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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/09/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Cristina Giusti in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata all'udienza del 16/09/2025 trattata ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n 2290/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. BORZELLECA SALVATORE Parte_1 con il quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to c/o la sede locale dell'Ente alla, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario LOPEZ ROSALIA
RESISTENTE
Oggetto: ratei non pagati a seguito di sentenza di opposizione ad atp notificata CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/04/2025 la parte ricorrente, premesso che con sentenza 1674/2024 emessa a seguito di ricorso Co in opposizione ad , impugnato in punto di decorrenza della prestazione, era stata confermata la sussistenza del requisito sanitario di invalida civile ai fini dell' indennità di accompagnamento, a decorrere dall'ottobre 2022, e che CP_ nonostante l'avvenuta notifica della sentenza non aveva provveduto al pagamento dei ratei e degli arretrati della prestazione, adiva questo Giudice al fine di ottenere la condanna dell' resistente, inadempiente, al pagamento dei CP_3 ratei della prestazione, a decorrere da ottobre 2022 al soddisfo, e con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, spese vinte.
CP_ L' si costituiva in giudizio dichiarando che la prestazione era stata regolarmente liquidata con gli arretrati, fin dal 25/9/24, che la liquidazione era stata comunicata l'11/10/24, e che la prestazione stata pagata con gli arretrati fin da ottobre 2024 ed i ratei erano regolarmente in corso di pagamento. Chiedeva pertanto accertarsi la carenza di interesse ad agire e dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda è inammissibile per carenza di interesse. Invero al momento del deposito del ricorso giudiziario CP (19/04/2025) aveva già da tempo, ovvero dall'ottobre 2024, provveduto ad eseguire la sentenza di opposizione ad CP_ atp n. 1674/2024, come emerge dai documenti depositati dall'
Le spese possono essere compensate in relazione alla dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc., atteso che l'eccezione CP_ dell' in ordine al superamento del limite di reddito per l'esenzione non è sufficientemente documentata, mancando la prova del numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per verificare il reddito familiare, e risultando dalla dichiarazione dei redditi allegata che parte dei redditi sono esenti.
1 Il Giudice
Rigetta la domanda. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
2
La dott.ssa Cristina Giusti in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata all'udienza del 16/09/2025 trattata ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n 2290/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. BORZELLECA SALVATORE Parte_1 con il quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to c/o la sede locale dell'Ente alla, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario LOPEZ ROSALIA
RESISTENTE
Oggetto: ratei non pagati a seguito di sentenza di opposizione ad atp notificata CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/04/2025 la parte ricorrente, premesso che con sentenza 1674/2024 emessa a seguito di ricorso Co in opposizione ad , impugnato in punto di decorrenza della prestazione, era stata confermata la sussistenza del requisito sanitario di invalida civile ai fini dell' indennità di accompagnamento, a decorrere dall'ottobre 2022, e che CP_ nonostante l'avvenuta notifica della sentenza non aveva provveduto al pagamento dei ratei e degli arretrati della prestazione, adiva questo Giudice al fine di ottenere la condanna dell' resistente, inadempiente, al pagamento dei CP_3 ratei della prestazione, a decorrere da ottobre 2022 al soddisfo, e con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, spese vinte.
CP_ L' si costituiva in giudizio dichiarando che la prestazione era stata regolarmente liquidata con gli arretrati, fin dal 25/9/24, che la liquidazione era stata comunicata l'11/10/24, e che la prestazione stata pagata con gli arretrati fin da ottobre 2024 ed i ratei erano regolarmente in corso di pagamento. Chiedeva pertanto accertarsi la carenza di interesse ad agire e dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda è inammissibile per carenza di interesse. Invero al momento del deposito del ricorso giudiziario CP (19/04/2025) aveva già da tempo, ovvero dall'ottobre 2024, provveduto ad eseguire la sentenza di opposizione ad CP_ atp n. 1674/2024, come emerge dai documenti depositati dall'
Le spese possono essere compensate in relazione alla dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc., atteso che l'eccezione CP_ dell' in ordine al superamento del limite di reddito per l'esenzione non è sufficientemente documentata, mancando la prova del numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per verificare il reddito familiare, e risultando dalla dichiarazione dei redditi allegata che parte dei redditi sono esenti.
1 Il Giudice
Rigetta la domanda. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
2