Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2909 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 29/12/1971 elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'avv. D'Orsa Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 03/07/1969 elettivamente Parte_2 domiciliato in Palermo, via Tripoli n. 30, presso lo studioi dell'avv. Baiamonte Lorenzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/06/2024
All'udienza del 4 marzo 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2)Nessuno dei due coniugi potrà in alcun modo interferire nella vita privata dell'altro;
15 giorni consecutivi;
4)Le parti, così come avvenuto dal giorno della effettiva separazione ad oggi, provvederanno al mantenimento diretto del figlio , unico figlio ad oggi economicamente non Persona_1 autosufficiente e attualmente convivente con la madre;
5)La signora rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento per la stessa;
Pt_1
6)Le parti intendono dare esecuzione alle seguenti condizioni sin dal deposito del ricorso;
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/06/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/08/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 208 - parte II- serie A - Anno 1992);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini