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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. NO Liberto PO Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG. 1663 dell'anno 2020 promossa
DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
CONTRO
(fall. N. 175/2015), in persona del Controparte_1
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall' Avv. Vera Sciarrino CP_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], l'[...] e residente a [...], Controparte_3
Via Vallotta n.50
APPELLATO CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, la Controparte_1
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
[...]
e l CP_3 Controparte_4
, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia e/o l'inopponibilità – nei confronti
[...] della massa fallimentare – del pagamento effettuato dall in favore del sig. Parte_1
tramite CP_3 Controparte_5
La Curatela esponeva che il sig. aveva promosso un'esecuzione mobiliare nei CP_3 confronti di allora ancora in bonis, pignorando presso terzi l CP_1 Parte_1
. Tale procedura si era conclusa con l'ordinanza del 7 maggio 2015, con la quale il
[...]
Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione del credito fino alla concorrenza di €
17.170,69. Poiché tale assegnazione era rimasta ineseguita, il creditore intraprendeva una nuova azione esecutiva, aggredendo le somme che l'Assessorato deteneva presso CP_5
tesoriere regionale. Con ordinanza del 4 luglio 2016, il Giudice assegnava quindi la
[...] somma complessiva di € 3.423,27, di cui € 2.799,49 a titolo di capitale e il residuo a titolo di spese di esecuzione. Sulla base di tale provvedimento, l'Assessorato provvedeva al pagamento tramite Controparte_5
Secondo la Curatela, il pagamento doveva ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., trattandosi dell'adempimento di un debito del fallito, eseguito da un terzo con denaro proprio, con conseguente obbligo restitutorio a carico del creditore accipiens. Veniva inoltre evidenziata la responsabilità solidale dell'Assessorato, che aveva comunque dato corso al pagamento nonostante fosse stato informato dalla Curatela dell'intervenuto fallimento dello
. CP_1
La Curatela sottolineava, infine, che tale pagamento costituiva un atto anomalo di estinzione dell'obbligazione, lesivo del principio della par condicio creditorum, e dunque
2 inefficace anche ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.
Con sentenza n. 3665/2020, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente le domande della Curatela, dichiarando inefficace il pagamento nei suoi confronti e condannando i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale rilevava che le somme incassate dal sig. sebbene materialmente erogate tramite l'Assessorato e il CP_3
tesoriere erano comunque riconducibili alla società fallita, sicché il pagamento CP_5 costituiva violazione della par condicio creditorum, risolvendosi in un indebito pagamento preferenziale. Veniva inoltre chiarito che l'ordinanza di assegnazione non assumeva rilievo scriminante, producendo effetti solo “salvo buon fine” e quindi subordinati al concreto pagamento.
Avverso tale decisione l proponeva appello, deducendo due motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, l contesta la propria condanna solidale, sostenendo di non Parte_1 essere legittimato passivamente rispetto all'azione ex art. 44 L.F., che sarebbe proponibile esclusivamente nei confronti del creditore accipiens ( e non anche nei confronti CP_3 del terzo che aveva materialmente eseguito il pagamento. Aggiungeva che l'effetto traslativo del credito si era già perfezionato con l'ordinanza del 7 maggio 2015, anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre la successiva ordinanza del 2016 avrebbe avuto natura meramente confermativa.
La censura è infondata.
È pacifico che il sig. abbia percepito le somme in forza dell'ordinanza del 4 luglio CP_3
2016, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dopo la dichiarazione di fallimento di (intervenuta nel dicembre 2015). Anche a voler valorizzare la precedente CP_1 ordinanza del 7 maggio 2015, deve ribadirsi – in conformità a giurisprudenza consolidata
(Cass. 1611/2000; Cass. 14779/2016) – che l'ordinanza di assegnazione non estingue di per sé il debito dell'esecutato, producendo effetti solo al momento della riscossione. Ai fini dell'art. 44 L.F. rileva dunque il pagamento, non la data del provvedimento di assegnazione
3 (art. 2928 c.c.).
Nel caso in esame, il pagamento da parte dell'Assessorato è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento ed ha comportato una duplice estinzione indebita: del debito dello CP_1
Cont verso e del debito dell'Assessorato verso lo . Ne consegue l'inefficacia tanto CP_3 ai sensi del comma 1, quanto del comma 2 dell'art. 44 L.F., secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5994/2011; Cass. 10826/2020). Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto responsabile anche l'Assessorato, solidalmente con il creditore accipiens.
Non può essere accolta neppure la tesi secondo cui l'ordinanza di assegnazione avrebbe reso vincolato il pagamento: la dichiarazione di fallimento, quale fatto estintivo sopravvenuto, ben poteva essere opposta dall'Assessorato in sede esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza (Cass. 11493/2015; Cass. 20310/2012).
Con il secondo motivo, l'appellante contestava la condanna alle spese, deducendone l'eccessività rispetto alla natura documentale della controversia. Anche tale doglianza è priva di fondamento. La liquidazione del Tribunale è avvenuta nel rispetto del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e dei parametri normativi vigenti (D.M. 55/2014 e D.M.
37/2018), tenendo conto del valore della causa e della fase processuale.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1.Rigetta l'appello proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 3665/2020 del Tribunale di
[...]
Palermo;
2.Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Curatela del fallimento di , CP_1
4 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 31.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
NO L. PO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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