto ritenute esenti da vizi logici e contraddizioni, e, peraltro, non contestate, accoglieva la domanda della e, per l'effetto, condannava il CP_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 87.554,41 a Parte_1
titolo di differenze retributive per il periodo dal 14.5.2003 al 30.9.2017 e della somma di €
30.412,42 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
condannava il al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 27.588,47 a titolo di indennità risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2.2.2023 e sino al soddisfo;
condannava il resistente al pagamento delle spese Pt_1 processuali della ricorrente, liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 259,00 per esborsi ed € 13.400,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA CP_2
come per legge ed altresì al pagamento delle spese processuali dell'INPGI, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
infine, poneva le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
*****
Appello principale
Il affida l'atto di gravame avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
197/2023 a cinque motivi di doglianza.
Con il primo, censura la statuizione per non aver il giudice dichiarato l'interruzione del processo in ragione dell'entrata in vigore, dal 1.7.2022, della legge n. 234/2021, e, in specie, dell'art. 1 comma
103.
Nel ribadire le ragioni sottostanti l'istanza di interruzione del giudizio già avanzata in primo grado,
l'appellante assume che la legge n. 234 del 2021 non ha trasferito dall' all' 'alcune CP_3 CP_2 funzioni previdenziali', ma ha soppresso l'intera funzione previdenziale in precedenza svolta
10 dall' attribuendola all' , con la conseguenza che dal 1.7.2022 l' ha perso la CP_3 CP_2 CP_3 titolarità del rapporto previdenziale in favore dell' . CP_2
Stando così le cose, nel caso di specie non ricorrerebbe un'ipotesi di successione a titolo particolare nei diritti controversi regolata dall'art. 111 c.p.c., essendosi al cospetto della perdita della capacità di stare in giudizio dell' con riferimento alla funzione previdenziale, con i conseguenti effetti CP_3 di cui agli artt. 299 c.p.c, a nulla rilevando, peraltro, la costituzione in giudizio anche dell' , in CP_2
quanto avvenuta solo in ragione delle domande alternativamente proposte dalla nei CP_1
confronti dei due enti, a seconda della diversa qualificazione del rapporto eventualmente risultante all'esito del relativo accertamento giudiziale invocato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Trani avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione afferente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall' ed insiste sulla fondatezza della stessa, evidenziando che la domanda riconvenzionale è CP_3
priva dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., e non è sorretta da un interesse giuridicamente qualificato a proporla, in quanto l'INPGI è stato soppresso dalla l. n. 234/2021, e considerato, peraltro, che il “bene della vita” perseguito con la detta riconvenzionale “è già soddisfatto dall'accoglimento della domanda attorea costituendo un effetto legale di tale accoglimento” (cfr pag
11,12 del gravame).
Con il terzo motivo d'appello, il denuncia il mal governo del materiale probatorio, e ne Pt_1
stigmatizza la relativa valutazione in virtù della quale il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna appellata sarebbe stato erroneamente qualificato come subordinato.
Il giudicante avrebbe omesso di considerare la specialità del regime giuridico caratterizzante il rapporto degli addetti agli uffici stampa degli Enti locali, giustificato dal carattere fiduciario dello stesso, che, invero, consente l'instaurazione del rapporto con chiamata diretta in deroga all'obbligo costituzionale di assunzione a mezzo di pubblico concorso. Osserva che è proprio in ragione della norma di cui all'art. 9, l. n. 150/2000 - che appunto prevede un regime speciale, per il quale le
PP.AA (tra cui i Comuni) possono dotarsi di uffici stampa utilizzando iscritti all'albo dei giornalisti,
i quali, se non già dipendenti della medesima, devono sottoscrivere un contratto nelle forme e nei modi disciplinati dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 29/1993 - che deve escludersi in radice la possibilità di qualificare come subordinato il rapporto di lavoro.
Rileva che, in ogni caso, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato non è stato adeguatamente provato dalla non avendo quest'ultima assolto all'onere di provare che CP_1
11 era assoggettata al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, risultando
“stabilmente inserita “nell'organizzazione editoriale”.
Ad escludere la sussistenza degli indefettibili requisiti richiesti per qualificare di tipo subordinato il rapporto di lavoro sia la circostanza che il non svolge (ovviamente) attività editoriale, in Pt_1
quanto l'ufficio stampa svolge una funzione accessoria rispetto a quella istituzionale, sia il fatto che le stesse parti avevano provveduto a qualificare il loro rapporto di lavoro come autonomo nei diversi atti contrattuali reciprocamente sottoscritti.
Soggiunge che neppure “la lunga e defatigante prova per testi” ha smentito la natura autonoma della attività giornalistica svolta dalla in quanto, contrariamente a quanto affermato dal CP_1
giudice di primo grado, dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso lo svolgimento da parte della di “una normale attività giornalistica svolta dall'originaria ricorrente in forma del CP_1 tutto autonoma”, comprensiva delle attività contemplate nei contratti da lei sottoscritti (redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa), senza tuttavia alcun possibile riscontro di quegli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione, utili per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo;
i testi si sarebbero limitati a descrivere le dette attività.
Con il quarto motivo l'appellante critica la decisione per aver riconosciuto in favore dell'odierna appellata il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario per l'abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione professionale sottoscritti dalla con il Comune. CP_1
Avrebbe errato il primo giudice a non tenere nel debito conto che il Parte_1
aveva agito in linea con le previsioni di legge, in particolare con la speciale normativa ex l. n.
150/2000, e sottolinea che la legittimità dell'operato del di desume dal fatto che il rapporto Pt_1
di lavoro, nato da una “chiamata diretta” e in ragione di una nomina fiduciaria del Sindaco in carica, si era concluso, in ragione dell'art. 71 del Regolamento Comunale e dell'art. 90, d.lgs. n. 267/2000, alla scadenza del contratto in data 30.9.2017, essendo stato eletto un nuovo Sindaco in data
30.6.2017, il quale aveva preferito adoperare, per la nomina dell'addetto stampa, la procedura di evidenza pubblica, a cui l'odierna appellata non aveva in ogni caso partecipato.
L'appellante denuncia altresì la decisione di prime cure avuto riguardo alla quantificazione del danno risarcibile, in quanto il giudice avrebbe operato una duplicazione delle forme risarcitorie, in quanto la condanna al pagamento delle differenze retributive e degli oneri previdenziali costituirebbe già un risarcimento del danno in capo alla non potendosi a questo CP_1
12 aggiungere anche il cd. danno comunitario, il quale può essere riconosciuto solo per quell'ulteriore danno derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c.
In definitiva, non sarebbe possibile riconoscere all'odierna appellata un risarcimento il cui ammontare superi il valore del danno effettivamente subito, a meno di non violare il principio dell'ordinamento secondo cui il risarcimento del danno ha una funzione ripristinatoria e non sanzionatoria.
Con il quinto motivo di appello, il si duole dell'inquadramento operato dal giudice di Pt_1
prime cure, per aver erroneamente ricondotto le mansioni svolte dalla tra quelle di cui CP_1
alla categoria D del CCNL Enti Locali 2016-2018, nonostante non fossero in esse ravvisabili le specifiche caratteristiche descritte nella declaratoria della detta categoria D, quali le elevate conoscenze pluri-specialistiche, la elevata complessità dei problemi da affrontare e le relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, con la conseguenza che, semmai, le mansioni espletate dalla avrebbero meritato l'inquadramento nella categoria C del citato Ccnl. CP_1
*****
Appello incidentale.
La si costituisce e chiede la conferma della sentenza, salvo che nella parte in cui il CP_1 giudice, nel riconoscere il diritto alle differenze retributive, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal dichiarando prescritti tutti i crediti maturati fino al Parte_1
30.11.2012; quindi spiega appello incidentale, affinché le sia riconosciuto il diritto alle differenze retributive per le attività svolte inquadrate nella categoria D del CCNL Enti Locali per l'intero periodo prestato alle dipendenze del e, dunque, anche per il lasso di Parte_1
tempo dal 14.5.2003 al 29.11.2012
In sostanza, il giudice avrebbe errato ad applicare al rapporto di lavoro de quo i principi giurisprudenziali elaborati per il pubblico impiego privatizzato, affermando che la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro, in quanto avrebbe dovuto valorizzare il requisito psicologico della lavoratore, rilevando la chiara sussistenza di un metus in capo alla che CP_1
aveva intrattenuto, anche se solo formalmente, un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da distinti e illegittimi rinnovi e, dunque, privo di specifiche tutele per l'eventuale illegittima risoluzione, e che, quindi, proprio per la forma contrattuale adottata e per la natura pubblica del datore, per timore di vedere cessata la collaborazione con il Comune senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto, ha rinunciato ad esercitare il suo diritto.
13 Ritiene, pertanto, che i propri crediti non siano prescritti, dovendo la prescrizione decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, mancando quest'ultimo di quella stabilità propria dei rapporti di lavoro subordinato operanti nel pubblico impiego.
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Sentenza definitiva n. 1471/2023
Il ribadite le censure formulate con l'appello proposto avverso la Parte_1
sentenza non definitiva, affida il gravame avverso la sentenza definitiva a due motivi.
Con il primo, si duole che, stante la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva n 197/2023, il giudice, invece che sospendere il giudizio a mente dell'art. 295 c.p.c., abbia deciso la causa;
la citata norma, infatti, prescrive la sospensione del giudizio quando sia pendente, innanzi allo stesso o ad altro giudice, la risoluzione di una controversia da cui dipende la decisione della causa, e nel caso di specie, non vi era alcun margine di discrezionalità, non potendo esservi dubbi in ordine al fatto che la decisione sul gravame relativo all'an debeatur (la natura subordinata o meno del rapporto di lavoro) condizionasse la decisione sul quantum.
Con il secondo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto che le risultanze a cui era pervenuto il
CTU non fossero state contestate, ed evidenzia che, al contrario, il Comune aveva ripetutamente contestato le conclusioni del CTU in tutti i propri scritti difensivi successivi al deposito della relazione tecnica e, specificatamente, nelle note conclusive depositate prima dell'udienza del
21.9.2023, cui erano allegate le osservazioni del consulente tecnico di parte.
Tanto detto, aggiunge che il giudicante avrebbe determinato in maniera errata il quantum debeatur, avendo aderito alle risultanze del consulente d'ufficio inquadrando la nella categoria D/3 CP_1
del CCNL Enti locali, senza tener conto di quanto osservato dal consulente di parte rag.
, il quale aveva significato che - sebbene il CCNL 1999 preveda l'inquadramento della Persona_2
mansione di giornalista pubblicista nella categoria D e nonostante l'art. 3, comma 7 specifichi che i profili già ascrivibili alla VIII qualifica funzionale ex DPR n. 347/1983 debbano essere inquadrati nel trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica D3 - alla debba CP_1
però applicarsi, ex art. 15 comma 1 CCNL 1999, l'inquadramento nella categoria D1, in quanto assunta successivamente alla stipulazione del CCNL del 1999 (appunto dal 2003) ed “in assenza di una precisa disciplina all'interno dell'Ente che disciplinasse l'istituzione della figura del giornalista pubblicista”.
14 Anche con riferimento alla sentenza n. 1471/2023 l'odierna appellata spiegava, a mezzo della memoria di costituzione, appello incidentale, ritenendo che la CTU e, dunque, la conseguente decisione del giudice circa le quantificazioni economiche delegate all'ausiliario, dovessero essere integrate con il calcolo delle differenze retributive relative anche al periodo 2003 – 2012.
*****
Gli appelli principali e quelli incidentali sono infondati e devono essere integralmente respinti.
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Per ordine la Corte ritiene di soffermarsi dapprima sull'appello principale proposto avverso la sentenza non definitiva, poi su quello proposto contro la sentenza non definitiva, e, da ultimo, sugli appelli incidentali.
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Il primo e il secondo motivo dell'appello principale proposto avverso la sentenza non definitiva, in quanto attinenti questioni preliminari rispetto al merito della vicenda in esame vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno respinti.
Correttamente il Tribunale di Trani non ha interrotto il giudizio esitato nella sentenza non definitiva n. 197/2023.
Invero, non meritava seguito la istanza di interruzione del giudizio avanzata in primo grado dal
Pt_1
Come è possibile evincere da una attenta lettura della legge n. 234/2021, entrata in vigore nelle more del primo grado del presente giudizio, detta normativa non ha soppresso l' ma ha solo CP_3 trasferito alcune delle funzioni previdenziali in favore dell' . CP_2
E' inequivocabile il dato normativo di cui al comma 103 dell' art. 1, l. n. 234/2021, che così recita:
“Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal
1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall dei giornalisti Controparte_3
italiani « » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. Controparte_3
1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all ( che Controparte_2 CP_2 succede nei relativi rapporti attivi e passivi. […]”, desumendosi chiaramente dalla lettera della
15 CP_ norma non già la soppressione dell'ente ma un trasferimento, peraltro limitato, dall' all' di CP_3
funzioni previdenziali, attinenti ai rapporti di lavoro dei giornalisti dipendenti.
Ancora, depongono a favore della non avvenuta soppressione dell'INPGI, ma di una mera parziale restrizione delle sue funzioni, anche i commi successivi al 103 dell'art. 1 della l. n. 234/2021 e, in particolare, il comma 116, che fissa per l'Istituto il termine del 31.1.2023 per la “modifica dello statuto e dei regolamenti interni, […], ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. […]” .
CP_ In definitiva, risulta evidente che all' è trasferita la funzione previdenziale dei rapporti di lavoro subordinato, restando in capo all' le altre forme previdenziali, di talchè se è indubbio che la CP_3
funzione di gestione del regime sostitutivo della forma di previdenza obbligatoria dei rapporti di lavoro subordinati di natura giornalistica è stata trasferita all' , il quale è infatti succeduto nei CP_2 rispettivi rapporti attivi e passivi, è anche vero che in capo all' è rimasta la medesima CP_3
funzione da svolgere, tuttavia, nei confronti dei giornalisti che lavorano in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa.
Pertanto, il Collegio condivide la statuizione del giudice di prime cure, non potendosi riscontrare nel caso di specie un'ipotesi di interruzione del processo ex art 300 c.p.c., ma piuttosto, una successione dell' a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. CP_2
Non ha buona tenuta nemmeno il secondo motivo di gravame avverso la sentenza non definitiva.
Diversamente da quanto sostenuto dal il giudice non ha affatto Parte_1
omesso di motivare sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'INPGI, avendola piuttosto ritenuta assorbita nella coincidenza con quella articolata nella domanda principale della infatti in sentenza si legge < CP_1 dall' altro non è che l'effetto della domanda principale formulata dalla ricorrente in relazione CP_3
alla condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali;
nel caso di specie non CP_ vi sarebbe comunque alcun pregiudizio per le parti anche perché l' è parte processuale e dunque la presente pronuncia produce effetti anche nei suoi confronti>>.
Ad ogni buon conto, la doglianza è ininfluente sulle ragioni decisorie, solo che si consideri, ad una piana lettura della sentenza, che la domanda riconvenzionale dell' non è stata accolta. CP_3
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16 E' privo di pregio giuridico il terzo profilo dell'appello principale, che investe il merito della vicenda.
Per contrastare l'obiezione del il quale, per sostenere l'errata lettura Parte_1
del materiale probatorio che avrebbe condotto il giudice a riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro, invoca una sorta di inconfigurabilità ex lege di un rapporto di lavoro di tipo subordinato giornalistico, la Corte rileva che - ove volesse darsi seguito alla prospettazione dell'appellante - dovrebbe riconoscersi che la legge 150 del 2000 richiamata dal Comune vieti in radice all'autorità giudiziaria di riqualificare come lavoro subordinato una fittizia collaborazione autonoma, e ponga quindi un divieto, niente affatto configurabile, all'autorità giudiziaria;
peraltro dovrebbe pure riconoscersi che la normativa del 2000 deroghi alla normativa di carattere generale che regola la materia (id est, il d.lgs 29/93, poi d.lgs 165/2001) e che la stessa legge 150 del 2000 richiama.
Invece, la normativa in questione, l'art. 9, l. n. 150/2000, non esclude in alcun modo la possibilità di adire il giudice perché accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il giornalista/addetto all'ufficio stampa e una Pubblica Amministrazione, e, giammai, potrebbe eludere al giudice il potere di accertare lo svolgimento in concreto e l'effettiva natura della prestazione lavorativa portato alla sua attenzione.
Ad ogni buon conto, la Corte non si esime dal consultare il dato normativo, che così prescrive “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n
29 possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.
Ebbene, con riferimento all'assunzione del personale addetto all'ufficio stampa, l'art. 9 citato richiama la disciplina di cui al d.lgs 1993/29, poi d.lgs. 165/2001, che, come noto, consente l'utilizzo di forme flessibili solo per esigenze temporanee [all'art. 7 comma 5 bis del citato decreto infatti si legge: “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
17 collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Il comma successivo si apre con la successiva previsione delle ipotesi in cui si possa far luogo a collaborazioni con soggetti dotati di particolari qualifiche,
“fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis…”.]
In altri termini, la menzionata normativa, richiamando la disciplina contemplata nel d.lgs. n.
165/2001, stabilisce che, relativamente all'assunzione del personale addetto all'ufficio stampa, è consentito l'utilizzo di forme flessibili solo per esigenze temporanee o eccezionali.
Va da sé che, se la p.a. può ricorrere alla stipula di contratti di collaborazione per solo per soddisfare esigenze temporanee, non si vede come possa impedirsi l'accertamento che tanto sia effettivamente accaduto e che, invece, l'amministrazione non abbia fatto indebito ricorso a una fittizia collaborazione per soddisfare esigenze a carattere continuativo.
In definitiva, dalla normativa riportata - per la verità citata dall'appellante solo in parte - si desume chiaramente che se è vero che esistono regole specifiche (soprattutto dal punto di vista delle forme contrattuali consentite) per determinate figure professionali, quale l'addetto all'ufficio stampa, è pure vero che l'esistenza di tali regole non priva comunque il giudice adito del potere di accertamento circa lo svolgimento in concreto e l'effettiva natura della prestazione, dovendo garantirsi sempre che il rapporto di lavoro instauratosi atteggi entro il perimetro della legalità.
Ancora.
Osserva la Corte che è inconsistente anche l'ulteriore profilo di doglianza con cui il tenta Pt_1
di escludere ex sé la natura subordinata del rapporto di lavoro della assumendo che non CP_1 potrebbe mai raggiungersi “la necessaria prova rigorosa dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro tanto da far emergere uno stabile inserimento nell'organizzazione editoriale”, per il fatto che “il resistente non svolge Pt_1
(ovviamente) attività editoriale”.
L'argomento speso dal non merita seguito nella misura in cui sembra sostenere che Pt_1
sarebbe precluso al giudice accertare la reale natura del rapporto di lavoro sulla scorta delle caratteristiche concrete della prestazione lavorativa;
si tratta, ad avviso della Corte, di un ulteriore e maldestro tentativo dell'appellante di individuare e porre argini al potere valutativo e accertativo del giudice del lavoro.
18 Ad ogni buon conto, non vi è chi non veda che è la legge 150/2000 (peraltro invocata dal
[...]
) - che ha disciplinato la facoltà per la P.A. di dotarsi degli uffici stampa, Parte_1
“istituzionalizzando” la comunicazione pubblica e dunque l'attività giornalistica resa in favore dell'ente comunale (benché non editore) - a rendere ancora più precaria la tesi dell'appellante.
Ma, a prescindere da questa considerazione, è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non sia un ente che svolge in via principale attività editoriale, in quanto ciò che rileva non è la tipologia e la natura del datore di lavoro – editoriale o meno – ma , semmai, la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione e, conseguentemente, la verifica della compiutezza (o meno) della disamina del materiale probatorio compiuta dal primo giudice per affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra la e il nel periodo dal 14.5.2003 al 30.9.2017. CP_1 Pt_1
A questo riguardo, prima di ogni altra considerazione, è bene dire che il da un canto, nel Pt_1
costituirsi in giudizio in primo grado, non ha contestato in alcun modo le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro così come descritte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, e, dall'altro, in appello ha mancato di censurare e confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a base del proprio convincimento.
Il sostiene soltanto che “la lunga e defatigante prova per testi” non ha affatto smentito la Pt_1
natura autonoma della attività giornalistica svolta dalla in quanto i testi si sarebbero CP_1
limitati a descrivere le attività poste in essere rilevandone la conformità con quelle annotate nei contratti di collaborazione sottoscritti, sicchè dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso lo svolgimento di “una normale attività giornalistica svolta dall'originaria ricorrente in forma del tutto autonoma”.
Osserva la Corte che, oltre a tale deduzione, evidentemente tautologico e privo di contenuto, null'altro il ha detto, nulla a proposito dei parametri valutativi cui si è attenuto il giudice Pt_1
per delibare sulle risultanze probatorie. E tanto è importante perché, come si vedrà, è proprio nelle modalità di svolgimento dell'attività della - così come descritte dai testi - che il primo CP_1
giudice ha ravvisato gli indici della subordinazione.
Nulla il ha obiettato a proposito della dichiarata adesione del giudice ai canoni Pt_1
interpretativi indicati dalla giurisprudenza della Cassazione per valutare la natura subordinata dell'attività del giornalista , secondo cui “In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale
19 dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione
d'impresa” (cfr. in termini Cass. n. 24078/2021, che nella specie, relativa alla posizione di un praticante giornalista assunto con contratto di collaborazione, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che non aveva dato eccessivo rilievo al non assoggettamento ad orario di lavoro fisso, ritenendo invece decisiva ai fini del ravvisato vincolo di subordinazione la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'"art director" e del direttore).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha riaffermato i principi in base ai quali deve condursi l'indagine sul carattere subordinato o meno della prestazione giornalistica.
“Va ribadito infatti che la subordinazione si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c., dal lavoro autonomo. Non si tratta di un dato di fatto elementare ma piuttosto di un atteggiarsi del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale ed intellettuale) che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore
(o datore di lavoro) anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (cfr. tra le tante Cass. 23/09/2005 n. 18660, 07/09/2006 n.
19231, 12/02/2008 n. 3320, 09/03/2009 n. 5645, 02/04/2009n. 8068). In sostanza, ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è l'ampiezza di prestazioni e
l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza
20 del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta… (cfr. Cass. 12/03/2019 n. 7044 e le richiamate Cass.
20/08/2003 n. 12252, 03/03/2009 n. 5079 e 07/10/2013n. 22785). E' evidente che tale verifica, nel contesto di più contratti di collaborazione ripetuti nel tempo a distanza di intervalli temporali, deve essere condotta sull'arco temporale di effettivo svolgimento del rapporto nel tempo indicato dal contratto, restando irrilevante l'attività medio tempore prestata, perché solo in tale contesto è possibile verificare in concreto il suo atteggiarsi”.
Orbene, se questi sono i principi da applicare, e se il concreto atteggiarsi dell'attività della
è quello esposto in ricorso e debitamente riscontrato dall'istruttoria e non contestato, non CP_1
si può in alcun modo dubitare dello stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione dell'ente, con specifico riferimento a quelle attività al cui soddisfacimento l'ufficio stampa è preposto.
La Corte concorda allora con il primo giudice nel ritenere che le risultanze probatorie abbiano confermato quanto sostenuto dalla a suffragio della propria domanda, e cioè che ella, una CP_1 volta costituito l'ufficio stampa presso dal 2003 al 2017 si era Parte_1 occupata della redazione dei comunicati stampa dell'Ente, aveva coordinato l'attività delle colleghe, redatto bimestralmente il bollettino ufficiale del , curato la rassegna Controparte_5
stampa quotidiana che inviava agli indirizzi del Sindaco, Giunta, Consiglieri, Dirigenti e Dipendenti
Comunali, tenuto i rapporti con le testate giornalistiche locali, come aveva pure seguito i consigli comunali e organizzato conferenze stampa per la promozione di diversi eventi, di aver svolto il proprio lavoro in un stanza vicina a quella del Sindaco, come pure in modalità di smartworking.
Ebbene, la circostanza che tali mansioni siano state svolte dalla per il periodo dal 2003 al CP_1
2017 - mai smentita dall'appellante il quale non ha contestato affatto l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, con le conseguenze che derivano dalla mancata contestazione - è stata confermata da tutti i testi sentiti, la cui attendibilità è corroborata sia dai numerosi dettagli con cui hanno descritto le attività di cui si occupava l'odierna appellata, sia dalla loro occupazione professionale.
Si tratta infatti di soggetti personalmente entrati in contatto con la proprio in ragione del CP_1 suo ruolo di addetta all'ufficio stampa del e di principale punto di riferimento per i soggetti Pt_1
esterni allo stesso (si pensi al teste , titolare della tipografia “Idea Grafica” che Testimone_2 stampava il periodico;
ai testi e , Parte_3 Testimone_1 Testimone_3
21 rispettivamente l'uno giornalista professionista dipendente di Telenorba e l'altra direttrice del giornale locale di al teste , componente della redazione di “CanosaWeb”). Pt_1 Testimone_4
Il Collegio, richiamate le argomentazioni e le valutazioni già operate dal giudice di prime cure circa le dichiarazioni testimoniali, conclude per lo stabile inserimento della CP_1 nell'organizzazione del Comune appellante, relativamente a tutte quelle tipiche attività inerenti all'ufficio stampa, del quale era indiscutibilmente ritenuta portavoce e referente nei confronti dei soggetti esterni, ruolo da ritenersi svolto dalla in maniera continuativa, seguendo e CP_1
rispondendo alle esigenze e alle richieste del datore di lavoro (cfr., in particolare, quanto riferito dai testi e rispettivamente all'udienza del 14.10.2021 e del 3.2.2022, circa la Tes_3 Tes_4
predisposizione dei comunicati da parte della con successiva visione e approvazione degli CP_1
stessi da parte del Sindaco e degli Assessori, o ancora, la loro pubblicazione anche ad orari inconsueti, a breve distanza l'uno dall'altro, per integrazioni e modifiche).
Il Collegio, pertanto, aderisce alla statuizione del primo giudice circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e il per il periodo dal 14.5.2022 al 30.9.2017, CP_1 Pt_1 dovendosi considerare assolto l'onere probatorio dell'odierna appellata in tal senso.
E' fin troppo agevole sconfessare l'inconsistenza dell'argomento dell'appellante che, per suffragare la natura autonoma dell'attività della giornalista, richiama i contratti sottoscritti, essendo stato azionato un giudizio proprio al fine di disvelare rispetto ad essi e a quanto in essi annotato il reale e concreto atteggiarsi dell'attività espletata in virtù ed a seguito della stipula degli stessi.
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Proseguendo nel vaglio delle censure, la Corte ritiene di doversi soffermare, prima che sul quarto, sul quinto motivo.
Lo impongono ragioni di ordine e di logica, afferendo tale ultimo profilo di critica all'inquadramento delle mansioni svolte dalla ricondotte - erroneamente a dire CP_1 dell'appellante - alla categoria D del CCNL Enti Locali 2016-2018.
Purtuttavia, prima ancora, è bene chiarire che la lavoratrice – che pure aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della qualifica di capo redattore di cui all'art. 1 e 11 Ccnl giornalisti o di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 stesso contratto – ha prestato acquiescenza alla sentenza, non avendo proposto appello avverso il capo della sentenza che invece ha delibato l'inquadramento nella categoria D del Ccnl Enti Locali.
22 Ciò detto, non possono considerarsi degne di pregio giuridico le affermazioni del in merito Pt_1
alla migliore corrispondenza delle attività svolte dalla lavoratrice alla categoria C del medesimo
CCNL, in quanto la non avrebbe svolto mansioni caratterizzate da elevate conoscenze CP_1
pluri-specialistiche, elevata complessità dei problemi da affrontare e da relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, contemplate dalla categoria D.
Piuttosto, è condivisibile la ricostruzione riversata in sentenza.
Non senza rammentare che il primo giudice ha utilizzato, per il caso di specie, il CCNL Enti Locali valido per triennio 2016-2018, essendo stato il primo testo contrattuale a enucleare specificatamente la figura del giornalista addetto stampa dei Comuni, rimandando, per l'individuazione delle specifiche categorie, all'allegato del CCNL del 31.3.1999, opina la Corte che la tesi del è Pt_1
smentita proprio dalle chiare previsioni contrattuali.
Secondo la predetta contrattazione, nella parte dedicata all'esemplificazione dei profili che rientrano nella categoria D, la declaratoria contrattuale fa infatti espresso riferimento, tra gli altri, al profilo di giornalista pubblicista (il fatto che la normativa faccia riferimento solo al pubblicista e non al professionista è dovuto alla circostanza che il primo CCNL che ne ha dato conto è del 31 marzo
1999, sottoscritto prima dell'emanazione della legge n. 150 del 2000 la quale ha previsto l'istituzione di Uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni con giornalisti, indifferentemente, professionisti o pubblicisti).
Non c'è dubbio, quindi, che il giornalista pubblicista e, a maggior ragione, professionista rientrasse nella categoria D del CCNL “Regioni ed Autonomie Locali”, già in attesa della individuazione degli specifici profili professionali da concordare in sede di contrattazione ARAN.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, non v'è chi non veda che le attività in concreto svolte dalla siano del tutto conformi a quelle descritte, nell'allegato citato, in corrispondenza CP_1
della categoria D, dovendosi ritenere pienamente provato, come anche già rilevato dal primo giudice, che l'odierna appellata non solo aveva fatto parte dell'ufficio stampa, ma ne era coordinatrice, oltre ad aver rivestito il ruolo di mediazione e comunicazione con soggetti esterni all'Ente comunale, tutte attività corrispondenti all'elevato grado di complessità professionale e relazionale enucleate attribuite alla categoria in esame.
*****
Non ha buona tenuta neanche il quarto motivo di gravame.
23 Non si ravvisa errore nella decisione del Tribunale di Trani, che bene ha fatto a riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno per aver il Comune abusato nel reiterare la stipula di contratti di collaborazione professionale.
Preme sottolineare subito che la tesi dell'appellante è ardita non solo perchè assume di non aver posto in essere alcun abuso ma anche perché si spinge ad affermare che in ogni caso la statuizione risarcitoria finisce per duplicare le forme risarcitorie aggiungendo detto risarcimento a quello derivante dalla condanna alle differenze retributive. In altri termini, l'appellante è convinto che “il danno subito dall'originaria ricorrente è già risarcito con la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive e degli oneri previdenziali e ad esso non può essere aggiunto il c.d. danno comunitario”.
La confusione è evidente, e va dipanata.
Anzitutto, va chiarito che il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva costituiscono gli effetti determinati dall'annullamento del contratto di collaborazione e dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c, e non hanno alcun contenuto risarcitorio, ma sono le conseguenze retributive e contributive della corretta qualificazione del rapporto di lavoro.
Nondimeno, va che non è in alcun modo possibile ricondurre nel perimetro della legalità la condotta del , perché per quattordici anni ha stipulato con la contratti Parte_1 CP_1
di collaborazione professionale, contravvenendo quelle norme - puntualmente richiamate e disaminate dal primo giudice - che delimitano, per la Pubblica Amministrazione, le forme contrattuali utilizzabili;
nello specifico, tanto l'art. 7 c. 6 d.lgs 165/2001 tanto l'art 36 del d.lgs. n.
165/2001, da cui è oltremodo esplicitata l'intenzione del legislatore di limitare l'utilizzo dei contratti a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali.
Ebbene, risulta evidente che il abbia proceduto non solo a intrattenere con la un Pt_1 CP_1
rapporto di lavoro solo formalmente di collaborazione professionale e tuttavia nel concreto caratterizzato dalla subordinazione, ma ha altresì continuato in maniera abusiva a sottoscrivere tali contratti, per esigenze che non possono configurarsi come temporanee, vista la reiterazione della menzionata condotta per ben quattordici anni, come anche dimostrato dagli elementi emersi dal copioso materiale probatorio.
Pertanto, poiché è impossibile convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, del Dlgs. 165/2001), il primo giudice ha correttamente
24 riconosciuto in favore dell'odierna appellata la tutela di tipo risarcitorio (cfr. il comma 5 dell'art. 36 cit.).
In tale prospettiva, il Tribunale, seguendo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ha quantificato il risarcimento in dodici mensilità sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto - quantificazione che non solo non è censurata dall'appellante (che, si sottolinea, si duole della condanna al risarcimento del danno solo perché la considera una duplicazione della condanna alle differenze retributive), e, quindi, retsa intangibile, ma che questa Corte ritiene peraltro congrua, in ragione della gravità della reiterazione in termini temporali della condotta illecita da parte del
Pt_1
A discapito delle doglianze del circa l'illegittima funzione sanzionatoria attribuita al Pt_1 risarcimento riconosciuto, è d'uopo evidenziare che la Corte di Cassazione, con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 5702/2016 ha chiarito che “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Trattasi di un consolidato principio di diritto, di recente consacrato nella sentenza della Cassazione
32904/2023 “l'impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, del Dlgs. 165/2001) e la necessità di garantire tuttavia al lavoratore un'effettiva tutela risarcitoria (come imposto dalla normativa eurounitaria) si contemperano nel riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo ed un massimo, senza necessità di provare l'effettiva esistenza del danno e ferma invece la possibilità di provare in concreto l'esistenza di un danno ulteriore;
v., per tutte, Cass S.U. n. 5072/2016” .
Appare quindi chiaro che il predetto danno viene determinato senza alcuno specifico onere di prova in capo al lavoratore, assumendo dunque una connotazione sanzionatoria, tesa a garantire una
25 adeguata tutela della posizione del lavoratore, in un'ottica di effettività e proporzionalità, a fronte del divieto di “convertire” e/o costituire giudizialmente, pur avendo riconosciuto un uso illecito dello strumento contrattuale, il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.Detta funzione sanzionatoria non ha evidentemente nulla a che vedere con le conseguenze economiche del corretto inquadramento del rapporto di lavoro.
Va da sé che il danno c.d. comunitario non può affatto intendersi omnicomprensivo (tanto da essere ammessa la prova del danno ulteriore), e perciò non esclude affatto il pagamento delle differenze retributive per il lavoro svolto, in ragione della mancata applicazione, da parte del datore, dell'inquadramento e dei trattamenti contrattuali e di legge per il rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, anche l'obiezione dell'odierno appellante circa il riconoscimento e la quantificazione del danno c.d. comunitario da parte del giudice di prime cure è infondata e meritevole di rigetto.
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Appello principale avverso la sentenza definitiva.
Consta di due motivi, entrambi infondati.
Il primo investe la decisione del giudice per non aver aderito alla richiesta del di Pt_1
sospendere il giudizio conclusosi con la sentenza definitiva;
invero, il Tribunale ha affermato che
<l'impugnazione della sentenza non definitiva dinanzi alla Corte di Appello di Bari non costituisce un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. e dunque il presente giudizio può essere definito anche senza attendere l'esito della sentenza che definirà il gravame proposto avverso la sentenza non definitiva>>.
E' sterile la censura dell'appellante circa la mancata sospensione del giudizio da parte del primo giudice ai sensi dell'art. 295 c.p.c., poiché nel caso di specie non si verte affatto nell'ipotesi di sospensione necessaria, in quanto la prosecuzione del giudizio di primo grado ha riguardato unicamente la quantificazione della domanda, sulla fondatezza della quale si era già espresso il
Tribunale con la sentenza non definitiva del 2.2.2023.
Il giudizio di primo grado è proseguito per il quantum, che è questione connessa e non indipendente dalla precedente fase. Non si è trattato sicuramente di due giudizi indipendenti, che è l'ipotesi contemplata dall'art. 295 c.p.c.
Per di più, il propone una lettura della norma contraria alla lettera ed alla ratio legis. Pt_1
26 Difatti, la "dipendenza" cui fa riferimento la norma in esame è un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, pendenti nel medesimo grado, una delle quali costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra.
Secondo i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile, di regola, la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n.10027/2012).
La citata sentenza delle Sezioni Unite, muovendo dal disvalore verso il fenomeno sospensivo (Corte
Cost. 132/2005), ha inteso ridimensionare la sospensione obbligatoria, foriera di poter determinare
"l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale”.
Anche la successiva giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 6207/2014, n. 26251/2017 e n. 80/2019) ha ritenuto che, allorquando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dei criteri facoltizzanti dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non opera la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica.
L'interpretazione anzidetta sostiene che la sospensione necessaria, in considerazione della gravità delle sue conseguenze pratiche sulla sollecita definizione del processo, si applica soltanto quando l'accertamento con autorità di giudicato della questione pregiudiziale è richiesto dalla legge e la causa pregiudiziale è iniziata prima di quella pregiudicata;
questa prospettazione nega che l'art. 295
c.p.c. possa applicarsi al mero rapporto di pregiudizialità tra cause pendenti e ritiene che il giudice avrebbe l'alternativa tra riunire le cause connesse per pregiudizialità (ex art. 40 o 274 c.p.c.) o lasciarle separate, senza disporre alcuna sospensione, con possibilità di conoscere incidenter tantum della questione pregiudiziale.
In altri termini, il Comune appellante sovrappone il piano della possibile sospensione della sentenza impugnata, dunque non dovuta ma rimessa alla valutazione del Giudice, - e nella specifica materia del lavoro soggetta a particolari ed ulteriori requisiti - con la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c..
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E' infondato il secondo motivo.
27 E' corretta la quantificazione operata dal Tribunale sulla scorta dell'elaborato peritale.
Va detto che il ripropone pedissequamente la medesima obiezione già Parte_1
rassegnata in primo grado - peraltro solo in sede di note, come stigmatizzato dal giudice <l comportamento della parte che, pur potendo sollevare eccezioni avverso la CTU nella fase all'uopo preposta, oltre che entro la prima udienza successiva alla CTU, depositi contestazioni per l'udienza di discussione >> - senza censurare efficacemente l'argomento speso dal Tribunale di Trani per respingere la contestazione datoriale.
In sentenza infatti si legge < da un lato, si osserva come l'inquadramento nel livello D sia stato già oggetto di decisione (…); dall'altro lato si evidenzia come le ragioni per cui il CTU abbia attribuito alla ricorrente il livello D3 sono pienamente condivisibili e non necessitano di ulteriori approfondimenti”>>.
E, infatti, nell'elaborato peritale il ctu dava conto che il ccnl 31.3.1999 Enti Locali all'allegato A si prevede l'inquadramento della mansione di giornalista nella categoria D, aggiungendo “Nel citato
CCNL, inoltre, all'art. 3, comma 7, è precisato che, per i profili professionali già ascrivibili alla
VIII qualifica funzionale ex art. DPR 347/83 (poi integrato dal DPR 333/90) debbano essere inquadrati nel trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica D3”, così offrendo spiegazione al riconoscimento in favore della lavoratrice della posizione economica D3 invece che D1.
Poiché la lettura del citato Ccnl consegna alla Corte la conferma testuale di quanto rilevato dal ctu prima e dal giudice dopo, non vi è alcuna ragione per discostarsi dagli esiti della espletata CTU riversati in decisione.
In definitiva, il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria adesione ai calcoli svolti dal CTU, stante il chiaro tenore letterale dell'allegato A del CCNL 1999 circa il trattamento tabellare inziale applicabile alla rimanendo priva di pregio giuridico l'obiezione CP_1 dell'appellante in proposito.
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Appelli incidentali
Essi attingono le sentenze nella parte in cui hanno accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con conseguente mancato riconoscimento da parte del Parte_1
primo giudice di tutti i crediti maturati fino al 30.11.2012, vale a dire tutti quelli maturati
28 anteriormente al quinquennio precedente la prima lettera di messa in mora del 30.11.2017, con conseguente successiva mancata inclusone degli stessi nella quantificazione della somma riconosciuta in favore della lavoratrice.
Il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi regolanti la materia, così come chiariti dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Infatti, le censure mosse dall'odierna appellante incidentale non superano la pronuncia della Corte di Cassazione n. 35676/2021, posta a base della sentenza di primo grado in ragione della sua piena aderenza al caso di specie, in quanto riferita all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro solo formalmente autonomo, con la conseguente affermazione che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Tale pronuncia esprime principi non solo già da tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, ma anche da questa recentemente riaffermati;
in particolare dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, che hanno affermato il seguente principio di diritto “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine
- decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cass. SS.UU. sent. n.
36197/2023).
Per chiarezza e pertinenza rispetto alla questione oggetto di odierna disamina, è utile riportare il seguente passaggio della motivazione della citata sentenza a sezioni unite.
“Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema.
Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di
29 controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
Il sistema garantisce, infatti, il controllo sulla res publica dei cittadini, che si esprime sia nella forma diretta partecipativa attraverso la composizione degli organi costituzionali rappresentativi con l'esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.) e la vigilanza critica sul loro operato come opinione pubblica (art. 21 Cost.), sia in quella mediata delle formazioni intermedie e della loro libera associazione (artt. 2 e 18 Cost.) e, in particolare, delle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e dei partiti politici (art. 49 Cost.); non potendo
essere sottaciuta l'essenziale tutela dell'accesso al giudice (artt. 24 Cost. e 6 CEDU anche nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la giurisdizione amministrativa (art. 113 Cost.).
Il rappresentato assetto ordinamentale di diritti e di poteri, tutelato dai reciproci controlli di garanzia, assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall'ordinario andamento fisiologico), attraverso la responsabilità diretta de“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici … secondo le leggi penali, civili e amministrative” per gli “atti compiuti in violazione di diritti” (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.
10.1. Giova allora qui richiamare la citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità (che alla prima si è conformata) per sottolineare come, nella prospettiva da essa tracciata, assuma rilevanza essenziale, quale criterio discretivo ai fini di individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, proprio il metus: posto che la stabilità del rapporto è il parametro misuratore di esso.
Sicché, da una tale evidenza consegue la sostanziale ininfluenza della previsione (cui ha invece fatto significativo riferimento l'ordinanza interlocutoria), quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro delle mensilità retributive (art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs. 27/2017): peraltro, neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria.
Se dunque, nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l'esistenza o l'inesistenza del timore, l'esclusione in radice della sua configurabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge, priva di alcun valore il riferimento al suddetto mutamento della disciplina della reintegrazione.
11. Tanto chiarito e in più specifico riferimento alla reiterazione della contrattazione a tempo determinato – tenuto anche conto di quanto osservato dal P.G. in ordine alla mancanza di prova di una “prassi” di
“stabilizzazioni” da parte della P.A., a fronte di una normativa limitativa del ricorso alla contrattazione a tempo determinato e di un suo obbligo di periodica informazione alle organizzazioni sindacali sulle
30 tipologie di lavoro flessibile utilizzate, per combatterne gli abusi (dal penultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sua requisitoria) – queste Sezioni Unite ritengono di non poter accogliere la proposta dell'ordinanza interlocutoria di rilettura e di ampliamento del concetto di metus, in asimmetria con quanto costantemente ritenuto dal giudice costituzionale e di legittimità.
Al riguardo, appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore. Contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, il mancato rinnovo del contratto
a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
11.1. Giova, infine, richiamare la radicale negazione dell'esistenza del metus quale delineato dal giudice costituzionale (come chiarito da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione sub p.ti 3.1, 4. e 4.1), per il riconoscimento ai rapporti a termine, in caso di illegittimità del recesso, di una piena tutela attraverso la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e il risarcimento del danno.
12. In via conclusiva, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, bene evidenziati con perspicua sensibilità dall'ordinanza interlocutoria, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 7538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).”
Da ultimo, anche Cass. ord. n. 11622/2024: “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun
"metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”.
Pertanto, in applicazione dei menzionati principi al caso di specie, la sentenza deve essere confermata anche nella parte in cui, accerta la natura subordinata del rapporto e ricondotto quest'ultimo al pubblico impiego privatizzato, il giudice ha collocato il decorso della prescrizione in 31 costanza di rapporto di lavoro, stante la mancanza in capo alla di un metus rispetto alla CP_1
perdita della possibilità di stabilizzazione – essendo vietata dalla legge, dovendosi applicare al lavoro autonomo i medesimi principi validi per i contratti a termine - o di rinnovo del contratto, costituendo quest'ultima un'aspettativa di mero fatto, non suscettibile di tutela giurisdizionale.
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Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, vanno respinti sia gli appelli principali che quelli incidentali, con integrale conferma delle sentenze gravate.
Le spese processuali del giudizio di appello sono compensate fra tutte le parti, stante la soccombenza reciproca, secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Ai sensi del DPR n 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n 228 del 2012, art 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravenute di esenzione del suo pagamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti dal , con Pt_1 Parte_1
ricorso depositato il 19.5.2023 avverso la sentenza non definitiva n. 197 resa dal Tribunale di Trani il 2.2.2023 e con ricorso del 24.10.2023 avverso la sentenza definitiva n. 1471 emessa dal medesimo Tribunale il 21.9.2023, ricorsi riuniti all'udienza del 6.6.2024, nonché sull'appello incidentale spiegato da con memorie del 29.2.2024 e del 1.3.2024, così Controparte_1
provvede:
rigetta gli appelli principali;
rigetta gli appelli incidentali,
e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
32 Così deciso in Bari, il 27.3.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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