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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/02/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
274/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO MUSCARÀ in sostituzione dell'avv. ROSANNA GULLIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta di avere già depositato delibera di ammissione al P.S.S. e istanza di liquidazione, si riserva di produrre istanza di ammissione.
Nessuno è comparso per Controparte_1
È comparso, per , l'avv. MARIA CONCETTA SEGRETO, in Controparte_2 sostituzione degli avv. MARIA GABRIELLA CESARE, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la condanna di controparte al pagamento di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 274/2021 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosanna C.F._1
Gullia, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p.i. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(c.f. e p.i. ), in forza di procura rilasciata da Controparte_3 P.IVA_2
c.f. e p.i. ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
e difesa, come da procura in atti, fagli avv.ti Fabrizio e Maria Gabriella Cesare, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 19 febbraio 2021 introduceva Parte_1 tempestivamente il giudizio di merito relativo all'opposizione al pignoramento, promossa nella procedura n. 41/2018 R.G.E. nei confronti di Controparte_5 nella qualità di mandataria di che il giudice dell'esecuzione
[...] Parte_2 non aveva sospeso in sede cautelare.
2 Con comparsa del 22 aprile 2021 si costituiva quale cessionaria del credito
[...]
rappresentata da che a sua volta agiva CP_2 Controparte_3 su mandato di resistendo. Controparte_4
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 24 marzo
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre evidenziare che il giudizio di merito è stato introdotto solo nei confronti del nuovo titolare del credito in forza di cessione e non anche nei confronti dell'originario creditore procedente.
Né, come già evidenziato dal precedente giudice istruttore, parte opponente avrebbe potuto essere rimessa in termini e integrare il contraddittorio nei confronti dell'originario creditore pretermesso.
Infatti, il termine è espressamente qualificato dalla legge come perentorio e la sua natura verrebbe elusa ove si consentisse una nuova notifica.
Del resto, la fase dinnanzi al giudice di merito è regolata dalle norme del processo di cognizione e, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'omessa concreta evocazione in giudizio di non determina la nullità della Parte_2 sentenza, implicando l'inammissibilità delle domande rivolte all'indirizzo di quest'ultima per la mancata costituzione del rapporto processuale.
Nondimeno costituendosi, ha prodotto a) l'atto di fusione Controparte_2 del 20 dicembre 2011 con cui la è stata incorporata al Controparte_6 che ex art. 2504 bis c.c. (e per espressa Controparte_7 previsione contrattuale) ne ha assunto i relativi diritti e obblighi, nonché b) l'atto del
13 dicembre 2016 con cui il viene fuso Controparte_7 insieme alla per dare vita a Controparte_8 [...] che era dunque titolare del credito non in forza di cessione – Organizzazione_1 come vorrebbe fare intendere l'opponente – ma in forza della naturale prosecuzione dei rapporti giuridici derivante dalla fusione (che, per giurisprudenza consolidata, si risolve in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa implicante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente e non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio v., e.g., Cass., n. 4042/2019).
3 Essa ha pure versato in atti la procura speciale del 20 febbraio 2017 con cui
[...] aveva attribuito alla il potere di procedere al Parte_2 Controparte_5 recupero stragiudiziale e giudiziale dei propri crediti e da cui si evince che – a differenza di quanto vorrebbe sostenere l'opponente – la procura era esistente.
Ha infine documentato il proprio successivo acquisto in forza di cessione pubblicata in G.U. Parte Seconda n. 65 del 7-6-2018.
Sotto quest'ultimo specifico profilo va evidenziato che, già con l'atto di costituzione del 22 aprile 2021, aveva documentato l'inclusione del credito Controparte_2 oggetto di lite nelle posizioni cedutele e ciò risulta da un confronto tra il precetto
(allegato dall'opponente) e l'elenco di cui all'allegato 5 della comparsa.
Infatti, nel primo il rapporto con è così identificato Parte_1
mentre a pagina 173 del secondo viene tra l'altro indicato:
05034 - 5879915 5034-5879915-79792-2144-3-1 2144- Controparte_7
006 000000079792001 CONTO CORRENTE
05034 - 5879915 5034-5879915-79792-2144-60-1 Controparte_7
2144-006 000000079792003 IPOTECARIO FONDIARIO Per_1
In altre parole, i dati di POSIZIONE, FILIALE, , e RAPPORTO Per_2 Per_3 contenuti in entrambi i documenti sono sovrapponibili e, pertanto, la prova della legittimazione di è stata raggiunta prima della produzione Controparte_2 documentale effettuata con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 3 del 10 giugno 2022, senza che del resto l'opponente si sia mai compiutamente lamentata dell'inesistenza dei contratti di cessione (la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
a pag. 2 contiene solo generici richiami giurisprudenziali, ma non muove puntuali censure).
Risultano dunque prive di pregio, come già apprezzato in via sommaria del giudice dell'esecuzione, le censure di difetto di titolarità dell'originario creditore procedente e di invalidità del pignoramento per difetto di valida procura.
4 Priva di fondamento è poi la censura secondo cui il cessionario del credito non potrebbe servirsi della procedura espropriativa ex art. 41 T.U.B. e, pertanto, dovrebbe notificare comunque il titolo contrattuale esecutivo.
La tesi non persuade né in astratto né in concreto.
Infatti, laddove si trattasse di un cessionario del credito, l'art. 58, comma 3, T.U.B. stabilisce comunque che “[i] privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti” e il comma 7 dispone altresì che “[l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
Peraltro, l'art. 4, comma 1, legge 30 aprile 199, n. 130 in materia di cartolarizzazione ha previsto che “[a]lle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.
Nondimeno, nel caso di specie, è divenuto titolare del credito in forza Parte_2 di una fusione per incorporazione la quale – è pacifico – si risolve in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa implicante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente e non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio (v., e.g., Cass., n. 4042/2019).
Non vi era pertanto alcun obbligo di preventiva notifica del titolo né, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, di apposizione di formula esecutiva successiva all'(in)adempimento.
Il mutuo fondiario non è infatti soggetto ad alcuna notificazione al debitore in quanto titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto o comunque conoscibile anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un'iscrizione ipotecaria (v. anche Cass., n. 11242/2022, secondo cui
“[i]l precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2,
c.p.c.”).
5 Non persuadono neppure le censure di indeterminatezza rivolte al precetto secondo cui a) non sarebbe chiara la causa per cui è chiesta la restituzione (integrale o limitata alle rate già scadute) e b) difetterebbe l'indicazione specifica del tasso – variabile – applicato alle singole rate scadute e del dies a quo degli interessi (di cui non sarebbe neppure indicata la modalità di conteggio).
Sotto il primo profilo – premesso che il finanziamento è stato stipulato il 16 giugno
2011 e che il richiamo giurisprudenziale dell'opponente non rileva ratione temporis trovando applicazione il T.U.B. e non il d.P.R. n. 7/1976 – nell'atto di precetto il creditore ha chiaramente dichiarato che la parte è rimasta inadempiente malgrado i solleciti e che il debitore è stato diffidato a pagare l'intera somma
È allora pacifico che con la notifica dell'atto di precetto la ha manifestato per CP_6 fatti concludenti la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa: ivi si legge che il capitale da restituire per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2017 e il 4 settembre 2017 ammonta a € 97.590,63.
Ora, se si considera che in base al piano di ammortamento allegato al mutuo (v. all.
9 alla comparsa di ) alla data del 30 settembre 2017 il debito residuo – CP_2 in forza di pagamenti regolari – avrebbe dovuto ammontare a € 80.866,04, si comprende che la debitrice non avesse pagato la somma di € (97.590,63 – 80.866,05
-) 16.724,58.
Sicché, tenuto conto che la rata mensile ammontava a € 608,66 e che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, T.U.B. (espressamente richiamato dall'art. 9 del contratto), “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (...)” la morosità era ben superiore
6 alla soglia minima individuata ex lege come idonea a provocare la risoluzione di diritto.
Peraltro l'opponente ha solo dichiarato di avere adempiuto per quasi tutto il 2013
“sino a quando, a seguito della perdita del lavoro si è vista costretta ad avvalersi della possibilità concessa dalla Compagnia assicurativa collegata con la Banca mutuante, di ottenere la Org_2 sospensione del pagamento delle rate”; sospensione che non poteva certo considerarsi senza termine e che in ogni caso l'opponente non ha documento, fornendo prova dell'accoglimento della propria istanza.
non può dunque né lamentare l'inesigibilità della somma, giacché Parte_1 la ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa CP_6 prevista in contratto con la notificazione del precetto, né sostenere un diritto alla rateizzazione degli importi in quanto era chiaro l'intento del creditore di far cessare qualsivoglia rapporto negoziale.
Sotto il secondo profilo, poi, è noto che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (v., tra le tante, Cass., n. 8906/2022). Pertanto, le censure formali del precetto vanno disattese.
Né, invero, al di là della loro fondatezza o meno, potrebbe tenersi in conto l'attivazione della polizza assicurativa.
Infatti, l'opponente produce l'adesione alla polizza datata 16 giugno 2011 (i.e. contestuale alla stipula del mutuo) e la denuncia di sinistro consistente nella perdita dell'impiego, ma, come prima indicato, non documenta né l'esito dell'istruttoria dell'Assicurazione, necessario per verificare la fondatezza della pretesa in questa sede azionata, né il periodo di riferimento.
Emerge infine che l'opponente “attesa l'assoluta genericità delle somme indicate, senza alcun riferimento a parametri certi e determinati” si è riservato “di precisare meglio le domande in merito alle eventuali applicazioni di clausole e elementi illegittimi e non dovuti, quali ad esempio la capitalizzazione di interessi (illegittima sia se applicata con cadenza trimestrale o annuale) e
l'applicazione di commissioni non dovute, una volta venuti in possesso di tutti gli atti e documenti da cui scaturisce il conteggio delle somme oggi pretese” e nelle conclusioni dell'atto
7 introduttivo ha chiesto di “limitare la pretesa dell' convenuto, rideterminando CP_9
l'eventuale credito della banca nei limiti del giusto e del provato”
Nondimeno una tale domanda non può essere accolta in ragione della sua genericità.
Invero al momento della sua costituzione in questa sede parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo, le condizioni di finanziamento, il relativo documento di sintesi, la tabella delle spese e delle altre condizioni economiche e il piano di ammortamento.
Era pertanto onere dell'opponente nel primo atto utile – i.e. la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – indicare e dimostrare specificamente le ragioni dell'asserita invalidità contrattuale, fare valere ogni questione inerente al calcolo degli interessi, specificando in che termini e quando sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia. Nella specie le contestazioni sono state formulate in modo del tutto generico ed apodittico, risultando prive di ogni riscontro con i dati testuali emergenti dalla documentazione prodotta da parte opposta.
È allora evidente che la C.T.U. richiesta era esplorativa e, pertanto, inammissibile.
3. – L'opposizione a precetto e al pignoramento va dunque rigettata e
[...]
va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 50/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 274/2021 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta l'opposizione spiegata da che condanna al pagamento Parte_1 in favore di e per essa Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
[...] come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 febbraio 2024 Il Giudice
Giuseppe Puglisi 8