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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12520 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 19.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Nicola Staniscia
(c.f. , PEC C.F._1
) che la rappresenta Email_1
e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione in riassunzione.
PARTE ATTRICE
E
, CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice concludeva come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data
08.06.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e la , chiedendo:
[...] Controparte_2
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e rigettata, in accoglimento della domanda attorea:
- Condannare la convenuta alla consegna di nuovi assegni circolari di cui al numerario degli per Controparte_3
€ 1.336,32 n. 5912076035 all'ordine di Parte_1
ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo;
- condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla e consistente nella mancata cooperazione alla CP_1
riemissione dell'assegno circolare per € Controparte_3
1.336,32 n. 5912076035, di cui l'attrice è legittima portatrice
e beneficiaria in forza di un titolo giurisdizionale passato in 3
giudicato. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte attrice chiedeva altresì, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025,
“l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel libello introduttivo, oltre ad una condanna ex art. 96 cpc da liquidarsi equitativamente trattandosi di giudizio azionato dopo il 04/07/09, oltre alle spese dei tre gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto patrocinatore”.
Le parti convenute, benché regolarmente citate in giudizio, non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza 19.03.2025 la c ausa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione in riassunzione assumeva quanto segue.
La controversia traeva origine dalla mancata emissione da parte della di un nuovo assegno circolare in CP_1
favore dell'Avv. , per l'importo di €. 1.336,32, Parte_1
ovvero al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo, poiché l'assegno circolare n.
5912076035 erogato dalla in favore di parte CP_1
attrice era divenuto inesigibile per decorrenza del termine 4
triennale di prescrizione a causa del suo temporaneo smarrimento.
A sostegno della propria pretesa l'odierna attrice deduceva che era stata condannata a pagarle la CP_1
somma di €. 1.336,32 in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 141/09. L'importo di cui sopra era stato erogato da tramite assegno circolare tratto su CP_1
S.p.a. UNICREDIT n. 5912076035. Tuttavia, l'assegno circolare corrisposto dalla debitrice era stato smarrito e poi ritrovato decorso oramai il termine triennale di prescrizione del titolo di credito. Di conseguenza, la creditrice aveva chiesto, tramite invito alla negoziazione assistita all'ordinante , la riemissione del titolo cartolare, CP_1
ovvero il pagamento della relativa provvista. In assenza di adempimento spontaneo l'istante agiva giudizialmente per ottenere il relativo pagamento.
La causa veniva, quindi, iscritta la numero di Ruolo generale del Tribunale di Roma 84121/2017. Nel suddetto giudizio si costituiva la contestando la domanda CP_1
ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Roma.
Trattenuta la causa in decisione il Tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza per valore ex adverso proposta.
Avverso detta statuizione parte attrice proponeva istanza di regolamento necessario di competenza dinanzi alla Suprema 5
Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 16438/22, depositata il 20/05/22, accoglieva il ricorso dichiarando la competenza per valore del Tribunale di Roma.
L'istante, quindi, riassumeva il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna delle parti convenute alla nuova emissione di un assegno circolare per l'importo di €. 1.336,32 all'ordine dell'avv.
, ovvero al pagamento dell'importo di € Parte_1
1.336,32 portato dall'assegno emesso da S.p.a. UNICREDIT su richiesta di da all'ordine dell'istante e scaduto. CP_1
In punto di diritto parte attrice asseriva che:
La risultava essere il solo soggetto ad aver CP_1
richiesto l'emissione dell'assegno circolare prescrittosi e, come tale, era l'unica obbligata a richiedere la restituzione della provvista dello stesso alla con onere di CP_4
ritrasferirla alla legittima creditrice. In ordine all'incondizionato obbligo della di azionarsi per CP_1
ritrasferire il controvalore a dell'assegno Parte_1
prescrittosi per €. 1.336,32, parte attrice si riportava al tenore dell'art. 1 comma 345 ter legge 266/05 che onera esclusivamente colui che ha richiesto un assegno circolare prescrittosi a richiederne il controvalore alla CP_4
per poi ritrasferirlo all'ordinatario dell'assegno circolare. 6
Le parti convenute, omettevano di costituirsi in giudizio e, pertanto, venivano dichiarate contumaci all'udienza dell'08.02.2023.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Oggetto della domanda proposta dall'odierna parte attrice è, in primo luogo, la richiesta di condanna di parte convenuta alla “consegna di nuovi assegni circolari di cui al numerario degli per € 1.336,32 n. Controparte_3
5912076035 all'ordine di ovvero, in caso di Parte_1
materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo”.
Sul punto, giova premettere che il dedotto decorso del termine triennale di prescrizione sancito dall'art. 84, comma
2, del R.D. n. 1736 del 1933 (circostanza allegata dalla stessa parte attrice quale fatto costitutivo del diritto azionato), comporta il venir meno di ogni possibile azione del beneficiario dell'assegno circolare nei riguardi dell'emittente: il rapporto tra tali soggetti originato dal titolo spira definitamente e risulta, quindi, estinta qualsivoglia obbligazione cartolare della banca emittente verso il beneficiario (v. Cass. 15145/2024).
Tuttavia, deve evidenziarsi che il dedotto rapporto causale sottostante l'assegno circolare indicato dalla parte 7
attrice, non è idoneo a sorreggere la proposta domanda di condanna. Secondo, infatti, la rappresentazione fornita dalla
, era stata condannata a pagarle la somma Pt_1 CP_1
di €. 1.336,32 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 141/09, somma che era stata, quindi, versata tramite l'assegno circolare tratto su spa UNICREDIT n.
5912076035, assegno mai incassato dalla . Pt_1
Orbene, la predetta sentenza della Corte d'Appello di
Roma rappresenta un titolo esecutivo in favore dell'attrice, di talchè la stessa deve ritenersi carente di interesse ad agire in via di cognizione onde ottenere nei confronti del medesimo soggetto un ulteriore titolo esecutivo per la stessa prestazione immediatamente conseguibile con l'espropriazione forzata (v. Cass. 15145/2024).
In conseguenza di quanto sopra, deve, quindi, essere dichiarata la carenza di interesse ad agire, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 41144/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara la carenza di interesse ad agire di parte attrice
❖ Nulla sulle spese
Così deciso in Roma il 12.9.25 8
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dr.ssa Federica Mattiotti, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 04.04.2025)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 19.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Nicola Staniscia
(c.f. , PEC C.F._1
) che la rappresenta Email_1
e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione in riassunzione.
PARTE ATTRICE
E
, CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice concludeva come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data
08.06.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e la , chiedendo:
[...] Controparte_2
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e rigettata, in accoglimento della domanda attorea:
- Condannare la convenuta alla consegna di nuovi assegni circolari di cui al numerario degli per Controparte_3
€ 1.336,32 n. 5912076035 all'ordine di Parte_1
ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo;
- condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla e consistente nella mancata cooperazione alla CP_1
riemissione dell'assegno circolare per € Controparte_3
1.336,32 n. 5912076035, di cui l'attrice è legittima portatrice
e beneficiaria in forza di un titolo giurisdizionale passato in 3
giudicato. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte attrice chiedeva altresì, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025,
“l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel libello introduttivo, oltre ad una condanna ex art. 96 cpc da liquidarsi equitativamente trattandosi di giudizio azionato dopo il 04/07/09, oltre alle spese dei tre gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto patrocinatore”.
Le parti convenute, benché regolarmente citate in giudizio, non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza 19.03.2025 la c ausa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione in riassunzione assumeva quanto segue.
La controversia traeva origine dalla mancata emissione da parte della di un nuovo assegno circolare in CP_1
favore dell'Avv. , per l'importo di €. 1.336,32, Parte_1
ovvero al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo, poiché l'assegno circolare n.
5912076035 erogato dalla in favore di parte CP_1
attrice era divenuto inesigibile per decorrenza del termine 4
triennale di prescrizione a causa del suo temporaneo smarrimento.
A sostegno della propria pretesa l'odierna attrice deduceva che era stata condannata a pagarle la CP_1
somma di €. 1.336,32 in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 141/09. L'importo di cui sopra era stato erogato da tramite assegno circolare tratto su CP_1
S.p.a. UNICREDIT n. 5912076035. Tuttavia, l'assegno circolare corrisposto dalla debitrice era stato smarrito e poi ritrovato decorso oramai il termine triennale di prescrizione del titolo di credito. Di conseguenza, la creditrice aveva chiesto, tramite invito alla negoziazione assistita all'ordinante , la riemissione del titolo cartolare, CP_1
ovvero il pagamento della relativa provvista. In assenza di adempimento spontaneo l'istante agiva giudizialmente per ottenere il relativo pagamento.
La causa veniva, quindi, iscritta la numero di Ruolo generale del Tribunale di Roma 84121/2017. Nel suddetto giudizio si costituiva la contestando la domanda CP_1
ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Roma.
Trattenuta la causa in decisione il Tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza per valore ex adverso proposta.
Avverso detta statuizione parte attrice proponeva istanza di regolamento necessario di competenza dinanzi alla Suprema 5
Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 16438/22, depositata il 20/05/22, accoglieva il ricorso dichiarando la competenza per valore del Tribunale di Roma.
L'istante, quindi, riassumeva il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna delle parti convenute alla nuova emissione di un assegno circolare per l'importo di €. 1.336,32 all'ordine dell'avv.
, ovvero al pagamento dell'importo di € Parte_1
1.336,32 portato dall'assegno emesso da S.p.a. UNICREDIT su richiesta di da all'ordine dell'istante e scaduto. CP_1
In punto di diritto parte attrice asseriva che:
La risultava essere il solo soggetto ad aver CP_1
richiesto l'emissione dell'assegno circolare prescrittosi e, come tale, era l'unica obbligata a richiedere la restituzione della provvista dello stesso alla con onere di CP_4
ritrasferirla alla legittima creditrice. In ordine all'incondizionato obbligo della di azionarsi per CP_1
ritrasferire il controvalore a dell'assegno Parte_1
prescrittosi per €. 1.336,32, parte attrice si riportava al tenore dell'art. 1 comma 345 ter legge 266/05 che onera esclusivamente colui che ha richiesto un assegno circolare prescrittosi a richiederne il controvalore alla CP_4
per poi ritrasferirlo all'ordinatario dell'assegno circolare. 6
Le parti convenute, omettevano di costituirsi in giudizio e, pertanto, venivano dichiarate contumaci all'udienza dell'08.02.2023.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Oggetto della domanda proposta dall'odierna parte attrice è, in primo luogo, la richiesta di condanna di parte convenuta alla “consegna di nuovi assegni circolari di cui al numerario degli per € 1.336,32 n. Controparte_3
5912076035 all'ordine di ovvero, in caso di Parte_1
materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 08/02/2017 al saldo”.
Sul punto, giova premettere che il dedotto decorso del termine triennale di prescrizione sancito dall'art. 84, comma
2, del R.D. n. 1736 del 1933 (circostanza allegata dalla stessa parte attrice quale fatto costitutivo del diritto azionato), comporta il venir meno di ogni possibile azione del beneficiario dell'assegno circolare nei riguardi dell'emittente: il rapporto tra tali soggetti originato dal titolo spira definitamente e risulta, quindi, estinta qualsivoglia obbligazione cartolare della banca emittente verso il beneficiario (v. Cass. 15145/2024).
Tuttavia, deve evidenziarsi che il dedotto rapporto causale sottostante l'assegno circolare indicato dalla parte 7
attrice, non è idoneo a sorreggere la proposta domanda di condanna. Secondo, infatti, la rappresentazione fornita dalla
, era stata condannata a pagarle la somma Pt_1 CP_1
di €. 1.336,32 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 141/09, somma che era stata, quindi, versata tramite l'assegno circolare tratto su spa UNICREDIT n.
5912076035, assegno mai incassato dalla . Pt_1
Orbene, la predetta sentenza della Corte d'Appello di
Roma rappresenta un titolo esecutivo in favore dell'attrice, di talchè la stessa deve ritenersi carente di interesse ad agire in via di cognizione onde ottenere nei confronti del medesimo soggetto un ulteriore titolo esecutivo per la stessa prestazione immediatamente conseguibile con l'espropriazione forzata (v. Cass. 15145/2024).
In conseguenza di quanto sopra, deve, quindi, essere dichiarata la carenza di interesse ad agire, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 41144/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara la carenza di interesse ad agire di parte attrice
❖ Nulla sulle spese
Così deciso in Roma il 12.9.25 8
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dr.ssa Federica Mattiotti, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 04.04.2025)