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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/08/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 4106/2021, vertente tra rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Ricciulli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via di
S. Melania n. 15, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina De Andreis e Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 33, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato, appellante in via incidentale nonché
AVV. n.q. di curatore speciale del minore Controparte_2 Persona_1
nato a [...] il [...], giusta nomina del 5.11.2018 del Tribunale di
[...]
Roma
Appellata, appellante in via incidentale e con l'intervento del Procuratore Generale 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9501/2021 del 31.5.2021
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto: a) annullare e/o riformare l'impugnata sentenza nelle parti appellate, rigettando le domande tutte avanzate ex adverso in entrambi i gradi di giudizio come del tutto infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate in virtù delle ragioni a sostegno dei dedotti motivi di appello (cfr. in narrativa sub DIRITTO a) - b) - c) con ogni provvedimento conseguenziale;
anche in ordine all'accoglimento della domanda formulata al cpv. b.
4. che precede e, per l'effetto determinare a carico del Sig. e a far data dalla Controparte_1
nascita del figlio minore (19.11.2017) un assegno per il Persona_1
mantenimento dello stesso pari ad euro 350,00 mensili da versare alla Sig.ra entro Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo del Tribunale di Roma;
ovvero, in estremo subordine c) determinare in ogni caso la decorrenza e l'ammontare del contributo al mantenimento sub b) nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia (comunque non inferiore a € 150,00), da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: - rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
- accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinare l'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre a far data dal ricorso introduttivo di primo grado, nella misura di Euro 50,00 mensili, ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia, oltre Istat più il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Roma;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e voglia emettere decreto di liquidazione per il
Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza.”
Curatore speciale: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della Sentenza n. 9501/2021 del Tribunale Ordinario di Roma
2 e decidendo sulla presente impugnazione Voglia - Disporre l'annullamento dei capi sopra contrassegnati con A), B), C) nella parte in cui dispone il diritto di visita del ricorrente, D);
- rigettare le domande in tal senso avanzate dal ricorrente, con conseguente statuizione sulle spese di lite, sulla base dei motivi in fatto ed in diritto posti a fondamento delle motivazioni alla base del presente atto di appello – confermare l'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato a favore del minore Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge.”
Premesso che con la sentenza n. 9505/2021 pubblicata il 31.5.2021, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio instaurato da x art. 250 c.c., pronunciava sentenza che teneva Controparte_1
luogo del consenso mancante al riconoscimento da parte del del figlio P_
, nato il [...] dalla relazione con Per_1 Parte_1
e, per l'effetto, affidava il figlio in via esclusiva alla madre anche con riferimento alle questioni di maggior interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva ( “ il revio positivo percorso di sostegno alla genitorialità, valutato dai P_
Servizi sociali, potrà vedere il figlio a mezzo incontri protetti con i Servizi sociali , i quali dovranno monitorare in modo assiduo il nucleo familiare, valutando eventuali condotte pregiudizievoli nei riguardi del minore ed informando eventualmente la competente
Autorità Giudiziaria”). Poneva a carico del l'obbligo di contribuire al P_
mantenimento ordinario del figlio con l'importo mensile di 150,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto depositato il 5.7.2021 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento nella parte in cui ha autorizzato il al riconoscimento del figlio e, di conseguenza, ha regolamentato le P_ Per_1
condizioni di affidamento e di mantenimento del minore;
ha chiesto, in ogni caso, che venisse disposto un aumento del contributo imposto al per il mantenimento P_
ordinario del figlio a 350,00 euro mensili. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3 L'appellante ha lamentato la circostanza per la quale il primo giudice non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione la valutazione del consulente tecnico nominato, dott.ssa , sulla capacità genitoriale del Persona_2 P_
costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 25.2.2022, e, Controparte_1
contestando il fondamento dell'appello, ne ha chiesto il rigetto. Ha proposto appello incidentale in punto di mantenimento rappresentando al momento non era ancora in condizioni di lavorare ed ha, pertanto, chiesto una riduzione del contributo a lui imposto per il mantenimento di a 50,00 euro mensili. Per_1
Con comparsa di risposta del 21.2.2022 si è costituito in giudizio il curatore speciale di
, avv. che ha aderito alle conclusioni dell'appellante chiedendo Per_1 Controparte_2
la revoca dell'autorizzato riconoscimento e, in subordine, la revoca della disposizione che consentiva al padre di vedere il figlio con modalità protette.
Con ordinanza del 25.2.2023 la Corte ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, riservata per la decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e di repliche, è stata successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 9.4.2024 invitando i Servizi sociali competenti per territorio, ad inviare una relazione socio - ambientale che consentisse di ricostruire le vicende di vita di
[...]
dal momento delle sue dimissioni dal Centro di Solidarietà “Don Guerrino P_
Rota” a Spoleto sino ad oggi. Ha rinviato quindi all'udienza del 19.12.2024.
Il Servizio Sociale del Comune di Roma – Municipio XI – ha fatto pervenire la relazione richiesta il 26.6.2024 e il 21.10.2024.
Alla predetta udienza la causa, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di repliche ed è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questa
Collegio condivide "Il riconoscimento del figlio naturale minore già riconosciuto da un Persona_3
genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura
4 ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre
e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.” (Cass. n.23074 del 2005). Più di recente Cass. n.24718/2021 nel ribadire il predetto principio, ha sottolineato come “ il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui
l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento rifiuti i il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono già diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si rilevi superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei due genitori”.
Nel caso che ci occupa rileva la Corte che il vissuto del - segnato dall'uso di P_
stupefacenti fin da giovanissimo, da continui stati di detenzione e/o da ricoveri in comunità terapeutiche, in un quadro di doppia diagnosi (disturbo border line di personalità)-
è tristemente comune a molti tossicodipendenti. Tuttavia, attualmente l'appellato, come risulta dalla relazione del 18 ottobre 2024 del Servizio sociale del Municipio II, non si trova più in stato di detenzione, né vive più presso la Comunità terapeutica Ceis di Spoleto, ma
è ospite presso la casa della madre, avendo concluso il suo periodo di espiazione della pena. Non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile, ma, come da lui dichiarato all'assistente sociale, è in cerca di un'occupazione, avendo lavorato per soli due mesi d'estate, come guardia notturna. Egli, inoltre, ha dichiarato di assumere farmaci stabilizzanti dell'umore e ad oggi di sentirsi emotivamente stabile e desideroso di rivedere il figlio, mostrandosi consapevole che si tratta di un percorso estremamente delicato e lungo, dichiarandosi disposto ad intraprendere qualunque tipo di percorso, disponibilità dichiarata anche dalla madre con lui attualmente convivente.
5 Ora, ritiene la Corte, che, pur avendo il n profilo di personalità ed una storia P_
di vita certamente caratterizzati da molteplici e gravi profili di criticità, oggi egli ha la possibilità, di riscostruire la sua vita su nuovi presupposti, dimostrando di essere in grado di assumersi seriamente le responsabilità conseguenti al riconoscimento del figlio , Per_1
che vive dalla nascita con la madre e che oggi ha sette anni. D'altra parte, nel bilanciamento degli interessi che è necessario effettuare ai fini della decisione, ritiene la Corte che vada salvaguardato, oltre che il diritto del al riconoscimento, anche il diritto del P_
bambino alla duplice genitorialità ed alla conoscenza delle sue origini con piena esplicazione della sua identità, anche se ciò implica il doversi confrontare con la difficile storia di vita e con la personalità di un padre con un passato di tossicodipendenza e di carcere, che chiede oggi di essere presente nella vita del figlio.
Altro è il tema dell'esercizio in concreto da parte del della responsabilità P_
genitoriale in ordine al quale il tribunale di Roma ha opportunamente statuito, con decisione che deve essere confermata, l'affidamento del bambino in via esclusiva alla madre e l'esclusivo esercizio da parte sua della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle questioni di maggior interesse per il bambino, subordinando la possibilità per il padre di poter incontrare con modalità protette il figlio, solo previa effettuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. Sotto tale profilo deve essere rigettato anche l'appello incidentale del curatore che ha chiesto la revoca della possibilità per il P_
di incontrare il figlio, tenuto conto del fatto che si tratta di un diritto il cui effettivo esercizio è stato subordinato dal tribunale al giudizio dei Servizi sociali, che dovranno valutare dapprima la frequentazione da parte del padre di un corso di sostegno alla genitorialità e, solo successivamente alla valutazione del buon esito del corso, dare inizio ad incontri protetti. Laddove è evidente che, al di fuori di un quadro rassicurante e stabile
- dal quale risulti la non contrarietà agli interessi del minore di intraprendere incontri con il padre - questi potrebbero non avere mai luogo, essendo rimessa alla valutazione ed alla responsabilità dei Servizi ogni decisione al riguardo.
Né, d'altra parte, l'autorizzazione al riconoscimento del figlio da parte del la P_
disciplina dell'affidamento come stabilita dal tribunale si pongono in contrasto con le conclusioni alle quali è pervenuta la consulente tecnica, dott.ssa che ha espletato Per_2
6 la c.t.u. in primo grado, quando aveva due anni ed il i trovava ancora Per_1 P_
inserito, in regime di arresti domiciliari, presso la Comunità “S. Maria delle Grazie” di
Spoleto. La c.t.u., infatti, evidentemente chiamata non ad esprimersi sull'opportunità di consentire al di procedere al riconoscimento del figlio ma sulle sue capacità P_
genitoriali, in vista della decisione sull'affidamento del minore, ha affermato, all'esito di una rigorosa ed attenta analisi delle caratteristiche personologiche del periziando, ritenuto in quel momento, privo di attitudini genitoriali, anche per non averle mai potute sperimentare in concreto, che, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica del minore, era necessario vincolare la possibilità di consentire gli incontri tra il padre ed il figlio “ad un percorso di cura, riabilitazione ed integrazione nel contesto sociale e lavorativo stabile e vigilato nel tempo”, che è ciò che ha fatto il tribunale con la sua decisione.
Infine, devono essere rigettati l'appello incidentale del con il quale egli ha P_
chiesto la riduzione da 150 euro a 50 euro dell'assegno di mantenimento fissato per il figlio, e l'appello principale della , che, invece, ne ha chiesto l'aumento ad euro Parte_1
350,00 mensili. La somma stabilita dal tribunale, infatti, è una somma che già tiene conto delle particolari condizioni del e del tempo necessario per reintegrarsi anche P_
nella vita lavorativa dopo il lungo periodo trascorso tra il carcere e la comunità terapeutica,
e costituisce il minimo contributo possibile per il mantenimento di un figlio. D'altra parte, chiedendo di riconoscere il on solo ha esercitato un proprio diritto, Per_1 P_
ma si è anche assunto una precisa responsabilità nei suoi confronti, anche di tipo economico ed in relazione a tale responsabilità egli dovrà attivarsi, reperendo un lavoro adeguato a sostenere sè stesso ed a contribuire al sostegno del figlio.
La necessità di tener conto dell'attuale condizione di disoccupazione del da P_
considerarsi transitoria, non consente, allo stato, di aumentare tale contributo come richiesto dalla . Parte_1
In considerazione della parziale soccombenza di tutte le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e gli appelli incidentali proposti da e Parte_1 Controparte_1
dal curatore speciale del minore, Compensa Persona_1
interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
8
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 4106/2021, vertente tra rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Ricciulli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via di
S. Melania n. 15, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina De Andreis e Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 33, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato, appellante in via incidentale nonché
AVV. n.q. di curatore speciale del minore Controparte_2 Persona_1
nato a [...] il [...], giusta nomina del 5.11.2018 del Tribunale di
[...]
Roma
Appellata, appellante in via incidentale e con l'intervento del Procuratore Generale 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9501/2021 del 31.5.2021
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto: a) annullare e/o riformare l'impugnata sentenza nelle parti appellate, rigettando le domande tutte avanzate ex adverso in entrambi i gradi di giudizio come del tutto infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate in virtù delle ragioni a sostegno dei dedotti motivi di appello (cfr. in narrativa sub DIRITTO a) - b) - c) con ogni provvedimento conseguenziale;
anche in ordine all'accoglimento della domanda formulata al cpv. b.
4. che precede e, per l'effetto determinare a carico del Sig. e a far data dalla Controparte_1
nascita del figlio minore (19.11.2017) un assegno per il Persona_1
mantenimento dello stesso pari ad euro 350,00 mensili da versare alla Sig.ra entro Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo del Tribunale di Roma;
ovvero, in estremo subordine c) determinare in ogni caso la decorrenza e l'ammontare del contributo al mantenimento sub b) nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia (comunque non inferiore a € 150,00), da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: - rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
- accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinare l'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre a far data dal ricorso introduttivo di primo grado, nella misura di Euro 50,00 mensili, ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia, oltre Istat più il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Roma;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e voglia emettere decreto di liquidazione per il
Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza.”
Curatore speciale: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della Sentenza n. 9501/2021 del Tribunale Ordinario di Roma
2 e decidendo sulla presente impugnazione Voglia - Disporre l'annullamento dei capi sopra contrassegnati con A), B), C) nella parte in cui dispone il diritto di visita del ricorrente, D);
- rigettare le domande in tal senso avanzate dal ricorrente, con conseguente statuizione sulle spese di lite, sulla base dei motivi in fatto ed in diritto posti a fondamento delle motivazioni alla base del presente atto di appello – confermare l'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato a favore del minore Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge.”
Premesso che con la sentenza n. 9505/2021 pubblicata il 31.5.2021, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio instaurato da x art. 250 c.c., pronunciava sentenza che teneva Controparte_1
luogo del consenso mancante al riconoscimento da parte del del figlio P_
, nato il [...] dalla relazione con Per_1 Parte_1
e, per l'effetto, affidava il figlio in via esclusiva alla madre anche con riferimento alle questioni di maggior interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva ( “ il revio positivo percorso di sostegno alla genitorialità, valutato dai P_
Servizi sociali, potrà vedere il figlio a mezzo incontri protetti con i Servizi sociali , i quali dovranno monitorare in modo assiduo il nucleo familiare, valutando eventuali condotte pregiudizievoli nei riguardi del minore ed informando eventualmente la competente
Autorità Giudiziaria”). Poneva a carico del l'obbligo di contribuire al P_
mantenimento ordinario del figlio con l'importo mensile di 150,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto depositato il 5.7.2021 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento nella parte in cui ha autorizzato il al riconoscimento del figlio e, di conseguenza, ha regolamentato le P_ Per_1
condizioni di affidamento e di mantenimento del minore;
ha chiesto, in ogni caso, che venisse disposto un aumento del contributo imposto al per il mantenimento P_
ordinario del figlio a 350,00 euro mensili. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3 L'appellante ha lamentato la circostanza per la quale il primo giudice non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione la valutazione del consulente tecnico nominato, dott.ssa , sulla capacità genitoriale del Persona_2 P_
costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 25.2.2022, e, Controparte_1
contestando il fondamento dell'appello, ne ha chiesto il rigetto. Ha proposto appello incidentale in punto di mantenimento rappresentando al momento non era ancora in condizioni di lavorare ed ha, pertanto, chiesto una riduzione del contributo a lui imposto per il mantenimento di a 50,00 euro mensili. Per_1
Con comparsa di risposta del 21.2.2022 si è costituito in giudizio il curatore speciale di
, avv. che ha aderito alle conclusioni dell'appellante chiedendo Per_1 Controparte_2
la revoca dell'autorizzato riconoscimento e, in subordine, la revoca della disposizione che consentiva al padre di vedere il figlio con modalità protette.
Con ordinanza del 25.2.2023 la Corte ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, riservata per la decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e di repliche, è stata successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 9.4.2024 invitando i Servizi sociali competenti per territorio, ad inviare una relazione socio - ambientale che consentisse di ricostruire le vicende di vita di
[...]
dal momento delle sue dimissioni dal Centro di Solidarietà “Don Guerrino P_
Rota” a Spoleto sino ad oggi. Ha rinviato quindi all'udienza del 19.12.2024.
Il Servizio Sociale del Comune di Roma – Municipio XI – ha fatto pervenire la relazione richiesta il 26.6.2024 e il 21.10.2024.
Alla predetta udienza la causa, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di repliche ed è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questa
Collegio condivide "Il riconoscimento del figlio naturale minore già riconosciuto da un Persona_3
genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura
4 ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre
e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.” (Cass. n.23074 del 2005). Più di recente Cass. n.24718/2021 nel ribadire il predetto principio, ha sottolineato come “ il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui
l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento rifiuti i il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono già diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si rilevi superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei due genitori”.
Nel caso che ci occupa rileva la Corte che il vissuto del - segnato dall'uso di P_
stupefacenti fin da giovanissimo, da continui stati di detenzione e/o da ricoveri in comunità terapeutiche, in un quadro di doppia diagnosi (disturbo border line di personalità)-
è tristemente comune a molti tossicodipendenti. Tuttavia, attualmente l'appellato, come risulta dalla relazione del 18 ottobre 2024 del Servizio sociale del Municipio II, non si trova più in stato di detenzione, né vive più presso la Comunità terapeutica Ceis di Spoleto, ma
è ospite presso la casa della madre, avendo concluso il suo periodo di espiazione della pena. Non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile, ma, come da lui dichiarato all'assistente sociale, è in cerca di un'occupazione, avendo lavorato per soli due mesi d'estate, come guardia notturna. Egli, inoltre, ha dichiarato di assumere farmaci stabilizzanti dell'umore e ad oggi di sentirsi emotivamente stabile e desideroso di rivedere il figlio, mostrandosi consapevole che si tratta di un percorso estremamente delicato e lungo, dichiarandosi disposto ad intraprendere qualunque tipo di percorso, disponibilità dichiarata anche dalla madre con lui attualmente convivente.
5 Ora, ritiene la Corte, che, pur avendo il n profilo di personalità ed una storia P_
di vita certamente caratterizzati da molteplici e gravi profili di criticità, oggi egli ha la possibilità, di riscostruire la sua vita su nuovi presupposti, dimostrando di essere in grado di assumersi seriamente le responsabilità conseguenti al riconoscimento del figlio , Per_1
che vive dalla nascita con la madre e che oggi ha sette anni. D'altra parte, nel bilanciamento degli interessi che è necessario effettuare ai fini della decisione, ritiene la Corte che vada salvaguardato, oltre che il diritto del al riconoscimento, anche il diritto del P_
bambino alla duplice genitorialità ed alla conoscenza delle sue origini con piena esplicazione della sua identità, anche se ciò implica il doversi confrontare con la difficile storia di vita e con la personalità di un padre con un passato di tossicodipendenza e di carcere, che chiede oggi di essere presente nella vita del figlio.
Altro è il tema dell'esercizio in concreto da parte del della responsabilità P_
genitoriale in ordine al quale il tribunale di Roma ha opportunamente statuito, con decisione che deve essere confermata, l'affidamento del bambino in via esclusiva alla madre e l'esclusivo esercizio da parte sua della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle questioni di maggior interesse per il bambino, subordinando la possibilità per il padre di poter incontrare con modalità protette il figlio, solo previa effettuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. Sotto tale profilo deve essere rigettato anche l'appello incidentale del curatore che ha chiesto la revoca della possibilità per il P_
di incontrare il figlio, tenuto conto del fatto che si tratta di un diritto il cui effettivo esercizio è stato subordinato dal tribunale al giudizio dei Servizi sociali, che dovranno valutare dapprima la frequentazione da parte del padre di un corso di sostegno alla genitorialità e, solo successivamente alla valutazione del buon esito del corso, dare inizio ad incontri protetti. Laddove è evidente che, al di fuori di un quadro rassicurante e stabile
- dal quale risulti la non contrarietà agli interessi del minore di intraprendere incontri con il padre - questi potrebbero non avere mai luogo, essendo rimessa alla valutazione ed alla responsabilità dei Servizi ogni decisione al riguardo.
Né, d'altra parte, l'autorizzazione al riconoscimento del figlio da parte del la P_
disciplina dell'affidamento come stabilita dal tribunale si pongono in contrasto con le conclusioni alle quali è pervenuta la consulente tecnica, dott.ssa che ha espletato Per_2
6 la c.t.u. in primo grado, quando aveva due anni ed il i trovava ancora Per_1 P_
inserito, in regime di arresti domiciliari, presso la Comunità “S. Maria delle Grazie” di
Spoleto. La c.t.u., infatti, evidentemente chiamata non ad esprimersi sull'opportunità di consentire al di procedere al riconoscimento del figlio ma sulle sue capacità P_
genitoriali, in vista della decisione sull'affidamento del minore, ha affermato, all'esito di una rigorosa ed attenta analisi delle caratteristiche personologiche del periziando, ritenuto in quel momento, privo di attitudini genitoriali, anche per non averle mai potute sperimentare in concreto, che, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica del minore, era necessario vincolare la possibilità di consentire gli incontri tra il padre ed il figlio “ad un percorso di cura, riabilitazione ed integrazione nel contesto sociale e lavorativo stabile e vigilato nel tempo”, che è ciò che ha fatto il tribunale con la sua decisione.
Infine, devono essere rigettati l'appello incidentale del con il quale egli ha P_
chiesto la riduzione da 150 euro a 50 euro dell'assegno di mantenimento fissato per il figlio, e l'appello principale della , che, invece, ne ha chiesto l'aumento ad euro Parte_1
350,00 mensili. La somma stabilita dal tribunale, infatti, è una somma che già tiene conto delle particolari condizioni del e del tempo necessario per reintegrarsi anche P_
nella vita lavorativa dopo il lungo periodo trascorso tra il carcere e la comunità terapeutica,
e costituisce il minimo contributo possibile per il mantenimento di un figlio. D'altra parte, chiedendo di riconoscere il on solo ha esercitato un proprio diritto, Per_1 P_
ma si è anche assunto una precisa responsabilità nei suoi confronti, anche di tipo economico ed in relazione a tale responsabilità egli dovrà attivarsi, reperendo un lavoro adeguato a sostenere sè stesso ed a contribuire al sostegno del figlio.
La necessità di tener conto dell'attuale condizione di disoccupazione del da P_
considerarsi transitoria, non consente, allo stato, di aumentare tale contributo come richiesto dalla . Parte_1
In considerazione della parziale soccombenza di tutte le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e gli appelli incidentali proposti da e Parte_1 Controparte_1
dal curatore speciale del minore, Compensa Persona_1
interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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