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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5955/2018
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AJESE DANIELA Avv. Angilella sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. IANNETTI GIANLUIGI
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Ajese, elettivamente domiciliata presso il difensore APPELLANTE
E
(c.f. ), nella sua Controparte_2 P.IVA_2
qualità di mandataria con rappresentanza in nome e per conto di Controparte_3
domiciliata presso il difensore avv. Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.3200/2018 resa in data 12.02.2018 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 12.09.2018 la Parte_2
a proposto appello contro la sentenza n.3200/2018 pubblicata in
[...]
data 13.02.2018 dal Tribunale di Roma, resa nell'ambito del procedimento civile rubricato al r.g.n.43437/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_3
[...]
2 § 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_2
per accertare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi Controparte_1 moratori del contratto di leasing sottoscritto con la convenuta. Quest'ultima si costituiva e contestava la domanda, chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo dei canoni scaduti fino alla risoluzione, oltre al rilascio dell'immobile oggetto del contratto. All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, il g.i. fissava per la discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 12.2.2018, dove la causa veniva riservata in decisione.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - condanna parte attrice a pagare alla convenuta la somma di 107.454,38 euro, oltre interessi convenzionali;
-condanna parte attrice a lasciare nella disponibilità della convenuta, liberi da persone e cose il seguente bene immobile, sito in Comune di Roncade (TV), Via Giorgione n. 3, costituito da un'unità ad uso artigianale, completo di servizi e accessori, identificato al Catasto di detto Comune come segue: piano T, foglio 4, mappale n. 428, subalterno n. 1, area urbana;
piano T, foglio 4, mappale 428, sub.
2, Cat. C6; piano 1, foglio 4, mappale 428, sub. 3, Cat. A/2; piano T, foglio 4, mappale 428, sub. 4,
Cat. C/6 (All. 4); -condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio che liquida in complessivi 12.678 euro, oltre accessori di legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda di parte attrice deve essere rigettata, mentre va accolta quella riconvenzionale della convenuta. In merito alla pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia osserva quanto segue. Giova premettere la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, dal momento che i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Roma
17088/16; Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014). Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e
a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono applicati ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia
3 originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre
2014). In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014). Si capisce, pertanto, come - nel disporre la regola di cui al comma 2 dell'art. 1815 c.c. - il legislatore abbia verosimilmente avuto riguardo agli interessi corrispettivi (ai quali soltanto fa riferimento, del resto, il comma 1 della medesima disposizione), e solo per essi abbia stabilito la nullità testuale della clausola (che li prevede), e la sanzione della non debenza di alcun interesse. Gli interessi moratori sono solo promessi al momento della conclusione del contratto. Essi, inoltre, diversamente dagli interessi corrispettivi, sono solo eventuali. Una volta concluso il contratto bancario il debitore si impegna a corrispondere gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento previsto in contratto (che prevede, di solito, rate mensili, trimestrali o semestrali): se il debitore rispetta i termini di pagamento previsti nel contratto, non vi sarà applicazione di alcun interesse di mora;
viceversa, laddove il debitore ritarda nel pagamento,
l'intermediario può applicare gli interessi di mora, l'effetto concreto prodotto dall'applicazione degli interessi moratori non è accertabile ex ante, in quanto non si può sapere prima se e in che misura il debitore rimarrà inadempiente. Nella peggiore delle ipotesi, il debitore non pagherà neanche una rata di mutuo (neanche la prima) e l'effetto economico prodotto dall'applicazione degli interessi moratori sarà il massimo possibile, sarà insomma calcolato su tutte le rate che non sono state pagate.
Del resto ratio sottesa al reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare
o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro o di altra utilità; da quanto premesso consegue che assumono rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr.
Trib. Roma 17088/16; Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP,
10 giugno 2014;) e dunque "la "clausola penale" per la sua funzione non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità.
In definitiva la convenuta non ha dimostrato che gli interessi corrispettivi e moratori separatamente considerati superassero il tasso soglia;
giova peraltro osservare che comunque l'accertata
4 usurarietà dell'interesse di mora specificamente pattuito nel contratto, ed a tal fine deve essere disattesa l'eccezione di parte attrice circa la sua indeterminatezza, non avrebbe quale conseguenza la dichiarazione di nullità del tasso di interesse moratorio pattuito, ma solo la sua automatica riduzione nei limiti del tasso soglia. In definitiva, la convenuta ha legittimamente risolto il contratto in ragione della morosità dell'attrice che deve essere condannata a versarle la somma di 107.454,38 euro, oltre interessi convenzionali, pari ai canoni maturati fino alla risoluzione del contratto, come risulta dall'analitico conteggio in atti (vedi estratto conto allegato alla lettera di risoluzione). Parte attrice, inoltre, deve essere condannata a rilasciare l'immobile oggetto del contratto di leasing, come espressamente pattuito nel medesimo (art.19 contratto), quale conseguenza dell'accertata legittima risoluzione del contratto. Giova peraltro osservare, ai fini di completezza espositiva, tenuto conto che parte attrice non ha formulato la sola domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori che le parti hanno pattiziamente derogato a quanto previsto dall'art. 1526 c.c., primo comma primo ( “se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”) , poiché l'art. 19 del contratto di leasing prevedeva , in caso di risoluzione dipendente da inadempimento dell'utilizzatore, l'operatività della risoluzione al semplice ricevimento da parte dell'utilizzatore della comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento ( e l'intendimento del concedente di avvalersi della risoluzione stessa) , con conseguente obbligo di immediata restituzione dei beni , di pagamento dei canoni fino alla risoluzione e di risarcimento dei danni : “…l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni …nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data …impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni”. Ora, tale clausola contrattuale, che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è, di per sé illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, tenuto conto che la ritenzione delle rate pagate costituisce un'”indennità” ( per i danni conseguenti all'inadempimento) di importo predeterminato ( “ le rate pagate”), che può essere ridotto dal giudice, così come può essere ridotto l'importo della penale ex art. 1384 cc. ; nella specie il patto di ritenzione è stato inteso dalle parti come vera e propria penale, da intendersi quale compensazione tra il credito relativo al pagamento della penale per le conseguenze dannose scaturenti dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e per l'obbligo dell'indennizzo per l'uso della cosa ed il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate. La clausola in esame è implicitamente consentita dallo stesso art.1526 II co cc che prevede proprio l'ipotesi che “sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la riduzione dell'indennità secondo le circostanze e dunque deve ritenersi inderogabile solo la previsione legale del potere del giudice di ridurre tale indennità,
5 che nel caso concreto permette di mantenere l'equilibrio contrattuale. Orbene per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti il giudice dovrà avere riguardo, in relazione all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95): operazione che presuppone l'effettiva riconsegna del bene e che non può essere fatta in questa sede perché pacificamente l'immobile non è stato ancora restituito. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello a Parte_2 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel Merito:
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della clausola relativa al tasso di interesse moratorio pattuito dalle parti nell'ambito del contratto di leasing n.AL3026310330 datato
27.12.2002 oggetto di causa, per tutti i motivi esposti, per l'effetto dichiararsi la gratuità del predetto contratto di leasing con conseguente condanna della appellata alla restituzione in favore della società delle somme illegittimamente trattenute Parte_2
a titolo di interessi, dalla data di stipulazione del predetto contratto, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo, operando una rideterminazione del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, epurando dalle rate residue gli importi dovuti a titolo di interessi;
- Condannare comunque la appellata ex art. 1526 c.c. a restituire tutte le rate CP_1
fino ad oggi pagate dalla società appellante, come meglio descritte in atti, o quantomeno gli interessi
c.d. usurari da questa indebitamente pagati per una complessiva somma che sarà accertata dovuta in corso di causa o che il Giudice riterrà di Giustizia, per tutti i motivi dedotti. -Rigettare tutte le domande formulate in via riconvenzionale dalla Banca appellata in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
In via Subordinata: Compensarsi quanto eventualmente sarà accertato dovuto dall'appellante alla appellata, con quanto la stessa sarà dichiarata tenuta a pagare alla Società per l'effetto diminuire la somma Parte_2 di cui al capo condannatorio (€ 107.454,38) nella diversa minor somma che sarà accertata dovuta in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti. -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 6. - - nella sua qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza in nome e per conto di costituitasi con Controparte_3
comparsa depositata il 28.11.2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
6 eccezione: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per i motivi dedotti in atti. 2) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex adverso proposta per i motivi indicati in narrativa. 3) Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, preliminari e di merito, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate con conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.3200 del 12.02.2018, R.G. n. 43437/2016. 4) In via istruttoria: si depositano i documenti indicati a piè di pagina come da indice separato. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza, invitatosi alle conclusioni e riportate in conformità, la causa veniva discussa oralmente.
§ 8. - L'appello è articolato in un unico motivo relativo ad “erroneità delle premesse poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione – illogicità e/o contraddittorietà della motivazione - errata valutazione da parte del giudicante degli elementi di prova a sua disposizione
– errore di diritto”.
Con tale motivo parte appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nell'applicazione dell'art.1815 co.2 c.c. atteso che il dettato normativo non consentiva di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ed il tasso moratorio pattuito era composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi, al quale andava aggiunta una determinata maggiorazione, quindi, qualora il medesimo fosse stato usurario non poteva che travolgere nella sanzione anche tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il tasso corrispettivo.
Soggiungeva che la Suprema Corte con l'ordinanza n.23192/2017 aveva ribadito e confermato che se il tasso di mora pattuito contrattualmente superasse il tasso soglia, il mutuatario, in applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, non doveva pagare alcun interesse con possibilità di ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.
Precisava inoltre che al fine di valutare se il tasso di mora superasse la soglia di usura fissata dalla legge n.108 del 1996 si doveva verificare semplicemente il tasso di mora contrattuale e non andare a verificare se il tasso di mora superasse effettivamente il tasso soglia nel corso del rapporto.
Deduceva inoltre che a nulla rilevavano, le istruzioni della Banca d'Italia che individuavano un diverso tasso soglia per gli interessi di mora ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il TEGM per gli interessi corrispettivi ed il tutto moltiplicato per una volta e mezzo se stesso, atteso che da quanto evidenziato dalla Cassazione Civile del 6 marzo 2017 n.5598 e dalla Cassazione n.23192 del
2017 per verificare se un contratto di mutuo, di finanziamento o di leasing fosse in usura bastava andare a verificare se il tasso di mora indicato in contratto fosse superiore al tasso soglia di cui alla l.n.108/96 senza considerare la maggiorazione sul tasso soglia di mora, come da indicazioni della
Banca d'Italia.
7 Evidenziava inoltre che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere l'assenza di prova del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, tenuto conto del fatto che dalla perizia tecnica depositata in primo grado (doc.n.7) si evinceva chiaramente che il tasso di mora - pari a 11,053% - superava il tasso soglia del 10,14% previsto dalla legge 108/96 per il periodo di riferimento (momento in cui gli interessi erano stati promessi o convenuti), con conseguente errato accoglimento della domanda riconvenzionale della banca.
Deduceva inoltre che il primo giudice aveva errato nel ritenere legittima la risoluzione contrattuale senza la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le rate riscosse ex art.1526 c.c. al netto dell'equo compenso per quanto osservato da Cass.civ.10.06.05 n.12317, Cass.civ.28.08.07 n.18195
e n.4969 del 2 marzo del 2007.
Precisava che nel caso di specie il contratto andava qualificato quale contratto di leasing traslativo in quanto tra le condizioni era stata pattuita espressamente la facoltà di acquisto (valore di riscatto) da parte dell'utilizzatrice, a nulla rilevando il fatto della allora mancata consegna dell'immobile e tenuto conto della possibilità di ridurre (con compensazione) la somma dovuta all'istituto di credito e dell'ammontare complessivo delle rate riscosse, considerato il valore obiettivo della cosa, il tempo per cui il compratore ne aveva fatto uso e godimento e lo stato in cui si trovava, ferma, in ogni caso,
l'applicazione dell'art.644, comma 3, c.p. qualora gli interessi usurari, anche se inferiori al tasso soglia nei casi in cui, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultassero comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li avesse dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, sproporzione nel caso di specie sussistente tra quanto avuto in godimento dall'appellante e quanto incassato dalla appellata a titolo di rate riscosse nonché a titolo di indennità, ove ritenuto valido l'art. 19 del contratto, con conseguente ridimensionamento delle somme dovute.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'appello è infondato.
Deve infatti applicarsi alla fattispecie in esame quanto osservato da Cass.civ.SS.UU.n.19597 del 2020 per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.n.108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2, mentre invece, ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
8 andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende tuttavia l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. in termini diversi da quelli prospettati dall'appellante, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.1224, comma 1, c.c., con la conseguenza dell'infondatezza della tesi dell'appellante per cui non sarebbero dovuti interessi di sorta.
A ciò deve aggiungersi che secondo Cass.civ.n.26525/2024 nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante sin dal proprio atto introduttivo del primo grado (e così anche nella prima memoria) ha esclusivamente ed in astratto dedotto il superamento del tasso di mora rispetto alla soglia, senza tuttavia comprovare che vi fosse stata in concreto applicazione di tassi moratori e inadempimento, né quando si fosse verificato l'inadempimento con il relativo tasso di mora effettivamente applicato e conseguente usurarietà.
Come infatti osservato dalla banca appellata, sin dalla propria iniziale comparsa di costituzione in giudizio, la società attrice non risulta aver affatto allegato il tasso di mora applicato al momento in cui si era verificato l'inadempimento e non ha provato che lo stesso superasse la soglia applicabile al contratto.
Del resto, la consulenza di parte costituisce una mera allegazione di parte e non risulta essere stata integrata mediante rilevazioni del tasso Euribor quali appunto quelle evidenziate in contratto desumibili da quelle riportate su “Il Sole 24 ore”.
Nel contratto originario di leasing all'art.8 “mora” si era infatti previsto “..senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio pattuito in 8 punti oltre il tasso dell'Euribor vigente alle singole inadempienze”, spettava pertanto alla parte appellante, a fronte delle contestazioni avversarie, produrre delle rilevazioni provenienti da fonti certe e attendibili a fronte oltretutto di un tasso variabile e soprattutto di quanto evidenziato dalla S.C. con riferimento ai decreti ministeriali, che non rappresentano un fatto notorio, né atti normativi che il giudice è tenuto autonomamente a conoscere.
Secondo infatti Cass. civ. Sez.3, ordinanza n.26525 del 11/10/2024 “l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza
9 di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art.2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” e tale principio risulta valevole, a maggior ragione, per le rilevazioni del tasso Euribor.
Detta prova come rilevato dal primo giudice non risulta essere stata affatto fornita dall'appellante risultando, carenti e ancor prima insufficienti le allegazioni necessarie al fine di accertare la prospettata applicazione usuraria dei tassi moratori.
Quanto poi alla natura traslativa del leasing ed alla mancata restituzione delle rate giovi evidenziare che il primo giudice ha posto in evidenza la mancata prova di restituzione del bene, necessaria ai fini di una eventuale riconduzione ad equità della previsione negoziale relativa al trattenimento dei canoni.
Orbene sul punto deve considerarsi che secondo Cass.civ.n.9210 del 2022 ove la risoluzione del leasing – come nel caso di specie - consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che soltanto dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.
Tale prova non è stata fornita e pertanto il motivo d'appello è infondato.
Ancora deve osservarsi quanto all'applicazione della l.n.124 del 2017 al caso di specie, inclusa previsione di trattenimento dei canoni e versamento di quelli scaduti e a scadere (art.1 co.137 e ss.) che secondo la recente Cass.civ.n.7527 del 21 marzo 2024 “La l.n.124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”; la S.C. infatti nelle motivazioni di tale ordinanza ha così osservato “La Corte d'Appello non ha attribuito carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017 ma ha applicato l'interpretazione storico-evolutiva secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito
i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente posto che l'attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur diffuso nella pratica non era
10 qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa
Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo quale è quello proprio del formante giurisprudenziale. Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite. Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza”.
Parimenti infondata e indimostrata risulta la questione relativa alla dedotta usura soggettiva essendo necessario da parte di chi sostiene tale particolare carattere (soggettivo) usurario degli interessi la prova della sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario, nel caso di specie, dell'utilizzatore.
Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale. Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle "concrete modalità del fatto", dal "tasso medio praticato per operazioni similari"; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per il tipo di operazione.
Pertanto, si impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, pur entro il limite del c.d. tasso soglia (cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l'anzidetto squilibrio finanziario.
La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi quindi non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno, non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente. In sintesi, la situazione economica in cui si trova deve essere tale da comportare una notevole limitazione della sua libertà di scelta (cfr. già Cass. n. 19698/08, per una nozione non riduttiva dello "stato di bisogno" nel vigore del testo originario dell'art. 644 cod. pen.), tanto da indurlo ad accettare la sproporzione contrattuale nei termini su esposti.
È da escludere che, qualora il soggetto versi in condizioni di difficoltà economica, la sproporzione delle prestazioni debba ritenersi "in re ipsa", non trovando tale assunto alcun riscontro nella previsione normativa in commento, essendosi al contrario affermato - e con riguardo al requisito dello stato di bisogno, il cui approfittamento, nel testo attuale della norma, configura un'aggravante - che
11 lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (così da ultimo,
Cass. pen. n.12791 del 13 dicembre 2012).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha omesso di allegare e provare la sussistenza del requisito della sproporzione degli interessi pattuiti, mediante qualsivoglia riferimento alla misura convenuta in raffronto a quella mediamente corrisposta all'epoca dalle banche concedenti per operazioni di credito a lungo termine, a condizioni simili, mentre relativamente al requisito della condizione di difficoltà economica o finanziaria si è esclusivamente limitata ad allegare l'esistenza di una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituto.
Ebbene, la situazione soggettiva del mutuatario, in sé sola considerata non è mai sufficiente ad integrare la prospettata usura, in mancanza del requisito oggettivo della sproporzione tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro a date condizioni.
In conclusione, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Ritiene il Collegio che le spese di lite del grado debbano comunque trovare integrale compensazione in considerazione della normativa sopra richiamata, della complessità delle questioni esaminate e della evidenziata sopravvenuta giurisprudenza di legittimità costituente mutamento rilevante in relazione al thema decidendum e comunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese (cfr., Corte cost.n.77 del 2018).
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato in data 12.09.2018, Parte_2
avverso la sentenza n.3200/2018 resa in data 12.02.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_2
Roma, 30.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
12
Sezione VI civile
R.G. 5955/2018
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AJESE DANIELA Avv. Angilella sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. IANNETTI GIANLUIGI
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Ajese, elettivamente domiciliata presso il difensore APPELLANTE
E
(c.f. ), nella sua Controparte_2 P.IVA_2
qualità di mandataria con rappresentanza in nome e per conto di Controparte_3
domiciliata presso il difensore avv. Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.3200/2018 resa in data 12.02.2018 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 12.09.2018 la Parte_2
a proposto appello contro la sentenza n.3200/2018 pubblicata in
[...]
data 13.02.2018 dal Tribunale di Roma, resa nell'ambito del procedimento civile rubricato al r.g.n.43437/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_3
[...]
2 § 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_2
per accertare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi Controparte_1 moratori del contratto di leasing sottoscritto con la convenuta. Quest'ultima si costituiva e contestava la domanda, chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo dei canoni scaduti fino alla risoluzione, oltre al rilascio dell'immobile oggetto del contratto. All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, il g.i. fissava per la discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 12.2.2018, dove la causa veniva riservata in decisione.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - condanna parte attrice a pagare alla convenuta la somma di 107.454,38 euro, oltre interessi convenzionali;
-condanna parte attrice a lasciare nella disponibilità della convenuta, liberi da persone e cose il seguente bene immobile, sito in Comune di Roncade (TV), Via Giorgione n. 3, costituito da un'unità ad uso artigianale, completo di servizi e accessori, identificato al Catasto di detto Comune come segue: piano T, foglio 4, mappale n. 428, subalterno n. 1, area urbana;
piano T, foglio 4, mappale 428, sub.
2, Cat. C6; piano 1, foglio 4, mappale 428, sub. 3, Cat. A/2; piano T, foglio 4, mappale 428, sub. 4,
Cat. C/6 (All. 4); -condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio che liquida in complessivi 12.678 euro, oltre accessori di legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda di parte attrice deve essere rigettata, mentre va accolta quella riconvenzionale della convenuta. In merito alla pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia osserva quanto segue. Giova premettere la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, dal momento che i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Roma
17088/16; Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014). Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e
a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono applicati ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia
3 originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre
2014). In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014). Si capisce, pertanto, come - nel disporre la regola di cui al comma 2 dell'art. 1815 c.c. - il legislatore abbia verosimilmente avuto riguardo agli interessi corrispettivi (ai quali soltanto fa riferimento, del resto, il comma 1 della medesima disposizione), e solo per essi abbia stabilito la nullità testuale della clausola (che li prevede), e la sanzione della non debenza di alcun interesse. Gli interessi moratori sono solo promessi al momento della conclusione del contratto. Essi, inoltre, diversamente dagli interessi corrispettivi, sono solo eventuali. Una volta concluso il contratto bancario il debitore si impegna a corrispondere gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento previsto in contratto (che prevede, di solito, rate mensili, trimestrali o semestrali): se il debitore rispetta i termini di pagamento previsti nel contratto, non vi sarà applicazione di alcun interesse di mora;
viceversa, laddove il debitore ritarda nel pagamento,
l'intermediario può applicare gli interessi di mora, l'effetto concreto prodotto dall'applicazione degli interessi moratori non è accertabile ex ante, in quanto non si può sapere prima se e in che misura il debitore rimarrà inadempiente. Nella peggiore delle ipotesi, il debitore non pagherà neanche una rata di mutuo (neanche la prima) e l'effetto economico prodotto dall'applicazione degli interessi moratori sarà il massimo possibile, sarà insomma calcolato su tutte le rate che non sono state pagate.
Del resto ratio sottesa al reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare
o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro o di altra utilità; da quanto premesso consegue che assumono rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr.
Trib. Roma 17088/16; Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP,
10 giugno 2014;) e dunque "la "clausola penale" per la sua funzione non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità.
In definitiva la convenuta non ha dimostrato che gli interessi corrispettivi e moratori separatamente considerati superassero il tasso soglia;
giova peraltro osservare che comunque l'accertata
4 usurarietà dell'interesse di mora specificamente pattuito nel contratto, ed a tal fine deve essere disattesa l'eccezione di parte attrice circa la sua indeterminatezza, non avrebbe quale conseguenza la dichiarazione di nullità del tasso di interesse moratorio pattuito, ma solo la sua automatica riduzione nei limiti del tasso soglia. In definitiva, la convenuta ha legittimamente risolto il contratto in ragione della morosità dell'attrice che deve essere condannata a versarle la somma di 107.454,38 euro, oltre interessi convenzionali, pari ai canoni maturati fino alla risoluzione del contratto, come risulta dall'analitico conteggio in atti (vedi estratto conto allegato alla lettera di risoluzione). Parte attrice, inoltre, deve essere condannata a rilasciare l'immobile oggetto del contratto di leasing, come espressamente pattuito nel medesimo (art.19 contratto), quale conseguenza dell'accertata legittima risoluzione del contratto. Giova peraltro osservare, ai fini di completezza espositiva, tenuto conto che parte attrice non ha formulato la sola domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori che le parti hanno pattiziamente derogato a quanto previsto dall'art. 1526 c.c., primo comma primo ( “se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”) , poiché l'art. 19 del contratto di leasing prevedeva , in caso di risoluzione dipendente da inadempimento dell'utilizzatore, l'operatività della risoluzione al semplice ricevimento da parte dell'utilizzatore della comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento ( e l'intendimento del concedente di avvalersi della risoluzione stessa) , con conseguente obbligo di immediata restituzione dei beni , di pagamento dei canoni fino alla risoluzione e di risarcimento dei danni : “…l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni …nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data …impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni”. Ora, tale clausola contrattuale, che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è, di per sé illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, tenuto conto che la ritenzione delle rate pagate costituisce un'”indennità” ( per i danni conseguenti all'inadempimento) di importo predeterminato ( “ le rate pagate”), che può essere ridotto dal giudice, così come può essere ridotto l'importo della penale ex art. 1384 cc. ; nella specie il patto di ritenzione è stato inteso dalle parti come vera e propria penale, da intendersi quale compensazione tra il credito relativo al pagamento della penale per le conseguenze dannose scaturenti dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e per l'obbligo dell'indennizzo per l'uso della cosa ed il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate. La clausola in esame è implicitamente consentita dallo stesso art.1526 II co cc che prevede proprio l'ipotesi che “sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la riduzione dell'indennità secondo le circostanze e dunque deve ritenersi inderogabile solo la previsione legale del potere del giudice di ridurre tale indennità,
5 che nel caso concreto permette di mantenere l'equilibrio contrattuale. Orbene per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti il giudice dovrà avere riguardo, in relazione all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95): operazione che presuppone l'effettiva riconsegna del bene e che non può essere fatta in questa sede perché pacificamente l'immobile non è stato ancora restituito. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello a Parte_2 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel Merito:
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della clausola relativa al tasso di interesse moratorio pattuito dalle parti nell'ambito del contratto di leasing n.AL3026310330 datato
27.12.2002 oggetto di causa, per tutti i motivi esposti, per l'effetto dichiararsi la gratuità del predetto contratto di leasing con conseguente condanna della appellata alla restituzione in favore della società delle somme illegittimamente trattenute Parte_2
a titolo di interessi, dalla data di stipulazione del predetto contratto, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo, operando una rideterminazione del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, epurando dalle rate residue gli importi dovuti a titolo di interessi;
- Condannare comunque la appellata ex art. 1526 c.c. a restituire tutte le rate CP_1
fino ad oggi pagate dalla società appellante, come meglio descritte in atti, o quantomeno gli interessi
c.d. usurari da questa indebitamente pagati per una complessiva somma che sarà accertata dovuta in corso di causa o che il Giudice riterrà di Giustizia, per tutti i motivi dedotti. -Rigettare tutte le domande formulate in via riconvenzionale dalla Banca appellata in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
In via Subordinata: Compensarsi quanto eventualmente sarà accertato dovuto dall'appellante alla appellata, con quanto la stessa sarà dichiarata tenuta a pagare alla Società per l'effetto diminuire la somma Parte_2 di cui al capo condannatorio (€ 107.454,38) nella diversa minor somma che sarà accertata dovuta in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti. -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 6. - - nella sua qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza in nome e per conto di costituitasi con Controparte_3
comparsa depositata il 28.11.2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
6 eccezione: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per i motivi dedotti in atti. 2) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex adverso proposta per i motivi indicati in narrativa. 3) Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, preliminari e di merito, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate con conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.3200 del 12.02.2018, R.G. n. 43437/2016. 4) In via istruttoria: si depositano i documenti indicati a piè di pagina come da indice separato. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza, invitatosi alle conclusioni e riportate in conformità, la causa veniva discussa oralmente.
§ 8. - L'appello è articolato in un unico motivo relativo ad “erroneità delle premesse poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione – illogicità e/o contraddittorietà della motivazione - errata valutazione da parte del giudicante degli elementi di prova a sua disposizione
– errore di diritto”.
Con tale motivo parte appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nell'applicazione dell'art.1815 co.2 c.c. atteso che il dettato normativo non consentiva di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ed il tasso moratorio pattuito era composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi, al quale andava aggiunta una determinata maggiorazione, quindi, qualora il medesimo fosse stato usurario non poteva che travolgere nella sanzione anche tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il tasso corrispettivo.
Soggiungeva che la Suprema Corte con l'ordinanza n.23192/2017 aveva ribadito e confermato che se il tasso di mora pattuito contrattualmente superasse il tasso soglia, il mutuatario, in applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, non doveva pagare alcun interesse con possibilità di ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.
Precisava inoltre che al fine di valutare se il tasso di mora superasse la soglia di usura fissata dalla legge n.108 del 1996 si doveva verificare semplicemente il tasso di mora contrattuale e non andare a verificare se il tasso di mora superasse effettivamente il tasso soglia nel corso del rapporto.
Deduceva inoltre che a nulla rilevavano, le istruzioni della Banca d'Italia che individuavano un diverso tasso soglia per gli interessi di mora ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il TEGM per gli interessi corrispettivi ed il tutto moltiplicato per una volta e mezzo se stesso, atteso che da quanto evidenziato dalla Cassazione Civile del 6 marzo 2017 n.5598 e dalla Cassazione n.23192 del
2017 per verificare se un contratto di mutuo, di finanziamento o di leasing fosse in usura bastava andare a verificare se il tasso di mora indicato in contratto fosse superiore al tasso soglia di cui alla l.n.108/96 senza considerare la maggiorazione sul tasso soglia di mora, come da indicazioni della
Banca d'Italia.
7 Evidenziava inoltre che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere l'assenza di prova del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, tenuto conto del fatto che dalla perizia tecnica depositata in primo grado (doc.n.7) si evinceva chiaramente che il tasso di mora - pari a 11,053% - superava il tasso soglia del 10,14% previsto dalla legge 108/96 per il periodo di riferimento (momento in cui gli interessi erano stati promessi o convenuti), con conseguente errato accoglimento della domanda riconvenzionale della banca.
Deduceva inoltre che il primo giudice aveva errato nel ritenere legittima la risoluzione contrattuale senza la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le rate riscosse ex art.1526 c.c. al netto dell'equo compenso per quanto osservato da Cass.civ.10.06.05 n.12317, Cass.civ.28.08.07 n.18195
e n.4969 del 2 marzo del 2007.
Precisava che nel caso di specie il contratto andava qualificato quale contratto di leasing traslativo in quanto tra le condizioni era stata pattuita espressamente la facoltà di acquisto (valore di riscatto) da parte dell'utilizzatrice, a nulla rilevando il fatto della allora mancata consegna dell'immobile e tenuto conto della possibilità di ridurre (con compensazione) la somma dovuta all'istituto di credito e dell'ammontare complessivo delle rate riscosse, considerato il valore obiettivo della cosa, il tempo per cui il compratore ne aveva fatto uso e godimento e lo stato in cui si trovava, ferma, in ogni caso,
l'applicazione dell'art.644, comma 3, c.p. qualora gli interessi usurari, anche se inferiori al tasso soglia nei casi in cui, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultassero comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li avesse dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, sproporzione nel caso di specie sussistente tra quanto avuto in godimento dall'appellante e quanto incassato dalla appellata a titolo di rate riscosse nonché a titolo di indennità, ove ritenuto valido l'art. 19 del contratto, con conseguente ridimensionamento delle somme dovute.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'appello è infondato.
Deve infatti applicarsi alla fattispecie in esame quanto osservato da Cass.civ.SS.UU.n.19597 del 2020 per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.n.108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2, mentre invece, ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
8 andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende tuttavia l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. in termini diversi da quelli prospettati dall'appellante, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.1224, comma 1, c.c., con la conseguenza dell'infondatezza della tesi dell'appellante per cui non sarebbero dovuti interessi di sorta.
A ciò deve aggiungersi che secondo Cass.civ.n.26525/2024 nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante sin dal proprio atto introduttivo del primo grado (e così anche nella prima memoria) ha esclusivamente ed in astratto dedotto il superamento del tasso di mora rispetto alla soglia, senza tuttavia comprovare che vi fosse stata in concreto applicazione di tassi moratori e inadempimento, né quando si fosse verificato l'inadempimento con il relativo tasso di mora effettivamente applicato e conseguente usurarietà.
Come infatti osservato dalla banca appellata, sin dalla propria iniziale comparsa di costituzione in giudizio, la società attrice non risulta aver affatto allegato il tasso di mora applicato al momento in cui si era verificato l'inadempimento e non ha provato che lo stesso superasse la soglia applicabile al contratto.
Del resto, la consulenza di parte costituisce una mera allegazione di parte e non risulta essere stata integrata mediante rilevazioni del tasso Euribor quali appunto quelle evidenziate in contratto desumibili da quelle riportate su “Il Sole 24 ore”.
Nel contratto originario di leasing all'art.8 “mora” si era infatti previsto “..senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio pattuito in 8 punti oltre il tasso dell'Euribor vigente alle singole inadempienze”, spettava pertanto alla parte appellante, a fronte delle contestazioni avversarie, produrre delle rilevazioni provenienti da fonti certe e attendibili a fronte oltretutto di un tasso variabile e soprattutto di quanto evidenziato dalla S.C. con riferimento ai decreti ministeriali, che non rappresentano un fatto notorio, né atti normativi che il giudice è tenuto autonomamente a conoscere.
Secondo infatti Cass. civ. Sez.3, ordinanza n.26525 del 11/10/2024 “l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza
9 di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art.2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” e tale principio risulta valevole, a maggior ragione, per le rilevazioni del tasso Euribor.
Detta prova come rilevato dal primo giudice non risulta essere stata affatto fornita dall'appellante risultando, carenti e ancor prima insufficienti le allegazioni necessarie al fine di accertare la prospettata applicazione usuraria dei tassi moratori.
Quanto poi alla natura traslativa del leasing ed alla mancata restituzione delle rate giovi evidenziare che il primo giudice ha posto in evidenza la mancata prova di restituzione del bene, necessaria ai fini di una eventuale riconduzione ad equità della previsione negoziale relativa al trattenimento dei canoni.
Orbene sul punto deve considerarsi che secondo Cass.civ.n.9210 del 2022 ove la risoluzione del leasing – come nel caso di specie - consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che soltanto dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.
Tale prova non è stata fornita e pertanto il motivo d'appello è infondato.
Ancora deve osservarsi quanto all'applicazione della l.n.124 del 2017 al caso di specie, inclusa previsione di trattenimento dei canoni e versamento di quelli scaduti e a scadere (art.1 co.137 e ss.) che secondo la recente Cass.civ.n.7527 del 21 marzo 2024 “La l.n.124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”; la S.C. infatti nelle motivazioni di tale ordinanza ha così osservato “La Corte d'Appello non ha attribuito carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017 ma ha applicato l'interpretazione storico-evolutiva secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito
i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente posto che l'attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur diffuso nella pratica non era
10 qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa
Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo quale è quello proprio del formante giurisprudenziale. Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite. Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza”.
Parimenti infondata e indimostrata risulta la questione relativa alla dedotta usura soggettiva essendo necessario da parte di chi sostiene tale particolare carattere (soggettivo) usurario degli interessi la prova della sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario, nel caso di specie, dell'utilizzatore.
Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale. Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle "concrete modalità del fatto", dal "tasso medio praticato per operazioni similari"; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per il tipo di operazione.
Pertanto, si impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, pur entro il limite del c.d. tasso soglia (cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l'anzidetto squilibrio finanziario.
La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi quindi non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno, non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente. In sintesi, la situazione economica in cui si trova deve essere tale da comportare una notevole limitazione della sua libertà di scelta (cfr. già Cass. n. 19698/08, per una nozione non riduttiva dello "stato di bisogno" nel vigore del testo originario dell'art. 644 cod. pen.), tanto da indurlo ad accettare la sproporzione contrattuale nei termini su esposti.
È da escludere che, qualora il soggetto versi in condizioni di difficoltà economica, la sproporzione delle prestazioni debba ritenersi "in re ipsa", non trovando tale assunto alcun riscontro nella previsione normativa in commento, essendosi al contrario affermato - e con riguardo al requisito dello stato di bisogno, il cui approfittamento, nel testo attuale della norma, configura un'aggravante - che
11 lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (così da ultimo,
Cass. pen. n.12791 del 13 dicembre 2012).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha omesso di allegare e provare la sussistenza del requisito della sproporzione degli interessi pattuiti, mediante qualsivoglia riferimento alla misura convenuta in raffronto a quella mediamente corrisposta all'epoca dalle banche concedenti per operazioni di credito a lungo termine, a condizioni simili, mentre relativamente al requisito della condizione di difficoltà economica o finanziaria si è esclusivamente limitata ad allegare l'esistenza di una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituto.
Ebbene, la situazione soggettiva del mutuatario, in sé sola considerata non è mai sufficiente ad integrare la prospettata usura, in mancanza del requisito oggettivo della sproporzione tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro a date condizioni.
In conclusione, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Ritiene il Collegio che le spese di lite del grado debbano comunque trovare integrale compensazione in considerazione della normativa sopra richiamata, della complessità delle questioni esaminate e della evidenziata sopravvenuta giurisprudenza di legittimità costituente mutamento rilevante in relazione al thema decidendum e comunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese (cfr., Corte cost.n.77 del 2018).
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato in data 12.09.2018, Parte_2
avverso la sentenza n.3200/2018 resa in data 12.02.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_2
Roma, 30.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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