Decreto cautelare 6 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15152 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giordano Bacile Di Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore della Marina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione delle misure cautelari richieste e, quindi, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento redatto dalla Commissione per gli accertamenti sanitari (terza fase della procedura di reclutamento), presso il Centro di selezione della Marina Militare -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, recante giudizio medico legale di non idoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare, consegnato, brevi manu, nella medesima giornata, relativo al “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare”, in G.U. 4^ Serie Speciale n. 39 del 17 maggio 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al predetto concorso e, conseguentemente, non è stato ammesso al corso di formazione per il settore d'impiego CP, poiché, come riportato nel provvedimento impugnato, è stata riscontrata una “percentuale di massa grassa del 26,1% superiore ai limiti (24,2%) in soggetto con IMC del 27,87.-giusta D.P.R. 207 del 17/12/2015”;
b) degli atti, documenti e verbali di contenuto ed estremi ignoti, redatti dalla suindicata Commissione e sulla base dei quali la stessa ha formulato il predetto giudizio di non idoneità, inclusi gli accertamenti medici afferenti alla verifica dei parametri fisici, nella parte in cui risulta indicato, in pregiudizio del ricorrente, un indice di massa grassa del 26,1%, superiore, quindi, al limite indicato dal D.P.R. 207/2015;
c) dei verbali redatti della Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di selezione della Marina Militare -OMISSIS-, relativi alla procedura selettiva de qua e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio medico legale di non idoneità, inclusa l'allegata cartella sanitaria;
d) sin da ora, della graduatoria di merito ove approvata;
e) di qualsivoglia graduatoria di merito relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nella parte in cui pregiudichi l'utile collocamento del soggetto ricorrente, modificando in peius la graduatoria, redatta in ordine di punteggio, relativa ai concorrenti che, partecipanti all'immissione nella Marina Militare – Corpo Equipaggi Militari Marittimi – per il 2022, hanno sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale – riportando un punteggio pari o superiore a 30,15, approvata con provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
f) ove occorra, e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
g) ove occorra, e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni/infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014, allegata al predetto D.M.;
h) ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale n. 39 del 17 maggio 2022, relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”, non consentendo alcun riesame, nonché dell'art. 10, comma 13, del suddetto bando di concorso, nella parte in cui prevede che “avverso il giudizio di inidoneità ‘il candidato escluso può avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente;
e per il conseguente accertamento del diritto dello odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;
nonché, per il conseguente risarcimento del danno patito dall'odierno ricorrente per non essere stato dichiarato idoneo alla frequenza del corso di formazione per l'incorporazione alla Marina Militare, con ogni statuizione consequenziale,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UI RD FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 5 dicembre 2022, -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi, così rubricati: 1) “ Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e delle direttive tecniche all’uopo previste. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Erroneità dell’accertamento ”; 2) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione di legge – Carenza di motivazione e/o Contraddittorietà della stessa – Eccesso di potere ”; 3) “ Eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione e per carenza di motivazione ”; 4) “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria. Erroneità dell’accertamento ”.
1.1. Con i mezzi in esame, si lamenta, per un verso, il difetto di istruttoria alla base del giudizio di inidoneità del ricorrente, in quanto quest’ultimo, dopo essersi sottoposto, in data -OMISSIS-, presso il Centro di selezione della Marina Militare -OMISSIS-, ad esame bioimpedenziometrico nel quale ha riportato un risultato di indice di massa grassa pari a 26,1%, avrebbe reiterato il predetto esame in data -OMISSIS-, presso l’U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale -OMISSIS-, riportando un risultato di indice di massa grassa pari al 22% e, per l’altro verso, la carenza di motivazione del provvedimento di diniego del -OMISSIS-, in quanto “ la percentuale finale di massa grassa, attribuita all’odierno ricorrente, viene riportata sic et simpliciter, senza indicare né la metodologia, né la strumentazione utilizzata, né gli altri parametri fisici pur prescritti dal regolamento dettato dal D.P.R. richiamato a base del giudizio espresso ” (così il gravame a p. 11).
2. L’istanza di provvedimenti monocratici è stata respinta con decreto del 6 dicembre 2022.
3. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 20 dicembre 2022.
4. Con ordinanza dell’-OMISSIS-, l’istanza di misure cautelari collegiali è stata respinta sul rilievo che la misurazione della massa grassa, attenendo a parametri soggetti a variazione nel tempo, non appare replicabile a parità di condizioni fuori dal contesto concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2023, n. 59).
5. All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato, per la dirimente mancanza di qualsiasi principio di prova circa l’inattendibilità degli accertamenti effettuati dalla commissione medica sulla composizione corporea del ricorrente.
6.1. Tale non può essere considerato, infatti, il diverso esito dell’esame impedenzometrico del -OMISSIS-, a distanza di quasi un mese dalla visita sanitaria concorsuale, effettuata in data -OMISSIS-, in quanto la percentuale di massa grassa costituisce un parametro suscettibile di variazione nel breve periodo, per effetto di accorgimenti alimentari, attività fisica o, comunque, comportamenti della persona modificativi del proprio stile di vita.
6.2. A conclusioni diverse si sarebbe potuti giungere se l’esame «di controllo» fosse stato effettuato pochi giorni prima o dopo quello corrispondente eseguito dagli organi concorsuali, in quanto la vicinanza temporale tra i due accertamenti avrebbe consentito di trarre da quello svolto privatamente dal candidato elementi utili per dubitare dell’esattezza di quello fatto dalla commissione.
6.3. È, del resto, in presenza di tali rigorosi presupposti che la giurisprudenza di questo Tribunale ammette il ricorso alla verificazione come strumento di controllo dell’attendibilità dell’attività amministrativa (T.A.R. Roma, Sez. I quater, ord. 16 maggio 2024, n. 9759; Id., 24 giugno 2024, n. 12729), in conformità al consolidato orientamento del giudice d’appello, che « ammette la verificazione, quale mezzo di approfondimento istruttorio dell'attendibilità del giudizio medesimo, qualora la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato e la verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'amministrazione appaia ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. II, 27 gennaio 2022, n. 597; id, sez. II, 13 dicembre 2021, n. 8283; id., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8131; id., sez. II, 23 novembre 2021, n. 7847) » (Cons. Stato, II, 3 novembre 2023, n. 9514).
6.4. Nel caso di specie, in cui tra una visita e l’altra sono trascorsi 21 giorni, non può che trovare piena applicazione il principio di irripetibilità delle prove effettuate in sede di concorso, a garanzia della par condicio dei candidati, a sua volta corollario del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, « con la conseguenza che il fatto che in altra sede e in altri momenti il profilo del candidato possa differire non costituisce sintomo dell’erroneità o dell’illegittimità, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o di carenza di motivazione o di contraddittorietà o irragionevolezza del primo accertamento (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2015, n. 4024) » (Cons. Stato, III, 12 aprile 2023, n. 3713).
6.5. Quanto alla motivazione, è chiaro che il giudizio di inidoneità si basa sul rilevamento di dati espressi in termini numerici, sicché non è dato comprendere quale altra motivazione avrebbe dovuto supportare il giudizio di inidoneità (in questi termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 29 gennaio 2024, n. 1604).
6.6. In sostanza, il procedimento volto all’accertamento di idoneità psico-fisica cui si è sottoposto il ricorrente ha scontato un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, che, pur non risultando immune dal controllo giurisdizionale, può essere sindacato solamente laddove emergano macroscopici ed evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti, ictu oculi rilevabili, ovvero profili sintomatici di deviazione della funzione risultanti mediante allegazioni fattuali introdotte dall’esponente ed in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi (cfr., da ultimo, in questo senso: Cons. Stato, Sez. I, parere 14 ottobre 2025, n. 1082): ciò non ricorre nel caso di specie in quanto – al di là della genericità dei rilievi secondo cui il ricorrente si sarebbe sottoposto, in sede concorsuale, alla bioimpedenziometrico in postura errata (cfr. p. 8 del gravame) – la visita effettuata a distanza di venti giorni dall’accertamento da cui è derivata l’inidoneità non consente di escludere che la diversa misurazione addotta dal ricorrente possa essere frutto di una perdita di peso successiva alla procedura selettiva.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Considerata la natura della vicenda contenziosa, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SI, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
UI RD FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RD FI | CH SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.