Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2246 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2246 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. CAMELLI FRANCESCO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. LAMPONI IVAN CP_1
Oggi 20/03/2025 ad ore 10:50 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. CAMELLI FRANCESCO oggi sost. dall'avv. PAOLA CIAROCCHI Parte_1
Per 'avv. LAMPONI IVAN oggi sost. dall'avv. MARTA DI MASCIO CP_1
E' poi presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Di Mascio insiste per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna di , Pt_1 quanto meno al minor importo di €15.000,00 come riportato in atti con vittoria di spese.
L'avv. Ciarocchi insiste per l'accoglimento dell'opposizione per le motivazioni già espresse nelle memorie depositate e chiede che il giudice voglia trattenere la causa a sentenza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 18:26, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 28/05/2024 al n. 2246 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. CAMELLI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F._1
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. LAMPONI IVAN ), CP_1 P.IVA_2 C.F._2
domiciliato presso il difensore
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: affitto di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo telematico n. 598/2024
(R.G. 1624/2024), emesso dal Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Unico, Giudice
Unico, Dott.ssa Eloisa PESENTE, in data 18 aprile 2024 e notificato in data 18 APRILE 2024, per le motivazioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore. Per parte resistente: in via preliminare: 1) concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale, nel merito: 2) rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) o, comunque, condannare al pagamento in favore di della somma di Pt_1 CP_1
Euro 20.258,01 per tutte le ragioni esposte in narrativa, ovvero condannarla a pagare l'importo eventualmente diverso che dovesse essere accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi di mora dal giorno del dovuto sino al saldo, e spese tutte, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso: 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447bis cpc, – sul presupposto per cui, il 15/3/2019, aveva siglato Parte_1 con un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il ramo d'azienda CP_1 commerciale corrente in Vicenza, ubicato all'interno del Centro Commerciale sito in Strada delle Contr Cattane 71, della superficie di circa 396,00 mq lordi di , per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore non alimentare;
che il corrispettivo annuo era di €40.000,00; che la decorrenza economica era indicata a decorrere dal 105° giorno dalla consegna;
che era previsto che fossero corrisposte altresì €30.000,00 annui a forfait per spese, oneri e accessori – ha impugnato il d.i.
598/2024 emesso da questo Tribunale per €20.258,01 a titolo di saldo di fatture non corrisposte, chiedendone la revoca con vittoria di spese di giudizio.
L'opponente ha, in particolare, dedotto che il d.i non avrebbe dovuto essere emesso stante l'inutilizzabilità delle fatture per supportare le ragioni di credito addotte;
ha, altresì, dichiarato che le parti, per il periodo 1/1/22 – 27/10/22, avevano previsto una riduzione del canone per
€25.000,00+ IVA e cioè €30.500,00 e che era stato corrisposto tutto il dovuto, pari a € 232.135,32, tenuto conto dell'importo globale pari a €284.666,00 cui andava sottratto lo sconto di €52.502,51.
Parte opponente ha, infine, dato atto che il contratto era cessato il 27/10/22.
Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha dedotto che il contratto prevedeva un corrispettivo base annuo, CP_1
dovuto indipendentemente dal volume d'affari (c.d. minimo garantito) pari a Euro 40.000,00 (al netto di IVA) e di un corrispettivo variabile, pari al 7% del volume d'affari realizzato nel periodo di durata contrattuale, qualora il fatturato fosse stato superiore a Euro 700.000,00, oltre le spese relative alle utenze di luce, telefono e acqua, le spese, i contributi e gli oneri per la gestione del Centro Commerciale e per l'uso degli spazi comuni nonché le spese per la pubblicità, le attività promozionali e le spese di marketing del Centro Commerciale.
L'opposta ha, poi, dichiarato che, a far data dal 1° aprile 2022, si era resa inadempiente al Pt_1
Contratto, omettendo di versare a gli importi contrattualmente dovuti a titolo di canoni e CP_1
spese. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione del canone aveva riguardato unicamente gli importi dovuti da per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 27 ottobre 2022, restando Pt_1
invariate tutte le altre previsioni del Contratto non oggetto di espressa modifica.
Con ordinanza del 13/9/24, tenuto conto dell'accordo transattivo del 18/10/22 (dal quale emergeva una esposizione debitoria di €128.439,09) e dell'intero pagamento della somma indicata ad opera di
, il GI non ha concesso la p.e. visto che la maggior parte delle fatture portate dal d.i. erano Pt_1
state emesse anteriormente a tale data.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 20/3/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Come è noto, le fatture costituiscono da sole titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse (tanto più che, nel caso di specie, sono risultate corredate dall'estratto autentico notarile di conformità delle scritture contabili), fermo ovviamente, l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'opposta secondo gli ordinari criteri di riparto vigenti nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071;
Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Pertanto, il d.i. risulta legittimamente emesso, in ragione della produzione delle sole fatture, residuando all'eventuale giudizio di opposizione ogni ulteriore deduzione in merito alla fondatezza ed entità del credito vantato dall'ingiungente.
Ciò premesso, il procedimento di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ora il contratto prevedeva, oltre al corrispettivo per il godimento (ridotto a €25.000,00+Iva con l'accordo del 18/10/22), la corresponsione delle spese, per le quali rimandava all'allegato. Non trova corrispondenza quanto dedotto dall'opponente ovvero che le spese erano versate nella misura di €2.500,00, posto che l'art.
2.4 del contratto prevedeva tale somma per le spese amministrative e altri €2.500,00 per quelle di pilotage.
Ciò premesso, i canoni e le spese anteriori al 18/10/22 si devono intendere ricompresi nella somma richiesta di €128.439,00, già corrisposta. Le fatture azionate con il d.i. sono pertanto da ritenersi non dovute laddove riportino una data anteriore al 18/10/22 e quindi la n. 2973/22, 6232/22,
7744/22, 8340/22.
Quanto alle altre:
- la fattura n. 8807/22 del 14/11/22, per € 2.873,89 non è dovuta in quanto relativa a costi forfait e recupero fatturazione Periodo 2022/10/29-2022/11/09 nonché affitto di ramo d'azienda - Recupero fatturazione Periodo 2022/10/29-2022/11/09. Del resto, risulta che l'immoibile sia stato restituito entro il 27/10/22;
- fattura 9253/22 per €51,89 è dovuta in quanto relativa alle spese di acqua del periodo
2022/06/01-2022/12/31 oltre a marginali (€5,55) spese di gestione);
- fattura 9262/22 per €1.238,39 è dovuta in quanto relativa al gas per il periodo 2022/01/01-
2022/12/31 oltre a spese di gestione;
- fattura 9271/22 per €6.789,71 per energia specifica, periodo 2022/01/01-2022/12/31 e assistenza & Gestione spese specifiche è dovuta.
Totale dovuto €8.080,00.
D'altra parte, l'opposta si è limitata a dichiarare che le fatture richieste non possono ritenersi ricomprese nell'importo di €128.439,09 ma non ha ulteriormente motivato e, pertanto, stante il chiaro tenore letterale dell'accordo del 18/10/22 si deve ritenere che in detta somma vi rientrino il corrispettivo base e le spese maturate sino alla data del 27/10/22.
Quindi il d.i. va revocato e l'opposta va condannata a corrispondere €8.080,00 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. 598/24 emesso da questo Tribunale il 18/4/24;
CONDANNA a corrispondere a €8.080,00 oltre interessi moratori dalla Parte_1 CP_1
scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che liquida in €1.700,00 Parte_1 CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello