Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 230 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Benedetta Palombo) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Modestina Migliaccio e Eliana Giglio) Controparte_1 appellato
E
(avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli) CP_2 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento del danno da omissione contributiva.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha accertato che la società non ha Parte_1 versato, in periodi compresi tra il 1986 e il 1994, i contributi previdenziali dovuti all' per i rapporti di lavoro che ha intrattenuto con il dipendente CP_2 CP_1
Ha quindi accolto, seppur in parte, il ricorso che quest'ultimo ha proposto il
[...]
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2. La società propone appello perché sostiene: 1) che l'azione risarcitoria non avrebbe potuto essere esercitata fintanto che il danno pensionistico non si fosse concretizzato, ciò che nella specie difetta perché il ricorrente non ha ancora maturato il diritto a pensione;
2) che il ricorrente non si è avvalso del rimedio previsto dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 prima di esperire l'azione risarcitoria che l'art. 2116, c. 2, c.c. contempla solo come rimedio residuale;
3) che il ricorrente era a conoscenza fin dal
28.8.2000 “dell'irregolarità contributiva” patita, ma, non essendosi attivato per
“pretendere la regolarizzazione”, ha dato causa al danno che deve quindi essere ridotto oppure escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 4) che, in subordine, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in considerazione sia del rigetto della domanda principale formulata dal ricorrente, sia della sua corresponsabilità nella determinazione del danno che ha denunciato.
3. Nella resistenza dell'appellato, che ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, e dell' , che ha rimarcato la propria estraneità ai temi ancora in contesa, CP_2 questa Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. I quattro motivi di impugnazione dianzi riassunti sono infondati.
5. Il primo motivo è infondato perché “il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare il danno” (Cass. 5825/19951).
Pag. 2 di 5 Trattasi di domanda esperibile ancor prima dell'avveramento del danno e, dunque, prima del raggiungimento dell'età pensionabile2.
6. Il secondo motivo è infondato perché la domanda di condanna generica esperita e accolta si pone in rapporto di alternatività con l'azione di costituzione della rendita vitalizia che è prevista dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. Non è dunque condizionata dal preventivo ricorso a questa distinta e autonoma forma di tutela. Ciò soprattutto in ragione del fatto che trattasi di domanda che, come si è anticipato, prescinde dalla consumazione del danno pensionistico. È dunque diversa anche dalla domanda risarcitoria che è esperibile, ai sensi dell'art. 2116, c. 2, c.c., quando, col raggiungimento dell'età pensionabile, il danno pensionistico si sia effettivamente consumato3.
7. Il terzo motivo è infondato perché eventuali profili di colpa del danneggiato assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in sede di accertamento del danno, mentre, nella specie, la pronuncia resa dal tribunale si risolve nell'accertamento dell'inadempimento contributivo del datore di lavoro, con conseguente rinvio, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore, della verifica dell'esistenza del danno (an) e, dunque, della sua entità (quantum)4. 2 In dottrina: “Un altro rimedio che il lavoratore può azionare in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali consiste nell'azione volta ad ottenere la condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno. Tale strada è percorribile … prima del raggiungimento dell'età pensionabile e prima dell'avveramento del danno (…) Quando, col raggiungimento dell'età pensionabile, si consuma il danno pensionistico … il lavoratore può esperire azione di risarcimento del danno ex art. 2116 comma
2 c.c.”. 3 Cass. 2630/2014: “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge
12 agosto 1962 n. 1338”. Cass. 15947/2021: “In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo …”. 4 Cass. 3940/1982: “Al fine dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi convenzionalmente assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre conseguenze
Pag. 3 di 5 8. Il quarto motivo è infondato perché, da un canto, la condotta del ricorrente, come si è appena detto, non rileva ai fini dell'accertamento dell'omissione contributiva che è sottesa alla pronuncia di condanna generica resa dal tribunale. D'altro canto, perché nel caso di rigetto della domanda principale e di accoglimento di quella subordinata può configurarsi, ai fini della regolamentazione delle spese, una soccombenza parziale del ricorrente nella sola ipotesi in cui le due domande siano fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi5. Tanto non si ravvisa però nel caso in esame, perché il presupposto di entrambe le domande è integrato dalla medesima omissione contributiva – definitivamente acclarata – che l'interessato ha chiesto di sanare, in via principale, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Le spese del grado d'appello si compensano nei confronti dell' che, CP_2 estraneo alle questioni ancora controverse, vi è stato convenuto solo in quanto parte in primo grado e, dunque, in funzione di mera di litis denuntiatio6.
dannose, mentre rimane riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno derivante da quell'inadempimento”. Cass. 13226/2016 in mot.: “La sentenza di condanna generica è diretta, infatti, al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo …”. Cass. 20444/2016: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile”. 5 Cass. 26043/2020: “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi …”. 6 Cass. 2208/2012: “In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza”.
Pag. 4 di 5 11. In favore della parte privata appellata esse, regolate in base alla soccombenza, si distraggono in favore delle sue procuratrici dichiaratesi antistatarie e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri dettati dal DM Giustizia n.
55/2014 e al valore indeterminabile della controversia.
12. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte che l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 04/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 655/2023, pubblicata in data 13/09/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado tra l'appellante e l' ; CP_2
3. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado che Controparte_1 distrae a favore delle sue avvocate e liquida in tremila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio è costante: cfr. tra le tante Cass. n. 924/1982, n. 10945/1998, n. 3963/2001, n. 22751/2004,
n. 4004/2005.