Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 29/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2024, proposto da
OR SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Cagliari, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della Sentenza Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro n. 550 del 18 aprile 2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con sentenza n. 550 del 18 aprile 2023 il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente per il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico oggetto di ricorso (2020/2021 e 2021/2022) per complessivi € 1000,00 da corrispondersi secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2016);
- che come attestato in data 2 dicembre 2024 dalla cancelleria del predetto Tribunale la sentenza n. 550/2023 è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza n. 550/2023 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro e, per l’effetto, la sua condanna all’esecuzione del giudicato con eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che all’odierna camera di consiglio del 25 settembre 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione non ha ancora dato esecuzione alla predetta sentenza di condanna, residuando la persistenza del mancato integrale pagamento da parte dell’autorità statale di quanto statuito dal Giudice del Lavoro;
- che nella medesima sede processuale la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per
l’esecuzione del predetto giudicato;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza n. 550/2023 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO