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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 433/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv. CANNIZZARO mediante collegamento da remoto per il convenuto la dott.ssa LEROSE presente in aula d'udienza. CP_1
E' presente mediante collegamento da remoto anche il dott. ai fini della Per_1
pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CANNIZZARO si riporta alle note depositate del 6.5.2025 e insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa LEROSE si riporta alle note autorizzate e insiste per il rigetto.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattina.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 433/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. M. Elisabetta
Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Caulonia via
Alvaro, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , CP_4 dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c. Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente:
“PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 18) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2)ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3)ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse; 4)CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
• emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
• condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
dichiarare il difetto di Giurisdizione;
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha adito il Tribunale Parte_1
di Verbania affinché fosse accertato, in relazione alle graduatorie per cui aveva svolto domanda, il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio, pari a 6 punti, conseguente alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Riferiva il ricorrente, in particolare, di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio
2024/2027”, e, segnatamente, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) Assistente
Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 24.05.2000 a1 21.03.2001 presso il I Reggimento di Sostegno Cavalleria dell'Aria
“Idra” di Bracciano, ma che nel punteggio assegnatogli non era stato correttamente conteggiato detto servizio (come per le domande relative ai precedenti trienni).
Richiamava il comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, per sottolineare come tale norma preveda la valutazione del periodo di servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo di quello di leva a tutti gli effetti, sicché il punteggio per l'espletamento del servizio militare andrebbe riconosciuto senza distinzioni tra il servizio prestato in costanza e non in costanza di nomina.
A sostegno delle argomentazioni esposte richiamava precedenti del Consiglio di Stato nonché una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sezione lavoro Ordinanza n.
5679/2020) e altre sentenze di Tribunali ordinari.
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, vertente su una questione di puro diritto, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Sul punto è sufficiente richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite pronunciandosi su un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio analogo al presente: “La giurisdizione del giudice ordinario sussiste per l'accertamento del diritto all'inserimento in una graduatoria basato sulla normativa primaria e la possibilità di disapplicare un atto amministrativo. Nel caso di annullamento di un atto amministrativo che disciplina le graduatorie, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, la formazione delle graduatorie non è un concorso, ma un processo automatizzato basato sui titoli dichiarati e posseduti, senza valutazioni comparative. Il docente ha il diritto di essere collocato nella posizione corretta e di essere preferito nella chiamata per contratti a tempo determinato rispetto ai candidati successivi nella graduatoria.”
(Cass., sez. un, 23/01/2024, n.2277).
Anche, nel caso di specie, pur essendo in contestazione la legittimità di atti amministrativi costituiti dai D.M. contenenti la disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, va considerato che la parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, invocandone invece la disapplicazione ed ambisce in concreto al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisca direttamente dalla normazione primaria: la controversia spetta, pertanto, al giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
La presente controversia riproduce una serie di questioni che si era già proposte in relazione alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il triennio
2021/2024 con riferimento al D.M. 50/2021; stante la perfetta sovrapposizione per quanto qui rileva del D.M. 50/2021 e del D.M. 89/2024 (contenente le nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027) può ripercorrersi l'iter argomentativo già sviluppato nelle decisioni rese in relazione al precedente (analogo) contenzioso.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto a conseguire - per il servizio civile svolto non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia per i profili per cui è inserita - il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle richiamate graduatorie. CP_1
L'allegato A del D.M. 89/2024 (non diversamente dal D.M. 50/2021 relativo al precedente triennio), disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi: - per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno/0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno/0,05 punti per mese.
Ebbene, ritiene questo giudice di dovere confermare l'orientamento già espresso con riferimento all'analogo contenzioso relativo alle precedente graduatorie, ritenendo che tale diversificazione di punteggio non sia né illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti (pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce di segno diverso, si ritiene di condividere e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti che hanno rigettato ricorsi analoghi al presente: Tribunale Torino sez. V,
07/08/2023, n.879; Tribunale Varese sez. II, 16/05/2023, (ud. 16/05/2023, dep.
16/05/2023), n.143; Tribunale Venezia sez. lav., 03/05/2023, (ud. 03/05/2023, dep.
03/05/2023), n.298; Tribunale Bergamo sez. lav., 19/04/2023, (ud. 19/04/2023, dep.
19/04/2023), n.329; Tribunale Bari sez. lav., 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep.
03/04/2023), n.984, nonché i precedenti di questo Tribunale sentenza n. 9/2023, nr. 45/2023
e nr. 48/2023).
Si ripete il percorso argomentativo già espresso nei precedenti di questo Tribunale. “(…) Occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 485 co. 7 D.lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; egualmente l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nella tesi della parte ricorrente, tali norme, che, nel richiedere che il servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti, non contengono nessuna specificazione in ordine alla sussistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, non possono essere suscettibili di interpretazione restrittiva, in coerenza anche con il principio di cui all'art. 52 Cost.
(“il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…)”).
In questo contesto l'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Suprema Corte - precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali - interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che: « (…) deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto
a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343» (Cass. sez. Lav. n. 5679/2020).
Con le ordinanze n. 33153 del 2021 e n. 35380 del 2021, pure richiamata dal ricorrente, è stato ribadito identico principio.
Senonché la suddetta pronuncia non può essere decisiva ai fini della decisione nel caso in esame perché diretta ad affermare l'illegittimità dell'ipotesi (diversa da quella oggetto di giudizio) in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
La Corte di Cassazione, in sintesi, ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485 co. 7 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ord. militare, il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La questione si pone in termini differenti a fronte del DM 50/2021 allegato A che ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, venendo in tal caso valutato come servizio effettivo (6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, essendo in tal caso valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici (punti 0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs. 66/2000.
Si può quindi affermare che l'Amministrazione scolastica, con il DM 50/21, si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione, nel prevedere che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (cfr. Tribunale Bergamo sez. lav., 19/04/2023,
n.329).
Dunque, non sussiste alcun contrasto tra la normativa primaria, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e il D.M. 50/2021.
Il tema è ora, invece, quello della legittimità della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali.
Ora, quanto al trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), ritiene questo
Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all' art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non comparabili.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego è infatti causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro: il termine di raffronto, pertanto, è senza dubbio da individuarsi nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il proprio rapporto lavorativo.
In definitiva, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
La decisione del di attribuire al servizio militare in costanza di rapporto CP_1
di servizio il medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non risulta pertanto in alcun modo illegittima, ma anzi doverosa, al fine di scongiurare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (v. ad es.
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Allo stesso modo, il non riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio è pienamente legittima, non sussistendo in relazione a tale differente fattispecie la medesima esigenza di tutela (non essendo in corso alcun rapporto lavorativo da sospendersi per la prestazione del servizio militare) e - lo si ribadisce - essendo stato in ogni caso riconosciuto punteggio non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Tribunale Verbania sent. n. 96/2024).
La questione, peraltro, appare ora risolta dalla pronuncia della Corte di Cassazione sez. lav.,
08/08/2024, n. 22432.
La Corte ha anzitutto confermato come i precedenti di legittimità avessero riguardato un tema diverso avendo definito “la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza
Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021 n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021 n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
(…) 4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”.
La Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In motivazione si legge, in particolare:
“
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.
Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D. Lgs. N. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l' art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co.
4, D.Lgs, n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore
o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D. Lgs. N. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co. 4, del D.
Lgs. N. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".”
Come detto, le argomentazioni espresse con riferimento al D.M. 50/2021 possono essere esattamente riprodotte anche con riferimento al D.M. 89/2024 in discussione nella presente causa, stante la perfetta sovrapposizione di contenuto della relativa disciplina sul punto qui in discussione.
Non mutano il quadro sopra esposto l'ordinanza del 14.4.2025 della Corte di Cassazione da ultimo depositata dal ricorrente che ha ad oggetto l'O.M. n. 112/2022 e il suo allegato A/4, che nessuna attribuzione di punteggio prevede per il servizio militare o civile prestato analogamente all'art. 2 comma 6 del d.m. 44/2011 (in maniera difforme dal D.M. 50/2021),
e pertanto inconferente nel caso di specie per le ragioni sopra esposte (come illustrato dalla più recente pronuncia 22432/2024 già richiamata).
Quanto al richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n. 9864/2024, in primo luogo deve escludersi che alla stessa possa attribuirsi efficacia erga omnes dal momento che la decisione dà seguito all'indirizzo inaugurato con i precedenti del medesimo Consiglio n. 1720/2022,
4423/2022 e 266/2023 con i quali veniva disposto l'annullamento del medesimo del decreto del n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie Controparte_2 di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24), e dell'Allegato A e provvede nuovamente a disporre l'annullamento degli atti impugnati.
È evidente che non avrebbe senso annullare, nuovamente, un decreto ministeriale ove dovesse intendersi come già annullato con effetti erga omnes, visto che l'annullamento con effetti erga omnes lo toglierebbe per sempre dal mondo del diritto, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dei successivi ricorsi proposti.
Nel merito proprio perchè la nuova decisione non fa che riprodurre le motivazioni di altri precedenti anteriori alla citata decisione della Corte di Cassazione, deve ritenersi che le argomentazioni della pronuncia del Consiglio di Stato non possano valere ai fini di un ripensamento rispetto all'orientamento seguito dalla Suprema Corte trovando risposta nella pronuncia citata.
Analogo discorso deve ripetersi con riguardo alla pronuncia n. 2854/2025 del Consiglio di
Stato che ha confermato la decisione del TAR che aveva accolto la domanda di annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/5/2024, sempre sulla base dei precedenti del
Consiglio di Stato già citati. Per tutte le ragioni esposte, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato non in costanza di nomina, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 433/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv. CANNIZZARO mediante collegamento da remoto per il convenuto la dott.ssa LEROSE presente in aula d'udienza. CP_1
E' presente mediante collegamento da remoto anche il dott. ai fini della Per_1
pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CANNIZZARO si riporta alle note depositate del 6.5.2025 e insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa LEROSE si riporta alle note autorizzate e insiste per il rigetto.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattina.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 433/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. M. Elisabetta
Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Caulonia via
Alvaro, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , CP_4 dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c. Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente:
“PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 18) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2)ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3)ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse; 4)CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
• emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
• condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
dichiarare il difetto di Giurisdizione;
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha adito il Tribunale Parte_1
di Verbania affinché fosse accertato, in relazione alle graduatorie per cui aveva svolto domanda, il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio, pari a 6 punti, conseguente alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Riferiva il ricorrente, in particolare, di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio
2024/2027”, e, segnatamente, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) Assistente
Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 24.05.2000 a1 21.03.2001 presso il I Reggimento di Sostegno Cavalleria dell'Aria
“Idra” di Bracciano, ma che nel punteggio assegnatogli non era stato correttamente conteggiato detto servizio (come per le domande relative ai precedenti trienni).
Richiamava il comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, per sottolineare come tale norma preveda la valutazione del periodo di servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo di quello di leva a tutti gli effetti, sicché il punteggio per l'espletamento del servizio militare andrebbe riconosciuto senza distinzioni tra il servizio prestato in costanza e non in costanza di nomina.
A sostegno delle argomentazioni esposte richiamava precedenti del Consiglio di Stato nonché una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sezione lavoro Ordinanza n.
5679/2020) e altre sentenze di Tribunali ordinari.
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, vertente su una questione di puro diritto, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Sul punto è sufficiente richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite pronunciandosi su un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio analogo al presente: “La giurisdizione del giudice ordinario sussiste per l'accertamento del diritto all'inserimento in una graduatoria basato sulla normativa primaria e la possibilità di disapplicare un atto amministrativo. Nel caso di annullamento di un atto amministrativo che disciplina le graduatorie, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, la formazione delle graduatorie non è un concorso, ma un processo automatizzato basato sui titoli dichiarati e posseduti, senza valutazioni comparative. Il docente ha il diritto di essere collocato nella posizione corretta e di essere preferito nella chiamata per contratti a tempo determinato rispetto ai candidati successivi nella graduatoria.”
(Cass., sez. un, 23/01/2024, n.2277).
Anche, nel caso di specie, pur essendo in contestazione la legittimità di atti amministrativi costituiti dai D.M. contenenti la disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, va considerato che la parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, invocandone invece la disapplicazione ed ambisce in concreto al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisca direttamente dalla normazione primaria: la controversia spetta, pertanto, al giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
La presente controversia riproduce una serie di questioni che si era già proposte in relazione alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il triennio
2021/2024 con riferimento al D.M. 50/2021; stante la perfetta sovrapposizione per quanto qui rileva del D.M. 50/2021 e del D.M. 89/2024 (contenente le nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027) può ripercorrersi l'iter argomentativo già sviluppato nelle decisioni rese in relazione al precedente (analogo) contenzioso.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto a conseguire - per il servizio civile svolto non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia per i profili per cui è inserita - il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle richiamate graduatorie. CP_1
L'allegato A del D.M. 89/2024 (non diversamente dal D.M. 50/2021 relativo al precedente triennio), disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi: - per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno/0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno/0,05 punti per mese.
Ebbene, ritiene questo giudice di dovere confermare l'orientamento già espresso con riferimento all'analogo contenzioso relativo alle precedente graduatorie, ritenendo che tale diversificazione di punteggio non sia né illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti (pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce di segno diverso, si ritiene di condividere e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti che hanno rigettato ricorsi analoghi al presente: Tribunale Torino sez. V,
07/08/2023, n.879; Tribunale Varese sez. II, 16/05/2023, (ud. 16/05/2023, dep.
16/05/2023), n.143; Tribunale Venezia sez. lav., 03/05/2023, (ud. 03/05/2023, dep.
03/05/2023), n.298; Tribunale Bergamo sez. lav., 19/04/2023, (ud. 19/04/2023, dep.
19/04/2023), n.329; Tribunale Bari sez. lav., 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep.
03/04/2023), n.984, nonché i precedenti di questo Tribunale sentenza n. 9/2023, nr. 45/2023
e nr. 48/2023).
Si ripete il percorso argomentativo già espresso nei precedenti di questo Tribunale. “(…) Occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 485 co. 7 D.lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; egualmente l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nella tesi della parte ricorrente, tali norme, che, nel richiedere che il servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti, non contengono nessuna specificazione in ordine alla sussistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, non possono essere suscettibili di interpretazione restrittiva, in coerenza anche con il principio di cui all'art. 52 Cost.
(“il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…)”).
In questo contesto l'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Suprema Corte - precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali - interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che: « (…) deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto
a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343» (Cass. sez. Lav. n. 5679/2020).
Con le ordinanze n. 33153 del 2021 e n. 35380 del 2021, pure richiamata dal ricorrente, è stato ribadito identico principio.
Senonché la suddetta pronuncia non può essere decisiva ai fini della decisione nel caso in esame perché diretta ad affermare l'illegittimità dell'ipotesi (diversa da quella oggetto di giudizio) in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
La Corte di Cassazione, in sintesi, ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485 co. 7 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ord. militare, il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La questione si pone in termini differenti a fronte del DM 50/2021 allegato A che ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, venendo in tal caso valutato come servizio effettivo (6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, essendo in tal caso valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici (punti 0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs. 66/2000.
Si può quindi affermare che l'Amministrazione scolastica, con il DM 50/21, si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione, nel prevedere che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (cfr. Tribunale Bergamo sez. lav., 19/04/2023,
n.329).
Dunque, non sussiste alcun contrasto tra la normativa primaria, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e il D.M. 50/2021.
Il tema è ora, invece, quello della legittimità della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali.
Ora, quanto al trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), ritiene questo
Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all' art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non comparabili.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego è infatti causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro: il termine di raffronto, pertanto, è senza dubbio da individuarsi nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il proprio rapporto lavorativo.
In definitiva, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
La decisione del di attribuire al servizio militare in costanza di rapporto CP_1
di servizio il medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non risulta pertanto in alcun modo illegittima, ma anzi doverosa, al fine di scongiurare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (v. ad es.
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Allo stesso modo, il non riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio è pienamente legittima, non sussistendo in relazione a tale differente fattispecie la medesima esigenza di tutela (non essendo in corso alcun rapporto lavorativo da sospendersi per la prestazione del servizio militare) e - lo si ribadisce - essendo stato in ogni caso riconosciuto punteggio non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Tribunale Verbania sent. n. 96/2024).
La questione, peraltro, appare ora risolta dalla pronuncia della Corte di Cassazione sez. lav.,
08/08/2024, n. 22432.
La Corte ha anzitutto confermato come i precedenti di legittimità avessero riguardato un tema diverso avendo definito “la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza
Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021 n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021 n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
(…) 4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”.
La Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In motivazione si legge, in particolare:
“
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.
Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D. Lgs. N. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l' art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co.
4, D.Lgs, n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore
o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D. Lgs. N. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co. 4, del D.
Lgs. N. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".”
Come detto, le argomentazioni espresse con riferimento al D.M. 50/2021 possono essere esattamente riprodotte anche con riferimento al D.M. 89/2024 in discussione nella presente causa, stante la perfetta sovrapposizione di contenuto della relativa disciplina sul punto qui in discussione.
Non mutano il quadro sopra esposto l'ordinanza del 14.4.2025 della Corte di Cassazione da ultimo depositata dal ricorrente che ha ad oggetto l'O.M. n. 112/2022 e il suo allegato A/4, che nessuna attribuzione di punteggio prevede per il servizio militare o civile prestato analogamente all'art. 2 comma 6 del d.m. 44/2011 (in maniera difforme dal D.M. 50/2021),
e pertanto inconferente nel caso di specie per le ragioni sopra esposte (come illustrato dalla più recente pronuncia 22432/2024 già richiamata).
Quanto al richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n. 9864/2024, in primo luogo deve escludersi che alla stessa possa attribuirsi efficacia erga omnes dal momento che la decisione dà seguito all'indirizzo inaugurato con i precedenti del medesimo Consiglio n. 1720/2022,
4423/2022 e 266/2023 con i quali veniva disposto l'annullamento del medesimo del decreto del n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie Controparte_2 di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24), e dell'Allegato A e provvede nuovamente a disporre l'annullamento degli atti impugnati.
È evidente che non avrebbe senso annullare, nuovamente, un decreto ministeriale ove dovesse intendersi come già annullato con effetti erga omnes, visto che l'annullamento con effetti erga omnes lo toglierebbe per sempre dal mondo del diritto, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dei successivi ricorsi proposti.
Nel merito proprio perchè la nuova decisione non fa che riprodurre le motivazioni di altri precedenti anteriori alla citata decisione della Corte di Cassazione, deve ritenersi che le argomentazioni della pronuncia del Consiglio di Stato non possano valere ai fini di un ripensamento rispetto all'orientamento seguito dalla Suprema Corte trovando risposta nella pronuncia citata.
Analogo discorso deve ripetersi con riguardo alla pronuncia n. 2854/2025 del Consiglio di
Stato che ha confermato la decisione del TAR che aveva accolto la domanda di annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/5/2024, sempre sulla base dei precedenti del
Consiglio di Stato già citati. Per tutte le ragioni esposte, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato non in costanza di nomina, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 433/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice Claudio Michelucci