Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/05/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice Vera Colella pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 179/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] residente a [...]
n. 12/5 (CF. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1
dagli Avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tolentino (MC), Galleria Europa, 14,
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura dello Stato di CO, presso i cui uffici siti in CO, Corso Mazzini n. 55 è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 riconosciuto “equiparato a Parte_1
vittima del dovere” con sentenza n. 221/2018 del Tribunale di Urbino, confermata dalla Corte di
Appello di CO con sentenza 129/2020 del 2 luglio 2020, e di conseguenza beneficiario dell'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto a favore dei superstiti delle vittime del dovere a decorrere dall'1.01.2006, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1
vedere accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile per un importo pari ad euro 500,00 soggetto a perequazione automatica, così come elevato nell'importo dall'art. 4 comma 238 della Legge 350/2003, e conseguentemente ottenere la
compensazione del minore importo già erogato di euro 258,23.
Il convenuto, ritualmente costituitisi in giudizio, ha chiesto che fosse dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, non ha richiesto lo svolgimento di alcuna attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Per quanto attiene al merito della richiesta del ricorrente si osserva che:
- con l'art. 1 commi 562 e 565 della L. 266/2005, i benefici dell'assegno vitalizio previsti per le vittime di criminalità organizzata sono stati estesi alle vittime del dovere
(comma 563);
- il Dpr 243/06, in applicazione della Legge citata, all'art. 1 lettera a) stabilisce che:
“ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”; mentre, all'articolo 4, comma 1 lettera b), si è esteso, alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, “l'assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis,
2 e 4.”;
- L'ammontare dell'assegno in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previsto dall'art. 2 della l. n. 407/1998 e ss., è stato aumentato in forza dell'art. 4, comma 238, della l. n. 350/2003, portando il relativo importo a euro 500,00.
Da qui l'odierna controversia.
Occorre in primo luogo rilevare che, con provvedimento in autotutela (decreto n. 604/2023), emesso nelle more della definizione del presente procedimento, il , a rettifica Controparte_1
del citato Decreto n. 39 del 26/01/2021, ha rideterminato in favore del ricorrente, equiparato alle
Vittime del Dovere, l'assegno vitalizio non reversibile in € 500,00 mensili a decorrere dal
22.06.2023, data del deposito della domanda giudiziale, detratto quanto già corrisposto. Il CP_1
convenuto ha riconosciuto quindi il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile nell'importo rideterminato di euro 500,00 rilevando tuttavia che la decorrenza del diritto debba individuarsi nella data della domanda che in questo caso coinciderebbe con il deposito del ricorso.
È incontestato quindi, tra le parti, che l'importo rideterminato secondo l'art. 4, comma 238, della l. n. 350/2003 anche al ricorrente in qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
La disposizione di cui all'art. 4 del DPR 243/06, infatti, ha natura meramente descrittiva e non è idonea a modificare quantitativamente l'emolumento così come aggiornato dalla L. 350/2004.
Ciò anche in ragione del fatto che, qualora la norma regolamentare fosse intesa come precettiva, si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere, nonché tra i figli maggiorenni delle vittime del dovere e le vittime del dovere stesse o i loro figli minorenni. Invero, così interpretando, risulterebbe raddoppiato solamente l'assegno previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quello previsto più recentemente in favore dei figli maggiorenni delle vittime del dovere.
A tal proposito si richiama la decisione della Corte di Cassazione emessa a Sezioni Unite secondo la quale: "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria"
(Sentenza n. 7761 del 27/03/2017).
Tale orientamento è stato anche recentemente confermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12749/2022.
Per quanto attiene alla decorrenza della rideterminazione dell'importo va osservato che l'art. 4 del D.P.R. 243/2006 disciplina la questione della decorrenza stabilendo che: “A decorrere dal
2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: (…) b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n.
407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti”. Il resistente vorrebbe far decorrere la rideterminazione dell'importo dalla data di presentazione del ricorso in quanto, come si legge nell'atto di costituzione, “la domanda dell'interessato deve considerarsi pertanto condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere
d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito. E dunque, nel caso di specie, i predetti benefici non potranno che spettare a far data dal 22.06.2023, data del deposito della domanda giudiziale.”.
Quanto riportato non tiene conto, in primo luogo, del fatto che il ricorrente ha ritualmente presentato l'istanza amministrativa in data 2 gennaio 2014, respinta dal con Controparte_1
decreto impugnato dinanzi al Tribunale di Urbino, che, con la sentenza 21/2018, lo ha disapplicato dichiarando il ricorrente equiparato a vittima del dovere, con sentenza confermata dalla Corte di
Appello di CO .
Pertanto, la tesi assunta dal resistente, e con essa la domanda di dichiarazione di cessata materia del contendere, non può essere accolta in quanto la domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente il 2 gennaio 2014 e non il 22 giugno 2023.
Ciò posto, si osserva che in merito alla decorrenza del diritto al beneficio che l'Amministrazione stessa ha erogato il beneficio con decorrenza data stabilita dal 1.01.2006.
Attualmente, al contrario, come si evince anche dalla comparsa di costituzione agli atti, il vorrebbe invece che si facesse applicazione del criterio generale in tema di benefici CP_1
assistenziali della decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa.
Deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie, avendo il già erogato il beneficio CP_1
con la predetta decorrenza, non appare in ogni caso applicabile il menzionato criterio, avendo il ricorrente unicamente domandato la corretta quantificazione dell'importo corrisposto.
A tal proposito si evidenzia come, nel caso di specie, sia stato lo stesso convenuto CP_1
a riconoscere, con decreto emesso in data 26 gennaio 2021, il diritto ai benefici assistenziali del ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2006; e già da quella data, coerentemente con quanto stabilito dalla citata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, il convenuto avrebbe dovuto determinare il beneficio nella misura di euro 500,00 secondo il disposto dell'art. 4, comma 238, della l. n. 350/2003. Si ritiene in conclusione che l'importo dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere, sin dalla sua istituzione, vada determinato in misura pari a 500,00 euro soggetto a perequazione automatica;
pertanto deve essere riconosciuto il diritto alla rideterminazione dell'importo del beneficio a favore del ricorrente a partire dalla data del riconoscimento del beneficio stesso del 1 gennaio 2006, con obbligo del convenuto di corrispondere le relative differenze arretrate con decorrenza dal 01.01.2006, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
in data 22.06.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'assegno vitalizio da euro 258,23 ad euro
500,00 mensili e, per l'effetto, condanna il a corrispondere a Controparte_2 [...]
l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di euro 500,00 Pt_1
mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2006, detratto quanto già percepito a tale titolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente CP_1
liquidate in € 4.638,00 per compenso oltre rimb . sp. Gen., iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Urbino, 9.5.2025
Il giudice
Vera Colella