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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 438/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1019/2025 pubblicata il 27.1.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.10.2024 esponeva che: con sentenza del Parte_1
CP_ 24.5.2024 n° 6066/2024 (RG 22547/2023), il Tribunale di Roma, nella contumacia dell' aveva dichiarato che essa ricorrente presentava il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento
CP_ da gennaio 2024; tale sentenza era stata ritualmente notificata all' in data 28.5.2024; in data
CP_
6.10.2024 era stato inviato all' il modello AP 70 relativo ai dati socio economici per
CP_ l'erogazione della prestazione;
l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti.
1 CP_ Depositata la dichiarazione di non ricovero, concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2024, oltre interessi come per legge;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che, a fronte dell'invio della modulistica AP 70 il
6.10.2024, era stata disposta la liquidazione in data 24.10.2024, con valuta 7.11.2024 e quindi che la liquidazione era tempestiva. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite motivando in tal senso: “ Deve poi evidenziarsi che la liquidazione è intervenuta entro 18 giorni dall'invio della corretta modulistica AP70, essendo errato il primo invio che riguardava documentazione di altro soggetto;
pertanto le spese di giudizio CP_ debbono essere compensate come richiesto all'odierna udienza dall' (e comunque stante
l'irripetibilità ex art 152 disp att c.p.c. )”.
Ha proposto appello limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione Parte_1 delle spese di lite, lamentando l'erroneità della sentenza, in quanto fondata su un presupposto errato, nella parte in cui il giudice di primo grado ha evidenziato che “la liquidazione è intervenuta entro 18 giorni dall'invio della corretta modulistica AP70, essendo errato il primo invio che riguardava documentazione di altro soggetto”.
Ha sostenuto, in particolare, parte appellante che la sentenza n. 6066/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto della all'indennità di accompagnamento da gennaio 2024, è stata Pt_1
CP_ notificata all' in data 28.5.2024, unitamente al modello AP70, per il pagamento;
che, in data
CP_ 5.6.2024, la sede ha comunicato che la modulistica inviata era relativa ad altro soggetto;
che, in data 6.6.2024 (e non in data 6.10.2024, come erroneamente indicato nel ricorso di primo grado), è
CP_ stato inviato il corretto modello AP70; che l' non ha provveduto al pagamento nei 120 giorni successivi e che, pertanto, in data 9.10.2024 è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di
CP_ primo grado, notificato in data 3.12.2024; che l' ha pagato i ratei della prestazione in data
7.11.2024, a seguito della liquidazione effettuata in data 24.10.2024, e, quindi, decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza e del modello AP70. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate, compresa la fase istruttoria, in €
2.697,00, o nella misura del 50% o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite del grado.
2 CP_ Si è costituito in giudizio l' così concludendo: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia decidere secondo giustizia in punto di spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti. CP_ Dai documenti depositati nel giudizio di primo grado emerge che l'appellante ha notificato all' la sentenza n. 6066/2024 (con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato che la Pt_1 presentava il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da gennaio 2024), unitamente CP_ al modello AP70, il 28.5.2024; che il 5.6.2024 la sede ha comunicato al difensore dell'odierna appellante che la modulistica inviata era relativa ad altro soggetto;
che il 6.6.2024 è stato inviato il corretto modello AP70.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 9.10.2024 e notificato il CP_ 3.12.2024; l' ha liquidato i ratei dell'indennità di accompagnamento il 24.10.2024, e provveduto al pagamento il 7.11.2024 e, quindi, decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza e dall'invio del corretto modello AP70, ma prima della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di
3 causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di
4 soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
2.1. Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata CP_ nel grado dall'
Al contrario, l'odierna appellante ha dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di CP_ ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento;
l' come sopra già evidenziato, ha emesso il provvedimento di liquidazione il 24.10.2024 e ha provveduto al pagamento il 7.11.2024, e, quindi, decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza e dall'invio del corretto modello AP70, ma prima della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. CP_ Va rilevato, infatti, che il riconoscimento della pretesa da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa (cfr., per un caso analogo, l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il CP_ riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda
5 amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del CP_ ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata di febbraio 2021, ossia a lite già pendente). CP_ 3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del giudizio primo grado in favore di nella misura di € 854,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della Parte_1 controversia (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio, e applicando i valori minimi, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia, e non essendovi questioni particolari da affrontare né contrasti giurisprudenziali.
Evidenzia la Corte che il riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio si CP_ giustifica con il fatto che l' ha corrisposto i ratei della prestazione prima della notifica del ricorso di primo grado, con la conseguenza che l'attività difensiva svolta successivamente al CP_ pagamento della prestazione da parte dell' è riconducibile, sotto il profilo della causalità, all'iniziativa non necessitata della parte privata.
4. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 854,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n.
35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado del Parte_1 giudizio, liquidate in € 854,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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