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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. IA PU ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 3886/2022 ed avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento
TRA
(C.F. ) e in persona del legale Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentante p.t., (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura agli atti del P.IVA_1 fascicolo telematico, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Aldo Natale e Davide
Natale, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Casagiove, alla via
Arcivescovo Pontillo, n. 75, P.E.C.: e Email_1
Email_2
OPPONENTE
E
, (C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., domiciliato presso la sede in al Viale P.IVA_2 CP_1 Em Lincoln Ex Area Saint Gobain Fab. , PEC: t, Email_4 rappresentato e difeso ex art. 6, comma 9, D.lgs 150/11, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv/ti De Vincentis Giulia, Cuomo Domenica, Pascarella Annagrazia Mosina, Erika
Romano in servizio presso la stessa sede.
OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso, ritualmente notificato, , nonché la in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., proponevano opposizione all'ordinanza-ingiunzione n.
134/2022/SIL del 06.04.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 3.698,47, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 1, commi 910 e
911, L. n. 205/2017, per aver corrisposto in contanti il pagamento delle retribuzioni dovute al lavoratore, (assunto dal 11.04.2019 al 11.07.2019), per le Parte_3 mensilità di Aprile e Giugno 2019, chiedendo di dichiarare nulla ed illegittima la suddetta ordinanza-ingiunzione, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in data
12.04.2021 e di condannare l'opposto al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di causa in favore dei difensori anticipatari.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo, in via preliminare, di
[...] verificare la tempestività della proposta opposizione e, nel merito, di rigettare il ricorso introduttivo e le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova circa l'avvenuto pagamento nei termini di legge, con vittoria di spese di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs 149/2015.
Espletata, dunque, l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
Preliminarmente, deve ritenersi tempestiva l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione avanzata da parte ricorrente, la quale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica dell'atto.
Nello specifico, dato che l'ordinanza-ingiunzione veniva notificata ad e ad Parte_1
in data 12.04.2022, l'atto veniva tempestivamente inviato per l'iscrizione a ruolo Parte_2 in data 12.05.2022, sebbene la cancelleria provvedeva al deposito il giorno successivo.
Ciò posto, l'opposizione nel merito, si ritiene fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il giudizio in esame si configura come un giudizio volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del
2 procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, rispetto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione dell' , dal CP_1 divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (Cass. Sez.
Lavoro, 16.04.2010, n. 9178).
In tema di onere probatorio, l'opponente che solleva contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo non è tenuto a provare l'inesistenza degli stessi;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito si pone a carico della P.A. resistente.
L'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, ha l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
l'opponente, invece, lì dove abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, è tenuto a provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Civ., Sez. VI, ord.
24.01.2019, n. 1921)
Nella fattispecie de qua, mentre l' resistente si è limitato a dolersi del perdurante CP_1 inadempimento dei ricorrenti in relazione alla sanzione amministrativa di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 inflitta alla luce del verbale unico di accertamento n.
CE00000/2020-904-01 del 09.12.2020, gli opponenti, invece, hanno fornito adeguata e valida prova circa l'estinzione del suddetto obbligo.
In particolare, dalla documentazione allegata in atti, è emerso che i ricorrenti avevano provveduto al pagamento della somma dovuta in due momenti diversi.
Nello specifico, provvedevano in data 31.12.2020 al pagamento, mediante apposito modulo
F23, delle somme pari ad € 250,00 e ad € 150,00, dovute, rispettivamente, per le violazioni di cui agli artt. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.lgs n. 181/2000 (per non aver consegnato al lavoratore, all'atto di assunzione, avvenuta in data 11.04.2019, il contratto di lavoro) e art.1, L. n. 4/1953 (per non aver consegnato al suddetto lavoratore i prospetti paga dal mese di aprile 2019 fino al mese di luglio 2019), non costituenti oggetto del giudizio in corso.
Successivamente, in data 12.04.2021, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento, i ricorrenti regolarizzavano definitivamente – così come chiaramente emerso dalla documentazione allegata in atti – la loro posizione, corrispondendo, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 (cod.
20517/1/0/0), mediante il modello F23, la somma dovuta pari ad € 3.333,34, estinguendo
3 totalmente l'obbligazione su di loro gravante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 134/2022/SIL del 06.04.2022 emessa dal Controparte_2 [...]
; Controparte_1
− condanna l'opposto , in persona del Direttore p.t. al Controparte_1 pagamento in favore degli opponenti, e delle spese e Parte_1 Parte_2 competenze di lite che liquida in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V., il 10/12/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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