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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23096/2020
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23096/2020
All'udienza del 18/02/2025 è presente l'avv. Azzurra Benvenuti in sostituzione dell'avv. DEL MONTE DANIEL, per parte attrice, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti discutendo oralmente la causa e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in sostituzione dell'avv. RICHTER
MAPELLI MOZZI PAOLO, per capitale, il quale si riporta ai propri scritti CP_1
difensivi e conclude come in atti discutendo oralmente e chiedendo il rigetto dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Riccardo Pattofatto in sostituzione dell'avv. Samantha
Luponio, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti CP_2
discutendo oralmente e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.45, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 23096/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23096 /2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lungotevere di Pietra Papa n. 21 00146 TALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
DEL MONTE DANIEL giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. ), domiciliato CP_3 CP_4 P.IVA_1
in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO;
APPELLATA
E L' , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Luponio (c.f.:
; PEC: ; C.F._2 Email_1
- APPELLATA–
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione del 28.04.2020 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 1486/2020 che ha CP_1
dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta introdotta dall'odierno appellante avverso il credito recato da alcune cartelle esattoriali di cui avrebbe appreso l'esistenza: “da una verifica eseguita in data 05.03.2019 presso gli uffici di
[...]
”; Controparte_5
rilevato che l'appellante -previa allegazione dell'ammissibilità dell'appello e della nullità della costituzione in giudizio dell tramite difensore di libero foro CP_2
e, indi, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta- ha dedotto-: i. l'erroneità del rigetto dell'eccezione di mancata notificazione delle cartelle esattoriali;
ii.
l'illegittimità della documentazione tardivamente prodotta da controparte;
iii. la nullità
delle cartelle per l'inesistenza del ruolo;
iv. la prescrizione della pretesa;
v.
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate;
vi. l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite;
rilevato che le appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello; rilevato che l'art. 12 co.4 bis DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-
bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2021, n. 215), prevede che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si
applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis (né avendo specificato quale sarebbe il suo interesse ad agire, pur non rientrante nella citata elencazione, e che dovrebbe comunque considerarsi meritevole di tutela, non assumendo in concreto rilevanza la supposta violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che, già prima dell'entrata in vigore della norma richiamata, la parte, comunque, in applicazione dell'art. 100 cpc, avrebbe potuto agire in giudizio solo ove a ciò avesse avuto un interesse ad agire, concreto ed attuale, non ravvisabile nel caso sub judice), deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta da;
Parte_1
ritenuto -alla luce di quanto precede- che anche a prescindere da considerazioni in ordine alla fondatezza o meno delle eccezioni sollevate da parte appellante, l'azione giudiziale proposta è inammissibile per legge, con conseguente conferma della statuizione resa dal giudice di prime cure;
ritenuto che stante l'intervenuta novella normativa in corso del presente sussistono motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
COMPENSA le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23096/2020
All'udienza del 18/02/2025 è presente l'avv. Azzurra Benvenuti in sostituzione dell'avv. DEL MONTE DANIEL, per parte attrice, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti discutendo oralmente la causa e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in sostituzione dell'avv. RICHTER
MAPELLI MOZZI PAOLO, per capitale, il quale si riporta ai propri scritti CP_1
difensivi e conclude come in atti discutendo oralmente e chiedendo il rigetto dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Riccardo Pattofatto in sostituzione dell'avv. Samantha
Luponio, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti CP_2
discutendo oralmente e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.45, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 23096/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23096 /2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lungotevere di Pietra Papa n. 21 00146 TALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
DEL MONTE DANIEL giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. ), domiciliato CP_3 CP_4 P.IVA_1
in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO;
APPELLATA
E L' , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Luponio (c.f.:
; PEC: ; C.F._2 Email_1
- APPELLATA–
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione del 28.04.2020 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 1486/2020 che ha CP_1
dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta introdotta dall'odierno appellante avverso il credito recato da alcune cartelle esattoriali di cui avrebbe appreso l'esistenza: “da una verifica eseguita in data 05.03.2019 presso gli uffici di
[...]
”; Controparte_5
rilevato che l'appellante -previa allegazione dell'ammissibilità dell'appello e della nullità della costituzione in giudizio dell tramite difensore di libero foro CP_2
e, indi, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta- ha dedotto-: i. l'erroneità del rigetto dell'eccezione di mancata notificazione delle cartelle esattoriali;
ii.
l'illegittimità della documentazione tardivamente prodotta da controparte;
iii. la nullità
delle cartelle per l'inesistenza del ruolo;
iv. la prescrizione della pretesa;
v.
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate;
vi. l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite;
rilevato che le appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello; rilevato che l'art. 12 co.4 bis DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-
bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2021, n. 215), prevede che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si
applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis (né avendo specificato quale sarebbe il suo interesse ad agire, pur non rientrante nella citata elencazione, e che dovrebbe comunque considerarsi meritevole di tutela, non assumendo in concreto rilevanza la supposta violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che, già prima dell'entrata in vigore della norma richiamata, la parte, comunque, in applicazione dell'art. 100 cpc, avrebbe potuto agire in giudizio solo ove a ciò avesse avuto un interesse ad agire, concreto ed attuale, non ravvisabile nel caso sub judice), deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta da;
Parte_1
ritenuto -alla luce di quanto precede- che anche a prescindere da considerazioni in ordine alla fondatezza o meno delle eccezioni sollevate da parte appellante, l'azione giudiziale proposta è inammissibile per legge, con conseguente conferma della statuizione resa dal giudice di prime cure;
ritenuto che stante l'intervenuta novella normativa in corso del presente sussistono motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
COMPENSA le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)