Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 17/2023RG vertente tra
(Partita IVA Parte_1
), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in NG (MC) alla Via Cerquatti P.IVA_1
s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. CE Gitto (cod. fisc. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona al Corso Garibaldi nr. 119;
-parte appellante e
(P.I. ) in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
NG (MC), Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo
Marchegiani (C.F. ) del Foro di Ancona e domiciliato elettivamente presso C.F._2
il suo studio in NG (MC), B.go Paolo Danti, n.32;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, regolarmente notificato in data 11.12.2020, il conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:”In via pregiudiziale: Controparte_2
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, da parte dell' Controparte_2
per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
935/2020, RG 2048/2020, privo dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 e ss. cpc, sotto il profilo della certezza del diritto su cui si fonda la domanda;
Nel merito e in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al precedente punto: revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 935/2020 RG. 2048/2020 per le causali esposte in narrativa. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, ha subito un danno di € 55.450,93, chiede condannarsi la al Controparte_2 risarcimento in favore dell'opponente della somma di € 55.450,93 o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite. In ogni caso: Condannare, in virtù delle argomentazioni espresse, la per Controparte_2
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore del della Controparte_1 somma di € 5.000,00 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a mente del contegno processuale assunto e tenuto dall'opposta che ha agito in via monitoria con mala fede.”
Preliminarmente l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione processuale della
[...] perché cancellata dall'affiliazione delle società L.N.D. a seguito della dichiarazione di CP_2 inattività ( all. 2,3 e 5 di parte opponente), così che l'oggetto sociale di cui all'atto costitutivo non Cont sarebbe più perseguibile e dunque l' , in persona del Presidente protempore, non avrebbe titolo per agire in giudizio. Nel merito il sosteneva la non debenza delle somme ingiunte, CP_1
asserendo invece di essere creditore della opposta, chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo
Cont opposto e svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti della per sentirla condannare alla restituzione in favore dell'opponente medesimo della somma di € 55.450,93. Cont Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice, perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto monitorio di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc. Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, con ordinanza resa all'udienza del 07/06/2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc, con concessione di termine anticipato per note conclusive.
Alla successiva udienza, tenutasi in forma cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso riportandosi agli atti, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il TR (per la parte che qui interessa) motivava e decideva come segue
“ L'opposizione appare fondata e va accolta.(…)
Nel merito, parte opponente eccepisce l'inesistenza del credito, lamentando che già dalla stagione Cont sportiva 2015/2016 la non era più attiva e sin dal 2014 si era resa responsabile di ripetuti inadempimenti in ordine alla gestione e manutenzione degli impianti, oltrechè nel pagamento del mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo, ed anche nei confronti dei fornitori . Ciò aveva comportato l'intervento dello stesso il quale aveva provveduto al pagamento, a vario titolo, della CP_1 complessiva somma di € 55.450,93, come provato dai documenti nn. 9-10-11-12-13 e 14 di parte Cont opponente, ove i singoli esborsi erano relativi proprio agli obblighi assunti dalla , come stabilito dall'art. 11 della Convenzione del 2013. In ordine a tale importo la opponente svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della opposta alla restituzione in favore dell'ente.
Eccepisce infine il che con delibera di G.M. n. 152 del 09/12/2016 ( all. 9 di Controparte_1
parte opposta), immediatamente eseguibile, il Comune recedeva unilateralmente dalla convenzione predetta del 2013, come previsto dall'art. 20 della convenzione medesima, a seguito dei reiterati Cont inadempienti della , tale delibera e l'avvio del relativo procedimento venivano comunicati alla Cont
con lettera del 17/12/2016( doc. 15 parte opponente) e non veniva da questa contestato.
Orbene, in considerazione delle emergenze documentali sopra citate, e segnatamente la
Cont Convenzione del 2013 che prevedeva il contributo in favore della di € 9.000,00 annui e la delibera di G.M. n. 152 del 2016 di recesso unilaterale dalla convenzione da parte del CP_1
Cont comunicata formalmente alla e non opposta, si ritiene che solo il contributo per l'annata sportiva 2015/2016 possa essere preteso dalla opposta, mentre per le due annate successive, in Cont ragione dell'intervenuto recesso, alcun contributo andava versato in favore della .
Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale promossa dall'opponente, che appare in sé ammissibile, perché fondata proprio sulla convenzione del 2013 come il decreto ingiuntivo opposto. In particolare la riconvenzionale avanzata verte sugli obblighi di gestione e manutenzione assunti
Cont dalla con la convenzione citata e sui conseguenti esborsi effettuati dall'ente, in luogo della opposta, a seguito degli inadempimento di questa.
L'opponente ha provato documentalmente di aver eseguito il pagamento della somma complessiva di € 55.450,93 per i seguenti interventi :
1 Pagamento ER di € 3.136.62, riguardante la manutenzione ordinaria Per_1 dell'impianto termico, rientrante tra gli obblighi previsti dall'art. 7 lett d)(manutenzione ordinaria degli impianti (allegato 9 di parte opponente).
2)Pagamento ditta per reintaso antistadio M. Fileni € 30.000,00 (allegato 10 di parte CP_3
opponente), rientrante tra gli obblighi ordinari spettanti alla concessionaria ( CP_2
) come descritto nell'art. 7 punto D) della Convenzione del 2013 (all.8 parte opponente) che
[...]
recita :......''tra gli obblighi di ordinaria manutenzione sono compresi.......obbligo di pettinatura del fondo dell'antistadio in erba sintetica dopo il suo avvenuto collaudo e integrazione col materiale d'intaso in base alla necessaria manutenzione che necessita un tappeto in e.s. di ultima generazione...'';
3) Pagamento da parte del in qualità di terzo pignorato a seguito della Controparte_1
situazione inadempiente e debitoria dell , nei confronti della TT Artigiana Controparte_2
Elettrika, di € 4.000,00 (allegato 11),
4) Pagamento pari ad € 4.660,00, per lavori di ordinaria manutenzione, effettuati dalla ditta Eco
RV di Ascoli Piceno necessari alla riomologazione del campo M. Fileni (allegato 12) come tali rientranti nell'ordinaria amministrazione prevista all'art. 7 della Convenzione del 2013
5) Pagamento tassa di omologazione Antistadio Fileni dovuta alla LND Marche pari ad € 4.880,00
(allegato 13) e prevista all'art 21 della Convenzione del 2013 dove viene enunciato espressamente che “ Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla concessione in gestione dell'impianto sono a totale carico della
Concessionaria”
6) Pagamento delle rate insolute anno 2014 del mutuo all'Istituto di Credito Sportivo pari ad €
8.774,31, il cui versamento spettava invece alla ASD come previsto dall'art 11 della convenzione, che recita : ''.........il corrispettivo suddetto (cioè euro 45.000,00) verrà erogato in n. 2 rate anticipate semestrali, di egual importo , di cui euro 36.000,00 finalizzati esclusivamente al
Cont pagamento delle rate annuali del mutuo di cui all'art.2 '' acceso dalla presso l'Istituto di Credito Sportivo. Tale versamento veniva effettuato dall'ente dopo aver ricevuto formale diffida dall'ICS stessa (allegato 14).
Tali importi, poiché, come provato documentalmente dall'opponente, sono stati corrisposti Cont dall'ente per far fronte agli obblighi assunti dalla con la convenzione del 2013, come sopra Cont specificati, e tuttavia da essa non adempiuti devono essere rimborsati dalla all' ente medesimo, odierno opponente.
Non appaiono sussistenti nel caso i presupposti della mala fede o colpa grave per la declaratoria di lite temeraria.
Le spese di lite, che ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta, perché prevalentemente soccombente, e liquidate in dispositivo secondo i parametri medi corrispondenti allo scaglione di valore della causa, con riduzione al 50% dei compensi della fase istruttoria, poiché limitata alla redazione delle sole memorie ex art. 183 6° comma cpc.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie l'opposizione promossa dal nei confronti della Controparte_1 [...]
e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.935/2020 del Controparte_2
03/10/2020.
Condanna il al versamento in favore della ASD opposta della somma di € Controparte_1
9.000,00 , oltre interessi legali dal 03/1/2020 sino al saldo.
Accoglie la domanda riconvenzionale promossa dal nei confronti della Controparte_1
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore del Controparte_2 predetto della complessiva somma di € 55.450,93, oltre interessi legali dalla domanda ( CP_1
11/12/2020) sino al saldo.
Condanna altresì la al rimborso in favore del Controparte_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 759,00 per esborsi”.
4.Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce quanto segue:
“(…)secondo il Giudice di prime cure per le annate sportive 2016/2017 e 2017/2018 non vi sarebbe alcun diritto in capo all proprio in virtù della lettera di recesso Controparte_2
unilaterale inviata dal Comune di in data 17.12.2016 all . Ma CP_1 Controparte_2 quanto affermato dal Giudice di prime è smentito dall'allegato 14 di parte convenuta-opposta, dove si legge chiaramente che il di comunicava all la CP_1 CP_1 Controparte_2
conclusione del procedimento di recesso della convenzione solo in data 15.11.2017, data in cui era certamente maturata sia l'annata sportiva 2016/2017 e almeno la metà dell'annata sportiva
2017/2018. pertanto, l' risulterebbe creditrice della somma € 9.000,00 Controparte_2
relativa all'annata sportiva 2016/2017 e della metà dell'annata sportiva 2017/2018”.
Il motivo è infondato.
5.L'appellato ha depositato il doc. 18 da cui risulta che, nelle annate 2016-2017 e 2017-2018 (per le quali di cui l' continua a sostenere di vantare un credito nei confronti del CP_2 CP_1
, la gestione dell'impianto dedotto in giudizio non era più affidata e svolta dalla
[...] [...]
ma era stata affidata alla SA CE NG SD (v. anche 18-19 fascicolo di Controparte_2
primo grado).
Il recesso per inadempimento operato dal dalla convenzione con l'appellante aveva ad CP_1
oggetto proprio la stagione 2016/2017.
Non può dunque dubitarsi che il provvedimento di recesso (e tutti quelli ad esso collegati) abbia decorrenza dall' annualità in contestazione cioè da quella in cui si è verificato l'inadempimento dell'appellante ed in definitiva dall'annualità 2016/2017.
Il provvedimento amministrativo di recesso non risulta essere stato impugnato in altra sede o contestato nel merito in questa sede e resta del tutto irrilevante l'epoca in cui il recesso è stato comunicato all'appellante.
Il motivo è respinto.
6.Con un secondo motivo l'appellante deduce quanto segue:
“Punto secondo: quanto poi alla domanda riconvenzionale anche su questo punto, secondo questa difesa, il Giudice di prime cure commette un errore.
Infatti, se prediamo per buona la lettera di recesso unilaterale inviata dal di CP_1 CP_1
all in data 17.12.2016 è a quella data che cesserebbero anche gli Controparte_2
obblighi di cui la convenzione in capo all 1963 e certamente non possono Controparte_2 essere addebitati all 1963 gli € 30.000,00 relativi ai lavori di manutenzione Controparte_2
del campo sportivo comunale in erba sitentica, ricordiamo di proprietà del CP_1 CP_1
deliberati con determina nr. 218 del 22.12.2016 (vedi allegato 10 di parte opponente), poiché la in ragione dell'intervenuto recesso, questo il ragionamento del Controparte_2
Giudice di prime cure, se non aveva alcun diritto a richiedere il contributo per le annate sportive
2016/2017 e 2017/2018 viceversa non può essere ritenuta debitrice della somma di € 30.000,00 relativamente ai lavori di manutenzione del campo sportivo comunale, lavori tra l'altro che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, ma bensì in lavori di straordinaria manutenzione.
Quanto poi, ai € 4.000,00 (vedi allegato 11 di parte opponente) versati dal quali Controparte_1
accordo transattivo con l'Artigiana Elettrika, si tratta di una transazione in cui la CP_2
non centra nulla e la suddetta somma non è stata mai accertata e mai richiesta dal
[...]
e per effetto di ciò non può essere in alcun modo addebitata oggi all Parte_2 [...]
. Controparte_2
Pertanto, in riconvezionale dovrebbe essere ricosciuta al Comune di nel caso, gli € CP_1
8.761,41 quale RA TU (Allegato 14 di parte opponente), gli € 2.571,00 alla TT
ER (Allegato 9 di parte opponente), gli € 4.660,40 alla TT Eco RV (Allegato 12 di parte opponente) e gli € 4.880,00 alla LND per la riomologazione del campo sportivo comunale
(Allegato 13 di parte opponente).
Comunque, si precisa, altresì, che all'art. 7 della nuova convenzione del 03.06.2013 (Allegato 4 di questa difesa) sono elencati gli obblighi dell e non rientra nessuna Controparte_2
delle spese richieste in riconvenzionale.
Inoltre, gli importi richiesti in riconvenzionale sono comprensivi d'IVA, e l'IVA è un importo che l'ente Comunale, ricordiamo a noi stessi, recupera fiscalmente, e quindi non può essere addebitato come costo”.
Il motivo è infondato.
7.Gli oneri manutentivi riguardanti il fondo in erba sintetica dell'antistadio risultano espressamente previsti nella convenzione del 2013 all'art. 7 punto D) a tenore del quale: “(…) tra gli obblighi di ordinaria manutenzione sono compresi.......obbligo di pettinatura del fondo dell'antistadio in erba sintetica dopo il suo avvenuto collaudo e integrazione col materiale d'intaso in base alla necessaria manutenzione che necessita un tappeto in e.s. di ultima generazione...''
Le ragioni che hanno condotto il a commissionare alla ditta le opere per reintaso CP_1 CP_3
antistadio M. Fileni per euro 30.000,00 sono da riconnettere direttamente alla mancata osservanza, da parte dell'appellante, (per gli anni di effettiva gestione) degli obblighi di manutenzione.
8.Sono in atti le diffide del 9.10.2014 (doc.n.6 di parte appellata) e del 4.5.2015 (doc. n. 7 di parte appellata) inoltrate dal all'appellante con cui si imputava il difetto di interventi CP_1
manutentivi e si intimava di provvedere.
Dunque le spese sostenute dal per l'antistadio in erba sono conseguenza della cattiva CP_1 gestione dell'appellante che aveva omesso i necessari e dovuti interventi manutentivi.
9.Quanto alla somma di euro 4.000,00 pagata dal alla ditta Artigiana Elettrika essa CP_1
riconduce agli obblighi del di in qualità di terzo pignorato a seguito della CP_1 CP_1
situazione inadempiente e debitoria dell' , nei confronti della TT Artigiana Controparte_2
Elettrika, di € 4.000,00 (v. doc.n. 11 di parte appellata).
Il dinanzi all'inadempimento dell' , al pignoramento per Controparte_1 Controparte_2
oltre 8.000,00 euro, ha correttamente optato per una ragionevole situazione transattiva.
Di tale somma deve farsi carico l'originaria debitrice a cui il ha correttamente chiesto il CP_1
rimborso.
10.Per tutte le altre somme riconosciute dal TR, l'odierna appellante solleva solo una questione di titolo della pretesa ma il TR, per ciascuna voce liquidata, ha espressamente indicato la previsione contrattuale che la giustifica.
11.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini