Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
676 /2016 R.G.
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n.r.g 676 /2016 promossa da:
D A
, nato a Militello in [...] il [...], Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dal sig. Avv. Mario C.F._1
Barone;
A T T O R E
C O N T R O
, nata a [...] V.C. il 01.01.1954, ivi residente in [...]
Rosselli n.14, C.F. , rappresentata e difesa, C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dal sottoscritto Avv. Orazio Papale e dall'Avv. Maria Valentina Papale,
C O N V E N U T A
HA LA SEGUENTE SENTENZA CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/06/2016, l'attore, premesso di essere proprietario dell'appartamento posto al 2° piano dell'edificio sito in
Militello V.C. Via F.lli Rosselli n. 14 (Fl 30, part. 625, sub 7), dei soprastanti locali (Fl 30, part. 625 sub 8) con terrazza a livello (lastrico solare) e dei relativi garages aventi ingresso dal civico 10 della detta Via
F.lli Rosselli (fl 30, part. 625, sub 4) e dal civico n. 27 di Via Luigi Capuana
(fl 30 part. 625, sub 5b), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Caltagirone la Sig.ra proprietaria delle restanti unità Parte_1
1
Medesimo Tribunale.
A sostegno delle proprie domande, il deduceva che: “- dopo vari CP_1 inviti a contribuire all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare (V. Racc. A/R del 30/04/2012) - con lett. Racc. A/R dell'1/09/2012 (in atti) aveva trasmesso alla convenuta una perizia a firma del Geom. ove veniva segnalata la necessità di intervenire Parte_2
immediatamente sul lastrico solare del sopra menzionato edificio;
in seno alla detta perizia, infatti, erano stati segnalati e documentati ingenti danni da infiltrazioni già verificatisi nel sottostante appartamento di proprietà dell'odierno attore. Tuttavia, poiché anche tale sollecito non aveva sortito alcun effetto, con ricorso per accertamento tecnico preventivo del
24/09/2012 (in atti) il concludente aveva chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un CTU che accertasse lo stato dei luoghi ed individuasse le opere da eseguire. Nel relativo giudizio (n. 909/2012 R.G. Tribunale di
Caltagirone), veniva, pertanto, nominato il Geom. che Parte_3
con relazione tecnica del 28/03/2013 (in atti) individuava i lavori ritenuti necessari ammontanti nell'insieme in complessivi Euro 80.963,50. L'attore aveva, pertanto, ripetutamente invitato la Sig.ra a contribuire Pt_1 all'esecuzione di tali lavori;
tuttavia, a causa dell'ennesimo ed ingiustificato rifiuto, era stato costretto ad anticipare, a sue esclusive spese
e previa comunicazione di inizio lavori, gli importi necessari per eseguire i lavori indifferibili ed urgenti già individuati dal CTU . Parte_3
Con propria comparsa si costituiva la convenuta deducendo: “• Le opere eseguite dalla parte attrice non coincidono con quelle di cui alla relazione tecnica del geometra resa nel giudizio n.909/12 Trib. Caltagirone Pt_3 avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo. • Le opere eseguite dall'attore riguardano la copertura del terzo piano e il risanamento della terrazza calpestabile. • A pag.7 dell'atto di citazione rigo n.5, par.3, si chiede che la ripartizione delle spese vada effettuata secondo i millesimi di proprietà. • Tra i documenti prodotti da parte attrice è stata allegata PEC dell'odierna convenuta nella quale si dichiara la disponibilità a pagare la
2 quota spettante per le opere realizzate, previa comunicazione delle quote millesimali e dei relativi conteggi. La stessa parte attrice fa riferimento ad esse sia in citazione che nella PEC inviata il 28.11.2015, nella quale allega relazione del consulente di parte, geom. , ove si dichiara che la Pt_2 quota viene ripartita secondo i millesimi di proprietà”. Rilevava che: -
l'edificio per cui è causa è privo di quote millesimali, - la terrazza calpestabile è di proprietà esclusiva degli attori e, che le spese andavano divise secondo il criterio di ripartizione ex art.1126 c.c., che non risulterebbe essere stato applicato;
- la convenuta non si è mai opposta al pagamento della quota spettante, ma ha semplicemente richiesto i conteggi relativi alle quote millesimali e le ricevute relative alle spese sostenute.
Chiedeva pertanto: “All'Illustrissimo Tribunale adito rigettare la domanda attrice perché priva di supporto probatorio, avendo la stessa richiesto la quota in base alle tabelle millesimali che però non ha prodotto, nonostante formalmente richieste con la PEC del 05.02.2016; Darsi atto che la sig.ra
ha dichiarato la disponibilità a pagare la propria quota Parte_1 previa verifica delle somme richieste. Spese e compensi”.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione in atti e della disposta CTU col medesimo ausiliario che ha redatto la relazione nel
Giudizio per ATP n. 909/2012 R.G. dinanzi Questo Tribunale.
Dopo l'avvicendarsi di vari giudici, il presente giudizio veniva, per la prima volta, dinanzi questo decidente all'udienza del 7 ottobre 2024, sostituita, ex art.127ter cpc, dal deposito di note scritte, e ritenuta la causa matura per la sua decisione fissava l'udienza dell'11 novembre 2024, ex art.189cpc, perla precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190cpc.
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La domanda di parte attrice va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Dalla produzione epistolare intervenuta tra le parti emerge chiaramente la mancanza di collaborazione da parte della convenuta e la volontà di postergare quanto più possibile il pagamento di quanto dovuto dalla stessa.
3 La presunta mancanza di tabelle millesimali non giustifica il comportamento della . La stessa avrebbe dovuto attivarsi per la redazione delle tabelle Pt_1 insieme all'odierno attore, e non limitarsi a pretendere che fosse il a CP_1
provvedere a farsele redigere.
Non vi è dubbio che i lavori fatti eseguire dal fossero urgenti ed CP_1 improcrastinabili, non solo per i danni alle unità immobiliari dell'attore, per altro, accertati nel Giudizio per ATP n. 909/2012 R.G. dinanzi Questo
Tribunale, ma per evitare quelli ulteriori che l'intero edificio avrebbe subito se non si fosse intervenuto tempestivamente.
Già dopo l'accertamento di cui sopra la doveva attivarsi collaborando Pt_1
per trovare una soluzione comune, cosa che non è mai stata fatta e, quel che
è più grave, che ciò avvenuto nonostante la stessa fosse assistita da avvocati sin da prima del procedimento di ATP di cui sopra. Non basta la mera dichiarazione di voler contribuire limitatamente agli importi dalla stessa dovuti. Se avesse realmente voluto contribuire alle spese per l'eliminazione delle infiltrazioni avrebbe, una volta avuti i preventivi, prima, e le fatture, dopo, incaricare un proprio professionista per verificare la congruità dei prezzi applicati e la correttezza dei riparti. Non vi è prova in atti della effettiva volontà di collaborazione nella soluzione della vicenda che ci occupa da parte della . Pt_1
La richiesta di richiamo del CTU, formulata dalla difesa della convenuta, è stata rigettata in quanto non spettava all'ausiliario del giudice individuare ciò che va ripartito tra le parti e ciò che non va ripartito.
Il CTU ha solo il compito di effettuare gli accertamenti tecnici disposti dal giudice, spetta, poi, a quest'ultimo sulla base degli stessi, delle prove documentali allegate, delle eccezioni mosse e sui necessari riscontri normativi assumere le necessarie decisioni.
Il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del 30 marzo 2020, aveva così disposto nel conferire il mandato al CTU: “ritenuto di non doversi ammettere le prove orali articolate dall'attore in seno alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto finalizzate alla prova di circostanze – l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'atto di citazione e
l'integrale pagamento degli stessi con risorse proprie di – Controparte_1
non specificamente contestate da parte convenuta;
ritenuto che
, quanto alle
4 spese per i lavori di cui alla lett. a) dell'atto di citazione, deve trovare applicazione l'art. 1123 c.c., non essendo in contestazione che la copertura del terzo piano rientri nelle parti comuni;
ritenuto che
, quanto alle spese per i lavori di cui alla lett. b) dell'atto di citazione, deve, invece, trovare applicazione l'art. 1126 c.c.; ritenuto che l'applicazione dei criteri di legge impone la determinazione del “valore della proprietà” o “del piano o della porzione di piano” di ciascuno dei condomini, senza che, nella specie, sia necessario procedere alla formale redazione delle tabelle millesimali, atteso che trattasi di c.d. condominio minimo;
ritenuto necessario, pertanto, disporsi CTU al solo fine di verificare la congruità dei valori applicati dal
CTP, Geom. , alla luce della documentazione in atti e, in caso di Pt_2
esito negativo, di determinare il valore percentuale delle proprietà delle parti in relazione all'intero, ai fini di cui agli artt. 1123 e 1126 c.c.;”
Ordinanza che viene pienamente condivisa da questo giudice.
L'Ing. incaricato per la redazione della relazione di Persona_1
CTU, ha pienamente ottemperato al mandato affidatogli, rispondendo ai quesiti posti dal giudice e nei limiti fissati con la superiore ordinanza.
La convenuta in sede di comparsa conclusionale ha contestato che il CTU:
“…avrebbe confermato le quote richieste dal senza però CP_1
considerare che in sede di sopralluogo, il CTP ha fatto presente, per come riportato sul verbale di sopralluogo del 24/10/2020, che “la pavimentazione della terrazza è stata realizzata aggiungendo uno strato di isolamento termico non presente nell'originaria pavimentazione…”. Tale eccezione è infondata: l'isolamento termico risulta essere un intervento di cui tendono a beneficiare tutti i condomini in pari misura. Minori consumi di gas ed elettricità, miglioramento del livello di benessere abitativo, riqualificazione energetica di tutto il complesso, aumento del potenziale valore di acquisto delle singole unità. Non vi è dubbio che l'isolamento termico risulta essere una modifica migliorativa e non può essere considerata un innovazione. Per tale motivo concorrono alla relativa spesa tutti i condomini nel rispetto delle relative quote di proprietà. In tal senso, come ben rilevato dalla stessa parte convenuta, la Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza sulla interpretazione delle norme che vengono nel caso di specie, sottolineando che secondo la costante ermeneusi fornita dalla giurisprudenza di
5 legittimità: 1) le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: “…sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712;
Cass. Sez. 6 – 2, 03/02/2022, n. 3440)…”.
Sicuramente l'inserimento di uno strato di isolamento tecnico non ha inciso sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione.
L'art. 1102 recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
L'uso da rispettare è quello originario: tetto di coperture dell'edificio e terrazza a livello di proprietà esclusiva del Tale destinazione non è CP_1
mutata. Quindi, sono due i limiti fondamentali all'uso della cosa comune: il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
In ordine alla realizzazione delle copertine in tegola dei muretti parapetto, le relative spese vanno poste a carico del proprietario del terrazzo ricoprendo la stessa funzione delle ringhiere, per cui appare equo effettuare lo scorporo di €. 500,00.
6 Pertanto, va riconfermato per i lavori eseguiti sulla terrazza l'importo determinato dal CTU e precisamente: €. 15.560,00 con lo scorporo, però, di
€. 500,00 di cui sopra, per cui sarà da ripartire tra le parti l'importo di
€.15.060,00 in applicazione dell'art.1126cpc: “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Diversa è invece la modifica relativa alla copertura del terzo piano. Il non si è limitato a impermeabilizzare e coibentare, ma ha realizzato CP_1
una sopraelevazione a tetto inclinato ricavandone un vano, modificando l'aspetto originario, non vi è dubbio che la stessa comporta un innovazione finalizzata al miglior uso della cosa comune esclusivamente a favore dello stesso Tali spese vanno poste in parte a carico del solo CP_1 CP_1
come correttamente determinate dal CTP di parte convenuta, per cui vanno scorporate dall'importo da ripartire: la realizzazione del vano sottotetto, compresa la realizzazione delle murature, la fornitura e la posa in opera di due infissi, l'intonaco e la finitura delle nuove murature, la realizzazione del massetto delle pendenze interna al vano, la realizzazione della guaina impermeabilizzante interna al vano, la sostituzione del serbatoio idrico e le modifiche all'impianto idrico. Tale intervento è stato stimato dal CTP di parte convenuta in complessivi €. 1.000,00, che a parere di questo decidente appare congrua. Invece per la fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico (articolo n.19 del computo metrico estimativo) della copertura del terzo piano va riconfermato quanto sopra evidenziato per la terrazza, per cui nessun importo va detratto.
Per tanto, considerata la superiore detrazione l'importo da ripartire tra le parti per la copertura del terzo piano ammonta ad €.9.500,00 da ripartire tra le parti in applicazione dell'art. 1123cpc.
Alla luce di quanto sopra i costi dei lavori fatti eseguire dal CP_1
andranno così ripartiti:
7 Ragusa: personali: €. 1.500,00
terrazzo €.15060,00: 1.000x666,67 €.
10.039.90
copertura terzo piano (€.9.500.00:1000x579,38) €.
5.504,11
totale a carico del €. CP_1
17.044,01
Ferro
terrazzo 15.060,00:1000x333,33 €.
5.019,95
copertura terzo piano (€.9.500.00:1000x) €. 3.995,89
totale a carico del €. CP_1
9.015,84
L'importo posto a carico della va inoltre rivalutato ad oggi: € Pt_1
10.927,20 a tale importo vanno, inoltre aggiunti gli interessi legali calcolati sulla sorte non rivalutata: € 1.102,88. Pertanto, va condannata Parte_1
a pagare la complessiva somma per capitale rivalutato + Interessi: €
12.030,08.
Al superiore importo, per come richiesto in citazione, va aggiunto il rimborso delle spese per CTU sostenute dall'attore nel giudizio n. 909/2012
R.G. Tribunale di Caltagirone (Accertamento tecnico preventivo) per come ivi liquidate e pagate giusta fattura n.7/2013 del 30.04.2013 per l'importo di
€. 1.290,40. oltre a quelle di lite come da dispositivo.
Vanno poste a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio già liquidate con separato provvedimento.
Non possono essere liquidate le spese tecniche e di direzione dei lavori in quanto parte attrice, che ne era onerata, nessuna prova ha fornito a tal proposito per cui la richiesta di CTU per determinarne l'importo sarebbe stata meramente esplorativa.
Le spese di lite del presente procedimento vengono liquidate come da dispositivo in conformità al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie la domanda di parte attrice.
Condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 12.030,08 per capitale rivalutato e interessi, dalla data della domanda ad oggi, oltre ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di €. 1.290,40 da questi pagata al CTU nel procedimento di ATP n. 909/2012 R.G. dinanzi Questo Tribunale.
Condanna al pagamento, in favore di , le Parte_1 Controparte_1
spese e compensi del procedimento di ATP n. 909/2012 R.G. dinanzi
Questo Tribunale che liquida in complessivi €.2. 377,24 (€. 152.24 per spese ed €. 2.225,00 per compensi avvocato), oltre il 15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese e compensi del presente giudizio che liquida in complessivi €.5.
362,38 ( €. 285,38 per spese ed €. 5.077,00 per compensi avvocato), oltre il
15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU per come liquidate col provvedimento del 26.07.2023.
Così deciso
Caltagirone 28 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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