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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2024 PROC UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
- Sezione Sesta Civile-
in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 219-1/2024 avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII); introdotta con ricorso depositato il 30.4.2024 da
( , con l'ausilio della dott.ssa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
quale professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi “OCC
[...]
Sportello Orientamento Sociale Torino”
***
1. Il procedimento.
, con l'ausilio della dott.ssa quale professionista Parte_1 Parte_2 nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi “OCC Sportello Orientamento Sociale
Torino” (doc. 1 A e B), ha depositato in data 30.4.2024 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019 (CCII).
Il Giudice designato, all'esito dell'integrazione richiesta in data 15.5.2024 e fornita il
26.5.2024 e 3.6.2024, con decreto ex art. 70 co 1 CCII del 9.8.2024, ha assegnato i termini di legge per le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.
Inoltre, è stato disposto ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, in quanto misura necessaria a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Con memoria ex art. 70 co 6 CCII, depositata il 4.10.2024, l'OCC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori, nella fattispecie assenti, e indicato di non ritenere necessari alcuna modifica al piano.
Successivamente, con provvedimento 27.1.2025, il giudice ha rilevato la risalenza dello stato di famiglia storico attestante la residenza al 31.3.2022 (doc. 8) e, dunque, ritenuto necessario onde verificare la competenza del tribunale adito il deposito di certificato aggiornato, ha assegnato alla debitrice termine di 10 giorni per il deposito di documento con data attuale e fissato udienza per la decisione sull'omologa al 14.2.2025.
All'udienza sono comparsi personalmente la debitrice e l'OCC che, dato atto del deposito di quanto richiesto dal giudice, ha insistito per l'omologa.
2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da deve essere omologato per Parte_1
le ragioni che seguono.
a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)
La ricorrente risiede a Caselle Torinese (TO) in via Cesare Meano n. 10 (doc. 8 e doc. depositato il 31.1.2025).
b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).
La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC dott.ssa che appare Parte_2 completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.
c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).
è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso “Ginepro Uno soc. Parte_1 coop. Soc.” (doc. 3), che non esercita né risulta aver esercitato in passato attività di impresa e dunque qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII.
Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett.
a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie che si esamina, sussiste certamente quantomeno uno stato di crisi. Infatti, quanto al passivo vi sono debiti scaduti per euro € 34.034,16, oltre alle spese di procedura. L'attivo invece è costituito dai seguenti beni:
- reddito mensile da lavoro dipendete pari a circa euro 1.400,00,, da cui detratto il necessario al mantenimento (indicato dalla ricorrente in euro 1.205,00, somma congrua in quanto sensibilmente inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per una famiglia monogenitoriale pari ad euro 2.211,15) residuano euro 195,00;
- IMMOBILE sito nel Comune di Caselle Torinese, censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune, al Foglio 23 Particella 339 Subalterno 13, VIA CALDANO n. 11 TER,
Piano 3, Rendita: Euro: 289,22, Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza totale 78 m2 escluse aree scoperte: 74 m2;
- IMMOBILE (Box Auto) sito nel Comune di Caselle Torinese, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Foglio 23 Particella 140, Subalterno 13, VIA CALDANO n. 11 TER,
Piano T, particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Caselle Torinese, Foglio 23,
Particella 339, Rendita: Euro 48,86, Categoria C/6a), Classe 2, Consistenza 11 m2;
- Auto FIAT PANDA targata FH680FM, acquistata nel 2020;
- conto corrente n. 35355041 acceso presso che alla data del 31.12.2023 presenta CP_1
un saldo di euro 956,63;
Dal raffronto tra passivo certo, già scaduto, e le poste di flussi prospettici dei prossimi 12 mesi, tenuto conto della non pronta liquidabilità degli immobili, emerge la sussistenza di certa crisi e dunque di sovraindebitamento. Inoltre, occorre osservare che dal passivo come sopra indicato è escluso il mutuo contratto in relazione all'acquisto dell'immobile, in regolare pagamento ed il cui importo è stato indicato in euro 403,00 mensili.
Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che la consumatrice sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Sotto tale profilo, occorre considerare che, come indicato dall'OCC, la situazione debitoria appare esser stata generata da vicissitudini personali. Nello specifico, la debitrice stipulava in data 26.04.2007 un contratto di mutuo ipotecario per complessivi 150.000,00 euro.
(doc.13), per l'acquisto dell'immobile sito in Caselle Torinese (TO), via Cesare Meano n.10, in comproprietà con l'allora marito, . Nel 2015 divorziava da Persona_1 Parte_1
(doc.4) e in conseguenza degli accordi raggiunti in sede di separazione le Persona_1 veniva trasferita la quota della metà indivisa dell'immobile con accollo integrale in capo alla odierna ricorrente del mutuo residuo di 91.890,00 euro (docc. 12,15). Qualche anno dopo, la ricorrente intraprendeva una relazione con dal quale nel 2017 Parte_3 nasceva la figlia . La relazione si interrompeva nel 2020 in quanto i problemi Persona_2
di tossico dipendenza di avevano non solo reso difficile la Parte_3
prosecuzione del rapporto ma anche ulteriormente gravato sulla situazione economica di
, la quale, dovendo far fronte in via esclusiva al mantenimento della figlia e Parte_1
per questo non riuscendo a sostenere gli oneri derivanti dal mutuo ipotecario, si è vista costretta a ricorrere al sistema del credito sottoscrivendo i finanziamenti con Unicredit spa con cessione del quinto (docc. 22-24).
Inoltre, l'OCC ha evidenziato che dall'esame del conto corrente emerge che lo stesso viene utilizzato solo per l'accredito dello stipendio mensile e per le spese della famiglia, senza spese voluttuarie o prive di giustificazione.
Infine, l'OCC ha evidenziato che l'autovettura viene utilizzata dalla ricorrente per recarsi al lavoro e per gli usi della famiglia.
La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto connotata da colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.
d) Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).
La proposta prevede la messa a disposizione della procedura di euro 12.000 erogandi dalla
“Fondazione anti usura La Scialuppa CRT onlus”, entro 45 giorni dalla data di omologa dell'accordo. Il rimborso di tale somma avverrà tramite 84 rate mensili di euro 195,00 circa ciascuna.
Con tale somma si prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, pari a
2.538,86, il quale avverrà a seguito del versamento della somma di euro 12.000,00. Restano esclusi il pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale sentenza di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00, e il pagamento delle spese di iscrizione al ruolo del ricorso, pari a euro 125,00 in quanto le stesse verranno eseguite dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni. Inoltre, si prevede il pagamento parziale dei creditori chirografari, in particolare da individuarsi in Unicredit spa in relazione ai tre contratti di finanziamento indicati nel ricorso:
- mutuo del 13.6.2017 n. 7832709 (importo residuo al 27.7.2022 euro 2.610,67) -pag. 7 del ricorso);
- mutuo del 20.06.2018 n. 8579070 (importo totale di euro 30.062,42, di cui importo residuo al 27.7.2022 euro 25.897,10 -pag.6 del ricorso); - mutuo del 22.10.2018 n. 8830225 (importo finanziato di euro 7.080,00, di cui importo residuo al 27.7.2022 euro 5.526,39);
Nella proposta si prevede il pagamento complessivo dell'importo di 9.461,14 euro dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione e l'ottenimento del finanziamento, corrispondente alla percentuale di pagamento del 27,79% complessivo del debito chirografario, con la precisazione che deve ritenersi somma da ripartire pro quota in relazione ai finanziamenti. nel ricorso si precisa che il mutuo fondiario, dichiarato in normale ammortamento, essendo i pagamenti regolari, è escluso dalla proposta (art. 67 co 5 CCII).
Ciò premesso, la proposta, che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed un pagamento in misura non irrisoria dei chirografari (9.461,14 euro su complessivi euro
34.034,16), appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano.
Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.
Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, tenuto conto che il versamento mensile previsto di euro 195,00 per il rimborso delle somme erogate dalla Fondazione la
Scialuppa, somma pari al differenziale tra entrate mensili del nucleo famigliare (euro
1.400,00) ed il necessario al mantenimento (indicato dai ricorrenti in euro 1.205,00).
e. Osservazioni dei creditori
L'OCC nella memoria ex art. 70 co 6 CCII depositata il 4.10.2024 ha dichiarato di aver notificato il decreto ex art. 70 co 1 CCII unitamente alla proposta in data 11.09.2024 a tutti i creditori e che è stata effettuata la pubblicità sul sito del Tribunale, senza che nel termine assegnato (01.10.2024) siano pervenute osservazioni.
Non deve pertanto, in assenza di opposizioni, procedersi alla valutazione di cui all'art. 70 co
9 CCII.
Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da . Parte_1
Esecuzione del piano.
Ai sensi dell'art. 71 CCII la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario. Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito la debitrice, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6
CCII) e ne autorizzerà il pagamento.
Infine, non appare necessario disporre la trascrizione ex art. 70 co 7 CCII della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, in quanto estranei al piano e tenuto conto del costo di tali trascrizioni nonché delle successive cancellazioni ex art. 71 co 2 CCII.
PQM
visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Parte_1
dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.
Torino, 19.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
- Sezione Sesta Civile-
in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 219-1/2024 avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII); introdotta con ricorso depositato il 30.4.2024 da
( , con l'ausilio della dott.ssa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
quale professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi “OCC
[...]
Sportello Orientamento Sociale Torino”
***
1. Il procedimento.
, con l'ausilio della dott.ssa quale professionista Parte_1 Parte_2 nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi “OCC Sportello Orientamento Sociale
Torino” (doc. 1 A e B), ha depositato in data 30.4.2024 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019 (CCII).
Il Giudice designato, all'esito dell'integrazione richiesta in data 15.5.2024 e fornita il
26.5.2024 e 3.6.2024, con decreto ex art. 70 co 1 CCII del 9.8.2024, ha assegnato i termini di legge per le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.
Inoltre, è stato disposto ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, in quanto misura necessaria a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Con memoria ex art. 70 co 6 CCII, depositata il 4.10.2024, l'OCC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori, nella fattispecie assenti, e indicato di non ritenere necessari alcuna modifica al piano.
Successivamente, con provvedimento 27.1.2025, il giudice ha rilevato la risalenza dello stato di famiglia storico attestante la residenza al 31.3.2022 (doc. 8) e, dunque, ritenuto necessario onde verificare la competenza del tribunale adito il deposito di certificato aggiornato, ha assegnato alla debitrice termine di 10 giorni per il deposito di documento con data attuale e fissato udienza per la decisione sull'omologa al 14.2.2025.
All'udienza sono comparsi personalmente la debitrice e l'OCC che, dato atto del deposito di quanto richiesto dal giudice, ha insistito per l'omologa.
2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da deve essere omologato per Parte_1
le ragioni che seguono.
a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)
La ricorrente risiede a Caselle Torinese (TO) in via Cesare Meano n. 10 (doc. 8 e doc. depositato il 31.1.2025).
b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).
La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC dott.ssa che appare Parte_2 completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.
c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).
è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso “Ginepro Uno soc. Parte_1 coop. Soc.” (doc. 3), che non esercita né risulta aver esercitato in passato attività di impresa e dunque qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII.
Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett.
a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie che si esamina, sussiste certamente quantomeno uno stato di crisi. Infatti, quanto al passivo vi sono debiti scaduti per euro € 34.034,16, oltre alle spese di procedura. L'attivo invece è costituito dai seguenti beni:
- reddito mensile da lavoro dipendete pari a circa euro 1.400,00,, da cui detratto il necessario al mantenimento (indicato dalla ricorrente in euro 1.205,00, somma congrua in quanto sensibilmente inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per una famiglia monogenitoriale pari ad euro 2.211,15) residuano euro 195,00;
- IMMOBILE sito nel Comune di Caselle Torinese, censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune, al Foglio 23 Particella 339 Subalterno 13, VIA CALDANO n. 11 TER,
Piano 3, Rendita: Euro: 289,22, Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza totale 78 m2 escluse aree scoperte: 74 m2;
- IMMOBILE (Box Auto) sito nel Comune di Caselle Torinese, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Foglio 23 Particella 140, Subalterno 13, VIA CALDANO n. 11 TER,
Piano T, particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Caselle Torinese, Foglio 23,
Particella 339, Rendita: Euro 48,86, Categoria C/6a), Classe 2, Consistenza 11 m2;
- Auto FIAT PANDA targata FH680FM, acquistata nel 2020;
- conto corrente n. 35355041 acceso presso che alla data del 31.12.2023 presenta CP_1
un saldo di euro 956,63;
Dal raffronto tra passivo certo, già scaduto, e le poste di flussi prospettici dei prossimi 12 mesi, tenuto conto della non pronta liquidabilità degli immobili, emerge la sussistenza di certa crisi e dunque di sovraindebitamento. Inoltre, occorre osservare che dal passivo come sopra indicato è escluso il mutuo contratto in relazione all'acquisto dell'immobile, in regolare pagamento ed il cui importo è stato indicato in euro 403,00 mensili.
Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che la consumatrice sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Sotto tale profilo, occorre considerare che, come indicato dall'OCC, la situazione debitoria appare esser stata generata da vicissitudini personali. Nello specifico, la debitrice stipulava in data 26.04.2007 un contratto di mutuo ipotecario per complessivi 150.000,00 euro.
(doc.13), per l'acquisto dell'immobile sito in Caselle Torinese (TO), via Cesare Meano n.10, in comproprietà con l'allora marito, . Nel 2015 divorziava da Persona_1 Parte_1
(doc.4) e in conseguenza degli accordi raggiunti in sede di separazione le Persona_1 veniva trasferita la quota della metà indivisa dell'immobile con accollo integrale in capo alla odierna ricorrente del mutuo residuo di 91.890,00 euro (docc. 12,15). Qualche anno dopo, la ricorrente intraprendeva una relazione con dal quale nel 2017 Parte_3 nasceva la figlia . La relazione si interrompeva nel 2020 in quanto i problemi Persona_2
di tossico dipendenza di avevano non solo reso difficile la Parte_3
prosecuzione del rapporto ma anche ulteriormente gravato sulla situazione economica di
, la quale, dovendo far fronte in via esclusiva al mantenimento della figlia e Parte_1
per questo non riuscendo a sostenere gli oneri derivanti dal mutuo ipotecario, si è vista costretta a ricorrere al sistema del credito sottoscrivendo i finanziamenti con Unicredit spa con cessione del quinto (docc. 22-24).
Inoltre, l'OCC ha evidenziato che dall'esame del conto corrente emerge che lo stesso viene utilizzato solo per l'accredito dello stipendio mensile e per le spese della famiglia, senza spese voluttuarie o prive di giustificazione.
Infine, l'OCC ha evidenziato che l'autovettura viene utilizzata dalla ricorrente per recarsi al lavoro e per gli usi della famiglia.
La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto connotata da colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.
d) Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).
La proposta prevede la messa a disposizione della procedura di euro 12.000 erogandi dalla
“Fondazione anti usura La Scialuppa CRT onlus”, entro 45 giorni dalla data di omologa dell'accordo. Il rimborso di tale somma avverrà tramite 84 rate mensili di euro 195,00 circa ciascuna.
Con tale somma si prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, pari a
2.538,86, il quale avverrà a seguito del versamento della somma di euro 12.000,00. Restano esclusi il pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale sentenza di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00, e il pagamento delle spese di iscrizione al ruolo del ricorso, pari a euro 125,00 in quanto le stesse verranno eseguite dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni. Inoltre, si prevede il pagamento parziale dei creditori chirografari, in particolare da individuarsi in Unicredit spa in relazione ai tre contratti di finanziamento indicati nel ricorso:
- mutuo del 13.6.2017 n. 7832709 (importo residuo al 27.7.2022 euro 2.610,67) -pag. 7 del ricorso);
- mutuo del 20.06.2018 n. 8579070 (importo totale di euro 30.062,42, di cui importo residuo al 27.7.2022 euro 25.897,10 -pag.6 del ricorso); - mutuo del 22.10.2018 n. 8830225 (importo finanziato di euro 7.080,00, di cui importo residuo al 27.7.2022 euro 5.526,39);
Nella proposta si prevede il pagamento complessivo dell'importo di 9.461,14 euro dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione e l'ottenimento del finanziamento, corrispondente alla percentuale di pagamento del 27,79% complessivo del debito chirografario, con la precisazione che deve ritenersi somma da ripartire pro quota in relazione ai finanziamenti. nel ricorso si precisa che il mutuo fondiario, dichiarato in normale ammortamento, essendo i pagamenti regolari, è escluso dalla proposta (art. 67 co 5 CCII).
Ciò premesso, la proposta, che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed un pagamento in misura non irrisoria dei chirografari (9.461,14 euro su complessivi euro
34.034,16), appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano.
Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.
Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, tenuto conto che il versamento mensile previsto di euro 195,00 per il rimborso delle somme erogate dalla Fondazione la
Scialuppa, somma pari al differenziale tra entrate mensili del nucleo famigliare (euro
1.400,00) ed il necessario al mantenimento (indicato dai ricorrenti in euro 1.205,00).
e. Osservazioni dei creditori
L'OCC nella memoria ex art. 70 co 6 CCII depositata il 4.10.2024 ha dichiarato di aver notificato il decreto ex art. 70 co 1 CCII unitamente alla proposta in data 11.09.2024 a tutti i creditori e che è stata effettuata la pubblicità sul sito del Tribunale, senza che nel termine assegnato (01.10.2024) siano pervenute osservazioni.
Non deve pertanto, in assenza di opposizioni, procedersi alla valutazione di cui all'art. 70 co
9 CCII.
Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da . Parte_1
Esecuzione del piano.
Ai sensi dell'art. 71 CCII la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario. Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito la debitrice, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6
CCII) e ne autorizzerà il pagamento.
Infine, non appare necessario disporre la trascrizione ex art. 70 co 7 CCII della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, in quanto estranei al piano e tenuto conto del costo di tali trascrizioni nonché delle successive cancellazioni ex art. 71 co 2 CCII.
PQM
visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Parte_1
dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.
Torino, 19.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)