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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 42-1/ 2025 promosso da
(c.f. e p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_1 P.IVA_1
Segantini elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Trento, via
Grazioli n. 24, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(c.f. e p.iva , con sede in OR VI (RO) Controparte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Mazzini n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Bertaggia del Foro di
Rovigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore in OR
VI (RO) Piazza G. Marconi n. 11/2 giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 1.4.2025 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1 sentite le parti all'udienza del 7.5.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite e letta la memoria autorizzata depositata dalla società debitrice in data 21.5.2025; sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice
(“ristorazione con somministrazione”);
1
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito per l'importo di € 28.897,98, oltre interessi moratori e le competenze e spese di procedura liquidate in € 1.500,00 per compenso, € 286,00 per spese, oltre accessori come per legge, in forza del decreto ingiuntivo N.15701/2024 - RG 36180/2024 emesso il 18.12.2023 dal Tribunale di
Milano; rilevato che il creditore istante procedeva a notificare alla società
[...]
l'atto di precetto per l'importo complessivo pari ad € 32.480,29 (v. CP_1
doc. 6) e, successivamente, eseguiva il pignoramento mobiliare presso la sede legale della società debitrice ove, tuttavia, quest'ultima non veniva rinvenuta (v. doc. 7); rilevato che il legale rappresentate della società rilasciava Controparte_1
dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c., con la quale asseriva che la stessa non possiede alcun bene mobile e immobile, ne vanta crediti nei confronti di terzi (v. doc. 7A
– dichiarazione); rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell' pari a CP_2 circa € 899,83; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII, dato che il credito (per sorte capitale, interessi e spese legali) vantato dal creditore istante ammonta ad € 32.084,42, a cui si devono sommare anche le spese del precetto già notificato pari ad € 395,87;
CP_ rilevato che a tale debito si aggiungono i debiti della società nei confronti dell' risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio; rilevato, inoltre, che dalla documentazione fiscale in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2 e 121
CCII, in quanto emergono ricavi per l'esercizio 2024 pari ad €. 477.672,77, come confermato dalla stessa società resistente nella memoria autorizzata del 21.05.2025 ( v. doc. 4); ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza, non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
pag. 2 di 5 - l'inadempimento nei confronti del ricorrente;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare promossa dal ricorrente presso la sede della società debitrice, come da verbale allegato (doc. 7) da cui risulta l'abbandono della sede sociale e la conseguente cessazione dell'attività
d'impresa;
- la dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c., con la quale il legale rappresentante della società debitrice ha dichiarato che la stessa non possiede alcun bene mobile e immobile, né vanta crediti nei confronti di terzi (all.7 – pignoramento;
all. 7A – dichiarazione).; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. e p.iva , con sede in OR VI (RO) via Giuseppe Mazzini n. 4; P.IVA_2
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29.10.2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza pag. 4 di 5 che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 42-1/ 2025 promosso da
(c.f. e p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_1 P.IVA_1
Segantini elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Trento, via
Grazioli n. 24, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(c.f. e p.iva , con sede in OR VI (RO) Controparte_1 P.IVA_2 via Giuseppe Mazzini n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Bertaggia del Foro di
Rovigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore in OR
VI (RO) Piazza G. Marconi n. 11/2 giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 1.4.2025 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1 sentite le parti all'udienza del 7.5.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite e letta la memoria autorizzata depositata dalla società debitrice in data 21.5.2025; sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice
(“ristorazione con somministrazione”);
1
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito per l'importo di € 28.897,98, oltre interessi moratori e le competenze e spese di procedura liquidate in € 1.500,00 per compenso, € 286,00 per spese, oltre accessori come per legge, in forza del decreto ingiuntivo N.15701/2024 - RG 36180/2024 emesso il 18.12.2023 dal Tribunale di
Milano; rilevato che il creditore istante procedeva a notificare alla società
[...]
l'atto di precetto per l'importo complessivo pari ad € 32.480,29 (v. CP_1
doc. 6) e, successivamente, eseguiva il pignoramento mobiliare presso la sede legale della società debitrice ove, tuttavia, quest'ultima non veniva rinvenuta (v. doc. 7); rilevato che il legale rappresentate della società rilasciava Controparte_1
dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c., con la quale asseriva che la stessa non possiede alcun bene mobile e immobile, ne vanta crediti nei confronti di terzi (v. doc. 7A
– dichiarazione); rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell' pari a CP_2 circa € 899,83; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII, dato che il credito (per sorte capitale, interessi e spese legali) vantato dal creditore istante ammonta ad € 32.084,42, a cui si devono sommare anche le spese del precetto già notificato pari ad € 395,87;
CP_ rilevato che a tale debito si aggiungono i debiti della società nei confronti dell' risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio; rilevato, inoltre, che dalla documentazione fiscale in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2 e 121
CCII, in quanto emergono ricavi per l'esercizio 2024 pari ad €. 477.672,77, come confermato dalla stessa società resistente nella memoria autorizzata del 21.05.2025 ( v. doc. 4); ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza, non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
pag. 2 di 5 - l'inadempimento nei confronti del ricorrente;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare promossa dal ricorrente presso la sede della società debitrice, come da verbale allegato (doc. 7) da cui risulta l'abbandono della sede sociale e la conseguente cessazione dell'attività
d'impresa;
- la dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c., con la quale il legale rappresentante della società debitrice ha dichiarato che la stessa non possiede alcun bene mobile e immobile, né vanta crediti nei confronti di terzi (all.7 – pignoramento;
all. 7A – dichiarazione).; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. e p.iva , con sede in OR VI (RO) via Giuseppe Mazzini n. 4; P.IVA_2
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29.10.2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza pag. 4 di 5 che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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