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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20/05/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1457/2014 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA L. STURZO C.F._1
PATTI presso STUDIO AVV. LUCIA DI SANTO e rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE ANNA MARIA come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. SINDONI MILENA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inail.
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2014 parte ricorrente esponeva di essere capo tecnico addetto alla trazione elettrica e manutenzione delle
[...] e che in data 14 marzo 2011 aveva denunciato all' la Organizzazione_1 CP_1 malattia professionale derivante da esposizione all'amianto, con diagnosi di sindrome disventilatoria mista ostruttiva di grado severo, pneumoconiosi da asbestosi con insufficienza respiratoria medio severa, quale conseguenza dell'attività svolta per più di 20 anni.
Deduceva che l' aveva riconosciuto una menomazione all'integrità CP_1
psicofisica del 2%. Contestava, dunque, tale conclusione con ricorso amministrativo in quanto presente un danno biologico non inferiore al 40%.
Adiva, dunque, questo Tribunale specificando che il danno biologico ex DLgs
38/2000 andava riconosciuto in misura maggiore rispetto a quanto indicato dall' . Concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento di una CP_1
menomazione di grado non inferiore al 18% e, comunque, il proprio diritto alla liquidazione del danno biologico in caso di riconoscimento di un grado di menomazione inferiore al 15% o la liquidazione dell'indennizzo in rendita per una menomazione superiore al 16%, con condanna dell'istituto al pagamento di quanto sopra e delle spese di lite, quest'ultime da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' deducendo che al veniva riconosciuto, per le CP_1 Pt_1
placche pleuriche, un danno massimo del 5%. Specificava che, dalle risultanze della propria istruttoria, il danno respiratorio restrittivo non poteva essere ricondotto alla tecnopatia riconosciuta dall'Istituto ma che fosse dipendente da altre cause verosimilmente comuni. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Assegnata allo scrivente ex DP 50/2022 e provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022, ed all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La malattia professionale è quella malattia contratta dal lavoratore nell'esercizio e a causa della mansione svolta durante l'attività lavorativa. Nello
2 specifico, la legge, riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore direttamente connessa all'attività lavorativa svolta causa di una definitiva alterazione dell'organismo stesso che compromette la capacità lavorativa.
La consulenza che viene presa in considerazione, in questa sede, è quella depositata dopo il rinnovo delle operazioni disposto con ordinanza del 19 luglio
2017, anche alla luce della sua completezza nonché del rispetto del contraddittorio, avendo il CTU risposto anche alle osservazioni delle parti. Per_1
Ciò premesso, la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico- legali che induce all'accoglimento della domanda, in quanto consente l'ottenimento dell'indennizzo in capitale, ex art.13 d.lgs. n.38/2000. Sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperta con argomentare immune da vizi logici, - è emerso che i postumi della malattia oggetto di causa hanno determinato una permanente menomazione, conseguente a lesione dell'integrità fisica, pari al
10 %. Il Consulente, peraltro, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa svolta dal periziato.
Invero, lo stesso ha concluso affermando che: Il sottoscritto CTU, sulla base della visita medico - legale effettuata in data 03.05.2018 e sulla base della documentazione prodotta e agli atti, ritiene il sig. affetto da: Parte_1
Insufficienza respiratoria lieve secondaria a sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalenza restrittiva in soggetto con malattia professionale per esposizione a polveri di amianto.
Si conferma l'esistenza di una tecnopatia ( presenza di placche pleuriche) determinata dalla esposizione all'amianto per un lungo arco della vita lavorativa.
Le suddette patologie consentono di riconoscere, in riferimento al D.lgs.
38/2000, al sig. un danno biologico complessivo del 10% Parte_1
riconducibile ai codici tabellari: 331 e 333.
Si fa presente che la superiore valutazione non dipende dalla somma delle singole menomazioni tabellate, ma è dipendente dalla stima complessiva del
3 danno con riferimento all'entità di pregiudizio effettivo dell'apparato interessato dalle menomazioni.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla erogazione dell'indennizzo in capitale, di cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000, commisurato a tale percentuale di danno.
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Inoltre, il CTU ha compiutamente risposto anche alle osservazioni presentate dall' . La domanda va, pertanto, accolta e, per l'effetto, va CP_1 condannato l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in CP_1 capitale della menomazione conseguente a lesione dell'integrità psicofisica di grado pari al 10%, derivante da malattia professionale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (elemento che, nella specie, non appare contestato dall' ). CP_1
Non risultano, invero, presenti ragioni che possano giustificare un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio o ragioni per discostarsi dalle conclusioni del Dott.
. Per_1
Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La restante parte va liquidata, in favore del procuratore antistatario, a carico dell' come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e con CP_1 applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, stante l'entità delle questioni trattate. Sono posti a carico dell' , definitivamente, le spese di CP_1
CTU separatamente liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande, dichiara che , a Parte_1
seguito di malattia professionale, ha riportato postumi di invalidità permanente quantificabili nel 10% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
4 - Condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in capitale della menomazione conseguente a lesione dell'integrità psicofisica di grado pari al 10%, derivante da malattia professionale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' alla refusione, in favore di parte ricorrente, di 2/3 delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.107,46 per compensi ed € 25,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Compensa il restante 1/3 delle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente CP_1
liquidate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 20/05/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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