Art. 5.
Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ;
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 .
Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ;
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 .